Common use of Regime fiscale in Italia Clause in Contracts

Regime fiscale in Italia. Quanto segue, non ha carattere esaustivo e può essere superato dalle evoluzioni della normativa. Il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario e in generale gli aventi diritto sono, in ogni caso, tenuti ad interpellare i loro consulenti in merito al proprio regime fiscale derivante dalla sottoscrizione del Contratto. - Imposta sul Premio e Versamenti aggiuntivi: I Premi versati a seguito della stipula Xxxxxxx sono esenti da imposta sulle assicurazioni. I Premi pagati non godono di nessun beneficio fiscale, non essendo né detraibili né deducibili. - Tassazione in caso di riscatto: Se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei Premi pagati. Tale differenza va determinata al netto della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) per i quali si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. - Tassazione in caso di decesso dell’assicurato: Per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n. 190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è persona fisica, in caso di morte dell’Assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione Si precisa che la Compagnia non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e Premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. - Monitoraggio fiscale: Poiché non è possibile definire una regola generale che tenga conto delle differenti situazioni specifiche, la Compagnia consiglia la consultazione del proprio consulente fiscale di fiducia al fine di valutare i propri obblighi dichiarativi, in connessione al contratto di assicurazione sottoscritto con SOGELIFE e agli eventuali obblighi di compilazione del Quadro RW. - Rappresentante fiscale: Con la sottoscrizione della Proposta di Polizza, il Contraente autorizza espressamente la Compagnia a trasmettere, a far data dall’emissione del Contratto, i dati confidenziali relativi allo stesso Contraente ed al Contratto all’amministrazione finanziaria, anche per il tramite del suo eventuale rappresentante fiscale, ove richiesto ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente. Il Contraente s’impegna, in caso di cambio di residenza fiscale, di nazionalità o di domicilio, a informarne SOGELIFE nel più breve termine. In caso di trasferimento di domicilio all’estero, il Contraente è invitato a contattare il proprio consulente onde esaminare le conseguenze di detto trasferimento sul suo contratto. Se il Contraente stabilisce la propria residenza negli Stati Uniti, non potrà più effettuare Versamenti aggiuntivi o Switch sul suo Contratto.

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Regime fiscale in Italia. Quanto segue, non ha carattere esaustivo e può essere superato dalle evoluzioni della normativa. Il Contraente, l’Assicurato, Le informazioni di seguito riportate sintetizzano il Beneficiario e in generale gli aventi diritto sono, in ogni caso, tenuti ad interpellare i loro consulenti in merito al proprio regime fiscale derivante dalla sottoscrizione del Contrattoproprio dell’acquisto (effettuato mediante lo scambio di vecchie obbligazioni non-USD), della detenzione e della cessione delle azioni emesse da General Motors Corporation (di seguito le “ Azioni GM”). - Imposta sul Premio e Versamenti aggiuntivi: I Premi versati a seguito della stipula Xxxxxxx sono esenti da imposta sulle assicurazioniLo scambio delle Azioni GM con vecchie obbligazioni non-USD potrebbe essere qualificato come una cessione delle vecchie obbligazioni non-USD verso il pagamento di un corrispettivo in natura. I Premi pagati non godono di nessun beneficio fiscale, non essendo né detraibili né deducibili. - Tassazione in caso di riscatto: Se il Contraente è persona fisica"valore normale", i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei Premi pagati. Tale differenza va determinata al netto della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis come definito nell’articolo 9 del TUIR (c.dDecreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917), delle Azioni GM ricevute in cambio delle vecchie obbligazioni non-USD risultasse maggiore al valore fiscale delle vecchie obbligazioni non-USD, si realizzerebbe una plusvalenza in capo all’investitore residente in Italia. white list) per i quali si applica un livello di tassazione effettivo Le eventuali plusvalenze derivanti dallo scambio sarebbero soggette ad imposizione in Italia applicando un’imposta sostitutiva pari al 12,5% sulla plusvalenza eventualmente realizzata. Tale imposta sostitutiva del 12,5% risulta applicabile alle plusvalenze derivanti da qualsiasi vendita o cessione delle obbligazioni verso corrispettivo o dal rimborso realizzate da persone fisiche residenti in Italia (che non svolgono un’attività commerciale alla quale le obbligazioni siano vincolate), indipendentemente dal fatto che le obbligazioni siano detenute fuori dall’Italia. Ai fini del calcolo della plusvalenza tassabile, gli interessi sulle obbligazioni maturati e non pagati al momento dello scambio dei titoli stessi devono essere rispettivamente dedotti dal prezzo di acquisto e di vendita. Le plusvalenze realizzate da società residenti in Italia (incluse le stabili organizzazioni localizzate in Italia di società non residenti a cui i titoli siano effettivamente collegati) derivanti dalla cessione o del rimborso delle vecchie obbligazioni non-USD, concorreranno a formare parte del loro reddito complessivo soggetto all’Imposta sui Reddito delle Società (“IRES”). In alcuni casi, le plusvalenze possono essere incluse nel valore netto tassabile della produzione delle società residenti in Italia (incluse le stabili organizzazioni localizzate in Italia di società non residenti a cui le vecchie obbligazioni non-USD siano effettivamente collegate) ai fini dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (“IRAP”). La plusvalenza è pari alla differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscale delle obbligazioni. In talune circostanze, il pagamento dell’imposta sulla plusvalenza può essere suddiviso in un massimo di cinque esercizi fiscali, mediante pagamenti periodici di uguale ammontare, sia ai fini l'IRES che ai fini l'IRAP. Qualora i titoli siano qualificabili come titoli di investimento atipici, sulla base di un’interpretazione restrittiva, le eventuali plusvalenze realizzate dagli investitori per effetto dello scambio, potrebbero essere soggette ad una ritenuta pari al 27%. - Tassazione in caso I contribuenti possono optare per regimi di decesso dell’assicurato: Per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n. 190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione pagamento alternativi dell’imposta sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è persona fisica, in caso di morte dell’Assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione Si precisa che la Compagnia non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e Premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. - Monitoraggio fiscale: Poiché non è possibile definire una regola generale che tenga conto delle differenti situazioni specifiche, la Compagnia consiglia la consultazione del proprio consulente fiscale di fiducia al fine di valutare i propri obblighi dichiarativi, in connessione al contratto di assicurazione sottoscritto con SOGELIFE e agli eventuali obblighi di compilazione del Quadro RW. - Rappresentante fiscale: Con la sottoscrizione della Proposta di Polizza, il Contraente autorizza espressamente la Compagnia a trasmettere, a far data dall’emissione del Contratto, i dati confidenziali relativi allo stesso Contraente ed al Contratto all’amministrazione finanziaria, anche per il tramite del suo eventuale rappresentante fiscale, ove richiesto ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente. Il Contraente s’impegna, in caso di cambio di residenza fiscale, di nazionalità o di domicilio, a informarne SOGELIFE nel più breve termine. In caso di trasferimento di domicilio all’estero, il Contraente è invitato a contattare il proprio consulente onde esaminare le conseguenze di detto trasferimento sul suo contratto. Se il Contraente stabilisce la propria residenza negli Stati Uniti, non potrà più effettuare Versamenti aggiuntivi o Switch sul suo Contrattoplusvalenze.

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Samples: Documento Di Offerta Pubblica Di Scambio

Regime fiscale in Italia. Quanto segue, non ha carattere esaustivo e può essere superato dalle evoluzioni della normativa. Il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario e in generale gli aventi diritto sono, in ogni caso, tenuti ad interpellare i loro consulenti in merito al proprio regime fiscale derivante dalla sottoscrizione del Contratto. - Imposta sul Premio e Versamenti aggiuntivi: I Premi versati a seguito della stipula Xxxxxxx sono esenti da imposta sulle assicurazioni. I Premi pagati non godono di nessun beneficio fiscale, non essendo né detraibili né deducibili. - Tassazione in caso di riscatto: Se il Contraente Fiduciante è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei Premi pagati. Tale differenza va determinata al netto della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) per i quali si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. Si precisa che la Compagnia non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. L'imposta sostitutiva eventualmente dovuta è prelevata e versata dalla Fiduciaria. - Tassazione in caso di decesso dell’assicurato: Per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n. 190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è persona fisica, in caso di morte dell’Assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione Si precisa che la Compagnia non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. L'imposta sostitutiva eventualmente dovuta è prelevata e versata dalla Fiduciaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e Premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. - Imposta di Bollo: Sulla polizza è dovuta l’imposta di bollo ai sensi dell’art.13, comma 2-ter della Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. n.642 del 26 ottobre 1972. L’imposta, calcolata sul valore dei Supporti d'investimento espressi in quote di fondi, è dovuta al momento del rimborso o del riscatto ed è versata dalla Fiduciaria. L'imposta è addebitata dalla Fiduciaria al fiduciante. L’imposta è attualmente pari allo 0,20% in misura proporzionale su base annua. - Tassazione in caso di cedole periodiche: Le somme corrisposte dalla Compagnia come cedole periodiche non sono soggette ad imposte dirette all'atto del pagamento a favore del Contraente- Fiduciaria; esse saranno differite ed assoggettate all' imposta sostitutiva del 26% dalla Fiduciaria, unicamente al momento dell’estinzione del Contratto, per riscatto totale o parziale, termine o decesso dell’Assicurato. Sul valore delle cedole pagate In ogni caso la Fiduciaria applicherà l'imposta di bollo, come descritta nel paragrafo precedente. - Imposta sul Premio e Versamenti aggiuntivi: IVCA - Imposta sul Valore dei Contratti Assicurativi: introdotta dall’art. 68, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, é dovuta un'imposta sul valore del contratto al 31 dicembre di ogni anno. L'aliquota vigente ad oggi è pari allo 0,5%. L'imposta, addebitata al contraente-fiduciante, è versata dalla Fiduciaria. L'imposta versata costituisce un credito che sarà utilizzabile per compensare l'imposta sostitutiva del 26% eventualmente dovuta sul reddito da capitale incluso nelle somme pagate in occasione di riscatti parziali e totali/prestazioni di fine contratto. - Monitoraggio fiscale: Poiché non è possibile definire una regola generale che tenga conto delle differenti situazioni specifiche, la Compagnia consiglia la consultazione del proprio consulente fiscale di fiducia al fine di valutare i propri obblighi dichiarativi, in connessione al contratto di assicurazione sottoscritto con SOGELIFE e agli eventuali obblighi di compilazione del Quadro RW. - Rappresentante fiscale: Con la sottoscrizione della Proposta di Polizza, il Contraente autorizza espressamente la Compagnia a trasmettere, a far data dall’emissione del Contratto, i dati confidenziali relativi allo stesso Contraente ed al Contratto all’amministrazione finanziaria, anche per il tramite del suo eventuale rappresentante fiscale, ove richiesto ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente. Il Contraente s’impegna, in caso di cambio di residenza fiscale, di nazionalità o di domicilio, a informarne SOGELIFE nel più breve termine. In caso di trasferimento di domicilio all’estero, il Contraente è invitato a contattare il proprio consulente onde esaminare le conseguenze di detto trasferimento sul suo contratto. Se il Contraente stabilisce la propria residenza negli Stati Uniti, non potrà più effettuare Versamenti aggiuntivi o Switch sul suo Contratto.

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Samples: Contratto Individuale Di Assicurazione Sulla Vita