Common use of REGIONALE Clause in Contracts

REGIONALE. La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a garantire: il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale; l’attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata; la composizione delle controversie. In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue: l'Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e dall'AGIDAE; l'Organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle XX.XX. e dall'AGIDAE. Compiti della Commissione Paritetica Regionale: verificare l'esatta applicazione dell'art. 19 del CCNL e perciò delle as-sunzioni di personale docente a tempo determinato; esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in par-ticolare l’applicazione delle leggi n. 428/90 e n. 223/91 e delle relative procedure; verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di Istituto in applicazione dell’art. 80 del CCNL. La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per la contrattazione decentrata di cui all'art. 13 del presente CCNL. Le Commissioni Paritetiche Regionali devono essere costituite entro tre mesi dalla firma del presente CCNL. Qualora le parti a livello regionale non abbiano costi-tuito la Commissione Paritetica Regionale entro i tre mesi dalla firma del presente CCNL, potranno richiedere l’intervento delle rispettive Organizzazioni a livello nazionale.

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Samples: www.sinasca.it

REGIONALE. 1. La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a garantire: il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale; l’attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata; la composizione delle controversie. In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue: l'Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e dall'AGIDAE; l'Organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle XX.XX. e dall'AGIDAE. Compiti della Commissione Paritetica Regionale: verificare l'esatta applicazione dell'art. 19 del CCNL e perciò delle as-as- sunzioni di personale docente a tempo determinato; esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in par-par- ticolare l’applicazione delle leggi n. 428/90 e n. 223/91 e delle relative procedure; verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di Istituto in applicazione dell’art. 80 del CCNL. La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per la contrattazione decentrata di cui all'art. 13 del presente CCNL. Le Commissioni Paritetiche Regionali devono essere costituite entro tre mesi dalla firma del presente CCNL. Qualora le parti a livello regionale non abbiano costi-costi- tuito la Commissione Paritetica Regionale entro i tre mesi dalla firma del presente CCNL, potranno richiedere l’intervento delle rispettive Organizzazioni a livello nazionale.

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Samples: Accordo Quadro Nazionale

REGIONALE. 1. La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a garantire: il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale; l’attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata; la composizione delle controversie. In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Com- missione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue: l'Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e dall'AGIDAE; l'Organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle XX.XX. e dall'AGIDAE. Compiti della Commissione Paritetica Regionale: verificare l'esatta applicazione dell'art. 19 del CCNL e perciò delle as-sunzioni assunzioni di personale docente a tempo determinato; esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in par-ticolare l’applicazione delle leggi n. 428/90 e n. 223/91 e delle relative procedure; verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di Istituto in applicazione dell’art. 80 del CCNL. particolare La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per la contrattazione decentrata di cui all'art. 13 del presente CCNL. Le Commissioni Paritetiche Regionali devono essere costituite entro tre mesi dalla firma del presente CCNL. Qualora le parti a livello regionale non abbiano costi-tuito costituito la Commissione Paritetica Regionale entro i tre mesi dalla firma del presente CCNL, potranno richiedere l’intervento delle rispettive Organizzazioni a livello nazionale.

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Samples: Verbale Di Accordo

REGIONALE. 1. La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a garantire: - il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale; l’attuazione - l'attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata; - la composizione delle controversie. In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Com-missione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue: l'Organismo - l'organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e dall'AGIDAE; l'Organismo - l'organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle XX.XX. e dall'AGIDAE. Compiti della Commissione Paritetica Regionale: - verificare l'esatta applicazione dell'art. 19 del CCNL e perciò delle asassunzioni di per-sunzioni di personale sonale docente a tempo determinato; - esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in parparticolare l’ap-ticolare l’applicazione plicazione delle leggi n. 428/90 e n. 223/91 e delle relative procedure; - verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di Istituto in applicazione dell’art. 80 dell’art 74 e del CCNL. La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per la contrattazione decentrata di cui all'art. 13 del presente CCNL. Le Commissioni Paritetiche Regionali regionali devono essere costituite entro tre mesi dalla firma del presente CCNL. Qualora le parti a livello regionale non abbiano costi-tuito costituito la Commissione Paritetica Regionale entro i tre mesi dalla firma del presente CCNL, potranno richiedere l’intervento delle rispettive Organizzazioni a livello nazionale.

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Samples: www.flc-lazio-cgil.it

REGIONALE. 1. La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a garantire: il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale; l’attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata; la composizione delle controversie. In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue: l'Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e dall'AGIDAE; l'Organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle XX.XX. e dall'AGIDAE. Compiti della Commissione Paritetica Regionale: verificare l'esatta applicazione dell'art. 19 del CCNL e perciò delle as-sunzioni assunzioni di personale docente a tempo determinato; esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in par-ticolare particolare l’applicazione delle leggi n. 428/90 e n. 223/91 e delle relative procedure; verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di Istituto in del CCNL applicazione dell’art. 80 del CCNL79 . La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per la contrattazione decentrata di cui all'art. 13 del presente CCNL. Le Commissioni Paritetiche Regionali devono essere costituite entro tre mesi dalla firma del presente CCNL. Qualora le parti a livello regionale non abbiano costi-tuito costituito la Commissione Paritetica Regionale entro i tre mesi dalla firma del presente CCNL, potranno richiedere l’intervento delle rispettive Organizzazioni a livello nazionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoro

REGIONALE. 1. La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a garantire: il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale; l’attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata; la composizione delle controversie. In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue: l'Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e dall'AGIDAE; l'Organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle XX.XX. e dall'AGIDAE. Compiti della Commissione Paritetica Regionale: verificare l'esatta applicazione dell'art. 19 del CCNL e perciò delle as-sunzioni assunzioni di personale docente a tempo determinato; esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in par-ticolare particolare l’applicazione delle leggi n. 428/90 e n. 223/91 e delle relative procedure; verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di Istituto in applicazione dell’art. 80 79 del CCNL. La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per la contrattazione decentrata di cui all'art. 13 del presente CCNL. Le Commissioni Paritetiche Regionali devono essere costituite entro tre mesi dalla firma del presente CCNL. Qualora le parti a livello regionale non abbiano costi-tuito costituito la Commissione Paritetica Regionale entro i tre mesi dalla firma del presente CCNL, potranno richiedere l’intervento delle rispettive Organizzazioni a livello nazionale.

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Samples: Verbale Di Accordo “Retribuzione Progressiva Di Accesso”