Commissione Paritetica Nazionale e Regionale Clausole campione

Commissione Paritetica Nazionale e Regionale. A. NAZIONALE 1. La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di classifi- cazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie. 2. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per: • esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore Scuola non statale religiosa, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei Contratti di apprendistato professionalizzante; • esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali; • individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classifi- cazione; • porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato; • concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della Scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scola- stiche e dalla legislazione del lavoro. 3. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'AGIDAE o presso altra sede accettata dalle parti. 4. L'AGIDAE provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. 5. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Asso- ciazione AGIDAE o dalle Organizzazioni Sindacali facenti capo alle predette Asso- ciazioni nazionali firmatarie del presente CCNL. 6. La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. 7. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'ar- gomento. 8. Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi. 9. In pendenza di procedure presso la Commissione, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.
Commissione Paritetica Nazionale e Regionale. Art. 6 – Composizione delle controversie in sede sindacale Art. 7 – Pari opportunità
Commissione Paritetica Nazionale e Regionale. È istituita in Roma presso l’Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale (U.N.E.B.A.), la Commissione paritetica nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Asso- ciazioni stipulanti il presente contratto o le organizzazioni locali facenti capo alle predette Associazioni nazionali stipulanti. Della Commissione paritetica nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro 45 giorni. Entro sei mesi dalla firma del Contratto, le parti – su indicazione della Commissione pa- ritetica – stipuleranno un accordo per la definizione delle procedure di conciliazione ed arbitrato. In ogni regione i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente C.C.N.L. provvede- ranno alla costituzione di Commissioni paritetiche regionali aventi il compito di: a) esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione relative ad accordi regionali o di Istituzione; b) definire l’applicazione del C.C.N.L. nelle strutture dove vengono applicati altri contratti facendo riferimento ai protocolli di cui all’art. 1 del presente C.C.N.L.; c) con riferimento alla l. 11 maggio 1990 n.108, assumere i compiti di commissione di arbitrato di prima istanza nei casi di conflittualità che dovessero insorgere in particolari situazioni anche in merito all’interpretazione degli articoli contrattuali.
Commissione Paritetica Nazionale e Regionale. E’ istituita in Roma presso l’Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale (UNEBA), la Commissione paritetica nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Associazioni stipulanti il presente contratto o le organizzazioni locali facenti capo alle predette Associazioni nazionali stipulanti. Della Commissione paritetica nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro 45 giorni. Entro sei mesi dalla firma del Contratto, le parti – su indicazione della Commissione paritetica – stipuleranno un accordo per la definizione delle procedure di conciliazione ed arbitrato. In ogni regione i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Commissioni paritetiche regionali aventi il compito di :
Commissione Paritetica Nazionale e Regionale. E’ istituita in Roma presso l’Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale (UNEBA), la Commissione paritetica nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Associazioni stipulanti il presente contratto o le organizzazioni locali fancenti capo alle predette Associazioni nazionali stipulanti. Della Commissione paritetica nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro 45 giorni. Entro sei mesi dalla firma del Contratto, le parti – su indicazione della Commissione paritetica – stipuleranno un accordo per la definizione delle procedure di conciliazione ed arbitrato. In ogni regione i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Commissioni paritetiche regionali aventi il compito di : a) esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione relative ad accordi regionali o di Istituzione; b) definire l’applicazione del CCNL nelle strutture dove vengono applicati altri contratti facendo riferimento al procollo allegato al presente accordo; 1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero 2) Intervento igienico sanitario di carattere sociale 3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo
Commissione Paritetica Nazionale e Regionale. A. NAZIONALE 1. La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a ga- rantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in ma- teria di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie. 2. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per: o esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore Scuola non statale religiosa, con particolare riferimento a quella giovanile, an- che in rapporto all'utilizzo dei Contratti di Formazione - Lavoro;
Commissione Paritetica Nazionale e Regionale. 1) Le parti convengono di istituire o confermare a livello nazionale e regionale, Commissioni paritetiche tra Istituti e OOSS di categoria firmatarie del presente contratto, cui sono demandati i seguenti compiti: -controllo e verifica della corretta applicazione dei contenuti del presente CCNL e delle contrattazioni regionali e della coerenza degli accordi di 2° livello al dettato contrattuale; -interpretazioni autentiche delle normative contrattuali e delle contrattazioni regionali; -esamine e risoluzione di eventuali controversie nella interpretazione e applicazione dei contenuti del CCNL e delle materie oggetto di contrattazione regionale.
Commissione Paritetica Nazionale e Regionale a) Commissione paritetica nazionale 1. esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali; 2. verificare la conformità dei progetti allo schema dell'accordo nazionale relativo ai Contratti Formazione - Lavoro come previsto ai capitoli successivi; 3. individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classificazione; 4. porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato: 5. concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro; 6. svolgere compiti inerenti l’O.P. previsti dal Decreto legislativo n. 626/94 e dal D.lgs n. 242/96 . La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'ANINSEI o presso altra sede accettata dalle parti. L'ANINSEI provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall'ANINSEI o dalle
Commissione Paritetica Nazionale e Regionale. 1. È istituita in Roma presso l’ANASTE la Commissione Paritetica Nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. 2. A detta commissione dovranno rivolgersi, per iscritto, le XX.XX. firmatarie ilCCNL. 2. Della Commissione Paritetica Nazionale fanno parte di diritto le Parti stipulanti il CCNL. 3. In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le Parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro 45 giorni. 4. I corrispondenti livelli delle Parti firmatarie il CCNL potranno istituire, previo espresso consenso di tutte le parti interessate, Commissioni Paritetiche Regionali aventi il compito di: a) definire l’applicazione del CCNL nelle strutture dove vengono applicati altri contratti facendo riferimento all’Allegato 1 al CCNL; b) con riferimento alla Legge 11 maggio 1990 n. 108 assumere i compiti di commissione di arbitrato di prima istanza nei casi di conflittualità che dovessero insorgere in Particolari situazioni anche in merito all’interpretazione degli articolaticontrattuali.
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