REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI. L’art. 6-bis del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., così come introdotto dall’art. 20, c. 1, lett. a), della L.4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, AVCP). In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. l’AVCP ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengono, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”. L’art. 9 della suindicata Deliberazione, così come modificato dal comunicato del Presidente dell’Autorità del 12 giugno 2013, prevede che l’obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS decorre “dal 1°gennaio 2014 per tutti gli appalti (lavori/servizi/forniture) di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali”. Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: xxx.xxxx.xx. L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PassOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta “Documentazione” contenente la documentazione amministrativa. In adempimento a quanto previsto dall’art. 6 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché dalla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, l’AGEA si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, l’AGEA provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.
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Samples: Disciplinary Guidelines for Tender
REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI. L’art. 6-bis Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.D.Lgs.vo 50/2016, così come introdotto dall’art. 20, c. 1, lett. a), della L.4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere regolate dal presente disciplinare è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, AVCP). In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. l’AVCP ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengono, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici. A tal fine entro il 31/12/2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC. Fino all'adozione del decreto di cui sopra, le stazioni appaltanti e gli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”. L’art. 9 della suindicata Deliberazioneutilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC in ossequio all’articolo 216, così come modificato dal comunicato comma 13, del Presidente dell’Autorità del 12 giugno 2013, prevede che l’obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS decorre “dal 1°gennaio 2014 per tutti gli appalti (lavori/servizi/forniture) di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali”D.Lgs.vo 50/2016. Ciascun Concorrenteconcorrente, ove la procedura di gara lo prevede, potrà registrarsi al “Sistema AVCPASS AVCpass” secondo le indicazioni operative per la registrazione registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: xxx.xxxx.xx. L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS AVCPass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PassOEPASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta “Documentazione” A contenente la documentazione amministrativa. In adempimento a quanto previsto dall’art. 6 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché dalla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, l’AGEA si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, l’AGEA provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.
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Samples: Disciplinare Di Gara
REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI. L’art. 6-bis del D.lgsD.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.iis.m.i., così come introdotto dall’art. 20, c. comma 1, lett. lettera a), della L.4 legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, AVCP). In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis D.lgs. n. del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. s.m.i., l’AVCP (ora A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione) ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengono, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”. L’artCon tale atto, l’AVCP istituisce, per perseguire le finalità di semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici un sistema per la verifica online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato “AVCPASS (Authority Virtual Company Passport)”. In particolare, l’art. 9 della suindicata Deliberazione, così come modificato dal comunicato con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del Presidente dell’Autorità del 12 5 giugno 2013, prevede che l’obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS decorre “dal Dal 1°gennaio 2014 per tutti gli appalti (lavori/servizi/forniture) di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00”, con esclusione La Legge 27 febbraio 2014, n. 15, di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematiciconversione del Decreto legge 31 dicembre 2013 n. 150, sistemi dinamici all’art. 9, comma 15 ter prevede che “Il termine di acquisizione o mediante ricorso cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al mercato elettronicodecreto legislativo 12 aprile 2006, nonché quelli relativi ai settori specialin. 163, è ulteriormente differito al 1º luglio 2014 ”. Ciascun Concorrente, potrà dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: xxx.xxxx.xx. L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PassOEPASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta “Documentazione” A contenente la documentazione amministrativa. In adempimento a quanto previsto dall’art. 6 bis del D. Lgs. n. D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché dalla Deliberazione dell’AVCP (ora ANAC) n. 111 del 20 dicembre 20122012 nonché dalla Legge di conversione 27 febbraio 2014, l’AGEA n. 15, ACI Informatica si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa procedura tramite la BDNCP. Si segnala che, che nel caso in cui partecipino partecipano alla presente iniziativa procedura concorrenti che non risultino risultano essere registrati presso il detto sistema, l’AGEA ACI Informatica provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé se e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.
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Samples: Service Agreement
REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI. L’art. 6-bis del D.lgsD.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.iis.m.i., così cosi come introdotto dall’art. 20, c. comma 1, lett. lettera a), della L.4 legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, AVCP/ANAC). In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis D.lgsD.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. s.m.i., l’AVCP ha emesso la “Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 2012” con la quale vengono, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”. L’art. 9 della suindicata Deliberazione, così come modificato dal comunicato modificata dalla comunicazione del Presidente dell’Autorità della AVCP del 12 giugno 2013, prevede che l’obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS decorre “dal 1°gennaio 2014 per tutti gli appalti (lavori/servizi/forniture) di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali”telematici verrà definito con una successiva deliberazione dell’AVCP. Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCPASS AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché nonchè i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: xxx.xxxx.xx. L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PassOEPASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito a Sistema nella busta sezione “Documentazione” contenente la documentazione amministrativa”; sul punto si veda il PARAGRAFO 5 PUNTO 4. In adempimento a quanto previsto dall’art. 6 bis del D. Lgs. n. D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché dalla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, l’AGEA il Comune di Acqui Terme si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa procedura tramite la BDNCP. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa procedura concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, l’AGEA la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASSAVCpass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé sé, e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura. Nel caso in cui la documentazione presente nel sistema AVCPASS non sia esaustiva o completa, ovvero qualora, per qualsiasi altro motivo, anche di impedimento tecnico, non sia possibile procedere alla verifica dei requisiti attraverso l’utilizzo di tale sistema, il Comune si riserva la facoltà di procedere direttamente alle verifiche di legge e di richiedere ai concorrenti di produrre la relativa documentazione.
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REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI. L’art. 6-bis del D.lgsD.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.iis.m.i., così come introdotto dall’art. 20, c. comma 1, lett. lettera a), della L.4 legge 4 aprile 2012 n. 35n.35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-economico- finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (contratti pubblici di seguitolavori, per brevità, AVCPservizi e forniture). In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis D.lgs. n. 163/2006 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. l’AVCP s.m.i.l’A.N.A.C. ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengono, tra l’altrotral’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”. L’art. 9 L’art.9 della suindicata Deliberazione, così come modificato dal comunicato con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del Presidente dell’Autorità del 12 5 giugno 2013, prevede che l’obbligo di procedere alla verifica stessa esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS decorre “dal 1°° gennaio 2014 per tutti gli appalti (lavori/servizi/forniture) di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali”. Ciascun Concorrente, potrà Concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: xxx.xxxx.xx. L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS AVCpass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PassOEPASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta “Documentazione” A contenente la documentazione amministrativa; sul punto si veda il successivo par.2. In adempimento a quanto previsto dall’art. 6 dall’art.6 bis del D. Lgs. n. D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché dalla Deliberazione dell’AVCP n. 111 dell’A.N.A.C. n.111 del 20 dicembre 20122012 nonché dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, l’AGEA si riserva di procedere n.15, l'INVALSI procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa esclusivamente tramite la BDNCP. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, l’AGEA provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto Alla Gestione Della Programmazione Europea
REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI. L’art. 6-bis del D.lgsD. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.iis.m.i., così come introdotto dall’art. 20, c. comma 1, lett. a), della L.4 legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale generale, nonché di carattere tecnico tecnico-organizzativo ed economico-economico- finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica pubblica, debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza vigilanza sui Contratti Pubblici (contratti pubblici di seguitolavori, per brevità, AVCPservizi e forniture). In attuazione a di quanto previsto dal suindicato art. 6 6-bis D.lgs. n. del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. l’AVCP s.m.i., l’A.N.A.C. ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 2012, con la quale vengono, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”. L’art. 9 della suindicata Deliberazione, così come modificato dal comunicato del Presidente dell’Autorità del 12 giugno 2013, prevede che l’obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS decorre “dal 1°gennaio 2014 per tutti gli appalti (lavori/servizi/forniture) di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali”. Ciascun Concorrente, potrà concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: xxx.xxxx.xxnella sezione “Servizi-Servizi online-AVCPass” del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e ed individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PassOE”; lo stesso PASSOE” che dovrà essere inserito nella busta “Documentazione” A contenente la documentazione amministrativa. In adempimento a quanto previsto dall’art. 6 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i; sul punto si veda il paragrafo 4.2., nonché dalla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, l’AGEA si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, l’AGEA provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender
REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI. L’art. 6-bis del D.lgsD.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.iis.m.i., così come introdotto dall’art. 20, c. comma 1, lett. a), della L.4 legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale generale, nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica pubblica, debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza vigilanza sui Contratti Pubblici (contratti pubblici di seguitolavori, per brevità, AVCPservizi e forniture). In attuazione a di quanto previsto dal suindicato art. 6 6-bis D.lgs. n. del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. l’AVCP s.m.i., l’A.N.A.C. ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengono, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”. L’art. 9 della suindicata Deliberazione, così come modificato dal comunicato del Presidente dell’Autorità del 12 giugno 2013, prevede che l’obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS decorre “dal 1°gennaio 2014 per tutti gli appalti (lavori/servizi/forniture) di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali”. Ciascun Concorrente, potrà concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: xxx.xxxx.xxnella sezione “Servizi-Servizi online-AVCpass” del sito www.anticorruzione.it. L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PassOE”; lo stesso PASSOE” che dovrà essere inserito nella busta “Documentazione” A contenente la documentazione amministrativa. In adempimento a quanto previsto dall’art. 6 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i; sul punto si veda il paragrafo 4.2., nonché dalla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, l’AGEA si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, l’AGEA provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.
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Samples: Disciplinare Di Gara
REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI. L’art. 6-bis del D.lgsD.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.iis.m.i., così come introdotto dall’art. 20, c. comma 1, lett. lettera a), della L.4 legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-economico- finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, AVCPattualmente ANAC). In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis D.lgs. n. del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.iis.m.i. l’AVCP ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengonosono stati, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte offerte, da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori appaltanti di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”. L’art. 9 della suindicata Deliberazione, così come modificato dal comunicato del Presidente dell’Autorità del 12 giugno 2013, prevede che l’obbligo L’obbligo di procedere alla effettuare la suddetta verifica stessa esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS decorre “è decorso dal 1°gennaio ° luglio 2014 per tutti gli appalti (lavori/servizi/forniture) di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art.6-bis. In tal caso, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematiciciascun operatore economico che voglia partecipare alla gara, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali”. Ciascun Concorrente, potrà dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS secondo seguendo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: xxx.xxxx.xx. L’operatore Ciascun operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PassOE”; lo stesso PASSOE” (pass operatore economico) che dovrà essere inserito nella busta “Documentazione” contenente la documentazione amministrativa. In adempimento Per tutte le diverse composizioni dei partecipanti (RTI, Consorzi, Avvalimento, ecc..) in merito al PASSOE si rimanda a quanto previsto dall’art. 6 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché dalla Deliberazione nel sito dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, l’AGEA si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCPrelativamente all’AVCPASS per l’Operatore Economico. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa procedura concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, l’AGEA Umbria Salute Scarl provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infinecompatibile con quello previsto dall’art.38, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASScomma 2 bis, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOEinserito dall’art.39, non comportanocomma 1, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente proceduraD.L. 90/2014.
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REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI. L’art. 6-bis del D.lgsD.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.iis.m.i., così come introdotto dall’art. 20, c. comma 1, lett. lettera a), della L.4 legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, AVCP). In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis D.lgs. n. del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. s.m.i., l’AVCP (ora A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione) ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengono, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”. L’artCon tale atto, l’AVCP istituisce, per perseguire le finalità di semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici un sistema per la verifica online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato “AVCPASS (Authority Virtual Company Passport)”. In particolare, l’art. 9 della suindicata Deliberazione, così come modificato dal comunicato con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del Presidente dell’Autorità del 12 5 giugno 2013, prevede che l’obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS decorre “dal Dal 1°gennaio 2014 per tutti gli appalti (lavori/servizi/forniture) di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00”, con esclusione La Legge 27 febbraio 2014, n. 15, di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematiciconversione del Decreto legge 31 dicembre 2013 n. 150,all’art. 9, sistemi dinamici comma 15 ter prevede che “Il termine di acquisizione o mediante ricorso cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al mercato elettronicodecreto legislativo 12 aprile 2006, nonché quelli relativi ai settori specialin. 163, è ulteriormente differito al 1º luglio 2014 ”. Ciascun Concorrente, potrà dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: xxx.xxxx.xx. L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PassOEPASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta “Documentazione” A contenente la documentazione amministrativa. In adempimento a quanto previsto dall’art. 6 bis del D. Lgs. n. D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché dalla Deliberazione dell’AVCP (ora ANAC) n. 111 del 20 dicembre 20122012 nonché dalla Legge di conversione 27 febbraio 2014, l’AGEA n. 15, ACI Informatica si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa procedura tramite la BDNCP. Si segnala che, che nel caso in cui partecipino partecipano alla presente iniziativa procedura concorrenti che non risultino risultano essere registrati presso il detto sistema, l’AGEA ACI Informatica provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé se e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.
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REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI. L’art. 6-bis del D.lgsD.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.iis.m.i., così come introdotto dall’art. 20, c. comma 1, lett. a), della L.4 aprile 2012 Legge 4.4.2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale generale, nonché di carattere tecnico tecnico-organizzativo ed economico-economico- finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica pubblica, debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale Nazionale dei contratti pubblici Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguitolavori, per brevità, AVCPservizi e forniture). In attuazione a di quanto previsto dal suindicato art. 6 6-bis D.lgsdel D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. l’AVCP s.m.i., l’ANAC ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 2012, con la quale vengono, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltantiStazioni Appaltanti/enti Enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”. L’art. 9 della suindicata Deliberazione, così come modificato dal comunicato del Presidente dell’Autorità del 12 giugno 2013, prevede che l’obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS decorre “dal 1°gennaio 2014 per tutti gli appalti (lavori/servizi/forniture) di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali”. Ciascun Concorrente, potrà concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: xxx.xxxx.xxnella sezione “Servizi-Servizi online-AVCPass” del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. L’operatore economico, effettuata la suindicata su indicata registrazione al servizio AVCPASS e ed individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PassOE”; lo stesso PASSOE” che dovrà essere inserito nella busta “Documentazione” A contenente la documentazione amministrativa. In adempimento a quanto previsto dall’art. 6 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i; sul punto si veda il paragrafo 4.2., nonché dalla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, l’AGEA si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, l’AGEA provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.
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