Common use of Regole evolutive Clause in Contracts

Regole evolutive. A) Evoluzione della classe di merito nelle annualità successive alla stipula del contratto Per le annualità successive a quella in cui il contratto è stato stipulato Linear assegna la classe di merito CI in base alla successiva Tabella 1, a seconda che non abbia o abbia effettuato nei periodi di osservazione precedenti pagamenti a seguito di sinistri. In assenza di sinistri: se nei periodi di osservazione non sono effettuati pagamenti, neanche parziali, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, il contratto è assegnato alla classe di merito CI immediatamente inferiore come previsto dalla successiva Tabella 1. In presenza di sinistri: se nei periodi di osservazione sono effettuati pagamenti, anche parziali, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, la classe di merito si modifica secondo le regole evolutive previste nella successiva Tabella 1. Per i sinistri per i quali la responsabilità è attribuita in pari misura (responsabilità paritaria) ai conducenti dei veicoli coinvolti: - non si applica il malus - il grado di responsabilità è annotato nell’attestato di rischio affinché si applichi il malus in caso di successivi sinistri con responsabilità paritaria del conducente Il grado di responsabilità “cumulata” (ovvero la somma delle percentuali di responsabilità dei sinistri avvenuti nello stesso quinquennio di osservazione) che può portare all’applicazione del malus deve essere almeno del 51%. Per applicare le regole evolutive sono considerati anche i sinistri liquidati durante il periodo di sospensione del contratto e quelli per i quali Linear ha effettuato il pagamento, anche parziale, nel periodo di osservazione anche se il sinistro è accaduto prima. Xxxxxxx 1 Evoluzione delle classi interne CI CLASSI INTERNE CI (1) Sinistri con responsabilità principale o paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, per i quali è stato effettuato un pagamento anche parziale. Per l’evoluzione della classe di merito CU si applicano i criteri previsti dalla legge21.

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Samples: Informativa Precontrattuale, Informativa Precontrattuale, Informativa Precontrattuale

Regole evolutive. A) Evoluzione della classe di merito nelle annualità successive alla stipula del contratto Per le annualità successive a quella in cui il contratto è stato stipulato Linear assegna la classe di merito interna CI in base alla successiva Tabella 1, a seconda che non abbia o abbia effettuato nei periodi di osservazione precedenti pagamenti a seguito di sinistri. In assenza di sinistri: se nei periodi di osservazione non sono effettuati pagamenti, neanche parziali, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, il contratto è assegnato alla classe di merito CI immediatamente inferiore come previsto dalla successiva Tabella 1. In presenza di sinistri: se nei periodi di osservazione sono effettuati pagamenti, anche parziali, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, la classe di merito si modifica secondo le regole evolutive previste nella successiva Tabella 1. Per i sinistri per i quali la responsabilità è attribuita in pari misura (responsabilità paritaria) ai conducenti dei veicoli coinvolti: - non si applica il malus - il grado di responsabilità è annotato nell’attestato di rischio affinché si applichi il malus in caso di successivi sinistri con responsabilità paritaria del conducente Il grado di responsabilità “cumulata” (ovvero la somma delle percentuali di responsabilità dei sinistri avvenuti nello stesso quinquennio di osservazione) che può portare all’applicazione del malus deve essere almeno del 51%. Per applicare le regole evolutive sono considerati anche i sinistri liquidati durante il periodo di sospensione del contratto e quelli per i quali Linear ha effettuato il pagamento, anche parziale, nel periodo di osservazione anche se il sinistro è accaduto prima. Xxxxxxx 1 Evoluzione delle classi interne CI CLASSI INTERNE CI (1) Sinistri con responsabilità principale o paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, per i quali è stato effettuato un pagamento anche parziale. parziale Per l’evoluzione della classe di merito CU si applicano i criteri previsti dalla legge21. Nell’attestato di rischio è riportata la classe di provenienza e di assegnazione all’annualità successiva sia della classe interna CI che della classe di conversione universale CU. Per i veicoli assicurati in base a quanto previsto dall’articolo 134, comma 4-bis del Codice della assicurazioni private, l’evoluzione della classe di merito sia CU che interna CI è indipendente dall’evoluzione delle classi di merito del veicolo di riferimento. B) Sinistri “tardivi” e sinistrosità delle polizze di durata temporanea Se l’assicurato proviene da altra impresa, per l’evoluzione della classe di merito sia CU sia interna CI relativa alle successive annualità, Linear tiene conto: - dei sinistri non ancora indicati nell’attestato di rischio (sinistri “tardivi”), in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione dell’annualità appena conclusa, oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto - dei sinistri relativi a polizze di durata inferiore a un anno (durata temporanea) 21 Provvedimento IVASS n° 72/2018. C) Facoltà di rimborsare i sinistri per evitare il malus Il contraente può evitare maggiorazioni di premio dovute allo scatto di malus rimborsando, alla scadenza annuale, le somme liquidate per uno o più sinistri nel periodo di osservazione: - per i sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il contraente deve rivolgersi a CONSAP (via Yser 14, 00198 Roma) per conoscere gli importi liquidati dall’impresa del danneggiato - per i sinistri gestiti in regime ordinario, il contraente deve rivolgersi all’intermediario. Se il contraente decide di pagare le somme liquidate per il sinistro o per i sinistri che intende rimborsare, alla scadenza del contratto: - vengono riconosciuti la classe di merito e il premio che sarebbero stati applicati in assenza dei sinistri - viene rilasciato un nuovo attestato di rischio con la nuova evoluzione della classe di bonus/malus, sul quale non compariranno i sinistri rimborsati

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Samples: Assicurazione r.c.a. Motocicli E Altre Garanzie

Regole evolutive. A) Evoluzione della classe di merito nelle annualità successive alla stipula del contratto Per le annualità successive a quella in cui il contratto è stato stipulato Linear assegna la classe di merito CI in base alla successiva Tabella 1, a seconda che non abbia o abbia effettuato nei periodi di osservazione precedenti pagamenti a seguito di sinistri. In assenza di sinistri: se nei periodi di osservazione non sono effettuati pagamenti, neanche parziali, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, il contratto è assegnato alla classe di merito CI immediatamente inferiore come previsto dalla successiva Tabella 1. In presenza di sinistri: se nei periodi di osservazione sono effettuati pagamenti, anche parziali, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, la classe di merito si modifica secondo le regole evolutive previste nella successiva Tabella 1. Per i sinistri per i quali la responsabilità è attribuita in pari misura (responsabilità paritaria) ai conducenti dei veicoli coinvolti: - non si applica il malus - il grado di responsabilità è annotato nell’attestato di rischio affinché si applichi il malus in caso di successivi sinistri con responsabilità paritaria del conducente Il grado di responsabilità “cumulata” (ovvero la somma delle percentuali di responsabilità dei sinistri avvenuti nello stesso quinquennio di osservazione) che può portare all’applicazione del malus deve essere almeno del 51%. Per applicare le regole evolutive sono considerati anche i sinistri liquidati durante il periodo di sospensione del contratto e quelli per i quali Linear ha effettuato il pagamento, anche parziale, nel periodo di osservazione anche se il sinistro è accaduto prima. Xxxxxxx 1 Evoluzione delle classi interne CI CLASSI INTERNE CI (1) Sinistri con responsabilità principale o paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, per i quali è stato effettuato un pagamento anche parziale. parziale Per l’evoluzione della classe di merito CU si applicano i criteri previsti dalla legge21. Nell’attestato di rischio è riportata la classe di provenienza e di assegnazione all’annualità successiva sia della classe interna CI che della classe di conversione universale CU. Per i veicoli assicurati in base a quanto previsto dall’articolo 134, comma 4-bis del Codice della assicurazioni private, l’evoluzione della classe di merito sia CU che interna CI è indipendente dall’evoluzione delle classi di merito del veicolo di riferimento. B) Sinistri “tardivi” e sinistrosità delle polizze di durata temporanea Se l’assicurato proviene da altra impresa, per l’evoluzione della classe di merito sia CU sia interna CI relativa alle successive annualità, Linear tiene conto: - dei sinistri non ancora indicati nell’attestato di rischio (sinistri “tardivi”), in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione dell’annualità appena conclusa, oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto - dei sinistri relativi a polizze di durata inferiore a un anno (durata temporanea) C) Facoltà di rimborsare i sinistri per evitare il malus Il contraente può evitare maggiorazioni di premio dovute allo scatto di malus rimborsando, alla scadenza annuale, le somme liquidate per uno o più sinistri nel periodo di osservazione: - per i sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il contraente deve rivolgersi a CONSAP (via Yser 14, 00198 Roma) per conoscere gli importi liquidati dall’impresa del danneggiato - per i sinistri gestiti in regime ordinario, il contraente deve rivolgersi a Linear Se il contraente decide di pagare le somme liquidate per il sinistro o per i sinistri che intende rimborsare, alla scadenza del contratto: - vengono riconosciuti la classe di merito e il premio che sarebbero stati applicati in assenza dei sinistri - viene rilasciato un nuovo attestato di rischio con la nuova evoluzione della classe di bonus/malus, sul quale non compariranno i sinistri rimborsati

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Samples: Informativa Precontrattuale

Regole evolutive. A) Evoluzione della classe di merito nelle annualità successive alla stipula del contratto Per le annualità successive a quella in cui il contratto è stato stipulato Linear assegna la classe di merito CI in base alla successiva Tabella 1, a seconda che non abbia o abbia effettuato nei periodi di osservazione precedenti pagamenti a seguito di sinistri. In assenza di sinistri: se nei periodi di osservazione non sono effettuati pagamenti, neanche parziali, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, il contratto è assegnato alla classe di merito CI immediatamente inferiore come previsto dalla successiva Tabella 1. In presenza di sinistri: se nei periodi di osservazione sono effettuati pagamenti, anche parziali, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, la classe di merito si modifica secondo le regole evolutive previste nella successiva Tabella 1. Per i sinistri per i quali la responsabilità è attribuita in pari misura (responsabilità paritaria) ai conducenti dei veicoli coinvolti: - non si applica il malus - il grado di responsabilità è annotato nell’attestato di rischio affinché si applichi il malus in caso di successivi sinistri con responsabilità paritaria del conducente Il grado di responsabilità “cumulata” (ovvero la somma delle percentuali di responsabilità dei sinistri avvenuti nello stesso quinquennio di osservazione) che può portare all’applicazione del malus deve essere almeno del 51%. Per applicare le regole evolutive sono considerati anche i sinistri liquidati durante il periodo di sospensione del contratto e quelli per i quali Linear ha effettuato il pagamento, anche parziale, nel periodo di osservazione anche se il sinistro è accaduto prima. Xxxxxxx 1 Evoluzione delle classi interne CI CLASSI INTERNE CI (1) Sinistri Pagamento, anche parziale, di uno o più sinistri con responsabilità principale o paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, per i quali è stato effettuato un pagamento anche parziale. % Per l’evoluzione della classe di merito CU si applicano i criteri previsti dalla legge21legge23. Nell’attestato di rischio è riportata la classe di provenienza e di assegnazione all’annualità successiva sia della classe interna CI che della classe di conversione universale CU. Per i veicoli assicurati in base a quanto previsto dall’articolo 134, comma 4-bis del Codice della assicurazioni private, l’evoluzione della classe di merito sia CU che interna CI è indipendente dall’evoluzione delle classi di merito del veicolo di riferimento. B) Sinistri “tardivi” e sinistrosità delle polizze di durata temporanea Se l’assicurato proviene da altra impresa, per l’evoluzione della classe di merito sia CU sia interna CI relativa alle successive annualità, Linear tiene conto: 23 Provvedimento IVASS n° 72/2018. - dei sinistri non ancora indicati nell’attestato di rischio (sinistri “tardivi”), in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione dell’annualità appena conclusa, oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto - dei sinistri relativi a polizze di durata inferiore a un anno (durata temporanea) C) Facoltà di rimborsare i sinistri per evitare il malus Il contraente può evitare maggiorazioni di premio dovute allo scatto di malus rimborsando, alla scadenza annuale, le somme liquidate per uno o più sinistri nel periodo di osservazione: - per i sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il contraente deve rivolgersi a CONSAP (via Yser 14, 00198 Roma) per conoscere gli importi liquidati dall’impresa del danneggiato - per i sinistri gestiti in regime ordinario, il contraente deve rivolgersi a Linear Se il contraente decide di pagare le somme liquidate per il sinistro o per i sinistri che intende rimborsare, alla scadenza del contratto: - vengono riconosciuti la classe di merito e il premio che sarebbero stati applicati in assenza dei sinistri - viene rilasciato un nuovo attestato di rischio con la nuova evoluzione della classe di bonus/malus, sul quale non compariranno i sinistri rimborsati

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Samples: Documento Informativo Precontrattuale

Regole evolutive. A) Evoluzione della classe di merito nelle annualità successive alla stipula del contratto Per le annualità successive a quella in cui il contratto è stato stipulato Linear assegna la classe di merito CI in base alla successiva Tabella 1, a seconda che non abbia o abbia effettuato nei periodi di osservazione precedenti pagamenti a seguito di sinistri. In assenza di sinistri: se nei periodi di osservazione non sono effettuati pagamenti, neanche parziali, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, il contratto è assegnato alla classe di merito CI immediatamente inferiore come previsto dalla successiva Tabella 1. In presenza di sinistri: se nei periodi di osservazione sono effettuati pagamenti, anche parziali, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, la classe di merito si modifica secondo le regole evolutive previste nella successiva Tabella 1. Per i sinistri per i quali la responsabilità è attribuita in pari misura (responsabilità paritaria) ai conducenti dei veicoli coinvolti: - non si applica il malus - il grado di responsabilità è annotato nell’attestato di rischio affinché si applichi il malus in caso di successivi sinistri con responsabilità paritaria del conducente Il grado di responsabilità “cumulata” (ovvero la somma delle percentuali di responsabilità dei sinistri avvenuti nello stesso quinquennio di osservazione) che può portare all’applicazione del malus deve essere almeno del 51%. Per applicare le regole evolutive sono considerati anche i sinistri liquidati durante il periodo di sospensione del contratto e quelli per i quali Linear ha effettuato il pagamento, anche parziale, nel periodo di osservazione anche se il sinistro è accaduto prima. Xxxxxxx 1 Evoluzione delle classi interne CI CLASSI INTERNE CI (1) Sinistri Pagamento, anche parziale, di uno o più sinistri con responsabilità principale o paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, per i quali è stato effettuato un pagamento anche parziale. % Per l’evoluzione della classe di merito CU si applicano i criteri previsti dalla legge21legge23. Nell’attestato di rischio è riportata la classe di provenienza e di assegnazione all’annualità successiva sia della classe interna CI che della classe di conversione universale CU. Per i veicoli assicurati in base a quanto previsto dall’articolo 134, comma 4-bis del Codice della assicurazioni private, l’evoluzione della classe di merito sia CU che interna CI è indipendente dall’evoluzione delle classi di merito del veicolo di riferimento. B) Sinistri “tardivi” e sinistrosità delle polizze di durata temporanea Se l’assicurato proviene da altra impresa, per l’evoluzione della classe di merito sia CU sia interna CI relativa alle successive annualità, Linear tiene conto: - dei sinistri non ancora indicati nell’attestato di rischio (sinistri “tardivi”), in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione dell’annualità appena conclusa, oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto - dei sinistri relativi a polizze di durata inferiore a un anno (durata temporanea) C) Facoltà di rimborsare i sinistri per evitare il malus Il contraente può evitare maggiorazioni di premio dovute allo scatto di malus rimborsando, alla scadenza annuale, le somme liquidate per uno o più sinistri nel periodo di osservazione: - per i sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il contraente deve rivolgersi a CONSAP (via Yser 14, 00198 Roma) per conoscere gli importi liquidati dall’impresa del danneggiato - per i sinistri gestiti in regime ordinario, il contraente deve rivolgersi a Linear Se il contraente decide di pagare le somme liquidate per il sinistro o per i sinistri che intende rimborsare, alla scadenza del contratto: - vengono riconosciuti la classe di merito e il premio che sarebbero stati applicati in assenza dei sinistri - viene rilasciato un nuovo attestato di rischio con la nuova evoluzione della classe di bonus/malus, sul quale non compariranno i sinistri rimborsati 23 Provvedimento IVASS n° 72/2018.

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