Renal Care Clausole campione

Renal Care. La business unit RC ha come attività la ricerca, progettazione, produzione e vendita di prodotti terapeutici per il trattamento dell’insufficienza renale e, in particolare, dell’insufficienza renale cronica. L’insufficienza renale è una patologia che ricorre quando danni temporanei o permanenti ai reni impediscono agli stessi di svolgere in modo adeguato la propria funzione di depurazione del sangue. Nell’ipotesi in cui i danni ai reni siano permanenti, le uniche alternative terapeutiche sono il trapianto di reni o il trattamento di dialisi. Le principali cause dell’insufficienza renale sono state individuate nel diabete e nella ipertensione. La dialisi consiste nella procedura per il trattamento dell’insufficienza renale cronica mediante l’utilizzo di una macchina che svolge le funzioni del rene danneggiato, rimuovendo dal sangue i composti tossici (urea, acido urico, creatinina), ed eliminando i liquidi che si accumulano in eccesso. Esistono due diversi metodi per effettuare la dialisi: il trattamento di emodialisi e la dialisi peritoneale. Il Gruppo Sorin, alla data del Prospetto di Quotazione, è attivo nel solo settore del trattamento di emodialisi. I principali prodotti della business unit RC sono i seguenti: - macchine per emodialisi: sono delle apparecchiature che depurano il sangue del paziente, filtrandolo attraverso i filtri dializzatori, e successivamente immettono nuovamente lo stesso nel corpo del paziente attraverso un circuito extracorporeo. Il collegamento fisico tra il paziente e il circuito ematico del rene artificiale richiede la realizzazione di un accesso vascolare permanente al sistema circolatorio del paziente. Ogni trattamento di emodialisi – da ripetersi solitamente tre volte a settimana - ha una durata approssimativa di tre/cinque ore, durante la quale il sangue viene fatto circolare attraverso un circuito extracorporeo all’interno di un dializzatore più di una volta - dializzatori: sono filtri monouso realizzati con membrane sintetiche semipermeabili che permettono il passaggio delle sostanze tossiche in una sola direzione, impedendo in tal modo il rientro delle stesse nel sangue del paziente sottoposto al trattamento. All’interno del dializzatore, vi sono due diverse camere, separate da una membrana sintetica semipermeabile, attraverso le quali scorrono il sangue del paziente e la soluzione per dialisi. Attraverso tale procedura (c.d. diffusione), le tossine uremiche e le sostanze in eccesso sono trasferite dal sangue del pazien...
Renal Care. L’organizzazione commerciale della business unit RC è composta da un Direttore Centrale a cui rispondono un Direttore Commerciale per l’Italia, uno per le attività internazionali, un Direttore Scientifico (marketing, ricerche cliniche, pubblicità e immagine) e un Direttore Servizi Tecnici di Assistenza. La rete di vendita è di tipo diretto nei principali Paesi europei (Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Belgio), mentre è indiretta negli altri Paesi (tra questi i principali sono Canada, Messico, Russia, Cina, Turchia, Corea e Marocco). La presenza di prodotti della business unit si completa con le produzioni Original Equipment Manufacturer (OEM) per alcune aziende, che vendono in diversi paesi, europei ed extra europei. Nel resto del mondo, la promozione, la vendita e la distribuzione sono affidate a società plurimandatarie operanti nel settore delle forniture ospedaliere. I clienti della business unit RC sono principalmente strutture sanitarie pubbliche e private, alle quali si affiancano associazioni no-profit.
Renal Care. Un indicatore delle dimensioni del segmento RC è rappresentato dal numero di pazienti che, come indicato nella tabella sottostante, sono stati pari a oltre un milione nel 2002 (di cui circa l’87% sottoposti al trattamento dell’emodialisi), un numero circa doppio rispetto a quello registrato all’inizio degli anni Novanta. Europa 270.000 4% 88% 12% America 420.000 6% 80% 20% Giappone 205.000 6% 95% 5% Resto del mondo 255.000 8% 89% 11%
Renal Care. Nel segmento RC, la concorrenza si svolge principalmente sugli standard qualitativi dei prodotti e servizi erogati (tecniche dialitiche innovative, personalizzazione dei trattamenti dialitici), sulla completezza della gamma dei prodotti offerti, sull’efficienza e la capillarità della rete distributiva e, in modo particolarmente significativo, sui prezzi (tale pressione sui prezzi è dovuta alle politiche restrittive di molti governi nei rimborsi della terapia). Gli operatori del mercato RC in cui opera il Gruppo Sorin, ovvero quello relativo alla sola fornitura di prodotti per trattamenti dialitici, sono essenzialmente riconducibili alle seguenti tre categorie: a) gruppi di grandi dimensioni, presenti sull’intera catena di valore (sia nella fornitura di servizi che di prodotti), integrati verticalmente e operanti a livello mondiale (Fresenius Medical Care AG, Gambro AB e Baxter Corp., quest’ultima con riferimento alla dialisi peritoneale); b) società indipendenti, prevalentemente giapponesi o tedesche, di medie dimensioni con posizioni competitive rilevanti principalmente nei propri mercati di riferimento (Nipro Inc., Asahi Medical Co. Ltd, Nikkiso Co. Ltd., Kawasumi Laboratories Inc., B Braun AG); c) società minori operanti sul solo mercato domestico e/o con una limitata gamma di prodotti. I leader di mercato in questo settore, in termini di volumi e fatturato, sono 20 Elaborazione della Società sulla base di informazioni commerciali e studi di settore
Renal Care. In questa business unit, l'Emittente ritiene che esista l’opportunità di ampliare la propria quota di mercato attraverso l'allargamento: - della presenza nei mercati europei attraverso la rinnovata gamma di filtri sterilizzati a vapore, macchine di nuova generazione e accessi vascolari; - del perimetro di attività tramite l’avvio di nuove iniziative in segmenti terapeutici complementari, quali la dialisi peritoneale e l’insufficienza renale acuta.
Renal Care. L’attività di ricerca e sviluppo della business unit è focalizzata sui seguenti progetti: - modifica del mix della gamma e della sterilizzazione dei filtri dializzatori, mediante l’utilizzo di prodotti ad alta biocompatibilità e del metodo di sterilizzazione a vapore - ottimizzazione di tecniche dialitiche innovative, tramite l’integrazione di prodotti di consumo e di hardware e software delle macchine per emodialisi sulla base di protocolli terapeutici originali, definiti in collaborazione con centri ospedalieri e universitari - personalizzazione dei trattamenti dialitici, tramite l’inserimento di sensori che rilevano i più importanti paramentri clinici durante il trattamento e consentono l’adeguamento della terapia dialitica alle specifiche esigenze del paziente - completamento della gamma di prodotti, mediante la realizzazione di una linea di accessi vascolari (cateteri temporanei e permanenti).
Renal Care. Bellco S.p.A. ha sede in Xxx Xxxxxxxxxx 00, x Xxxxxx (Xxxxxx) ed è posseduta al 100% da Sorin. Bellco, società capofila della business unit RC, è specializzata nella produzione di macchine, filtri e concentrati per la dialisi. In tale settore opera attraverso controllate tra cui Xxxxxxx.

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  • Svolgimento del servizio 9.1.1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le Attività finalizzate all’erogazione del Servizio nel pieno e puntuale rispetto di tutte le indicazioni che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima, con le modalità di cui all’art. 5 che precede, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto. 9.1.2. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 9.1.3. Qualora la Committente rilevi che l’Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non dia corso al Servizio, la stessa potrà assegnare un termine perentorio - commisurato alla urgenza del Servizio - entro il quale l’Appaltatore dovrà adempiere. 9.1.4. Qualora l’Appaltatore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di svolgere direttamente o affidare a terzi soggetti l’esecuzione delle Attività non adempiute addebitandone i costi all’Appaltatore e, ove del caso, trattenendone gli importi dal corrispettivo contrattuale ancora dovuto all’Appaltatore. 9.1.5. Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito all’esecuzione del Servizio, anche a seguito dell’attività di sorveglianza e verifica di cui ai precedenti commi, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità dell’Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.

  • Invariabilità del corrispettivo 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

  • Carenza La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.

  • DESTINATARI DEL SERVIZIO Possono accedere al centro diurno le persone con disabilità dai 16 ai 65 anni (salvo diverse determinazioni straordinarie in sede di UVMD) in possesso della certificazione di Handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 art 1, comma 3 e art. 10, commi 1 e 3. L’Ente è tenuto ad accogliere la persona con disabilità per la quale il Distretto Socio Sanitario ha autorizzato l’inserimento attraverso l’UVMD convocata secondo quanto previsto dal regolamento sulla presa in carico (Allegato n. 2).

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • COSTO DEL SERVIZIO Per l’utilizzo del Servizio il Cliente è tenuto al pagamento di un contributo fisso mensile per tutta la durata di utilizzo dello stesso, come indicato nei materiali informativi dedicati.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Net4market, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. In seduta riservata, il giorno e all’ora indicati nel bando, il Seggio di Gara, costituito dal RUP o da un suo delegato e da due testimoni, procederà a: a) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate; b) verificare che tutti i concorrenti abbiano effettuato il sopralluogo obbligatorio (in base alle attestazioni di sopralluogo rilasciate dal personale addetto di questa Stazione Appaltante); c) scaricare la Documentazione amministrativa verificandone la conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare; attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; d) a scaricare e verificare le “OFFERTE ECONOMICHE” dei concorrenti ammessi o ammessi con riserva; e) alla formulazione della graduatoria finale; f) (in caso di numero di offerte ammesse pari o superiore a 5) ad individuare le offerte che presentano carattere anormalmente basso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97, comma 2 /2 bis, del D. Lgs. 50/2016; in questo caso il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo punto 19; g) a redigere apposito verbale che verrà inviato ai concorrenti, tramite PEC. La comunicazione è valida agli effetti di cui all’art.76 del D.Lgs 50/2016. Il Verbale stesso sarà pubblicato anche sul profilo del committente Nel caso di parità, in applicazione analogica dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924 e conformemente a quanto precisato dal parere Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 102/2012, si procederà: a) alla richiesta di un miglioramento dell’offerta economica; b) in caso di ulteriore parità o se nessuno dei concorrenti abbia proposto un’offerta migliorativa, si procede all’estrazione a sorte in seduta pubblica. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.