Norme transitorie e finali 1. Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione, si fa espresso riferimento alla nome vigenti. Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell’esecuzione della convenzione, unico Foro competente in via esclusiva è quello di Bologna. Letto, confermato, sottoscritto Firma digitale 1. Premessa a. con la prima si è stabilito, inter alia: • l'accorpamento della “UO Gestione Manutenzione Immobili (SC)” e della “UO Progettazione e Sviluppo Impianti (SC)” nella nuova “UO Manutenzione Immobili e Progettazione e Sviluppo Impianti Meccanici” (SC). Tale riorganizzazione avrebbe consentito, come di fatto è poi avvenuto, di far fronte al trasferimento presso altra azienda del direttore della UO Gestione Manutenzione Immobili, nonché di ottimizzare l’impiego del personale (rappresentato in particolare da periti, precedentemente in carico alle due diverse articolazioni complesse), visto il consistente depauperamento attribuibile a diverse cessazioni dal servizio anche per pensionamenti; • il trasferimento della UO Patrimonio (SC) dal Dipartimento Amministrativo al Dipartimento Tecnico Patrimoniale. b. con la seconda, oltre a delineare l’assetto complessivo del Dipartimento con la costituzione di nuove Unità Operative (UO), si è provveduto a suddividere le funzioni della UO Patrimonio (SC) attribuendole a più strutture del medesimo Dipartimento a seconda della competenza e specificità della materia. L’attuale assetto organizzativo dell’area è la risultante delle decisioni adottate con le delibere n. 32 del 29/01/2021 (punto a seguente) e n. 65 del 22/02/2021 (punto b seguente); in particolare: a. con la prima si è stabilita, tra l’altro, la cessazione del Dipartimento Tecnico con conseguente afferenza diretta in line al Direttore Amministrativo delle strutture complesse Progettazione, Sviluppo ed Investimenti e Gestione del Patrimonio; b. con la seconda si è provveduto: • a suddividere le deleghe ai sensi dell’articolo 16 del D.lgs. 81/2008 di competenza delle due strutture complesse interessate dalla riorganizzazione sopra elencate; • ad aggiornare l’attribuzione di funzioni, responsabilità e deleghe inerenti alla gestione e adozione di atti amministrativi ai direttori delle due strutture; • a riallocare alcuni settori di attività nelle competenze delle suddette strutture.
Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016, laddove sia stata stanziata la relativa spesa. 2. Per le attività effettuate prima dell'entrata in vigore del sopraccitato Codice, vale il previgente Regolamento, approvato con D.G.C. del 20/03/2001, fatto salvo l'accantonamento del venti per cento (20%) al fondo per l’innovazione e l'accantonamento delle quote non più spettanti al Personale che riveste qualifica dirigenziale di cui all’Art. 93/cm7-ter del D.Lgs. 163/2006 e smi, a partire dall'entrata in vigore della Legge 114/2014 Art. 13-bis. Il suddetto regolamento si applica anche per le eventuali prestazioni non ancora liquidate e riferite al periodo antecedente al DLGS 163/2006, con le modalità indicate nel regolamento previgente di cui sopra. 3. Si specifica che, per il periodo dal 18/04/2016 al 31/12/2017 gli incentivi entravano nel tetto del salario accessorio, mentre dal 01/01/2018 gli stessi sono esclusi dal suddetto limite. 4. Per i contratti ad esecuzione continuata per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione prima dell’approvazione del presente regolamento ed in assenza di impegno di spesa, si prevede la possibilità di impegnare le risorse incentivanti relative alle prestazioni che devono esser ancora rese o che sono in corso di svolgimento, per la durata residua della prestazione medesima. 5. I Responsabili delle Strutture/servizi autonomi competenti provvederanno a redigere, entro 90 giorni dall’approvazione del presente regolamento, l'elenco degli incentivi a valere sui rispettivi quadri economici e l'importo delle relative spettanze del pregresso; tali somme dovranno essere liquidate ed effettivamente erogate entro i successivi 90 giorni.
Norme finali e transitorie ART. 41 (Raccolta dei Regolamenti) 1. Le parti, espletate le procedure di cui all’art. 26 del presente CCI, convengono sull’opportunità che tutti i Regolamenti che concernono il personale, sia quelli conseguenti ad accordi negoziali che quelli di esclusiva competenza dell’Amministrazione, vadano a costituire una “Raccolta”, che, pubblicata insieme al CCNL e al CCI, possa diventare punto di riferimento completo e di facile consultazione per chiunque abbia necessità di accedere alla normativa vigente presso l’Azienda Policlinico relativa al personale tecnico-amministrativo. ART. 42 (Mobbing) 1. Le parti, consapevoli dell’attualità, della valenza sociale e dei pesanti riflessi anche sul buon andamento dell’attività lavorativa del fenomeno del mobbing, inteso come insieme di violenze morali e persecuzioni psicologiche, nell’ambito dell’ambiente di lavoro, prodotto da quelle azioni che con carattere sistematico, duraturo ed intenso mirano esplicitamente a danneggiare una lavoratrice o un lavoratore, si accordano sulla necessità di definire un protocollo d’intesa che individui gli interventi organizzativi più idonei a prevenire e contrastare questo fenomeno. 2. Nel protocollo d’intesa di cui al precedente comma dovrà trovare adeguate risposte anche il problema delle molestie sessuali sul posto di lavoro, tenute nella debita considerazione le eventuali proposte elaborate dal Comitato per le pari opportunità. ART. 43 (Contratti con cooperative e imprese in appalto) 1. L’Amministrazione si impegna a non affidare servizi dell’Azienda a cooperative e/o imprese che non rispettino i minimi contrattuali previsti dai CCNL delle rispettive categorie di afferenza e/o che non attestino di essere in regola con la Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). 2. L’Amministrazione si impegna a verificare trimestralmente l’applicazione dei CCNL ai dipendenti delle cooperative e/o delle imprese che prestano il loro servizio nelle strutture dell’Azienda. Le inadempienze contrattuali sono motivo di giusta causa di rescissione del contratto. ART. 44 (Norma transitoria) 1. Fino all’entrata in vigore della disciplina del trattamento economico accessorio prevista dal presente CCI, continuano ad essere corrisposte tutte le indennità disciplinate dal contratto decentrato del 24/04/1997 e successive integrazioni e da accordi con l’Azienda Policlinico. 2. Per gli anni 2002/2003 l’Azienda corrisponde al personale equiparato al comparto Sanità il compenso integrativo incentivante (che non va considerato ai fini del trattamento economico di cui all’art. 31 del D.P.R. 761/79) nella misura prevista dal CCD dei dipendenti dell’Università di Cagliari del 24/4/1997 e successive integrazioni, detratta l’indennità di disagio strutturale già percepita. ART. 45 (Fondo per il trattamento accessorio anno 2004) 1. Il Fondo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2004, al netto di tutti gli oneri e le ritenute a carico dell’Amministrazione, più i residui degli anni precedenti, che saranno oggetto di un’attenta verifica tra le parti, verrà determinato in apposita seduta contrattuale entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCI.
Investimenti La Società sostiene, a seguito dell’affidamento del servizio idrico integrato a partire dall 1 gennaio 2016, investimenti rilevanti per opere ed impianti (condotte, reti, impianti di depurazione, potabilizzazione, etc.) funzionali alle esigenze del SII ed al miglioramento della qualità del servizio erogato ai propri clienti. Gli investimenti complessivamente realizzati nel corso del 2016 da Lario reti holding ammontano a 12,5 milioni di euro e la loro suddivisione è proposta nella tabella che segue: Si ricorda che nel precedente esercizio la società non gestiva il SII direttamente, ma tramite la propria controllata Idroservice. Reti e impianti acquedotto 4.272 35 - - Impianti di depurazione 2.945 24 - - Reti e impianti fognatura 2.581 22 - - Attrezzature 524 4 - - Allacciamenti e posa contatori 436 3 - - Sistema informativo 417 3 218 39 Telecontrollo 278 2 260 47 Interventi immobiliari 242 2 60 11 Fabbricati industriali 210 2 - - Sistema cartografico 211 2 - - Altri investimenti 393 1 14 3 Tra i cantieri avviati rivestono particolare importanza quelli risolutivi delle infrastrutture oggetto di infrazione comunitaria, in particolare l’impianto di depurazione di Calco Toffo e il rifacimento delle reti fognarie nel Comune di Brivio. La Società è impegnata nel contenimento e la riduzione dei volumi d’acqua non contabilizzati attraverso le seguenti principali attività: - Ricerca delle perdite della rete acquedotto, attività che sarà resa sistematica nel 2017; - Sostituzione e ammodernamento dei contatori installati, volto a risolvere i problemi relativi alle perdite apparenti, ovvero alle perdite che non si configurano come vere e proprie dispersioni di acqua, ma come errori di misura in difetto dei volumi di acqua prelevata; - Individuazione consumi impropri e/o abusivi; - Corretto monitoraggio e misurazione degli autoconsumi. Nel 2016 è proseguita l’attività relativa al telecontrollo degli impianti, che ha interessato oltre al SII anche quella relativa alle attività svolte dalle società controllate. I nuovi impianti telecontrollati avviati nell’esercizio sono stati pari a 60, portando il parco di installazioni effettuate a 543, come dimostra la tabella sottostante. Impianti distribuzione gas (numero) 125 115 95 77 Impianti fotovoltaici (numero) 14 14 14 13 Impianti Gestione calore (numero) 17 8 5 1 Impianti servizio idrico integrato (numero) 450 405 369 298 Dalla tabella si evidenzia un continuo incremento delle nuove periferiche installate gestite tramite telecontrollo. Il sistema di telecontrollo rileva i principali parametri di funzionamento degli impianti. La suddivisione per tipologia di servizio dei parametri relativi al SII è la seguente: Impianti di acquedotto (numero) 315 290 Impianti di adduzione acquedotto (numero) 42 34 Impianti di fognatura (numero) 82 61 Impianti di depurazione (numero) 11 8 Per quanto riguarda il sistema informativo, le attività nel corso del 2016 sono state indirizzate verso una serie di interventi di adeguamento e sviluppo del sistema informativo per renderlo compatibile e funzionale alle normative emanate dall’AEEGSI. Infatti la delibera 655/2015/R/idr "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono", ha imposto a tutte le aziende operanti nel nostro settore, di attuare tutta una serie di interventi, sia in termini organizzativi che informatici, al fine di garantire il mantenimento di nuovi e più stringenti parametri qualitativi nella fornitura dei servizi da parte delle stesse. Altro intervento effettuato è stato quello relativo alla implementazione nel sistema cartografico delle informazioni rilevate sul campo, quale le perdite, questo aumenterà la capacità di pianificazione degli investimenti di risanamento delle reti. Si è inoltre avviato il processo di dematerializzazione dei documenti e delle fatture e alla loro archiviazione sostitutiva nonché alla tracciabilità dei flussi documentali e autorizzativi. L'adeguamento tecnologico delle infrastrutture sia hardware che software è stato ulteriormente perfezionato dalla sostituzione del centralino telefonico e dall’adozione di una piattaforma di call center che consentirà l’internalizzazione del servizio, attualmente affidato all’esterno. Il sistema informativo sta raggiungendo sempre di più una importanza strategica nella gestione aziendale e nel monitoraggio dei parametri aziendali anche in funzione delle sempre più pressanti richieste dall’Autorità per l’energia e il gas per misurare il livello di servizio erogato ai clienti.
Disposizioni transitorie Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003 continua ad applicarsi la normativa originaria fino alla loro naturale scadenza. Fino a piena attuazione dell’apprendistato per il diritto dovere di istruzione e formazione, i giovani di età fra 15 e 18 anni potranno essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi della legge n. 196 del 1997. Agli stessi saranno comunque riconosciuti i trattamenti economico-normativi di cui al presente articolo. Salvo quanto previsto da specifici accordi per l’attuazione di percorsi di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le norme di cui al presente articolo si applicano anche a tale tipologia di apprendistato.
Disposizioni finali e transitorie 1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021. 2 Per quanto non disposto dal presente regolamento, o in contrasto con il medesimo, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari superiori vigenti. 3 Risultano abrogati i precedenti Regolamenti per la disciplina della pubblicità e per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvati rispettivamente con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 50 del 12.05.2016 e con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 10 del 30.03.2007. 4 Per le occupazioni suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. 5 E’ compito del Settore competente che ha rilasciato la concessione e/o l’autorizzazione e del Concessionario alla riscossione, se esistente, la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del canone di legge come aggiornato e quantificato dal presente regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro gg 60 dall’approvazione del presente Regolamento. Dall’entrata in vigore del Regolamento potrà essere richiesta al titolare della concessione e/o autorizzazione documentazione integrativa. All’esito dell’istruttoria, il funzionario responsabile rilascia, se del caso, il titolo integrato e comunica il canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell’eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente regolamento. L’eventuale differenza positiva tra quanto dovuto a titolo di canone sulla base delle tariffe approvate dal presente regolamento e l’importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall’approvazione del presente regolamento. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti.
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
Norme transitorie 1. Tenuto conto che il presente contratto modifica in modo incisivo l’impianto dei precedenti comparti ed aree di contrattazione, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in via eccezionale e transitoria, limitatamente all’accertamento della rappresentatività per il triennio 2016- 2018 ed agli ambiti di cui al comma 2, in deroga all’art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007. 2. Le disposizioni di cui ai commi seguenti si applicano esclusivamente ai comparti “Funzioni centrali” e “Istruzione e Ricerca”, in quanto risultanti dall’aggregazione di due o più dei pre- esistenti comparti previsti dal CCNQ dell’11 giugno 2007, nonché alle corrispondenti aree dirigenziali di cui all’art. 7 (Xxxx dirigenziali). 3. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le organizzazioni sindacali possono dar vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa cui imputare le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate. 4. Le organizzazioni sindacali che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 3 devono dimostrare di aver ottemperato a quanto da esso disposto, trasmettendo all’Aran, entro il termine perentorio ivi indicato, “idonea documentazione”, adottata dai competenti organi statutari. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie o che, comunque, non diano conto degli elementi di effettività necessari ad attestare che il nuovo soggetto succeda nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate. 5. In via eccezionale, la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti, qualora prevista, può intervenire ed essere inviata all’ARAN entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2017, a condizione che i competenti organismi statutari abbiano adottato e trasmesso all’ARAN, entro il termine di cui al comma 3, tutti gli atti ivi indicati, necessari ad accertare l’avvenuta aggregazione, ma la predetta ratifica non sia ancora intervenuta. 6. Le organizzazioni sindacali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3, in via eccezionale e limitatamente alle finalità di cui al presente articolo, oltre alle deleghe, possono sommare anche i voti ottenuti singolarmente nelle elezioni delle RSU del 3-5 marzo 2015. Conseguentemente le RSU elette restano in carica fino alla naturale scadenza delle stesse. 7. Qualora le organizzazioni sindacali interessate non forniscano la documentazione richiesta al comma 4 o non rispettino i termini perentori di cui ai commi 3 e 5, non sarà possibile riconoscere in capo alle stesse i mutamenti associativi effettuati, per l’accertamento della rappresentatività relativo al triennio 2016-2018. Pertanto, ogni singola organizzazione sindacale interessata da tali mutamenti sarà misurata, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001, sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare ed intestataria alla data del 31.12.2014 e dei voti ottenuti alle elezioni RSU del 3-5 marzo 2015. 8. Tutta la documentazione attestante le modifiche associative indicate ai commi precedenti, opportunamente registrata anche per gli effetti di legge, deve essere trasmessa all’Aran esclusivamente via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx, unitamente ad una nota a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato. Per la data di ricezione fa fede quella di ricevimento della PEC medesima. 9. Per quanto non previsto dal presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 19 commi da 6 a 11, del CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007. 10. L’Aran ammette con riserva le organizzazioni sindacali che, in attuazione del presente articolo, si siano avvalse della facoltà di cui al comma 3 e che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, per le quali si sia in attesa di ricevere la documentazione attestante la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti. Lo scioglimento della riserva avverrà tenendo conto della documentazione attestante la ratifica, trasmessa nel rispetto del termine di cui al comma 5.
Limitazioni, esclusioni e rivalse Sono esclusi i danni derivanti da: - fatti conseguenti ad abuso di alcolici o psicofarmaci, ovvero ad uso di allucinogeni o stupefacenti; - fatti conseguenti ad azioni delittuose commesse dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso); - suicidio e tentato suicidio; - conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate - artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; - conseguenze derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed - altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, - Sono inoltre esclusi: - in caso di richiesta di intervento di un idraulico: la rottura, otturazione, guasto di rubinetti e tubature mobili, infiltrazioni dovute a guasto di rubinetti, sanitari e tubature mobili, nonché i danni dovuti ad interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore; - in caso di richiesta di intervento di un tecnico termoidraulico: i guasti ed il cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
Disposizione transitoria Ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità da calcolarsi all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge medesima, si richiamano le particolari norme di cui alle disposizioni transitorie in calce all’art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 aprile 1981, i cui termini vengono di seguito integralmente riportati. «Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, hanno maturato l’anzianità già prevista dal sostituito art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1975 per il conseguimento, sull’intera anzianità o su parte di essa, della maggiore indennità in ragione di mezza mensilità, si procederà a quantificare l’indicata maggiore indennità spettante alla data predetta, traducendola in corrispondenti mensilità (e/o frazione individuata ai sensi dell’art. 24, comma 2, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro) che saranno erogate all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro e con il valore dell’ultima retribuzione al quale fanno riferimento i criteri di computo dell’indennità di anzianità. Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, non hanno maturato i requisiti già stabiliti dal sostituito art. 22 per conseguire la maggiore indennità, si procederà alla relativa quantificazione e traduzione in corrispondenti mensilità (e/o frazione) in proporzione alle singole anzianità. Nei casi di anzianità che, ai sensi del comma 1, diano diritto alla maggiore indennità limitatamente a parte dell’anzianità stessa, il riconoscimento di cui al precedente comma si aggiungerà a quello dovuto ai sensi del comma 1. La liquidazione ed erogazione saranno effettuate con le modalità stabilite dal comma 1, anche nei casi di cui ai commi 2 e 3. Le quantificazioni stabilite al comma 2 avverranno in base al rapporto tra l’anzianità maturata nella qualifica di dirigente alla data del 31 gennaio 1979 e la permanenza in detta qualifica che sarebbe stata individualmente necessaria a norma del sostituito art. 22 per consentire la migliore misura per l’intera anzianità. Per procedere al calcolo del rapporto, che sarà espresso con tre cifre decimali, le suddette grandezze vanno indicate in numero di mesi. L’individuazione delle corrispondenti mensilità e/o frazione sarà ottenuta moltiplicando per quattro l’indicato rapporto».