REQUIS ITI DEGLI IMP IANTI Clausole campione

REQUIS ITI DEGLI IMP IANTI. 1. Per tutte le categorie di edifici esistenti, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, gli impianti termici devono rispettare i requisiti di seguito indicati. A.4.1 Requis iti degli imp ianti alimentati da biomasse combus tibili 1. Nel caso in cui è prevista l’installazione di impianti termici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, si procede in sede progettuale alla verifica che il generatore di calore rispetti i requisiti seguenti: a) rispetto dei rendimenti termici utili nominali corrispondenti alle classi minime di cui alle pertinenti norme di prodotto riportate nella seguente tabella: Caldaie a biomassa UNI EN 303-5 Caldaie con potenza < 50kW UNI EN 12809 Stufe a combustibile solido UNI EN 13240 Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet di legno UNI EN 14785 Termocucine UNI EN 12815 Inserti a combustibile solido UNI EN 13229 Apparecchi a lento rilascio UNI EN 15250 Bruciatori a pellet UNI EN 15270 b) limiti di emissione conformi all’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati dai piani di qualità dell’aria, se previsti; c) utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 2. La verifica di cui al punto 1 deve essere effettuata anche in caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti. A.4.2 Requis iti delle unità di microcogenerazione 1. Nel caso di installazione di impianti di microcogenerazione, il rendimento energetico delle unità di produzione, espresso dall’indice di risparmio di energia primaria PES, calcolato conformemente alla quanto previsto dall’Allegato III del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e dall’Allegato 7 del presente provvedimento misurato nelle condizioni di esercizio (ovvero alle temperature medie di ritorno di progetto), dal 1 gennaio 2015, deve risultare non inferiore a 0, ad eccezione dei casi indicati alla successiva sezione B punto B.7.4. 2. Il progettista dovrà inserire nella relazione di cui all’art. 8 comma 2 dell’Atto il calcolo dell’indice PES atteso a preventivo su base annua, p...
REQUIS ITI DEGLI IMP IANTI. 1. Per gli impianti oggetto di intervento devono essere rispettati i relativi requisiti previsti per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla successiva Sezione D, requisiti D.2 □D.3 □D.4 - D.5, fatte salve le specifiche eccezioni puntualmente indicate.

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  • Utilizzo di somme a specifica destinazione 1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 12, comma 1, utilizza le somme aventi specifica destinazione anche per il pagamento di spese correnti, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 195 del TUEL. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo. 2. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 dell’art. 261 del TUEL. 3. Il Tesoriere, in conformità al Principio applicato n. 10 della contabilità finanziaria, è tenuto ad una gestione unitaria delle risorse vincolate; conseguentemente le somme con vincolo sono gestite attraverso un’unica “scheda di evidenza. 4. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione, procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi vincolati utilizzati per spese correnti ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale. 5. Il Tesoriere gestisce l’utilizzo delle somme a specifica destinazione uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 10.2 e n. 10.3 concernente la contabilità finanziaria. L’Ente emette Mandati e Reversali a regolarizzazione delle carte contabili riguardanti l’utilizzo e la ricostituzione dei vincoli nei termini previsti dai predetti principi.