Impianti di sollevamento Clausole campione

Impianti di sollevamento. 1. Nei casi in cui la quota di consegna degli effluenti inquinati da insediamenti produttivi sia tale da rendere impossibile il convogliamento per gravità nel collettore recipiente, dovrà prevedersi l'installazione di un impianto di sollevamento a cura e spese dell’Utente. In tal caso la portata massima delle apparecchiature di pompaggio non dovrà essere superiore alla portata massima istantanea di scarico dichiarata nell'istanza di allacciamento e la prevalenza dovrà essere adeguata alla quota di immissione nella fognatura, in modo da evitare in quest'ultima rigurgiti o moti vorticosi. Comunque, l'immissione nei collettori, dovrà sempre avvenire a gravità, nel senso in cui la quota di arrivo della condotta di mandata dell'impianto di sollevamento dovrà essere superiore a quella di massimo riempimento nel collettore recipiente. 2. L'impianto dovrà essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature, e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento. Non è comunque, nemmeno in via eccezionale, ammesso lo scarico degli efflussi in recipienti diversi dalla fognatura. Dovranno essere assunti opportuni provvedimenti per evitare tale evenienza anche in caso di arresto prolungato delle apparecchiature di sollevamento. In particolare potranno essere previste apparecchiature di sollevamento di riserva e paratoie d'intercettazione della rete di fognatura, chiusa o a cielo aperto, interna agli stabilimenti. Di tali dispositivi particolari e del loro funzionamento dovrà essere data ampia illustrazione negli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione allo scarico. 3. E' ammessa la riunione di più scarichi a valle dei rispettivi pozzetti di misura, in un unico impianto di sollevamento, quando ciò sia tecnicamente possibile. Se invece l'impianto di pompaggio serve ad un solo Utente, il pozzetto di misura potrà essere sostituito con altra apparecchiatura di misura da concordarsi con il Gestore e da installare anche a valle dell'impianto stesso.
Impianti di sollevamento. L’appaltatore dovrà consegnare per poter procedere al collaudo dei quadri elettrici la seguente documentazione: 1) schemi elettrici di potenza e funzionali di tutti i quadri MT e bt; 2) distinte materiali quadro MT e bt; 3) analisi dei carichi elettrici e motivazioni di scelta degli interrutori generali di quadri in considerazione dell’attuazione del più adeguato livello di coordinamento di intervento (verifica dei cavi – selettività., filiazione tra le protezioni; 4) planimetrie riportanti il tracciato dei cavodotti, l’ubicazione del pozzetto di sollevamento e del quadro elettrico, la distribuzione dei cavi e le canalizzazioni delle tubazioni, scatole di attestazine e di derivazione e posizionamento di tutte le utenze elettriche e della rete di terra; 5) eventuali disegni tipici d’installazione dei componenti degli impianti di terra; 6) disegno dei fronti quadro e relative quote dimensionali come realizzato (almeno 1 settimana prima del collaudo in officina); 7) dimensionamento hw/sw, integrato con le distinte materiali impiegati per ciascun PLC (sistema di gestione); 8) tutti gli elaborati necessari per l’espletamento di tutte le attività di denuncia agli enti competenti obbligatorie per l’inizio dei lavori. Resta inteso che la documentazione dovà intendersi completa di quanto necessario anche se non esplicitamente men- zionato. Ciascun elaborato è fornito di n. 2 copie su carta e n. 1 su supporto magnetico in formato autocad (release 2000) se grafico e in formato .doc/xls se testo. Il fornitore darà tutta la documentazione tecnica richiesta utilizzando la simbologia indicata nella documentazione di progetto; in mancanza di indicazioni sarà utilizzata la simbologia CEI con preferenza per il “primo simbolo” ove siano previsti più simboli. Per tutta la documentazione finale dovranno essere utilizzati formati unificati. L’impresa è tenuta, ad ogni stato di avanzamento, a consegnare, nelle modalità previste nel presente articolo, i disegni delle opere eseguite aggiornati alla data di emmissione del SAL. In caso di mancata o incompleta consegna della documentazione di cui sopra la Committente riterrà la fornitura non completata e non si procederà all'emissione del SAL. E.T.R.A. S.p.A. Ampliamento e riqualificazione funzionale dell’impianto di depurazione di Cittadella Opere di 2° stralcio – Interventi area impianto Progetto esecutivo CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO NORME GENERALI Xxxxxxx G 0047 EB A.T.O. 6.1 D POLIZZA DI ASSICURAZIONE ai sensi dell'art. 113 del...
Impianti di sollevamento. ▪ ascensori, montacarichi e servo scala; ▪ impiantistica elettrica dedicata; ▪ sala macchine; ▪ apparecchiature di sicurezza ed allarmi. L'Appaltatore dovrà, durante la durata dell’appalto, effettuare tutte le attività connesse al servizio di assistenza, conduzione e manutenzione degli impianti ascensori e di sollevamento in conformità e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. L’Appaltatore assumerà tutti i compiti, gli oneri e responsabilità di legge in materia di esercizio e manutenzione degli impianti elevatori oggetto del servizio. L’Appaltatore si assume ogni responsabilità per eventuali sanzioni comminate per la mancata ottemperanza alle disposizioni ivi contenute o emanate dalle Autorità o Enti competenti. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nei limiti della franchigia di cui al successivo art. 4.3, è da intendersi interamente a carico dell'Appaltatore ed i relativi oneri sono da ricomprendersi nei corrispettivi esposti.
Impianti di sollevamento. Sono presenti impianti di sollevamento la loro progettazione risponde alle specifiche disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
Impianti di sollevamento. 2.1.1 Calcolo idraulico e verifica delle portate 1. La realizzazione dei nuovi impianti di sollevamento, completi di elettropompe sommergibili per acque nere, a girante aperta inintasabile in grado di sollevare la portata max di progetto. 2. La realizzazione di troppo pieno; 3. L’installazione di un sensore di livello idrostatico per il corretto funzionamento del sistema; Il dimensionamento dell’impianto di sollevamento è stato eseguito considerando la prevalenza e le perdite di carico indotte dal sistema di tubazioni costituenti gli impianti stessi (in condizioni di tubi nuovi). Le perdite di carico totali nelle condotte prementi, in pressione, sono date dalla somma di quelle distribuite, indotte dalla scabrezza interna, e di quelle concentrate, indotte dalla presenza di “ostacoli”. Il calcolo delle perdite di carico distribuite lungo la condotta in pressione è stato eseguito utilizzando la formula Xxxxxxxx-Xxxxx che esprime il gradiente idraulico (J) come: dove: • J è il gradiente idraulico; • D è il diametro interno della condotta [m]; • Q è la portata idraulica [mc/s]; • C è il coefficiente di scabrezza relativo al materiale della condotta; • L è la lunghezza del tratto di condotta. A tali perdite di carico distribuite devono essere aggiunte anche le perdite di carico concentrate che possono essere calcolate con la seguente formula: dove μ è un coefficiente che dipende dal tipo di discontinuità e v è la velocità della corrente. Il valore delle perdite di carico totali si determina sommando fra loro le perdite di carico continue e quelle localizzate. Va evidenziato, però, che il valore così ottenuto non è un valore certo, perché influenzato dall’indeterminazione con cui diversi parametri entrano nei calcoli ma comunque quest’ultima rientra nelle normali tolleranze che caratterizzano il calcolo di qualsiasi impianto. Quindi, stabilita la portata massima sollevabile, si identifica la pompa tenendo conto della velocità di scorrimento nella tubazione, successivamente si determina il volume del pozzetto. Il volume utile di accumulo si è calcolato per un tempo compreso tra i 6 e i 15 minuti di afflusso, scegliendone uno pari a 15 minuti (pari a 4 attacchi ora). Il dimensionamento delle pompe di mandata è stato ottenuto considerando il regime normale in cui operi una singola pompa alla volta, prevedendo un sistema che permetta di far funzionare le stesse alternativamente in regime normale e contemporaneamente in caso di eccezionale afflusso.
Impianti di sollevamento. Sotto l'osservanza delle norme impartite dalla CREA Gestioni Srl, gli Utenti che avessero necessità di una pressione superiore a quella normale di esecuzione dell'acquedotto, potranno installare un sistema di sollevamento dell'acqua previa comunicazione alla CREA Gestioni Srl. Ogni presa sarà dotata di un contatore, anche se provvisoriamente.
Impianti di sollevamento. (compilare se presente) Non presenti

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  • Scavi di sbancamento Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superiore ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati. Secondo quanto prescritto dall'art. 118 del d.lgs. 81/08 e successivo d.lgs n.106 del 03/08/2009, nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo, secondo la prescrizione dei piani operativi di sicurezza. Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che verranno rilevate in contraddittorio dell'appaltatore all'atto della consegna. Ove le materie siano utilizzate per formazione di rilevati, il volume sarà misurato in riporto.

  • Condizioni di pagamento 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente. 6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso. 6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarci- mento danni. Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la con- clusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni. 6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Inoltre, il fornitore è autorizzato ad addebitare al cliente una tassa di sollecito di 25 CHF, e in caso di un secondo sollecito una tassa di 50 CHF, se viene inviata una procedura di sollecito. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

  • Anticipazioni di tesoreria 1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'Organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro i limiti stabiliti dalla normativa al tempo vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza delle contabilità speciali e assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art. 13. 2. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. 3. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l’Ente, su indicazioni del Tesoriere e nei termini di cui il precedente art. 6 comma 4 provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo, se necessario, alla preliminare variazione di bilancio. 4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente. 5. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000 può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente L’assicurazione prevede, direttamente a carico del Contraente, i costi indicati ai seguenti punti 5.1.1 e 5.1.2.

  • Norme di riferimento Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico. Si rinvia inoltre al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

  • Operazioni di scrutinio Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale. La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della R.S.U. sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • Piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

  • Condizioni di fornitura L’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la fornitura di tutti i beni oggetto dell’appalto secondo le modalità e le condizioni previste nel presente Capitolato Tecnico. Inoltre, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le eventuali prescrizioni di accesso, consegna e collaudo in uso presso l’Amministrazione contraente e sarà sua cura ed onere la preventiva verifica. La consegna delle tecnologie, complete di ogni accessorio ordinato, si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione e collaudo (“pronto all’uso”). Il luogo e le modalità di consegna saranno indicate nell’ordinativo di fornitura. L’eventuale appoggio a magazzino (o altro luogo) in attesa del personale addetto all’installazione e collaudo non esonera il Fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell’art. 1766 del c.c. Sono a carico del Fornitore altresì tutte le spese derivanti dal trasporto interno (facchinaggio), anche nel caso in cui non fosse possibile l’utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (es. per dimensioni e/o pesi eccessivi), o il normale accesso dei locali (es. passaggio inadeguato per trasporto dei colli) ed ogni altro onere, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, riguardanti l’imballo, la guardiania fino al momento del collaudo, l’imballaggio ed il relativo ritiro e smaltimento, tutte le spese di montaggio, installazione a regola d’arte fino al collaudo positivo dei beni forniti. Gli imballaggi devono essere costituiti, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%. Si presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzioni Ambientali Autodichiarate” (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I” (ad esempio “plastica Seconda Vita” ed equivalenti). L’Aggiudicatario si impegna a: • consegnare le tecnologie e relativi accessori, nuovi di fabbrica e di prima installazione, all’ultima release immessa in commercio alla data dell’ordinativo del modello che intende offrire; • consegnare, in fase di collaudo, ove applicabile, tutte le chiavi hardware e software previste dal sistema e loro eventuale aggiornamento per tutta la durata del contratto fino alla conclusione del servizio di assistenza tecnica; • provvedere ad eventuali allacciamenti alle fonti di alimentazione (es. elettrici); • assicurare, qualora in corso di vigenza contrattuale l’Amministrazione contraente richiedesse al Fornitore altri prodotti e/o accessori non oggetto di gara ma comunque affini e contenuti nel listino presentato nei documenti di gara, almeno lo sconto medio ponderato offerto in gara. Data l’impossibilità di verificare i requisiti della merce all’atto della consegna, la firma per ricevuta della stessa da parte del personale dell’Amministrazione contraente non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma indica solo che il numero di colli consegnato corrisponde a quello indicato nei documenti di trasporto (D.d.T.). Quindi, fino al momento del collaudo positivo delle tecnologie e relativi accessori, potrà essere contestata al Fornitore la non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli aggiudicati/ordinati. In tal caso la fornitura si intende non eseguita e pertanto il Fornitore è obbligato a ritirare senza indugio la merce consegnata non conforme e sostituirla con quella conforme.