Commissione europea. In ambito comunitario, si è affermata progressivamente l’idea di una responsabilità, nei limiti delle proprie competenze, dell’Unione Europea nella garanzia del principio del pluralismo. La ripartizione delle competenze comunitarie, al riguardo, è stata delineata nel Libro Verde sui servizi di interesse economico generale, in cui si afferma che “se da un lato la tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa è un compito primario per gli Stati membri, spetta alla Comunità considerare tale obiettivo nel quadro delle sue politiche”77. Il riconoscimento espresso del valore del pluralismo nell’ambito della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea78 - che ha assunto lo stesso valore giuridico dei trattati costitutivi a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona – ha confermato l’impegno cui Stati membri ed istituzioni comunitarie sono chiamati nel “contribuire alla promozione del pluralismo dei mezzi di comunicazione”79. Per quanto concerne le concrete iniziative che l’Unione europea ha posto in essere in relazione al tema della tutela del pluralismo, si deve registrare come, già nel 1992, la Commissione ha pubblicato un Libro Verde in tema di pluralismo e concentrazione dei media80, nel quale ha analizzato il concetto di pluralismo e le misure di tutela adottate negli Stati membri. Soltanto di recente, la Commissione ha ripreso il dibattito, lanciando una specifica strategia in tre fasi (c.d. three-step approach), al fine di valutare l’opportunità di un’azione europea in tale settore e muovendo dall’assunto per cui, “per il processo democratico negli Stati membri e nell'intera Unione europea è fondamentale mantenere il pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa, che affrontano oggi profondi cambiamenti e riforme dettati dalle nuove tecnologie e dalla concorrenza globale” 81. Secondo tale strategia, la Commissione intende, in un primo momento, fornire un’analisi “approfondita” del concetto di pluralismo e di quali siano le normative a 77 Cfr. CE, Libro verde sui servizi di interesse generale (COM(2003)0270), maggio 2003, par. 35.
Commissione europea. L'abbattimento degli ostacoli agli scambi online transfrontalieri costituirà un incentivo per ulteriori 122 000 imprese che decideranno di vendere online oltre frontiera, generando un aumento di circa 1 miliardo di euro nelle esportazioni intra UE. Grazie ad una maggiore concorrenza, nell'UE i prezzi al dettaglio caleranno mediamente dello 0,25%, contribuendo ad alimentare una maggiore fiducia nei consumatori. Ciò comporterà anche un aumento della domanda alla quale seguirà un aumento dei consumi per una media UE pari al 23%, corrispondente a circa 18 miliardi di euro. La Commissione europea stima che tra gli 8 e i 13 milioni di nuovi consumatori potrebbero iniziare a fare acquisti online transfrontalieri e che l'importo medio speso ogni anno da ciascun acquirente aumenterà di 40 euro. La Commissione europea afferma poi che l'aumento della domanda e dell'offerta inciderà sulle principali variabili macroeconomiche di ciascuno Stato membro e dell'Unione nel suo complesso, con un aumento del PIL complessivo dell'UE dello 0,03% pari ad un aumento di circa 4 miliardi di euro l'anno. La proposta di direttiva in esame ha lo scopo di armonizzare determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali. La disparità tra le norme nazionali di diritto contrattuale o la mancanza delle stesse in alcuni Stati membri sono tra i principali ostacoli allo sviluppo dell’offerta di contenuti digitali. Quando le imprese vendono contenuti digitali oltre frontiera, infatti, devono affrontare costi aggiuntivi imputabili alla diversità delle norme e all’incertezza giuridica. I consumatori, d’altro canto, non si sentono sicuri nell’effettuare acquisti online transfrontalieri di contenuti digitali a causa dell’incertezza sui diritti contrattuali, soprattutto in caso di problemi concernenti la qualità dei contenuti digitali o l’accesso agli stessi. In particolare, la proposta di direttiva comprende norme sulla conformità del contenuto digitale, sui rimedi a disposizione dei consumatori in caso di difetto di conformità del contenuto digitale con le previsioni contrattuali e sulle modalità per l’esercizio di tali rimedi (articolo 1). La proposta di direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali relative ad aspetti che non sono disciplinati dalla stessa (ad esempio: norme sulla formazione e la validità dei contratti e sulla liceità del contenuto) e si applica a tutti i contenuti digitali, indipendentemente dal supporto utilizzato per la loro trasmissione (supporto durevo...
Commissione europea. 2022/C 44/13 Comunicazione alle imprese che nel 2023 intendono immettere in commercio nell’Unione europea idrofluorocarburi sfusi 30 2022/C 44/14 Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 32 I
Commissione europea. Comunicazione interpretativa C 179/2006 “Sul diritto comunitario applicabile agli appalti pubblici non soggetti in tutto o in parte alle disposizioni delle direttive comunitarie sugli appalti” AVCP - Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011
Commissione europea. Direzione Generale Energia e dei trasporti
Commissione europea. La libera circolazione to di beni, Guida all’applicazione delle previsioni del Trattato che governano la)ree movement of goods, Guide to the application of Treaty provisions governing the free movements of goods ( Unione Europea, 2010) p. 28. In ogni caso, l’UE è intervenuta sul punto con regolamentazioni che mirano all’armonizzazione, come la Direttiva 89/104/EC sui marchi.
2. La ricerca di armonizzazione delle normative sui brevetti a seguito dei TRIPS. Nel contesto internazionale, gli accordi TRIPS del 19948 hanno introdotto delle prime misure di armonizzazione tramite regole sostanziali e procedurali condivise su base mondiale. La CGUE ha statuito, nel caso Merck Genéricos contro Merck & Co (2007),9 che gli Stati Membri dell’UE possono applicare direttamente le direttive TRIPS, a condizione che non siano in contrasto con il diritto comunitario. A livello mondiale, anche le iniziative dell’Organizzazione Mondiale sulla proprietà intellettuale (OMPI)10 promuovono l’armonizzazione delle normative e la protezione internazionale, in relazione sia agli aspetti procedurali che sostanziali.11 Il Trattato Mondiale sul Brevetto (in inglese Patent Cooperation Treaty e di seguito PCT) del 2000,12 ha comportato la predisposizione di procedure standardizzate a livello mondiale.13 I diritti garantiti in questo campo, giocano un ruolo fondamentale nell’industria farmaceutica, poiché realizzano un ulteriore incentivo all’innovazione. La Convenzione sul Brevetto Europeo (di seguito CBE) del 197314 rimane ancora il documento di maggior riferimento in ambito di normativa
Commissione europea. Direzione generale della Concorrenza Direzione X X-0000 Xxxxxxxxx Fax (00-0) 000 00 00 E-mail: xxxx.xxxxxx@xxx.xx.xxx
Commissione europea. Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
Commissione europea. 2017/C 73/05 Tassi di cambio dell'euro ........................................................................................................ 4 2017/C 73/06 Comunicaz e di rifer [Pubblicata(GU L 140 ione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato imento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1o aprile 2017 ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 del 30.4.2004, pag. 1)] ........................................................................................... 5 2017/C 73/07 Comunicazione della Comm origine preferenziali paneur cumulo diagonale tra le par issione relativa all’applicazione della convenzione regionale sulle norme di omediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un ti contraenti della presente convenzione .............................................. 6 INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI 2017/C 73/08 Elenco dei porti degli Stati membri dell’U e trasbordo di prodotti della pesca e in cu tuali, in conformità dell’articolo 5, paragr nione europea in cui sono autorizzate operazioni di sbarcoi i pescherecci di paesi terzi hanno accesso ai servizi por afo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ...... 14 V Avvisi PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI 2017/C 73/09 Decisione della Corte relativa al deposito e alla notifica di atti processuali da parte della Corte EFTA ... 18 2017/C 73/10 RiE- corso proposto il 17 novembre 2016 da DB Xxxxxxxx contro l’Autorità di vigilanza EFTA (Causa 14/11 COSTS) .................................................................................................................. 20 2017/C 73/11 RiE- corso proposto il 7 dicembre 2016 da DB Xxxxxxxx contro l’Autorità di vigilanza EFTA (Causa 7/12 COSTS) .................................................................................................................... 21 2017/C 73/12 Ricorso proposto contro l’Autorità di il 20 dicembre 2016 da Autonomy Capital (Jersey) LP e Xxxxx Xxxxx Management vigilanza EFTA (Causa E-20/16) .................................................................... 22 2017/C 73/13 Ricorso presentato l’11 gennaio 2017 da Xxxxxxxxxxxx.xx AS contro l’Autorità di vigilanza EFTA(Causa E-1/17) ..................................................................................................................... 23 PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA 2017/C 73/14 Not...
Commissione europea. Comunicazione della Commissione; Il Green Deal europeo, COM (2019) 640 final.