Qualità dell’aria Clausole campione

Qualità dell’aria. L’Appaltatore sarà tenuto al contenimento dell’inquinamento atmosferico prodotto dai mezzi d’opera azionati da motori a combustione interna quali autocarri, escavatori, pale meccaniche, generatori, compressori. È necessario quindi l’adeguamento degli scarichi di tali mezzi d’opera ai limiti emissivi prescritti dalle vigenti normative ed il controllo periodico delle emissioni; il Committente si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore la documentazione provante i citati adeguamenti.
Qualità dell’aria. L’appaltatore sarà tenuto al contenimento dell’inquinamento atmosferico prodotto dai mezzi d’opera azionati da motori, quali autoveicoli, autocarri, autogrù, escavatori, pale meccaniche, generatori, compressori, ecc. Gli scarichi di tali mezzi dovranno essere pertanto adeguati e rispondenti alle prescrizioni delle vigenti leggi in materia di controllo delle emissioni. Le operazioni di movimentazione di oli e carburanti dovranno avvenire in luoghi adeguatamente protetti in modo da prevenire eventuali contaminazioni di suolo e di acque. In tal senso qualora si effettuino con regolarità, presso le aree di cantiere, attività di movimentazione di oli e carburanti, l’Appaltatore dovrà predisporre delle piazzole impermeabili, possibilmente coperte, espressamente dedicate a dette operazioni. In caso di sversamenti accidentali si dovrà provvedere tempestivamente alla loro intercettazione, raccolta e smaltimento. Per quanto riguarda lo stoccaggio degli oli e dei combustibili, l’appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Qualità dell’aria. 1.1.1.1. Rete di monitoraggio Fino al 2005 lo stato della qualità dell’aria nel Comune di Pisa era monitorato da un laboratorio mobile e sei stazioni fisse (centraline di rilevamento), gestite da ARPAT. Nel 2006 con la riorganizzazione provinciale della rete di rilevamento fu stabilita la dismissione completa delle stazioni di Piazza Guerrazzi e di Via Contessa Xxxxxxx e la dismissione dell’analizzatore delle polveri sottili (PM10) nella stazione di Via Conte Xxxxx, mantenendo l’operatività di tre stazioni di proprietà della Provincia di Pisa, collocate sostanzialmente all’interno del centro urbano della città: Via Conte Xxxxx, Piazza Del Rosso e Largo Xxxxxxxx Xxxxx e una di proprietà della società Geofor s.p.a, collocata in località Oratoio per consentire il monitoraggio di possibili effetti dell’Inceneritore di rifiuti di Ospedaletto e della zona industriale. Nel 2010, allineandosi alle novità introdotte dal D.Lgs. 155/2010, la Regione Toscana con DGRT 1025/2010 ha riorganizzato la rilevazione della qualità dell’aria ambiente su scala regionale secondo aree omogenee dal punto di vista delle fonti di inquinamento e della loro influenza sul territorio. In tale contesto Pisa fa parte della zona “Valdarno pisano e piana lucchese” per quanto riguarda la zonizzazione degli inquinanti di cui all’allegato X xxx X.xxx000/0000, e della “Zona pianure costiere” nella classificazione per l’ozono di cui agli allegati VII e IX del D.lgs155/2010. Dal 2017 il quadro conoscitivo della qualità dell’aria ambiente in Toscana si basa sulle rilevazioni delle 37 stazioni previste dalla DGRT 964/2015 delle quali due “I Passi” e “Borghetto” ricadono nel Comune di Pisa.
Qualità dell’aria. Alla luce della zonizzazione per la qualità dell’aria elaborata dalla Provincia di Bologna secondo quanto disposto dal DM 261/02, gli ambiti di rilievo sovracomunale dell’Associazione Terre di Pianura (Cadriano e Quarto Inferiore nel comune di Granarolo, Z.I. Cento nel Comune di Budrio, Ca’ de Xxxxxx - Minerbio nel Comune di Minerbio, Z.I. Altedo nel Comune di Malalbergo e Z.I. Molinella nel comune di Molinella) non ricadono nell’agglomerato urbano di Bologna, nel quale è una emergenza la gestione delle attività legate alla qualità dell’aria. Per gli ambiti produttivi sovracomunali adiacenti ai centri abitati, (tutti tranne quello di Minerbio hanno delle residente nel buffer dei 500m. delle aree produttive), ma in particolare per quelli candidati a diventare Aree Ecologicamente Attrezzate, si deve tener presente che tale continuità espone un consistente numero di residenti ai diversi inquinanti atmosferici (in particolare NO2, SO2, CO, PM10, Benzene e Pb).
Qualità dell’aria. L’umidità eccessiva che provoca muffe, l'inquinamento dell’aria e la mancanza di ossigeno all’interno degli edifici civili è conseguenza della presenza dell’uomo e delle sue attività oltre a svariate sostanze volatili nocive provenienti dai più svariati oggetti che ci sono all’interno di una casa. Per la nostra salute ed il nostro benessere è necessario mantenere dei tassi di umidità relativa attorno al 50%, e ventilare costantemente significa quindi migliorare la qualità dell’aria negli ambienti in cui viviamo; eviteremo così di poter contrarre malattie quali irritazioni alle vie respiratorie, mal di testa, malessere generale, ecc. Le nostre abitazioni in classe A4 sono dotate di apposito impianto di ventilazione con recuperatore di calore in grado di soddisfare tutto ciò.
Qualità dell’aria. Per la valutazione della qualità dell’aria, in assenza di stazioni di monitoraggio nel comune di Campogalliano, vista la posizione dell’area in esame, la valutazione dello stato di qualità dell’aria nello scenario attuale è stata fatta rispetto alla stazione di fondo sub-urbano di Carpi ed alla stazione di traffico di via Giardini di Modena; sono inoltre stati analizzati i dati relativi ad un’indagine svolta tra il 12 gennaio e l’8 febbraio 2017 in via Xxxxxx a poca distanza dalla A22. Tenuto conto del traffico diretto o in uscita dal casello il contributo prevalente alla qualità dell’aria per l’area in esame, è sicuramente quello dovuto al traffico. Sulla base delle valutazioni svolte, relativamente alle misurazioni effettuate da ARPA, la procedura di stima ha portato a concludere come fosse probabile ritenere che vi sia il rispetto dei valori limiti annui nel punto di misura sia per PM10 che per NO2. Per quanto riguarda lo studio condotto su Via Xxxxxx, vanno fatte alcune considerazioni: l’area interessata all’accordo di programma non coincide con quella in cui è stata fatta l’indagine, risultando più direttamente esposta alle emissioni da traffico nella direttrice via per Modena e via del Lavoro, meno influenzata dalle emissioni della A22, più libera da costruzioni e quindi favorita per quanto riguarda la dispersione degli inquinanti nell’atmosfera. Complessivamente si è quindi potuto ritenere che i livelli di concentrazione di PM10 e di NO2 che sono ora presenti nell’area interessata all’accordo di programma possano essere tendenzialmente inferiori a quelli presenti nell’area di via Xxxxxx. Nello scenario futuro le sorgenti che potranno incidere sul clima atmosferico nell’intorno dell’area di ampliamento, fanno riferimento esclusivamente al traffico stradale indotto dall’intervento stesso sulla viabilità adiacente; l’attività di logistica che s’insedierà nell’area, non prevede infatti alcun tipo di lavorazione che possa determinare emissioni di fumi di combustione ne aspirazioni da processi produttivi e le uniche emissioni potranno essere quelle derivanti dagli impianti di riscaldamento/condizionamento per gli uffici dei due edifici, determinando pertanto emissioni dirette in atmosfera del tutto trascurabili. All’interno delle aree a magazzino non sono inoltre previste emissioni inquinanti in quanto tutti i mezzi di sollevamento (muletti, transpallet) saranno elettrici. Durante la campagna di caratterizzazione del clima acustico sono stati condotti dei...

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.