Condizioni di esercizio. 1. In capo ad un medesimo soggetto è vietato il cumulo della autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC e della licenza per l’esercizio del servizio di taxi anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. E’ ammesso invece il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio di NCC.
3. L’autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l’impiego in servizio di NCC.
4. Il servizio di NCC deve essere svolto direttamente dal titolare dell’autorizzazione, che può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo di cui all’art. 6 della L. n. 21/1992, e conformemente a quanto previsto dall’art. 230-bis del codice civile (impresa familiare). Il titolare può, altresì, avvalersi di personale dipendente, purché iscritto nel precitato ruolo dei conducenti e sotto l’osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi di lavoro, degli accordi sindacali che regolano lo stato giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio.
5. E’ obbligatoria la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una rimessa nell’ambito del territorio comunale, presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell’utenza. È fatto divieto di procurarsi utenza al di fuori di tale rimessa.
Condizioni di esercizio. Per esercizio si intende l’erogazione delle funzionalità del Sistema in modalità ASP, web based, detto sistema inteso come l'attuale sistema dopo lo switch off e di tutte le integrazioni/va- riazioni/evoluzioni successive. L'esercizio dovrà avvenire dalle 8.00 alle 19.00 7 giorni su 7 e invece h24 7 giorni su 7 nei 5gg precedenti alla scadenza di bandi del Fondo fatte salve le interruzioni eventualmente pianifi- cate ed approvate dal Fondo o quelle rientranti nella gestione dei disastri. Sono comunque auspi- cabili livelli di servizio h24 7gg su 7.
Condizioni di esercizio. Titoli per l’esercizio del servizio
Condizioni di esercizio. 1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
b) il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l’impiego in servizio di taxi.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 della Legge 21/1992.
4. Nell’esercizio dell’attività devono essere osservate tutte le norme a tutela dell’incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.
Condizioni di esercizio. 1. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle autorizzazioni contenute nel comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 21/1992 e altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.
2. L’autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l’impiego in servizio da noleggio.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, della legge 15.01.1992, n. 21.
4. Il titolare dell’autorizzazione trasmette all’ufficio comunale competente l’elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati alla guida dei mezzi. L’elenco è allegato in copia all’autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
Condizioni di esercizio. 1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'e- sercizio del servizio di noleggio di autovet- tura con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. In capo ad uno stesso soggetto è consen- tito il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente eserci- tato con natanti.
3. La licenza deve trovarsi a bordo del mez- zo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore fami- liare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
5. Il titolare della licenza trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo. L'elenco è allegato in copia autenticata alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posi- zione assicurativa e previdenziale di ogni colla- boratore o sostituto.
Condizioni di esercizio. L’autorizzazione consente l’immatricolazione di un solo veicolo. Non è ammesso, in capo ad uno stesso soggetto, il cumulo dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l’esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E’ invece ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Condizioni di esercizio. Gli impianti di produzione possono essere monofasi o trifasi con potenza complessiva tra 1 e 100 kW ed allacciati, di norma,alla rete a 230/400 V , salvo casi eccezionali . Per gli allacciamenti monofasi la xxx xxxxxx è di 6 kW. Per gli allacciamenti di tipo trifase è ammesso collegare fra le fasi impianti di produzione monofase di potenza non uguale purchè lo squilibrio complessivo non superi 6 kW. L’esercizio in parallelo dei gruppi di generazione del cliente produttore è autorizzato nel rispetto delle seguenti condizioni: - Il collegamento non deve causare perturbazioni al servizio dell’AMET ed in caso contrario si deve interrompere tempestivamente ed automaticamente; - L’AMET puo effettuare richiusure automatiche dal mancare della tensione per esigenze di esercizio della propria rete, sia automaticamente che manualmente che al minimo possono arrivare a 400 ms dal mancare della tensione sulla rete. Tali rilanci non sono condizionati dalla verifica o meno di generatori presenti sulla parte di rete disalimentata; pertanto il cliente produttore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia dei propri impianti, che devono resistere alle sollecitazioni conseguenti alle richiusure degli organi di manovra dell’AMET, - in caso di mancanza di tensione sulla rete di AMET l'impianto dell’Utente produttore non può immettervi potenza, né mantenere in tensione parti della rete di AMET separate dalla rete di distribuzione pubblica, se non entro i limiti di funzionamento della SPI previsti nella Norma CEI 0-21; - in caso di ricezione di segnali impartiti da AMET ” nonché di qualunque evento anomalo (comprese le variazioni di frequenza, tensione e gli squilibri della potenza generata) il funzionamento complessivo dell'impianto dell’Utente e dei generatori in esso presenti deve rispondere alle prescrizioni della Norma CEI 0-21 con le modalità in essa previste (insensibilità agli eventi della tensione, interruzione automatica del parallelo, ecc.); - in caso di disponibilità di altre connessioni di rete (quali ad es. punti di alimentazione di emergenza, ecc..), l’Utente dovrà mantenerle elettricamente separate da quella oggetto del presente regolamento in modo da evitare paralleli anche transitori, a meno che questi siano indicati esplicitamente e regolati di conseguenza secondo le prescrizioni della Norma CEI 0- 21; - i valori indicati da Amet o prescritti dalla Norma CEI 0-21 per le regolazioni dei sistemi di protezione e per i sistemi di controllo de...
Condizioni di esercizio. Determinazione del numero delle autorizzazioni per autobus
Condizioni di esercizio. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle autorizzazioni contenute nel comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 21/1992 e altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio. L’autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l’impiego in servizio da noleggio. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, della legge 15.01.1992, n.21. Il titolare dell’autorizzazione trasmette all’ufficio comunale competente l’elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati alla guida dei mezzi. L’elenco è allegato in copia all’autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.