Condizioni di esercizio. 1. In capo ad un medesimo soggetto è vietato il cumulo della autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC e della licenza per l’esercizio del servizio di taxi anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. E’ ammesso invece il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio di NCC.
3. L’autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l’impiego in servizio di NCC.
4. Il servizio di NCC deve essere svolto direttamente dal titolare dell’autorizzazione, che può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo di cui all’art. 6 della L. n. 21/1992, e conformemente a quanto previsto dall’art. 230-bis del codice civile (impresa familiare). Il titolare può, altresì, avvalersi di personale dipendente, purché iscritto nel precitato ruolo dei conducenti e sotto l’osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi di lavoro, degli accordi sindacali che regolano lo stato giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio.
5. E’ obbligatoria la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una rimessa nell’ambito del territorio comunale, presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell’utenza. È fatto divieto di procurarsi utenza al di fuori di tale rimessa.
Condizioni di esercizio. L’esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di una sola autovettura. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l’esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E’, invece, ammesso il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, il quale può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purchè in possesso dei requisiti previsti nell’art. 7 del presente Regolamento, conformemente a quanto previsto dall’art. 230 bis del codice civile. Il titolare dell’autorizzazione trasmette all’Ufficio Attività Economiche l’elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L’elenco è allegato in copia autenticata all’autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
Condizioni di esercizio. 1. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle autorizzazioni contenute nel comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 21/1992 e altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.
2. L’autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l’impiego in servizio da noleggio.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, della legge 15.01.1992, n. 21.
4. Il titolare dell’autorizzazione trasmette all’ufficio comunale competente l’elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati alla guida dei mezzi. L’elenco è allegato in copia all’autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
Condizioni di esercizio. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle autorizzazioni contenute nel comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 21/1992 e altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio. L’autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l’impiego in servizio da noleggio. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, della legge 15.01.1992, n.21. Il titolare dell’autorizzazione trasmette all’ufficio comunale competente l’elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati alla guida dei mezzi. L’elenco è allegato in copia all’autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
Condizioni di esercizio. L’autorizzazione consente l’immatricolazione di un solo veicolo. Non è ammesso, in capo ad uno stesso soggetto, il cumulo dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l’esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E’ invece ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Condizioni di esercizio. Lungo la rotta precedentemente concordata il trasporto su terraferma può essere sostituito dal trasporto aereo o marittimo, ma soltanto nell’ambito della rotta concordata. La nostra responsabilità non può in nessun caso esulare dai confini stabiliti nella Convenzione di Varsavia ossia dalle condizioni stabilite nel CMR, CIM, B/L o AWB. Operiamo secondo le disposizioni delle Condizioni generali di esercizio degli spedizionieri internazionali della Slovenia. Le fatture devono essere saldate al ricevimento della merce tranne nei casi in cui le parti abbiano stipulato un accordo scritto con condizioni diverse. Tutti i costi derivanti dal mancato pagamento sono a carico del cliente. Con la conferma della presente offerta, le parti accettano tutti i dettami delle “Condizioni generali di esercizio degli spedizionieri internazionali della Slovenia” (GU della Repubblica di Slovenia n. 67/2009 del 24/8/2009) con la medesima validità e i medesimi effetti come se fossero citati integralmente in questa sede.
Condizioni di esercizio. Lungo la rotta precedentemente concordata il trasporto su terraferma può essere sostituito dal trasporto aereo o marittimo, ma soltanto nell’ambito della rotta concordata. La nostra responsabilità non può in nessun caso esulare dai confini stabiliti nella Convenzione di Varsavia ossia dalle condizioni stabilite nel CMR, CIM, B/L o AWB. Operiamo secondo le disposizioni delle Condizioni generali di esercizio degli spedizionieri internazionali della Slovenia.
Condizioni di esercizio. La nostra responsabilità non può in nessun caso esulare dai confini stabiliti nella Convenzione di Varsavia ossia dalle condizioni stabilite nel CMR, CIM, B/L o AWB. Operiamo secondo le disposizioni delle Condizioni generali di esercizio degli spedizionieri internazionali della Slovenia. Le fatture devono essere saldate al ricevimento della merce tranne nei casi in cui le parti abbiano stipulato un accordo scritto con condizioni diverse. Tutti i costi derivanti dal mancato pagamento sono a carico del cliente.
Condizioni di esercizio. 1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
b) il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l’impiego in servizio di taxi.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 della Legge 21/1992.
4. Nell’esercizio dell’attività devono essere osservate tutte le norme a tutela dell’incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.
Condizioni di esercizio. Titoli per l’esercizio del servizio