Requisiti anagrafici Clausole campione

Requisiti anagrafici. La Società dichiara di operare in Italia in regime di Libera prestazione di servizi e, pertanto di essere ammessa a vendere contratti di assicurazione sulla vita soltanto a potenziali Contraenti che abbiano la propria residenza ovvero il loro domicilio in Italia. La sussistenza del requisito della residenza o del domicilio in Italia al momento della Conclusione del Contratto è elemento essenziale del Contratto, costituendone elemento di validità. Pertanto, qualora il Contraente non abbia i suddetti requisiti al momento della Conclusione del Contratto, quest’ultimo dovrà considerarsi nullo, invalido e privo di efficacia ab initio. Qualora il Contraente fornisca una falsa dichiarazione in merito alla residenza ovvero al domicilio, sarà ritenuto responsabile non solo per aver reso una certificazione non veritiera ma anche per gli eventuali danni cagionati alla Società con tale condotta (a mero titolo esemplificativo eventuali sanzioni da parte dell’autorità di vigilanza). Nei casi di cui ai precedenti commi, la Società procederà alla eventuale restituzione del solo controvalore economico delle quote al momento della liquidazione del Contratto (secondo le modalità previste per il riscatto totale) che comunque non potrà essere superiore all’ammontare del Premio conferito. In ogni caso la Società si riserva di trattenere l’eventuale somma da restituire fino alla concorrenza della somma ad essa dovuta a titolo di danno.
Requisiti anagrafici. La Società dichiara di operare in Italia in regime di stabilimento e, pertanto, di essere ammessa a vendere contratti di assicurazione sulla vita soltanto a potenziali contraenti che abbiano la propria residenza in Italia. È fatto salvo il diritto della Società di agire per il recupero del maggior danno sofferto.
Requisiti anagrafici. La Società è autorizzata a vendere contratti di assicurazione sulla vita soltanto a potenziali contraenti che abbiano la propria residenza in Italia. La sussistenza del requisito della residenza in Italia al momento della conclusione del contratto è elemento essenziale del contratto, costituendone elemento di validità. Pertanto, qualora il Contraente non abbia i suddetti requisiti al momento della conclusione del contratto, quest’ultimo dovrà considerarsi nullo, invalido e privo di efficacia ab initio. Qualora il Contraente fornisca una falsa dichiarazione in merito alla residenza, sarà ritenuto responsabile non solo per aver reso una certificazione non veritiera ma anche per gli eventuali danni cagionati alla Società con tale condotta (a mero titolo esemplificativo eventuali sanzioni da parte dell’autorità di vigilanza). Nei casi di cui ai precedenti commi, la Società procederà alla eventuale restituzione del solo controvalore economico delle quote al momento della liquidazione del contratto (secondo le modalità previste per il riscatto totale) che comunque non potrà essere superiore all’ammontare del premio con- ferito. In ogni caso la Società si riserva di trattenere l’eventuale somma da restituire fino alla concorrenza della somma ad essa dovuta a titolo di danno. È fatto salvo il diritto della Società di agire per il recupero del maggior danno sofferto.

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  • REQUISITI DI IDONEITÀ a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

  • Requisiti per l'ammissione 1. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. I titoli di studio conseguiti all'estero saranno valutati dalla Commissione giudicatrice, che li potrà riconoscere equivalenti ai fini dell'ammissione.

  • Requisiti di ammissione Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero e che: ● hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia ai sensi dell'art. 16 della Legge 30.12.2010, n. 240; ovvero che: ● hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 31.12.2010, n. 240 (junior). ● hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51 comma 6, della Legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni, o conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, e successive modificazioni, o di borse post- dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30.11.1989, n. 398 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; ● hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 04.11.2005, n.230; Si considera soddisfatto il requisito di accesso nel caso di un periodo di tre anni, anche non consecutivi, che sommi esperienze diverse, ma rientranti tra quelle esplicitamente previste nei tre alinea che precedono. Essendo la partecipazione alla selezione senza limitazioni di cittadinanza, i cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali e alla normativa vigente. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione. Non sono ammessi alla selezione i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio. Non sono altresì ammessi coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della L. 240/2010 presso il Politecnico di Milano o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con un professore del DIPARTIMENTO DI CHIMICA, MATERIALI E INGEGNERIA CHIMICA "XXXXXX XXXXX", con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione. I requisiti per essere ammessi alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda.

  • REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.