Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato Clausole campione

Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del contratto, Poste Vita S.p.A. pagherà ai Benefi- ciari designati dal Contraente il capitale assicurato maturato a tale data, calcolato con le modalità descritte al successivo paragrafo 4.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato Poste Vita paga il Capitale Assicurato maturato alla data in cui riceve la comunicazione di decesso, ai Beneficiari nominati dal Contraente ► art. 18. Il rischio di decesso è coperto qualunque ne sia la causa e ovunque avvenga, anche se l’Assicurato ha cambiato professione. L’ammontare del Capitale Assicurato dipende dall’andamento della Gestione Separata, in cui viene investito il Premio Versato. Per l’ammontare del capitale maturato e le modalità di Rivalutazione ► art. 14. Il Contraente può riscattare l’assicurazione nei termini e con le modalità indicate successivamente ► art. 16.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. La Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati, in caso di decesso dell’Assicurato, un importo pari alla somma dei controvalori in Euro del numero di quote di ciascun fondo interno selezionato dal Contraente, calcolati in base ai corrispondenti valori unitari delle quote rilevati il secondo giorno lavorativo successivo alla data in cui perviene alla Società la comunicazione scritta di avvenuto decesso, da parte dell’avente diritto, corredata da certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile. Età dell’Assicurato (in anni interi) al momento del decesso Misura percentuale di maggiorazione Per tutti i Fondi Interni la Società non presta alcuna garanzia di rendimento minimo, di conservazione del capitale e/o del premio versato. Pertanto, il Contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote dei Fondi Interni selezionati. È possibile che l’entità della prestazione sia inferiore ai premi versati.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. 1) Certificato di morte dell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile; 2) Certificato medico attestante la causa del decesso ed eventualmente, nel solo caso in cui l’Assicurato abbia un’età inferiore ai 65 anni al momento del decesso, il documento “Relazione del medico curante”. La Società offre la possibilità di utilizzare un apposito modulo disponibile sul sito internet della Società nella sezione “Modulistica”. Resta inteso che la prestazione assicurativa non è subordinata alla produzione di tale relazione qualora il reperimento della stessa sia eccessivamente oneroso per il Beneficario; 3) Atto di notorietà, redatto da un Notaio o presso un Tribunale, dal quale risulti se il Contraente ha lasciato o meno testamento, quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire. In particolare è richiesto: - In caso di esistenza di testamento l’atto di notorietà dovrà riportare gli estremi di pubblicazione, precisando altresì che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono sia gli eredi legittimi sia gli eredi testamentari, la loro età e capacità giuridica. Dovrà inoltre essere allegata una copia autenticata del testamento; - In caso di mancanza di testamento deve essere indicato che il Contraente è deceduto senza lasciare testamento specificando quali siano gli eredi legittimi e la loro capacità di agire. 4) In alternativa all’Atto di Notorietà e solo per capitali non superiori a 150.000 Euro è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata ai sensi della Legge n.15 del 04-01-1968 e successive modifiche; 5) Fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità dei Beneficiari con firma leggibile; 6) Qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione, in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci, a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa; 7) Richiesta liquidazione sinistro, utilizzando eventualmente ma non necessariamente il modulo dedicato predisposto dalla Società ovvero riportando nella richiesta le informazioni contenute in detto modulo, indicando le coordinate bancarie (banca, intestatario e relativo codice IBAN e codice BIC) sulle quali effettuare il pagamento. La predetta richiesta dovrà essere inviata in originale a: Darta Sa...
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato Poste Vita paga il Capitale Assicurato maturato alla data in cui riceve la comunicazione di decesso, ai Beneficiari nominati dal Contraente ► art. 17. Il rischio di decesso è coperto qualunque ne sia la causa e ovunque avven- ga, anche se l’Assicurato ha cambiato professione. L’ammontare del Capitale Assicurato dipende dall’andamento della Gestio- ne Separata in cui viene investito il Premio Versato. Per l’ammontare del capitale maturato e le modalità di Rivalutazione ► art. 11. Se il Contraente ha attivato l’Opzione Cedola, a ogni Ricorrenza annuale Poste Vita paga una cedola di importo variabile, pari alla Rivalutazione ma- turata sul Contratto, al netto delle imposte dovute, a condizione che l’impor- to residuo in polizza sia almeno di 3.000 euro. Per le modalità di rivalutazione ► art. 11. Se l’Opzione è attivata o revocata dopo la data di Decorrenza, può es- sere modificata solo dopo 30 giorni dalla data di emissione del Contratto. Se l’Opzione è attivata nei 60 giorni prima della Ricorrenza annuale, la cedola viene pagata dalla Ricorrenza annuale successiva. Se l’Opzione è revocata nei 60 giorni prima della Ricorrenza annuale, la Revoca parte dalla Ricorrenza annuale successiva. Se la richiesta di attivazione dell’Opzione Cedola è successiva alla data di Decorrenza o in caso di revoca, bisogna andare all’Ufficio Postale che ha in carico la polizza e che fornirà assistenza. Il Contraente può riscattare l’assicurazione nei termini e con le modalità indicate successivamente ► art. 15.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. Il rischio di morte è coperto, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto di cambiamenti di professione dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato dopo le ore 24.00 del 30 giugno 2006 ed entro le ore 24.00 del 30 giugno 2011, la Società pagherà ai beneficiari designati: – un importo pari al 110% del capitale assicurato se l’età dell’Assicurato, alla data di effetto del 30 giugno 2006, è inferiore a 50 anni; – un importo pari al 100% del capitale assicurato, se l’età dell’Assicurato, alla data di effetto del 30 giugno 2006, è pari o superiore a 50 anni. Al fine della determinazione del capitale assicurato, calcolato secondo quanto riportato all’Art. 9, viene considerato il valore corrente della struttura finanziaria osservato alla data del terzo giorno lavorativo della settimana immediatamente successiva a quella in cui la Società abbia ricevuto la documentazione completa prescritta nel successivo Art. 15. Nel caso in cui il ricevimento della documentazione o del suo completamento avvenga in data successiva alla scadenza del contratto, il capitale assicurato coincide con la prestazione erogabile in forma di capitale, come indicato al precedente Art. 11. per tale evento. successiva al 30 giugno 2011, nessuna prestazione è dovuta Nel caso in cui il decesso dell’Assicurato avvenga in data L’importo liquidato in caso di morte dell’Assicurato può risultare inferiore al premio versato. In caso di decesso dell’Assicurato successivamente alla data in cui è stato effettuato il versamento, ma prima dell’effetto del contratto (30 giugno 2006), la Società si impegna a corrispondere un capitale pari al valore del premio netto capitalizzato, per il periodo intercorrente tra la data di emissione e quella del decesso, ad un tasso di interesse semplice pari allo 0,054795 per mille giornaliero.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato l’Impresa garantisce ai Beneficiari designati - in caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto - la liquidazione di un importo pari alla somma dei versamenti corrisposti fino alla data del decesso - al netto della spesa di emissione e di eventuali liquidazioni effettuate nel periodo trascorso - rivalutato alla data di ricorrenza annua del contratto precedente la data del decesso, secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione. A tale importo vengono sommati i versamenti aggiuntivi eventualmente corrisposti nel periodo che va dalla data di ricorrenza annuale precedente la data del decesso alla data del decesso e sottratte le liquidazioni eventualmente effettuate nello stesso intervallo temporale. Si rimanda all’Art. 7 e all’Allegato delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni. In caso di vita dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto, ovvero delle singole posizioni assicurate, il capitale assicurato corrisposto a tale data è funzione della capitalizzazione dei versamenti - premi unici ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi - riproporzionati sulla base delle eventuali liquidazioni effettuate e al netto delle quote parti di premio trattenute dall'Impresa per far fronte: ai rischi demografici previsti ai costi del contratto, per i quali si rimanda al punto 5 della successiva sezione C). Ciascun capitale assicurato rivalutato va a costituire la prestazione complessiva a scadenza ed è il risultato della somma dei singoli capitali assicurati riconducibili a ciascun versamento. Al momento della sua determinazione ciascun capitale assicurato costituisce il valore minimo della prestazione garantita dall'Impresa in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, e vale per esso quanto segue: si calcola in base ad un tasso di interesse annuo anticipatamente riconosciuto al contratto, definito xxxxx tecnico, pari al 2% si rivaluta annualmente in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione Separata - il cui Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione e per la quale si rimanda al successivo punto 4 - in misura e secondo le modalità descritte nella Clausola di Rivalutazione, di cui all'Art.9 delle Condizioni di Assicurazione. I rendimenti finanziari realizzati dalla Gestione Separata sono annualmente riconosciuti al contratto, a titolo di partecipazione agli utili, sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato e si consolidano annualmente...
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, l'Impresa, corrisponda ai Beneficiari designati, il capitale assicurato. Per maggiori informazioni si rimanda all'Art. 3.2 “PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO” delle Condizioni di Assicurazione.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. II rischio di decesso è coperto indipendentemente dalla causa, dal luogo e da eventuali cambiamenti di professione dell’Assicurato. Pertanto in caso di decesso dell’Assicurato, la Società liquiderà il capitale rivalutato a tale data. Nel caso in cui la data dell’evento non coincida con la ricorrenza anniversaria del contratto, il valore disponibile sarà ottenuto rivalutando “pro-rata temporis” il capitale maturato nell’ultima ricorrenza anniversaria fino alla data dell’evento. La misura della rivalutazione e le modalità di applicazione sono descritte alla Sezione 2/A.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga l'Impresa corrisponda ai Beneficiari designati il capitale assicurato pari al: • capitale assicurato in vigore all’anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso dell'Assicurato, diminuito di eventuali “quote” di capitale disinvestite, tramite riscatti parziali richiesti successivamente all’ultima ricorrenza annua, eventualmente rivalutato nella misura e con le modalità previste al punto 3.1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” che segue per i mesi interi trascorsi da detto anniversario alla medesima data; • aumentato di eventuali “quote” di capitale acquisite con i versamenti aggiuntivi successivamente all’ultima ricorrenza annua, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di pagamento dei versamenti aggiuntivi e la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso.