Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato Clausole campione

Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del contratto, Poste Vita S.p.A. pagherà ai Benefi- ciari designati dal Contraente il capitale assicurato maturato a tale data, calcolato con le modalità descritte al successivo paragrafo 4.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato Poste Vita paga il Capitale Assicurato maturato alla data in cui riceve la comunicazione di decesso, ai Beneficiari nominati dal Contraente ► art. 18. Il rischio di decesso è coperto qualunque ne sia la causa e ovunque avvenga, anche se l’Assicurato ha cambiato professione. L’ammontare del Capitale Assicurato dipende dall’andamento della Gestione Separata, in cui viene investito il Premio Versato. Per l’ammontare del capitale maturato e le modalità di Rivalutazione ► art. 14. Il Contraente può riscattare l’assicurazione nei termini e con le modalità indicate successivamente ► art. 16.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. 1) Certificato di morte dell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile;
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato Poste Vita paga il Capitale Assicurato maturato alla data in cui riceve la comunicazione di decesso, ai Beneficiari nominati dal Contraente ► art. 17. Il rischio di decesso è coperto qualunque ne sia la causa e ovunque avven- ga, anche se l’Assicurato ha cambiato professione. L’ammontare del Capitale Assicurato dipende dall’andamento della Gestio- ne Separata in cui viene investito il Premio Versato. Per l’ammontare del capitale maturato e le modalità di Rivalutazione ► art. 11. Se il Contraente ha attivato l’Opzione Cedola, a ogni Ricorrenza annuale Poste Vita paga una cedola di importo variabile, pari alla Rivalutazione ma- turata sul Contratto, al netto delle imposte dovute, a condizione che l’impor- to residuo in polizza sia almeno di 3.000 euro. Per le modalità di rivalutazione ► art. 11. Se l’Opzione è attivata o revocata dopo la data di Decorrenza, può es- sere modificata solo dopo 30 giorni dalla data di emissione del Contratto. Se l’Opzione è attivata nei 60 giorni prima della Ricorrenza annuale, la cedola viene pagata dalla Ricorrenza annuale successiva. Se l’Opzione è revocata nei 60 giorni prima della Ricorrenza annuale, la Revoca parte dalla Ricorrenza annuale successiva. Se la richiesta di attivazione dell’Opzione Cedola è successiva alla data di Decorrenza o in caso di revoca, bisogna andare all’Ufficio Postale che ha in carico la polizza e che fornirà assistenza. Il Contraente può riscattare l’assicurazione nei termini e con le modalità indicate successivamente ► art. 15.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. Con il presente contratto la Società si impegna a corrispondere ai beneficiari designati, in caso di decesso dell’assicurato, un importo pari alla somma dei controvalori in euro del numero di quote di ciascun fondo interno selezionato dall’investitore- contraente, calcolati in base ai corrispondenti valori unitari delle quote rilevati il secondo giorno lavorativo successivo alla data in cui perviene alla Società la comunicazione scritta di decesso corredata da certificato di morte dell’assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile. Tale numero di quote viene costituito progressivamente a fronte di ogni singolo premio versato dall’investitore-contraente, nell’ambito di un piano la cui durata viene stabilita dallo stesso investitore-contraente all’atto della sottoscrizione della proposta. Tale durata non può comunque essere inferiore a cinque anni. L’importo sopra definito viene maggiorato nella misura indicata nella tabella qui di seguito riportata, in funzione dell’età dell’assicurato al momento del decesso.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, verrà liquidato un importo così determinato: Con cumulo premi pagati uguale o superiore al totale dei premi programmati. La prestazione sarà data dalla somma delle seguenti voci: - per la quota parte del premio investita nella Gestione separata: il capitale assicurato quale risulta rivalutato alla data di decesso, con un minimo pari alla somma dei capitali assicurati relativi a ciascun premio investito nella Gestione separata, rivalutati ad un tasso annuo composto dell’1,0% per ogni anno intero trascorso dalla data di versamento dei premi alla data di decesso; in caso di trasferimento dal Fondo interno, l’importo liquidabile derivante da tale trasferimento, non potrà essere inferiore al capitale trasferito rivalutato al tasso dell’1,0% annuo composto per ogni anno intero trascorso dalla data di trasferimento a quella di decesso; - per la quota parte del premio investita nel Fondo interno: il capitale variabile valutato al giorno di riferimento utile per il sinistro, maggiorato dell’1% se l’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto è minore o uguale a 70 anni, ovvero dello 0,5% se l’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto è maggiore di 70 anni. Tale maggiorazione sarà riconosciuta qualora alla morte dell’Assicurato siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di decorrenza della polizza. Il valore determinato con le modalità sopra riportate sarà diminuito di un importo pari ad una percentuale del premio programmato determinata in base alla tabella riportata al punto 19 della successiva sezione E. Con riferimento alla quota parte del premio investita nel Fondo interno, il Contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote. Pertanto è possibile che l’importo della prestazione liquidata alla scadenza di polizza o in caso di premorienza dell’Assicurato possa risultare inferiore ai premi versati.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, l'Impresa, corrisponda ai Beneficiari designati, il capitale assicurato. Per maggiori informazioni si rimanda all'Art. 3.2 “PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO” delle Condizioni di Assicurazione.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati, il maggiore tra i seguenti due importi:
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. II rischio di decesso è coperto indipendentemente dalla causa, dal luogo e da eventuali cambiamenti di professione dell’Assicurato. Pertanto in caso di decesso dell’Assicurato, la Società liquiderà il capitale rivalutato a tale data. Nel caso in cui la data dell’evento non coincida con la ricorrenza anniversaria del contratto, il valore disponibile sarà ottenuto rivalutando “pro-rata temporis” il capitale maturato nell’ultima ricorrenza anniversaria fino alla data dell’evento. La misura della rivalutazione e le modalità di applicazione sono descritte alla Sezione 2/A.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga l'Impresa corrisponda ai Beneficiari designati il capitale assicurato pari al: • capitale assicurato in vigore all’anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso dell'Assicurato, diminuito di eventuali “quote” di capitale disinvestite, tramite riscatti parziali richiesti successivamente all’ultima ricorrenza annua, eventualmente rivalutato nella misura e con le modalità previste al punto 3.1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” che segue per i mesi interi trascorsi da detto anniversario alla medesima data; • aumentato di eventuali “quote” di capitale acquisite con i versamenti aggiuntivi successivamente all’ultima ricorrenza annua, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di pagamento dei versamenti aggiuntivi e la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso.