REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE. (art. 46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n. 358/1992) 1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3. 2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, puo' essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalita' vigenti nello Stato membro nel quale e' stabilito. 3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilita', che il certificato prodotto e' stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.
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REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE. (artL’operatore economico che si candida deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 46, direttiva 2004/18; art83 del D.Lgs. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n. 358/1992)50/2016:
1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro a) iscrizione nel registro della camera registrodellacamera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel artigianatoeagricolturaonel registro delle commissioni provinciali per l'artigianatol'artigianato (per le società), per attività inerenti all’oggetto dell’appalto; o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3pressoicompetentiordiniprofessionali (professionisti singolio associati).
2. Se si tratta di un b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, puo' essergli richiesto di provare Italia è richiesta la sua iscrizioneprova dell’iscrizione, secondo le modalita' modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di serviziall’allegato XVI del D. Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata dichiarazionegiurata, o secondo le modalita' vigenti nello modalitàvigentinello Stato membro nel quale e' stabilito.
3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestanoè stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilita'responsabilità, che il certificato prodotto e' è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono è residenti.
4. Nelle procedure Il candidato deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizicui al precedente punto IV.1, se i candidati o gli offerenti devono essere professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le indicazioni con gli estremi di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
a.1) un architetto sezione A - settore Architettura o un ingegnere Sezione A - Settore Civile Ambientale;
a.2) un ingegnere Sezione A - Settore industriale;
a.3) un soggetto abilitato al coordinamento per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008); È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) delle seguenti figure professionali tra quelle di cui trattasialla precedente lettera a):
b.1) il soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui alla lettera a.3), con uno dei soggetti di cui alla lettera a.1) o a.2) purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
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REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE. (artIscrizione, per attività inerenti l’oggetto della presente gara, nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 4639 del D.Lgs.163/2006; per le società cooperative anche l’iscrizione al Registro Regionale o all’albo nazionale degli enti cooperativi; I requisiti di idoneità professionale dovranno essere forniti mediante dichiarazione, direttiva 2004/18; artai sensi degli artt. 1546 e 47 del DPR n. 445/2000 s.m.i. ovvero, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n. 358/1992)
1. I per i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro non residenti in Italia, possono essere invitati a provare documentazione idonea equivalente secondo la loro iscrizione nel legislazione dello Stato di appartenenza, effettuata dal concorrente o suo procuratore, con la quale ne assumono la piena responsabilità. N.B. Nelle suddette attestazioni il concorrente dovrà dichiarare: i dati identificativi dell’impresa: codice fiscale e numero d’iscrizione, registro imprese, data di iscrizione, sezione, numero di repertorio economico amministrativo, denominazione della camera ditta, forma giuridica, sede (località/cap - indirizzo), data di commerciocostituzione, industriadurata della società, artigianato oggetto sociale, partita IVA, il nominativo/i (con qualifica, data di nascita e agricoltura luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; attività e relativa e date d’inizio, abilitazioni, soggetti controllati (denominazione, codice fiscale, sede, ecc), composizione azionaria o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica le singole quote di partecipazione detenute dai propri soci; la disposizione dell'articolo 38, comma 3.
2. sussistenza del “Nulla osta” ai fini dell’art.10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 s.m.i.. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in ItaliaItalia si applica l’art. 39, puo' essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalita' vigenti nello Stato membro nel quale e' stabilito.
3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilita', che il certificato prodotto e' stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.comma 2 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..
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