REQUISITI SPECIFICI PER LE ASTE ELETTRONICHE Clausole campione

REQUISITI SPECIFICI PER LE ASTE ELETTRONICHE. Il portale acquisti dovrà consentire di gestire le aste elettroniche in accordo con quanto stabilito dalla normativa in vigore (articolo 85 del D.Lgs. 163/2006; articoli 288 e seguenti del D.P.R. 207/2010). Le aste elettroniche dovranno possedere almeno le seguenti funzionalità, sia per le aste di “acquisto” che per le aste di “vendita” inverse o al ribasso e dirette o al rialzo: parametri di configurazione dell’evento (es. bando di appartenenza, oggetto, data/ora di inizio/fine, tempi e modalità di svolgimento, ribassi/rilanci minimi e massimi, offerte anomale, ecc.); visibilità dei partecipanti (sia lato stazione appaltante che lato operatori economici); asta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa con rilanci dinamici sulla offerta economica; parametri di aggiudicazione dell’evento (es. numero di aggiudicatari, aggiudicazione automatica, ecc.); generazione di un’asta a partire da una negoziazione esistente; segnalazione delle anomalie di offerta, così come definite nella normativa in vigore. Direzione generale enti locali e finanze Servizio provveditorato
REQUISITI SPECIFICI PER LE ASTE ELETTRONICHE. Il portale dovrà consentire di gestire le aste elettroniche in accordo con quanto stabilito dalla normativa in vigore (articolo 56 D.Lgs. 50/2016) Le aste elettroniche dovranno possedere almeno le seguenti funzionalità: • generazione di un’asta a partire da una negoziazione esistente; • definizione parametri di configurazione di dettaglio dell’evento in seguito alla fase di gara (es. data/ora di inizio/fine, tempi e modalità di svolgimento, modifica base d’asta ribassi/rilanci minimi e massimi, offerte anomale, ecc.); • visibilità dei partecipanti (sia lato stazione appaltante che lato operatori economici); • asta con aggiudicazione al prezzo di più basso con rilanci dinamici sull’offerta economica.

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  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.