Aste elettroniche. 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali sono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche.
Aste elettroniche. Se l’ente aggiudicatore intende ricorrere a un’asta elettronica per gestire un appalto disciplinato, prima di iniziare l’asta comunica a ogni partecipante:
Aste elettroniche. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate previo bando il Dirigente competente può stabilire che l’aggiudicazione del contratto di appalto avvenga attraverso un’asta elettronica nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa.
Aste elettroniche. 1. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione del bando, il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti può avvalersi dell'asta elettronica ai sensi dell'articolo 85 del codice dei contratti pubblici.
Aste elettroniche. 1. Secondo l’art. 85 comma 3 del D.lgs.163/2006 e s.m. le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali.
Aste elettroniche. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. L’asta riguarda: • solo i prezzi quando l’appalto è aggiudicato al prezzo più basso; • i prezzi ed i valori degli elementi dell’offerta indicati negli atti di gara, quando l’aggiudicazione è determinata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’articolo 85 descrive nel dettaglio le modalità e le fasi da seguire per condurre un’asta elettronica.
Aste elettroniche. Il ricorso alle aste elettroniche e le condizioni per tale ricorso trovano già disciplina nell’attuale Codice, all’articolo 85. Lo schema di D.Lgs. in esame, all’articolo 56 recepisce in modo pressoché pedissequo l’articolo 35 della direttiva 2014/24/UE e l’articolo 53 della direttiva 2014/25/UE, apportando talune modifiche alla disciplina vigente in materia distinguendola, per taluni aspetti, in ossequio alle direttive citate, tra settori ordinari e settori speciali. La nuova disciplina comunque conferma, al comma 2, che: • nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, possa essere fissato in maniera precisa; • si può ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso o nuovi valori riguardanti alcuni elementi delle offerte. A tal fine, la norma dispone ora che le stazioni appaltanti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una
Aste elettroniche. Tramite il riuso del software del presente modulo viene resa disponibile la funzionalità di Asta Elettronica che consente di effettuare procedure di gara a rilanci multipli, permettendo agli Operatori Economici di migliorare la propria offerta entro il termine prestabilito nell’asta stessa e alla Stazione Appaltante di monitorare in tempo reale i rilanci effettuati tramite l'ausilio di strumenti grafici e tabellari. Il modulo delle Aste in abbinamento con quello delle Gare Telematiche permetterà di gestire procedure dematerializzate consentendo l’impostazione della base d’asta in funzione della migliore offerta pervenuta nella fase preliminare di gara.
Aste elettroniche. 1. Per l’affidamento di forniture e servizi è possibile fare ricorso all’asta elettronica nella procedure aperte, ristrette o negoziate previo bando, quando le specifiche tecniche dell’appalto possono essere individuate in modo preciso e quando la valutazione delle offerte sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali.
Aste elettroniche. Art. 6.21 Trattative