Aste elettroniche Clausole campione

Aste elettroniche. 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali sono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche. 2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, può essere fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, essi possono ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 4, lettere b) e c), e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 32. 3. L'asta elettronica è aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta: a) esclusivamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo; b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia. 4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il ricorso a un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno i seguenti elementi: a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali; b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d'oneri relativo all'oggetto dell'appalto; c) le informazioni che saranno...
Aste elettroniche. Se intende ricorrere all’asta elettronica per concludere un appalto disciplinato, prima di dare avvio all’asta il committente comunica a ogni partecipante: a) il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, basa- to sui criteri di aggiudicazione indicati nella documentazione di gara e utiliz- zato durante l’asta per la classificazione o per la riclassificazione automatica; b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi dell’offerta, nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa; e c) altre pertinenti informazioni riguardanti lo svolgimento dell’asta.
Aste elettroniche. Se l’ente aggiudicatore intende ricorrere a un’asta elettronica per gestire un appalto disciplinato, prima di iniziare l’asta comunica a ogni partecipante: (a) il metodo di valutazione automatica, comprese le formule matematiche, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che sarà utilizzato durante l’asta per la classificazione o la riclassificazione au- tomatica; (b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta se l’appalto è aggiudicato secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa; (c) qualsiasi altra informazione rilevante concernente la conduzione dell’asta.
Aste elettroniche. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. L’asta riguarda: • solo i prezzi quando l’appalto è aggiudicato al prezzo più basso; • i prezzi ed i valori degli elementi dell’offerta indicati negli atti di gara, quando l’aggiudicazione è determinata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’articolo 85 descrive nel dettaglio le modalità e le fasi da seguire per condurre un’asta elettronica.
Aste elettroniche. Art. 6.21 Trattative
Aste elettroniche. Per l’affidamento di forniture e servizi è possibile fare ricorso all’asta elettronica nella procedure aperte, ristrette o negoziate previo bando, quando le specifiche tecniche dell’appalto possono essere individuate in modo preciso e quando la valutazione delle offerte sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali.
Aste elettroniche. 1. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione del bando, il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti può avvalersi dell'asta elettronica ai sensi dell'articolo 85 del codice dei contratti pubblici. 2. Il Direttore generale competente in materia di gare e contratti, con proprio provvedimento, disciplina i profili tecnici delle aste elettroniche, fermo restando quanto disposto al riguardo dal codice dei contratti pubblici e dalla presente legge. 3. Il Direttore generale di cui al comma 2 disciplina, altresì, la tenuta degli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi, previsti dall'articolo 45 del codice dei contratti pubblici. 4. Tali elenchi possono essere utilizzati per l'aggiudicazione di procedure sotto soglia comunitaria, comprese le acquisizioni di beni e servizi e l'affidamento di lavori effettuati mediante ricorso al servizio di economato.
Aste elettroniche. 1. Secondo l’art. 85 comma 3 del D.lgs.163/2006 e s.m. le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. 2. In base all’art. 85 commi 1 e 2 del D.lgs.163/2006 e s.m. nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, il Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa può stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica. 3. Alle condizioni di cui al comma 1, il Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa può stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione. 4. Si applicano gli artt. 122 comma 2, 288 –297 del D.P.R. 207/2010.
Aste elettroniche. Se intende ricorrere all’asta elettronica per condurre un appalto disciplinato, prima di dar avvio all’asta, l’ente appaltante comunica a ciascun partecipante:
Aste elettroniche. Tramite il riuso del software del presente modulo viene resa disponibile la funzionalità di Asta Elettronica che consente di effettuare procedure di gara a rilanci multipli, permettendo agli Operatori Economici di migliorare la propria offerta entro il termine prestabilito nell’asta stessa e alla Stazione Appaltante di monitorare in tempo reale i rilanci effettuati tramite l'ausilio di strumenti grafici e tabellari. Il modulo delle Aste in abbinamento con quello delle Gare Telematiche permetterà di gestire procedure dematerializzate consentendo l’impostazione della base d’asta in funzione della migliore offerta pervenuta nella fase preliminare di gara.