Responsabilità Civile per difetti di manutenzione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura, fino alla concorrenza di € 105.000 per Sinistro, i danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il Proprietario/Locatario dello stesso sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato. La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI per la Responsabilità Civile obbligatoria. Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi- curazione, la garanzia non opera: • se la circolazione avviene contro la volontà del Proprietario /Xxxxxxxxx; • se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. La garanzia è comunque operante se al momento del Sinistro: • il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata; • il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinno- vata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la pa- tente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.
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Responsabilità Civile per difetti di manutenzione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura, fino alla concorrenza di € 105.000 per Sinistro, i danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il Proprietario/Locatario dello stesso sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato. La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI per la Responsabilità Civile obbligatoria. Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi- curazione, la garanzia non opera: • se la circolazione avviene contro la volontà del Proprietario /Xxxxxxxxx; • se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. La garanzia è comunque operante se al momento del Sinistro: • il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata; • il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinno- vata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la pa- tente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.
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Responsabilità Civile per difetti di manutenzione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura, fino alla concorrenza di € 105.000 per Sinistro, i danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il Proprietario/Locatario dello stesso sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato. La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI per la Responsabilità Civile obbligatoria. Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi- curazione, la garanzia non opera: • se la circolazione avviene contro la volontà del Proprietario /Xxxxxxxxx/Locatario; • se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. La garanzia è comunque operante se al momento del Sinistro: • il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata; • il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinno- vata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la pa- tente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.
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