Common use of Responsabilità Civile per difetti di manutenzione Clause in Contracts

Responsabilità Civile per difetti di manutenzione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura, fino alla concorrenza di € 105.000 per Sinistro, i danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il Proprietario/Locatario dello stesso sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato. La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI per la Responsabilità Civile obbligatoria. Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi- curazione, la garanzia non opera: • se la circolazione avviene contro la volontà del Proprietario /Xxxxxxxxx; • se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. La garanzia è comunque operante se al momento del Sinistro: • il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata; • il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinno- vata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la pa- tente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Protezione Rischi (Cvt Ed Assistenza Stradale), Contratto Di Assicurazione Protezione Rischi (Cvt Ed Assistenza Stradale), Contratto Di Assicurazione Protezione Rischi (Cvt Ed Assistenza Stradale)

Responsabilità Civile per difetti di manutenzione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura, fino alla concorrenza di € 105.000 per Sinistro, i danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il Proprietario/Locatario dello stesso sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato. La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI per la Responsabilità Civile obbligatoria. Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi- curazione, la garanzia non opera: • se la circolazione avviene contro la volontà del Proprietario /Xxxxxxxxx; • se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. La garanzia è comunque operante se al momento del Sinistro: • il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata; • il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinno- vata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la pa- tente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Protezione Rischi (Cvt Ed Assistenza Stradale)

Responsabilità Civile per difetti di manutenzione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura, fino alla concorrenza di € 105.000 per Sinistro, i danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il Proprietario/Locatario dello stesso sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato. La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI per la Responsabilità Civile obbligatoria. Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi- curazione, la garanzia non opera: • se la circolazione avviene contro la volontà del Proprietario /Xxxxxxxxx/Locatario; • se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. La garanzia è comunque operante se al momento del Sinistro: • il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata; • il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinno- vata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la pa- tente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.

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