Responsabilità civili e penali. 1. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscano al dirigente specifiche responsabilità civili, o penali e erariali, egli deve disporre dei poteri effettivi e dell'autonomia decisionale necessari per agire secondo le prescrizioni di tali norme. 2. Le responsabilità e le conseguenze di natura civile verso terzi, causate da violazioni delle norme suddette, commesse dal dirigente nell'esercizio delle sue funzioni, sono a carico del datore di lavoro. 3. In caso di procedimento penale - di ogni grado - a carico di un dirigente, per fatti relativi alle sue funzioni e responsabilità, tutte le spese e gli eventuali oneri sono a carico del datore di lavoro, comprese quelle di assistenza legale. 4. La scelta del difensore, ove non sia concordata tra le parti, spetta al datore di lavoro, ma il dirigente avrà sempre facoltà di farsi altresì assistere da un legale di propria fiducia con onere a carico del datore di lavoro stesso. 5. Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non giustifica, di per sé, il licenziamento. 6. Le garanzie e le tutele di cui sopra si applicano anche posteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro e possono essere assicurate anche attraverso la stipula di apposita polizza, con onere a totale carico dell’azienda. 7. In caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con corresponsione della retribuzione di fatto. 8. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato.
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Samples: Dirigenti Aziende Commerciali, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)
Responsabilità civili e penali. 1. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscano al dirigente specifiche responsabilità civili, o penali e erariali, egli deve disporre dei poteri effettivi e dell'autonomia decisionale necessari per agire secondo le prescrizioni di tali norme.
2. Le responsabilità e le conseguenze di natura civile verso terzi, causate da violazioni delle norme suddette, commesse dal dirigente nell'esercizio delle sue funzioni, sono a carico del datore di lavoro.
3. In caso di procedimento penale - di ogni grado - a carico di un dirigente, per fatti relativi alle sue funzioni e responsabilità, tutte le spese e gli eventuali oneri sono a carico del datore di lavoro, comprese quelle di assistenza legale.
4. La scelta del difensore, ove non sia concordata tra le parti, spetta al datore di lavoro, ma il dirigente avrà sempre facoltà di farsi altresì assistere da un legale di propria fiducia con onere a carico del datore di lavoro stesso.
5. Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non giustifica, di per sé, il licenziamento.
6. Le garanzie e le tutele di cui sopra si applicano anche posteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro e possono essere assicurate anche attraverso la stipula di apposita polizza, con onere a totale carico dell’azienda.
7. In caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con corresponsione della retribuzione di fatto.
8. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato.
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Responsabilità civili e penali. 1. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscano al dirigente specifiche responsabilità civili, civili o penali e erarialipenali, egli deve disporre dei poteri effettivi e dell'autonomia dell’autonomia decisionale necessari per agire secondo le prescrizioni di tali norme.
2. Le responsabilità e le conseguenze di natura civile verso terzi, terzi causate da violazioni delle norme suddette, commesse dal dirigente nell'esercizio nell’esercizio delle sue funzioni, sono a carico del datore di lavorodell’azienda.
3. In caso di procedimento penale - ‐ di ogni grado - ‐ a carico di un del dirigente, per fatti relativi alle sue funzioni e responsabilità, tutte le spese e gli eventuali oneri sono a carico del datore di lavoro, dell’azienda comprese quelle di assistenza legale.
4. La scelta del difensore, difensore ove non sia concordata tra le parti, parti spetta al datore di lavoroall’azienda, ma il dirigente avrà sempre facoltà di farsi altresì assistere da un legale di propria fiducia con onere a carico del datore di lavoro stessodell’azienda.
5. Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti attinenti all'esercizio all’esercizio delle funzioni attribuitegli non giustificacostituisce, di per sé, il motivo di licenziamento.
6. Le Ove si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto di lavoro, le garanzie e le tutele di cui sopra ‐ o il loro corrispettivo ‐ si applicano anche posteriormente alla cessazione nel caso che nel frattempo si sia verificata comunque estinzione del rapporto di lavoro e possono essere assicurate anche attraverso la stipula di apposita polizza, con onere a totale carico dell’aziendarapporto.
7. In caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con corresponsione della retribuzione di fatto.
8. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata dirigente come pure in giudicato.caso di illecito civile o penale compiuti dal dirigente direttamente nei confronti dell’azienda di appartenenza che abbia dato luogo ad una azione civile o penale da parte dell’azienda stessa. PARTA QUARTA – WELFARE CONTRATTUALE E AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
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Responsabilità civili e penali. 1. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscano al dirigente specifiche responsabilità civili, o penali e erariali, egli deve disporre dei poteri effettivi e dell'autonomia decisionale necessari per agire secondo le prescrizioni di tali norme.
2. Le responsabilità e le conseguenze di natura civile verso terzi, causate da violazioni delle norme suddette, commesse dal dirigente nell'esercizio delle sue funzioni, sono a carico del datore di lavoro.
3. In caso di procedimento penale - di ogni grado - a carico di un dirigente, per fatti relativi alle sue funzioni e responsabilità, tutte le spese e gli eventuali oneri sono a carico del datore di lavoro, lavoro comprese quelle di assistenza legale.
4. La scelta del difensore, ove non sia concordata tra le parti, spetta al datore di lavoro, ma il dirigente avrà sempre facoltà di farsi altresì assistere da un legale di propria fiducia con onere a carico del datore di lavoro stesso.
5. Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non giustifica, di per sé, il licenziamento.
6. Le garanzie e le tutele di cui sopra si applicano anche posteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro e possono essere assicurate anche attraverso la stipula di apposita polizza, con onere a totale carico dell’azienda.
7. In caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con corresponsione della retribuzione di fatto.
8. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato.
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Responsabilità civili e penali. 1L'Impresa risponderà totalmente e con esclusività di tutte le opere da essa eseguite o in corso d’esecuzione nonché dei materiali forniti. Nei casi L’appaltatore sarà quindi ritenuto responsabile per quanto concerne la stabilità delle opere eseguite od in corso di esecuzione, dovrà farsi garante della sicurezza in cantiere delle persone addette o non addette ai lavori, dell’osservanza delle vigenti leggi e regolamenti in materia di sicurezza e di esecuzione dei lavori e risponderà direttamente dei danni che dovessero derivare alle opere già eseguite, ovvero a terzi o a cose di terzi. A tale scopo dovrà essere opportunamente assicurato contro i danni da esecuzione a cose e persone, così come meglio specificato all’art. 33 dello Schema di Contratto allegato al progetto. E' a carico dell'Impresa aggiudicataria, e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal D.P.R. 27/4/1955 n. 547, dal D.P.R. 7/1/1956 n. 164 e dal D.P.R. 19.03.1956 n. 303, ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate e sull'uso dei mezzi di protezione individuale messi loro a disposizione secondo i disposti del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. che qui si intende espressamente richiamato. Pertanto l’Amministrazione e la Direzione Lavori si intendono sempre sollevate dall'assuntore stesso da qualsiasi responsabilità verso i propri dipendenti ed i terzi eventuali per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi sul luogo o per causa delle opere oggetto d’appalto, tanto se dipendono da violazione delle norme di Capitolato, quanto da insufficiente prudenza, diligenza ovvero imperizia e negligenza tanto dell'appaltatore quanto dei suoi dipendenti. L'assuntore dovrà perciò di propria iniziativa adottare tutti i provvedimenti necessari ed usare le opportune precauzioni, nonché osservare tutte le norme in vigore per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La Direzione Lavori non si riterrà responsabile per sottrazione, guasti o danni apportati ai materiali depositati in cantiere e non custoditi. Saranno comunque a carico dell’Impresa aggiudicataria tutte le opere e relative spese da sostenersi per riparazioni di eventuali danni in qualsiasi modo arrecati nel luogo in cui le norme di legge si svolgono i lavori , in dipendenza dell’esecuzione delle opere oggetto del presente appalto. L’impresa aggiudicataria sarà ritenuta responsabile, sempre e unicamente, della conservazione dei materiali approvvigionati o di regolamento attribuiscano forniti dalla Direzione Lavori in conto lavorazione fino al dirigente specifiche responsabilità civili, o penali e erariali, egli deve disporre dei poteri effettivi e dell'autonomia decisionale necessari per agire secondo le prescrizioni di tali norme.
2. Le responsabilità e le conseguenze di natura civile verso terzi, causate da violazioni delle norme suddette, commesse dal dirigente nell'esercizio delle sue funzioni, sono a carico del datore di lavoro.
3. In caso di procedimento penale - di ogni grado - a carico di un dirigente, per fatti relativi alle sue funzioni e responsabilità, tutte le spese e gli eventuali oneri sono a carico del datore di lavoro, comprese quelle di assistenza legale.
4loro impiego. La scelta stessa sarà in ogni caso responsabile della custodia delle forniture, mezzi d’opera, ecc. giacenti in cantiere ed a ciò se del difensorecaso, ove non sia concordata tra le parti, spetta al datore può unicamente provvedere a mezzo di lavoro, ma il dirigente avrà sempre facoltà persone munite della qualifica di farsi altresì assistere da un legale di propria fiducia con onere a carico del datore di lavoro stesso“Guardia Giurata”.
5. Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non giustifica, di per sé, il licenziamento.
6. Le garanzie e le tutele di cui sopra si applicano anche posteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro e possono essere assicurate anche attraverso la stipula di apposita polizza, con onere a totale carico dell’azienda.
7. In caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con corresponsione della retribuzione di fatto.
8. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Responsabilità civili e penali. 1. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscano al dirigente specifiche responsabilità civili, civili o penali e erarialipenali, egli deve disporre dei poteri effettivi e dell'autonomia decisionale necessari per agire secondo le prescrizioni di tali norme.
2. Le responsabilità e le conseguenze di natura civile verso terzi, causate da violazioni delle norme suddette, commesse dal dirigente nell'esercizio delle sue funzioni, sono a carico del datore di lavoro.
3. In caso di procedimento penale - di ogni grado - a carico di un dirigente, per fatti relativi alle sue funzioni e responsabilità, tutte le spese e gli eventuali oneri sono a carico del datore di lavoro, lavoro comprese quelle di assistenza legale.
4. La scelta del difensore, ove non sia concordata tra le parti, spetta al datore di lavoro, ma il dirigente avrà sempre facoltà di farsi altresì assistere da un legale di propria fiducia con onere a carico del datore di lavoro stesso.
1 A norma del regolamento del Fondo X. Xxxxx, i contributi risultano dovuti entro: il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre di ciascun anno. In caso di risoluzione del rapporto nel corso del trimestre il versamento è previsto entro 10 giorni dalla data di risoluzione stessa, anche per la parte di contributo afferente l'indennità sostitutiva di preavviso.
5. Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non giustifica, di per sé, il licenziamento.
6. Le garanzie e le tutele di cui sopra si applicano anche posteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro e possono essere assicurate anche attraverso la stipula di apposita polizza, con onere a totale carico dell’azienda.
7. In caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con corresponsione della retribuzione di fatto.
8. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato.
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