Responsabilità per vizi. 7.1 In presenza di un vizio della cosa entro il termine di prescrizione, la cui causa sussisteva già al momento del trasferimento del rischio, a propria discrezione, il fornitore potrà stabilire se riparalo in forma di rimedio o fornire un bene privo di vizi. L'azione correttiva avrà luogo tramite la sostituzione o la riparazione del bene difettoso nello stabilimento del fornitore, salvo nei casi in cui sia stato diversamente convenuto tra le parti esplicitamente o tacitamente (ad esempio tramite un'esecuzione in loco non contestata). Le parti sostituite diventeranno di proprietà del fornitore e si applicheranno di conseguenza le disposizioni al punto 6. 7.2 Affinché possa esercitare i propri diritti derivanti da una responsabilità per vizi, il committente dovrà ispezionare l'oggetto della fornitura immediatamente, al più tardi entro una settimana dalla consegna, al fine di individuare eventuali vizi e, qualora ne venga constatata la presenza, notificarli senza indugio al fornitore per iscritto. I vizi che non è stato possibile rilevare entro tale termine nemmeno con un'attenta verifica dovranno essere comunicati per iscritto al fornitore subito dopo la loro individuazione. Ai sensi della prima frase della presente disposizione, per consegna è da intendersi il momento in cui il committente acquisisce il controllo sull'oggetto della fornitura ovvero avrebbe potuto acquisirlo in assenza di colpa propria. 7.3 Le modifiche che concernono la progettazione o l'esecuzione, attuate prima della consegna del bene ordinato nel corso di una modifica generale sul piano della progettazione o della produzione presso lo stabilimento del fornitore, non saranno ritenute vizi dell'oggetto della fornitura, purché non rendano quest'ultimo inutilizzabile per lo scopo perseguito dal committente. 7.4 Qualora l'azione correttiva dovesse fallire, il committente dovrà concedere al fornitore un'estensione adeguata del termine per una nuova riparazione o fornitura sostitutiva. Qualora la riparazione non dovesse nuovamente riuscire, il committente potrà richiedere di ridurre il prezzo di acquisto dell'importo pari al deprezzamento dell'oggetto della fornitura dovuto al vizio o, a propria discrezione, recedere dal contratto. In presenza di un mero vizio non significativo, il committente godrà esclusivamente del diritto alla riduzione del prezzo contrattuale. 7.5 Previa consultazione, il committente dovrà concedere al fornitore o a terzi da questi incaricati il tempo e l'occasione necessari per eseguire gli interventi previsti in virtù della responsabilità per vizi (riparazioni o sostituzioni). Il committente potrà rimediare personalmente o tramite terzi a vizi la cui eliminazione spetta al fornitore a spese di quest'ultimo, soltanto nel caso in cui sia necessario per scongiurare un pericolo imminente per la sicurezza operativa ovvero per evitare danni sproporzionatamente elevati e qualora abbia previamente richiesto l'autorizzazione del fornitore. 7.6 La garanzia del fornitore non si estende ai costi consequenziali, risultanti dall'azione correttiva. Nel caso in cui il vizio concerna una parte acquistata dal fornitore da terzi in qualità di fornitori per i propri prodotti, sin da ora questi cede al committente i diritti maturati dalla fornitura di detta parte acquistata da terzi o da contratti per servizi esterni. La responsabilità per vizi è limitata in tale misura. Qualora dalla cessione del diritto il committente non dovesse ottenere una compensazione adeguata, il fornitore risponderà fino alla scadenza del periodo di garanzia in via sussidiaria, ai sensi delle disposizioni delle presenti Condizioni generali di contratto. 7.7 Non costituiscono vizi della cosa: • la normale usura; • l'uso inadeguato o improprio; • il montaggio difettoso, opere di costruzione o l'avviamento non eseguiti correttamente dal committente o da terzi; • il trattamento improprio, scorretto o negligente; • lo stoccaggio improprio, l'installazione scorretta o un'area di fondazione inadeguata; • il mancato rispetto delle istruzioni d'uso pertinenti; • l'utilizzo di attrezzature inadatte; • l'utilizzo di materiali e componenti sostitutivi inadatti; • le sollecitazioni chimiche, elettrochimiche, elettromagnetiche, elettriche o di natura analoga; • la modifica dell'oggetto della fornitura da parte del committente (o di terzi da questi incaricati), salvo nel caso in cui non sussista un rapporto di causalità tra il vizio della cosa e la modifica; • l'installazione di componenti nonché di ricambi, parti di usura o altri elementi e l'uso di lubrificanti non forniti dal costruttore (i cosiddetti prodotti OEM), salvo nel caso in cui non sussista un rapporto di causalità tra il vizio della cosa e l'elemento installato; • la manutenzione assente o scorretta da parte del committente o di terzi, salvo nel caso in cui siano stati autorizzati a eseguire la manutenzione delle macchine o dell'impianto dal costruttore. 7.8 Qualora la fornitura dovesse includere del software, la responsabilità per vizi non comprenderà la correzione di errori del software e dovuti a un uso improprio, a errori di impiego, a usura naturale, a un ambiente di sistema inadeguato, all'applicazione di condizioni di utilizzo diverse da quelle indicate nella specifica e a una manutenzione insufficiente. 7.9 Il committente dovrà notificare tempestivamente per iscritto e in forma comprensibile e dettagliata i difetti del software, indicando tutte le informazioni adatte a permetterne il riconoscimento e un'analisi. In particolare, dovrà essere illustrato come si presentano e quali sono i rispettivi effetti. 7.10 I diritti per vizi della cosa e per vizi giuridici cadono in prescrizione dopo 12 mesi. Il termine di prescrizione inizia a decorrere con il trasferimento del rischio ai sensi del punto 5.1. 7.11 Le disposizioni contenute nel presente punto 7 disciplinano in via definitiva la responsabilità per vizi per i beni forniti dal fornitore. Gli altri diritti del committente, in particolare per danni che non concernono lo stesso oggetto della fornitura, soggiacciono esclusivamente al punto 8. 7.12 Si esclude espressamente qualsiasi responsabilità per vizi della cosa per le macchine usate.
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Responsabilità per vizi. 7.1 In presenza di un vizio della cosa entro il termine di prescrizione, la cui causa sussisteva già al momento del trasferimento del rischio, a propria discrezione, il fornitore potrà stabilire se riparalo in forma di rimedio o fornire un bene privo di vizi. L'azione correttiva avrà luogo tramite la sostituzione o la riparazione del bene difettoso nello stabilimento del fornitore, salvo nei casi in cui sia stato diversamente convenuto tra le parti esplicitamente o tacitamente (ad esempio tramite un'esecuzione in loco non contestata). Le parti sostituite diventeranno di proprietà del fornitore e si applicheranno di conseguenza le disposizioni al punto 6.
7.2 Affinché possa esercitare i propri diritti derivanti da una responsabilità per vizi, il committente dovrà ispezionare l'oggetto della fornitura immediatamente, al più tardi entro una settimana dalla consegna, al fine di individuare eventuali vizi e, qualora ne venga constatata la presenza, notificarli senza indugio al fornitore per iscritto. I vizi che non è stato possibile rilevare entro tale termine nemmeno con un'attenta verifica dovranno essere comunicati per iscritto al fornitore subito dopo la loro individuazione. Ai sensi della prima frase della presente disposizione, per consegna è da intendersi il momento in cui il committente acquisisce il controllo sull'oggetto della fornitura ovvero avrebbe potuto acquisirlo in assenza di colpa propria.
7.3 Le modifiche che concernono la progettazione o l'esecuzione, attuate prima della consegna del bene ordinato nel corso di una modifica generale sul piano della progettazione o della produzione presso lo stabilimento del fornitore, non saranno ritenute vizi dell'oggetto della fornitura, purché non rendano quest'ultimo inutilizzabile per lo scopo perseguito dal committente.
7.4 Qualora l'azione correttiva dovesse fallire, il committente dovrà concedere al fornitore un'estensione adeguata del termine per una nuova riparazione o fornitura sostitutiva. Qualora la riparazione non dovesse nuovamente riuscire, il committente potrà richiedere di ridurre il prezzo di acquisto dell'importo pari al deprezzamento dell'oggetto della fornitura dovuto al vizio o, a propria discrezione, recedere dal contratto. In presenza di un mero vizio non significativo, il committente godrà esclusivamente del diritto alla riduzione del prezzo contrattuale.
7.5 Previa consultazione, il committente dovrà concedere al fornitore o a terzi da questi incaricati il tempo e l'occasione necessari per eseguire gli interventi previsti in virtù della responsabilità per vizi (riparazioni o sostituzioni). Il committente potrà rimediare personalmente o tramite terzi a vizi la cui eliminazione spetta al fornitore a spese di quest'ultimo, soltanto nel caso in cui sia necessario per scongiurare un pericolo imminente per la sicurezza operativa ovvero per evitare danni sproporzionatamente elevati e qualora abbia previamente richiesto l'autorizzazione del fornitore.
7.6 La garanzia del fornitore non si estende ai costi consequenziali, risultanti dall'azione correttiva. Nel caso in cui il vizio concerna una parte acquistata dal fornitore da terzi in qualità di fornitori per i propri prodotti, sin da ora questi cede al committente i diritti maturati dalla fornitura di detta parte acquistata da terzi o da contratti per servizi esterni. La responsabilità per vizi è limitata in tale misura. Qualora dalla cessione del diritto il committente non dovesse ottenere una compensazione adeguata, il fornitore risponderà fino alla scadenza del periodo di garanzia in via sussidiaria, ai sensi delle disposizioni delle presenti Condizioni generali di contratto.
7.7 Non costituiscono vizi della cosa: • la normale usura; • l'uso inadeguato o improprio; • il montaggio difettoso, opere di costruzione o l'avviamento non eseguiti correttamente dal committente o da terzi; • il trattamento improprio, scorretto o negligente; • lo stoccaggio improprio, l'installazione scorretta o un'area di fondazione inadeguata; • il mancato rispetto delle istruzioni d'uso pertinenti; • l'utilizzo di attrezzature inadatte; XXXX AG 07.2012 398969 • l'utilizzo di materiali e componenti sostitutivi inadatti; • le sollecitazioni chimiche, elettrochimiche, elettromagnetiche, elettriche o di natura analoga; • la modifica dell'oggetto della fornitura da parte del committente (o di terzi da questi incaricati), salvo nel caso in cui non sussista un rapporto di causalità tra il vizio della cosa e la modifica; • l'installazione di componenti nonché di ricambi, parti di usura o altri elementi e l'uso di lubrificanti non forniti dal costruttore (i cosiddetti prodotti OEM), salvo nel caso in cui non sussista un rapporto di causalità tra il vizio della cosa e l'elemento installato; • la manutenzione assente o scorretta da parte del committente o di terzi, salvo nel caso in cui siano stati autorizzati a eseguire la manutenzione delle macchine o dell'impianto dal costruttore.
7.8 Qualora la fornitura dovesse includere del software, la responsabilità per vizi non comprenderà la correzione di errori del software e dovuti a un uso improprio, a errori di impiego, a usura naturale, a un ambiente di sistema inadeguato, all'applicazione di condizioni di utilizzo diverse da quelle indicate nella specifica e a una manutenzione insufficiente.
7.9 Il committente dovrà notificare tempestivamente per iscritto e in forma comprensibile e dettagliata i difetti del software, indicando tutte le informazioni adatte a permetterne il riconoscimento e un'analisi. In particolare, dovrà essere illustrato come si presentano e quali sono i rispettivi effetti.
7.10 I diritti per vizi della cosa e per vizi giuridici cadono in prescrizione dopo 12 mesi. Il termine di prescrizione inizia a decorrere con il trasferimento del rischio ai sensi del punto 5.1.
7.11 Le disposizioni contenute nel presente punto 7 disciplinano in via definitiva la responsabilità per vizi per i beni forniti dal fornitore. Gli altri diritti del committente, in particolare per danni che non concernono lo stesso oggetto della fornitura, soggiacciono esclusivamente al punto 8.
7.12 Si esclude espressamente qualsiasi responsabilità per vizi della cosa per le macchine usate.
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