Responsabilità per vizi. 7.1 In presenza di un vizio della cosa entro il termine di prescrizione, la cui causa sussisteva già al momento del trasferimento del rischio, a propria discrezione, il fornitore potrà stabilire se riparalo in forma di rimedio o fornire un bene privo di vizi. L'azione correttiva avrà luogo tramite la sostituzione o la riparazione del bene difettoso nello stabilimento del fornitore, salvo nei casi in cui sia stato diversamente convenuto tra le parti esplicitamente o tacitamente (ad esempio tramite un'esecuzione in loco non contestata). Le parti sostituite diventeranno di proprietà del fornitore e si applicheranno di conseguenza le disposizioni al punto 6.
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