Common use of Responsabilità Professionale e Personale dei Dipendenti e non Clause in Contracts

Responsabilità Professionale e Personale dei Dipendenti e non. La garanzia per danni arrecati a Xxxxx ed a Prestatori d’opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi esplicati per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e personale di: • Tutti i Dipendenti e del Personale ad essi equiparato, ai sensi delle normative vigenti, del Contraente; • Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza, qualora sussista per legge l’obbligo di copertura con oneri a carico del Contraente. Resta in tal caso fermo il diritto di rivalsa spettante alla Società per le somme corrisposte ed eccedenti il massimale previsto dalla legge di riferimento; • Medici o di altro Personale non a rapporto di dipendenza (con esclusione specifica dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri in rapporto convenzionale con il Contraente), tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, assegnatari di borse di studio, che, in funzione di specifici accordi, prestino la propria attività in nome e per conto del Contraente. Resta comunque inteso che qualunque attività clinica e/o chirurgica svolta da Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza dovrà essere preventivamente autorizzata dal Contraente. Per l’individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, che avverrà comunque senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, si farà riferimento alla formale evidenza interna (atti, registrazioni e contratti tenuti dal Contraente) di cui il Contraente s’impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società. Si conviene inoltre tra le Parti che la garanzia sarà operante ancorché, al momento in cui emerga il sinistro, gli Assicurati di cui sopra non prestino più la propria attività in favore del Contraente. La Società terrà a proprio carico anche i danni cagionati a Terzi dai Pazienti incapaci di intendere e di volere, anche di fatto ed anche in forma temporanea, annoverando nella qualifica di Xxxxx anche il Personale che sia direttamente incaricato della loro sorveglianza. Tale garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale degli Assistiti, compresi i portatori di handicap che, previa autorizzazione del Contraente, prestino tirocinio lavorativo presso Terzi.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Dei Rischi Di Responsabilità Civile Sanitaria, www.ats-brianza.it, www.ats-brianza.it

Responsabilità Professionale e Personale dei Dipendenti e non. La garanzia per danni arrecati a Xxxxx ed a Prestatori d’opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi esplicati per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e personale di: Tutti i Dipendenti e del Personale ad essi equiparato, ai sensi delle normative vigenti, del Contraente, anche qualora svolgano la propria attività professionale presso altre strutture sanitarie, in forza di accordi o convenzioni stipulate dalla Contraente stessa nonché attraverso la telemedicina; Medici o di altro Personale non a rapporto di dipendenza, qualora sussista per legge l’obbligo di copertura con oneri a carico del Contraente. Resta ; resta in tal caso fermo il diritto di rivalsa spettante alla Società per le somme corrisposte ed eccedenti il massimale previsto dalla legge di riferimento; • . − Volontari, appartenenti o non, ad Associazioni di volontariato, e/o soggetti terzi appositamente incaricati dalla Contraente per le attività di natura assistenziale non rientrando, tra le stesse, le attività di natura sanitaria. − Medici o di altro Personale non a rapporto di dipendenza (con esclusione specifica dei Medici di Medicina Generale dipendenza, che prestino la propria opera in nome e dei Pediatri per conto del Contraente, in rapporto regime convenzionale con il Contraente)o contrattuale in genere, quand’anche a titolo gratuito, tra cui, cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, assegnatari di borse di studio, chetirocinanti, specializzandi, etc.; la presente garanzia non dovrà ritenersi tuttavia operante in funzione della applicabilità di norme di legge in vigore e/o in funzione di specifici accordi, prestino ferma in ogni caso l’operatività della polizza per la propria attività responsabilità in nome e per conto del Contraentecapo alla contraente. Resta comunque inteso che qualunque attività clinica e/o chirurgica svolta da Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza dovrà essere preventivamente autorizzata dal Contraente. Per l’individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, che avverrà comunque senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, si farà riferimento alla formale evidenza interna (atti, registrazioni e contratti tenuti dal Contraente) di cui il Contraente s’impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società. Si conviene inoltre tra le Parti che la garanzia sarà operante ancorché, al momento in cui emerga il sinistro, gli Assicurati di cui sopra non prestino più la propria attività in favore del Contraente. La Società terrà a proprio carico anche i danni cagionati a Terzi dai Pazienti incapaci di intendere e di volere, anche di fatto ed anche in forma temporanea, annoverando nella qualifica di Xxxxx anche il Personale che sia direttamente incaricato della loro sorveglianza. Tale garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale degli Assistiti, compresi i portatori di handicap che, previa autorizzazione del Contraente, prestino tirocinio lavorativo presso Terzi.

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Samples: www.asst-lodi.it, www.asst-settelaghi.it

Responsabilità Professionale e Personale dei Dipendenti e non. La garanzia per danni arrecati a Xxxxx ed a Prestatori d’opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi esplicati per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e personale di: - Tutti i Dipendenti e del Personale ad essi equiparato, ai sensi delle normative vigenti, del Contraente, anche qualora svolgano la propria attività professionale presso altre strutture sanitarie, in forza di accordi o convenzioni stipulate dalla Contraente stessa; - Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza, qualora sussista per legge l’obbligo di copertura con oneri a carico del Contraente. Resta ; resta in tal caso fermo il diritto di rivalsa spettante alla Società per le somme corrisposte ed eccedenti il massimale previsto dalla legge di riferimento; - Volontari, appartenenti o non, ad Associazioni di volontariato, e/o soggetti terzi appositamente incaricati dalla Contraente per le attività di natura assistenziale non rientrando, tra le stesse, le attività di natura sanitaria; - Medici o di altro Personale non a rapporto di dipendenza (con esclusione specifica dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri in rapporto convenzionale con il Contraente), tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, assegnatari di borse di studio, che, in funzione di specifici accordi, che prestino la propria attività opera in nome e per conto del Contraente, in regime convenzionale o contrattuale in genere; la presente garanzia non dovrà ritenersi tuttavia operante in funzione della applicabilità di norme di legge in vigore e/o in funzione di specifici accordi, ferma in ogni caso l’operatività della polizza per la responsabilità in capo alla contraente. Resta comunque inteso che qualunque attività clinica e/o chirurgica svolta da Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza dovrà essere preventivamente autorizzata dal Contraente. Per l’individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, che avverrà comunque senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, si farà riferimento alla formale evidenza interna (atti, registrazioni e contratti tenuti dal Contraente) di cui il Contraente s’impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società. Si conviene inoltre tra le Parti che la garanzia sarà operante ancorché, al momento in cui emerga il sinistro, gli Assicurati di cui sopra non prestino più la propria attività in favore del Contraente. La Società terrà a proprio carico anche i danni cagionati a Terzi dai Pazienti incapaci di intendere e di volere, anche di fatto ed anche in forma temporanea, annoverando nella qualifica di Xxxxx anche il Personale che sia direttamente incaricato della loro sorveglianza. Tale garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale degli Assistiti, compresi i portatori di handicap che, previa autorizzazione del Contraente, prestino tirocinio lavorativo presso Terzi.

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Samples: www.policlinico.mi.it

Responsabilità Professionale e Personale dei Dipendenti e non. La garanzia per danni arrecati a Xxxxx ed a Prestatori d’opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi esplicati per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e personale di: - Tutti i Dipendenti e del Personale ad essi equiparato, ai sensi delle normative vigenti, del Contraente, anche qualora svolgano la propria attività professionale presso altre strutture sanitarie, in forza di accordi o convenzioni stipulate dalla Contraente stessa nonché attraverso la telemedicina; - Medici o di altro Personale non a rapporto di dipendenza, qualora sussista per legge l’obbligo di copertura con oneri a carico del Contraente. Resta ; resta in tal caso fermo il diritto di rivalsa spettante alla Società per le somme corrisposte ed eccedenti il massimale previsto dalla legge di riferimento; • . - Volontari, appartenenti o non, ad Associazioni di volontariato, e/o soggetti terzi appositamente incaricati dalla Contraente per le attività di natura assistenziale non rientrando, tra le stesse, le attività di natura sanitaria. - Medici o di altro Personale non a rapporto di dipendenza (con esclusione specifica dei Medici di Medicina Generale dipendenza, che prestino la propria opera in nome e dei Pediatri per conto del Contraente, in rapporto regime convenzionale con il Contraente)o contrattuale in genere, quand’anche a titolo gratuito, tra cui, cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, assegnatari di borse di studio, chetirocinanti, specializzandi, etc.; la presente garanzia non dovrà ritenersi tuttavia operante in funzione della applicabilità di norme di legge in vigore e/o in funzione di specifici accordi, prestino ferma in ogni caso l’operatività della polizza per la propria attività responsabilità in nome e per conto del Contraentecapo alla contraente. Resta comunque inteso che qualunque attività clinica e/o chirurgica svolta da Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza dovrà essere preventivamente autorizzata dal Contraente. Per l’individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, che avverrà comunque senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, si farà riferimento alla formale evidenza interna (atti, registrazioni e contratti tenuti dal Contraente) di cui il Contraente s’impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società. Si conviene inoltre tra le Parti che la garanzia sarà operante ancorché, al momento in cui emerga il sinistro, gli Assicurati di cui sopra non prestino più la propria attività in favore del Contraente. La Società terrà a proprio carico anche i danni cagionati a Terzi dai Pazienti incapaci di intendere e di volere, anche di fatto ed anche in forma temporanea, annoverando nella qualifica di Xxxxx anche il Personale che sia direttamente incaricato della loro sorveglianza. Tale garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale degli Assistiti, compresi i portatori di handicap che, previa autorizzazione del Contraente, prestino tirocinio lavorativo presso Terzi.

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Samples: www.asst-crema.it

Responsabilità Professionale e Personale dei Dipendenti e non. La garanzia per danni arrecati a Xxxxx ed a Prestatori d’opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi esplicati per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e personale di: Tutti i Dipendenti e del Personale ad essi equiparato, ai sensi delle normative vigenti, del Contraente, anche qualora svolgano la propria attività professionale presso altre strutture sanitarie, in forza di accordi o convenzioni stipulate dalla Contraente stessa nonché attraverso la telemedicina; Medici o di altro Personale non a rapporto di dipendenza, qualora sussista per legge l’obbligo di copertura con oneri a carico del Contraente. Resta ; resta in tal caso fermo il diritto di rivalsa spettante alla Società per le somme corrisposte ed eccedenti il massimale previsto dalla legge di riferimento; • . – Volontari, appartenenti o non, ad Associazioni di volontariato, e/o soggetti terzi appositamente incaricati dalla Contraente per le attività di natura assistenziale, incluse le attività di natura sanitaria per i soggetti abilitati allo svolgimento della professione. – Medici o di altro Personale non a rapporto di dipendenza (con esclusione specifica dei Medici di Medicina Generale dipendenza, che prestino la propria opera in nome e dei Pediatri per conto del Contraente, in rapporto regime convenzionale con il Contraente)o contrattuale in genere, quand’anche a titolo gratuito, tra cui, cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, assegnatari di borse di studio, chetirocinanti, specializzandi, etc.; la presente garanzia non dovrà ritenersi tuttavia operante in funzione della applicabilità di norme di legge in vigore e/o in funzione di specifici accordi, prestino ferma in ogni caso l’operatività della polizza per la propria attività responsabilità in nome e per conto del Contraentecapo alla contraente. Resta comunque inteso che qualunque attività clinica e/o chirurgica svolta da Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza dovrà essere preventivamente autorizzata dal Contraente. Per l’individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, che avverrà comunque senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, si farà riferimento alla formale evidenza interna (atti, registrazioni e contratti tenuti dal Contraente) di cui il Contraente s’impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società. Si conviene inoltre tra le Parti che la garanzia sarà operante ancorché, al momento in cui emerga il sinistro, gli Assicurati di cui sopra non prestino più la propria attività in favore del Contraente. La Società terrà a proprio carico anche i danni cagionati a Terzi dai Pazienti incapaci di intendere e di volere, anche di fatto ed anche in forma temporanea, annoverando nella qualifica di Xxxxx anche il Personale che sia direttamente incaricato della loro sorveglianza. Tale garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale degli Assistiti, compresi i portatori di handicap che, previa autorizzazione del Contraente, prestino tirocinio lavorativo presso Terzi.

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Samples: www.asst-lecco.it

Responsabilità Professionale e Personale dei Dipendenti e non. La garanzia per danni arrecati a Xxxxx ed a Prestatori d’opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi esplicati per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e personale di: - Tutti i Dipendenti e del Personale ad essi equiparato, ai sensi delle normative vigenti, del Contraente; • , anche qualora svolgano la propria attività professionale presso altre strutture sanitarie, in forza di accordi o convenzioni stipulate dalla Contraente stessa. - Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza, qualora sussista per legge l’obbligo di copertura con oneri a carico del Contraente. Resta ; resta in tal caso fermo il diritto di rivalsa spettante alla Società per le somme corrisposte ed eccedenti il massimale previsto dalla legge di riferimento; • . - Volontari, appartenenti o non, ad Associazioni di volontariato, e/o soggetti terzi appositamente incaricati dalla Contraente per le attività di natura assistenziale non rientrando, tra le stesse, le attività di natura sanitaria. - Medici o di altro Personale non a rapporto di dipendenza (con esclusione specifica dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri in rapporto convenzionale con il Contraente), tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, assegnatari di borse di studio, che, in funzione di specifici accordi, che prestino la propria attività opera in nome e per conto del Contraente, in regime convenzionale o contrattuale in genere; la presente garanzia non dovrà ritenersi tuttavia operante in funzione della applicabilità di norme di legge in vigore e/o in funzione di specifici accordi, ferma in ogni caso l’operatività della polizza per la responsabilità in capo alla contraente. Resta comunque inteso che qualunque attività clinica e/o chirurgica svolta da Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza dovrà essere preventivamente autorizzata dal Contraente. Per l’individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, che avverrà comunque senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, si farà riferimento alla formale evidenza interna (atti, registrazioni e contratti tenuti dal Contraente) di cui il Contraente s’impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società. Si conviene inoltre tra le Parti che la garanzia sarà operante ancorché, al momento in cui emerga il sinistro, gli Assicurati di cui sopra non prestino più la propria attività in favore del Contraente. La Società terrà a proprio carico anche i danni cagionati a Terzi dai Pazienti incapaci di intendere e di volere, anche di fatto ed anche in forma temporanea, annoverando nella qualifica di Xxxxx anche il Personale che sia direttamente incaricato della loro sorveglianza. Tale garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale degli Assistiti, compresi i portatori di handicap che, previa autorizzazione del Contraente, prestino tirocinio lavorativo presso Terzi.

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Samples: www.aousassari.it

Responsabilità Professionale e Personale dei Dipendenti e non. La garanzia per danni arrecati a Xxxxx ed a Prestatori d’opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi esplicati per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e personale di: - Tutti i Dipendenti e del Personale ad essi equiparato, ai sensi delle normative vigenti, del della Contraente; - Medici, Medici Specializzandi e/o altro Personale non a rapporto di dipendenza, qualora sussista per legge l’obbligo di copertura con oneri a carico del Contraente. Resta in tal caso fermo il diritto di rivalsa spettante alla Società per le somme corrisposte ed eccedenti il massimale previsto dalla legge di riferimento; - Medici o di altro Personale non a rapporto di dipendenza (con esclusione specifica dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri in rapporto convenzionale con il Contraente)dipendenza, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, assegnatari di borse di studio, che, in funzione di specifici accordi, prestino la propria attività in nome e per conto del Contraente. Resta comunque inteso che qualunque attività clinica e/o chirurgica svolta da Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza dovrà essere preventivamente autorizzata dal Contraente. Per l’individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, che avverrà comunque senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, si farà riferimento alla formale evidenza interna (atti, registrazioni e contratti tenuti dal dalla Contraente) di cui il la Contraente s’impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società. Si conviene inoltre tra le Parti che la garanzia sarà operante ancorché, al momento in cui emerga il sinistro, gli Assicurati di cui sopra non prestino più la propria attività in favore del Contraente. La Società terrà a proprio carico anche i danni cagionati a Terzi dai Pazienti incapaci di intendere e di volere, anche di fatto ed anche in forma temporanea, annoverando nella qualifica di Xxxxx anche il Personale che sia direttamente incaricato della loro sorveglianza. Tale garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale degli Assistiti, compresi i portatori di handicap che, previa autorizzazione del Contraente, prestino tirocinio lavorativo presso Terzi.

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Samples: trasparenza.asl1abruzzo.it