Restituzione dell'oggetto del noleggio Clausole campione

Restituzione dell'oggetto del noleggio. Alla scadenza del contratto TOI TOI è autorizzata a ritirare l'oggetto del noleggio e a fatturare al Cliente eventuali danni la cui riparazione non è oggetto delle prestazioni.
Restituzione dell'oggetto del noleggio. Il noleggiante è tenuto a restituire l’oggetto ricevuto a noleggio da GBM in uno stato pulito e utilizzabile presso il centro servizi di GBM concordato oppure presso un altro non più distante luogo designato da GBM. Il noleggiatore deve dapprima notificare per iscritto la restituzione a GBM. La restituzione deve avvenire secondo le modalità di consegna, munita di bollettino di consegna. Se alla restituzione l’oggetto del noleggio non dovesse corrispondere a questi requisiti oppure se dovesse presentare altri difetti, il noleggio viene prolungato finché l’idoneità all’uso rispettivamente la possibilità di messa in funzione saranno nuovamente ripristinate e i difetti sistemati. Alla restituzione, le Parti contrattuali allestiranno un verbale di presa in consegna. Eventuali lavori di sistemazione necessari sono a carico del noleggiante. A GBM rimane riservata la pretesa di ulteriori risarcimenti danni. GBM è tenuta ad esaminare l’oggetto del noleggio subito dopo la ricezione e a comunicare eventuali difetti immediatamente e per iscritto al noleggiante. Per la notifica dei difetti vale per analogia l’art. 7 delle presenti Condizioni di noleggio. Il noleggiante è responsabile per l’oggetto del noleggio fino al momento in cui quest’ultimo è arrivato ed è stato scaricato presso GBM o al luogo concordato.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).