Reti di imprese e Contratti di rete. In attuazione dell’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all’articolo 3, commi da 4-ter a 4- quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall’articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare: a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto; b) le generalità complete dell’Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1; c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che: c.1) sono individuate quali esecutrici dei lavori; c.2) mettono in comune i requisiti di cui ai precedenti Capo 2.3, se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1); d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico- finanziaria e tecnica di cui ai precedenti Capi 2.2 e 2.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c); e) ai sensi dell’articolo 37, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.
Appears in 1 contract
Reti di imprese e Contratti di rete. In attuazione dell’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all’articolo 3, commi da 4-ter a 4- 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall’articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-decreto- legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto;
b) le generalità complete dell’Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1;
c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
c.1) sono individuate quali esecutrici dei lavori;
c.2) mettono in comune i requisiti di cui ai precedenti al precedente Capo 2.3, se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);
d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico- economico-finanziaria e tecnica di cui ai precedenti Capi 2.2 e 2.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
e) ai sensi dell’articolo 37, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.
Appears in 1 contract
Reti di imprese e Contratti di rete. In attuazione dell’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all’articolo 3, commi da 4-ter a 4- 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall’articolo 42, commi 2-bis e 2-2- ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto;
b) le generalità complete dell’Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1;
c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
c.1) sono individuate quali esecutrici dei lavori;
c.2) mettono in comune i requisiti di cui ai precedenti Capo 2.3, se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);
d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico- economico-finanziaria e tecnica di cui ai precedenti Capi 2.2 e al precedente Capo 2.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
e) ai sensi dell’articolo 37, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.
Appears in 1 contract
Samples: Bando Di Gara
Reti di imprese e Contratti di rete. In attuazione dell’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all’articolo 3, commi da 4-ter a 4- 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall’articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto;
b) le generalità complete dell’Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1;
c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
c.1) sono individuate quali esecutrici dei lavori;
c.2) mettono in comune i requisiti di cui ai precedenti Capo 2.3, se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);
d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico- finanziaria e tecnica di cui ai precedenti Capi 2.2 e 2.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
e) ai sensi dell’articolo 37, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinare Di Gara