Common use of REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI - RECESSO Clause in Contracts

REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI - RECESSO. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l’Assicuratore può segnalare al contraen- te il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art. 7 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti, o ai massimali assicurati. Il contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. In caso di mancato accordo tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 del presente articolo, presenta- ta dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, nor- mative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Il contraente contestualmente prov- vede a corrispondere l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 15 (Produzione di informazioni sui si- nistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Capitolato Di Polizza Responsabilita’ Civile Verso I Terzi E Verso I Prestatori Di Lavoro, www.provincia.pc.it

REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI - RECESSO. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l’Assicuratore può segnalare al contraen- te contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art. 7 (al precedente punto “Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti, o ai massimali assicurati. Il contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. In caso di mancato accordo tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 del presente articolo, presenta- ta presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, nor- mative normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Il contraente contestualmente prov- vede provvede a corrispondere l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 15 (Produzione di informazioni sui si- nistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilita’ Civile

REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI - RECESSO. Per i contratti di durata pluriennaleIn applicazione dell’art. 106, qualora comma 1, lett. a), del Codice, si intenda chiedere la provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi indicati all’art. 7 del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualitàContratto, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l’Assicuratore può segnalare al contraen- te il verificarsi delle ipotesi dell’indice FOI specifico che più si avvicina alle prestazioni oggetto di modifiche del rischio previsti all’Art. 7 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti, o ai massimali assicuratiaffidamento. Il contraenteContraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualitàannualità successiva. In caso di mancato accordo tra le parti, l’Assicuratore la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre assicurazione a decorrere dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 del presente articolo, presenta- ta dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il contraente Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimaquest’ultimo, l’Assicuratore s’impegna la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, nor- mative normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 30 (sessantatrenta) giorni, successivo alla scadenza dell’annualità. Il contraente Contraente contestualmente prov- vede provvede a corrispondere l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 15 (Produzione di informazioni sui si- nistri) sinistri, ai sensi del successivo art. 12, riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Polizza Per La Copertura Assicurativa All Risks Opere D’arte

REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI - RECESSO. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualitàdell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l’Assicuratore l'Assicuratore può segnalare al contraen- te contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Artall'Art. 7 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 dell'art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti, o ai massimali assicurati. Il contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. In caso di mancato accordo tra le parti, l’Assicuratore l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualitàdell'annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 del presente articolo, presenta- ta dall’Assicuratorepresentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimaquest'ultima, l’Assicuratore s’impegna l'Assicuratore s'impegna a prorogare l’assicurazione l'assicurazione alle medesime condizioni, nor- mative normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Il contraente contestualmente prov- vede provvede a corrispondere l’integrazione l'integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art all'art 15 (Produzione di informazioni sui si- nistrisinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Capitolato Di Polizza Responsabilita’ Civile Verso I Terzi E Verso I Prestatori Di Lavoro

REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI - RECESSO. Per i contratti di durata pluriennaleIn applicazione dell’art. 106, qualora comma 1, lett. a), del Codice, si intenda chiedere la provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi indicati all’art. 7 del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualitàContratto, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l’Assicuratore può segnalare al contraen- te il verificarsi delle ipotesi dell’indice FOI specifico che più si avvicina alle prestazioni oggetto di modifiche del rischio previsti all’Art. 7 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti, o ai massimali assicuratiaffidamento. Il contraenteContraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualitàannualità successiva. In caso di mancato accordo tra le parti, l’Assicuratore la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre assicurazione a decorrere dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 del presente articolo, presenta- ta dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il contraente Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimaquest’ultimo, l’Assicuratore s’impegna la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, nor- mative normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 30 (sessantatrenta) giorni, successivo alla scadenza dell’annualità. Il contraente Contraente contestualmente prov- vede provvede a corrispondere l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 15 (Produzione di informazioni sui si- nistri) sinistri, ai sensi del successivo art. 27, riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: servizi2.inps.it