Revoca degli incentivi Clausole campione

Revoca degli incentivi. In caso di inadempienza da parte del Soggetto Beneficiario degli obblighi previsti a suo carico dalla Normativa Applicabile e/o dal Contratto di Finanziamento, quest’ultimo potrà essere risolto con le conseguenze previste per questa evenienza dal Contratto di Finanziamento. In caso di adozione di un Atto di Revoca avente ad oggetto la revoca totale degli incentivi, la Banca Finanziatrice dovrà dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento per la parte relativa al Finanziamento Agevolato ed esercitare tutti i conseguenti diritti e/o rimedi ai sensi del Contratto di Finanziamento. In tal caso, resta comunque salva la facoltà della Banca Finanziatrice di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento per la parte relativa al Finanziamento Bancario, con le conseguenze previste per questa evenienza dal Contratto di Finanziamento.
Revoca degli incentivi. La Provincia della Spezia provvederà a rendere pubblico sul proprio sito internet l’elenco dei soggetti ammessi a contributo. Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per la realizzazione dei progetti, gli incentivi assegnati potranno essere revocati, previa diffida ad adempiervi entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi. Nel caso di gravi inadempienze e/o irregolarità nell’iter procedurale seguito, si potrà dar luogo, ugualmente, alla revoca degli incentivi concessi, previa diffida a provvedere alla regolarizzazione (ove questa sia possibile) entro e non oltre un congruo termine comunque non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi. L’incentivo concesso potrà, altresì, essere recuperato qualora, sulla base di ispezioni e controlli, risulti che sono venuti meno il rispetto dei termini e dei contenuti previsti dal progetto ammesso a finanziamento. La revoca dell’incentivo nonché l’eventuale recupero di somme già erogate, è disposta con Determinazione Dirigenziale. Si procederà alla revoca parziale dell’incentivo in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata esposti in sede di presentazione di progetto. In tal caso la riduzione verrà calcolata in proporzione diretta.

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  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.