Common use of REVOCA DEL CONTRATTO Clause in Contracts

REVOCA DEL CONTRATTO. Il contratto potrà comunque essere sempre revocato con provvedimento motivato da parte dell’Amministrazione Comunale, fatte salve le cause di forza maggiore, per: - motivi di pubblico interesse; - omessa manutenzione, degrado o uso improprio dei locali; - modificazioni, rispetto al progetto originario, non preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale; - mancata effettuazione di quanto dichiarato in sede di offerta di Piano di gestione del servizio o sua esecuzione in modo sostanzialmente difforme, senza previo assenso dell’Amministrazione; - mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, delle somme do- vute; - mancato rispetto degli orari/periodi di apertura minimi indicati nel bando e degli obblighi di guardiania; - perdita dei requisiti richiesti e fallimento del gestore; - cessione, senza il consenso dell’Amministrazione Comunale, nei soli casi ammessi, degli obbli- ghi relativi al contratto; - arbitrario abbandono, da parte del gestore, dei servizi oggetto del contratto; - provvedimenti emessi dal Sindaco, ai sensi dell’art. 54 del TUEL, a carico del concessionario per motivi di sicurezza urbana; - mancato reintegro della polizza fideiussoria; - violazione reiterata degli obblighi contrattuali; - inadempimenti che hanno comportato l’applicazione da parte dell’Amministrazione, in una stes- sa stagione, di almeno n. 2 penali di Euro 500,00; - ripetute gravi violazioni degli obblighi contrattuali inerenti gravi carenze igienico/manutentive contestate per iscritto al gestore almeno due volte per ogni singola stagione e non regolate nemmeno in seguito a diffida formale dell’Amministrazione. La revoca per le cause sopra elencate verrà disposta, a seguito di contraddittorio con l’aggiudicatario, attraverso preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicarsi a mezzo rac- comandata con ricevuta di ritorno. Costituiscono motivo di recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione Comunale, ai sensi del Codice Civile art. 1373: - l’apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico del concessionario; - la messa in liquidazione o la cessione dell’attività del concessionario (ad eccezione dei casi ammessi dal presente bando); - la mancata osservanza della disciplina in materia di sub concessione e di personale dipendente; - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi. La risoluzione in tali casi opera di diritto, qualora l’Amministrazione Comunale comunichi per i- scritto con raccomandata A.R. o con pec al concessionario di volersi avvalere della clausola risolu- tiva ex art. 1456 del Codice Civile. Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti gli altri casi in cui vi sia un inadempimento di non scarsa rilevanza ai sensi dell’art. 1455 del Codice Civile. La revoca del contratto comporta la ripresa in possesso da parte dell’Amministrazione Comunale dei locali e pertanto il concessionario dovrà ripristinare lo stato dei locali. Nessun rimborso o in- dennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario. L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca del contratto.

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Samples: Bando Di Gara

REVOCA DEL CONTRATTO. Il contratto potrà comunque essere sempre revocato con provvedimento motivato da parte dell’Amministrazione Comunale, fatte salve le cause di forza maggiore, per: - motivi di pubblico interesse; - omessa manutenzione, degrado o uso improprio dei locali; - modificazioni, rispetto al progetto originario, non preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale; - mancata effettuazione di quanto dichiarato in sede di offerta di Piano di gestione del servizio o la sua esecuzione in modo sostanzialmente difforme, senza previo assenso dell’Amministrazione; - mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, delle somme do- vutedovute; - mancato rispetto degli orari/periodi di apertura minimi indicati nel bando e degli obblighi di guardiania; - perdita dei requisiti richiesti e fallimento del gestore; - cessione, senza il consenso dell’Amministrazione Comunale, nei soli casi ammessi, degli obbli- ghi obblighi relativi al contratto; - arbitrario abbandono, da parte del gestore, dei servizi oggetto del contratto; - provvedimenti emessi dal Sindaco, ai sensi dell’art. 54 del TUEL, a carico del concessionario per motivi di sicurezza urbana; - mancato reintegro della polizza fideiussoria; - violazione reiterata degli obblighi contrattuali; - inadempimenti che hanno comportato l’applicazione da parte dell’Amministrazione, in una stes- sa stessa stagione, di almeno n. 2 penali di Euro 500,00; - ripetute gravi violazioni degli obblighi contrattuali inerenti gravi carenze igienico/manutentive contestate per iscritto al gestore almeno due volte per ogni singola stagione e non regolate nemmeno in seguito a diffida formale dell’Amministrazione. ; La revoca per le cause sopra elencate verrà disposta, a seguito di contraddittorio con l’aggiudicatario, attraverso preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicarsi a mezzo rac- comandata raccomandata con ricevuta di ritorno, senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso. Costituiscono motivo di recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione Comunale, ai sensi del Codice Civile art. 1373: - l’apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico del concessionario; - la messa in liquidazione o la cessione dell’attività del concessionario (ad eccezione dei casi ammessi dal presente bandobando di gara); - la mancata osservanza della disciplina in materia di sub concessione e di personale dipendente; - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi. La risoluzione in tali casi opera di diritto, qualora l’Amministrazione Comunale comunichi per i- scritto iscritto con raccomandata A.R. o con pec al concessionario di volersi avvalere della clausola risolu- tiva risolutiva ex art. 1456 del Codice Civile. Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti gli altri casi in cui vi sia un inadempimento di non scarsa rilevanza ai sensi dell’art. 1455 del Codice Civile. La revoca del contratto comporta la ripresa in possesso da parte dell’Amministrazione Comunale dei locali e pertanto il concessionario dovrà ripristinare lo stato dei locali. Nessun rimborso o in- dennizzo indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario. L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca del contratto.

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Samples: Contratto Di Locazione

REVOCA DEL CONTRATTO. 1. Il contratto potrà comunque essere sempre revocato Concedente può revocare il Contratto o recedere unilateralmente dallo stesso, con provvedimento motivato e le garanzie procedimentali di cui all’articolo 41. 2. Nel caso di cui al comma 1, il Concedente, ai sensi dell’articolo 176, comma 4, del Codice dei contratti, deve corrispondere al Concessionario i seguenti importi: a) il valore delle Opere realizzate oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, se i lavori hanno superato il Collaudo; oppure i costi effettivamente sostenuti e debitamente documentati dal Concessionario mediante atti con data certa anteriore all’interruzione del Contratto, se i Lavori non sono ancora stati collaudati; in ogni caso si tiene conto degli importi già riconosciuti a titolo di contributo e di corrispettivo di cui all’articolo 30; b) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da parte dell’Amministrazione Comunale, fatte salve le cause di forza maggiore, per: - motivi di pubblico interesse; - omessa manutenzione, degrado o uso improprio dei locali; - modificazioni, rispetto al progetto originario, non preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale; - mancata effettuazione di quanto dichiarato in sede di offerta di Piano di gestione del servizio o sua esecuzione in modo sostanzialmente difforme, senza previo assenso dell’Amministrazione; - mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, delle somme do- vute; - mancato rispetto degli orari/periodi di apertura minimi indicati nel bando e degli obblighi di guardiania; - perdita dei requisiti richiesti e fallimento del gestore; - cessione, senza il consenso dell’Amministrazione Comunale, nei soli casi ammessi, degli obbli- ghi relativi al contratto; - arbitrario abbandono, sostenere da parte del gestoreConcessionario in conseguenza dell’interruzione anticipata del Contratto, dei servizi oggetto compresi i costi finanziari, le penali di risoluzione anticipata previste nei contratti stipulati dal Concessionario strumentali all’adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto, i risarcimenti e gli indennizzi eventualmente dovuti dal Concessionario per effetto dell’interruzione anticipata del contratto; - provvedimenti emessi dal SindacoContratto, ai sensi dell’art. 54 il tutto debitamente documentato mediante atti con data certa anteriore all’interruzione del TUELContratto; c) un indennizzo, a carico titolo di risarcimento del concessionario lucro cessante, pari al 10% (dieci per motivi di sicurezza urbana; - mancato reintegro cento) del valore delle Opere ancora da eseguire oppure, nel caso in cui l'opera abbia superato il Collaudo, del valore dei ricavi risultanti dal PEF per gli anni residui della polizza fideiussoria; - violazione reiterata degli obblighi contrattuali; - inadempimenti che hanno comportato l’applicazione da parte dell’AmministrazioneGestione, attualizzati al tasso WACC come previsto dal medesimo PEF. 3. Le somme dovute al Concessionario in una stes- sa stagioneforza del comma 2, di almeno n. 2 penali di Euro 500,00; - ripetute gravi violazioni degli obblighi contrattuali inerenti gravi carenze igienico/manutentive contestate per iscritto al gestore almeno due volte per ogni singola stagione e non regolate nemmeno in seguito a diffida formale dell’Amministrazione. La revoca per le cause sopra elencate verrà disposta, a seguito di contraddittorio con l’aggiudicatario, attraverso preavviso di almeno sono corrisposte entro 60 (sessanta) giorni da comunicarsi dalla notifica del provvedimento di revoca al Concessionario, fatto salvo diverso accordo o diversa articolazione dei pagamenti ai sensi dell’articolo 42, commi 3 e 4. In ogni caso gli importi dovuti al Concessionario devono essere decurtati dalle pertinenti quote di già riconosciuti a mezzo rac- comandata con ricevuta titolo di ritornocontributo e di corrispettivo di cui all’articolo 30; 4. Costituiscono motivo di recesso dal contratto L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell’Amministrazione Comunale, ai sensi del Codice Civile art. 1373: - l’apertura Concedente delle somme di una procedura concorsuale fallimentare a carico del concessionario; - la messa in liquidazione o la cessione dell’attività del concessionario (ad eccezione dei casi ammessi dal presente bando); - la mancata osservanza della disciplina in materia di sub concessione e di personale dipendente; - inosservanza delle norme di legge relative cui al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi. La risoluzione in tali casi opera di diritto, qualora l’Amministrazione Comunale comunichi per i- scritto con raccomandata A.R. o con pec al concessionario di volersi avvalere della clausola risolu- tiva ex art. 1456 del Codice Civile. Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti gli altri casi in cui vi sia un inadempimento di non scarsa rilevanza ai sensi dell’art. 1455 del Codice Civile. La revoca del contratto comporta la ripresa in possesso da parte dell’Amministrazione Comunale dei locali e pertanto il concessionario dovrà ripristinare lo stato dei locali. Nessun rimborso o in- dennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario. L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca del contrattocomma 3.

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Samples: Concessione

REVOCA DEL CONTRATTO. Il contratto potrà comunque essere sempre revocato con provvedimento motivato da parte dell’Amministrazione Comunale, fatte salve le cause di forza maggiore, per: - motivi di pubblico interesse; - mancata realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel progetto presentato dal Conduttore in fase di selezione pubblica, ovvero incompleta o difforme realizzazione; - omessa manutenzione, degrado o uso improprio dei locali; - modificazioni, rispetto al progetto originario, non preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale; - mancata effettuazione di quanto dichiarato in sede di offerta di Piano di gestione del servizio o la sua esecuzione in modo sostanzialmente difforme, senza previo assenso dell’Amministrazione; - mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, delle somme do- vutedovute; - mancato rispetto degli orari/periodi di apertura minimi indicati nel bando nell’Avviso pubblico e degli obblighi di guardiania; - perdita dei requisiti richiesti e fallimento del gestore; - cessione, senza il consenso dell’Amministrazione Comunale, nei soli casi ammessi, degli obbli- ghi obblighi relativi al contratto; - arbitrario abbandono, da parte del gestore, dei servizi oggetto del contratto; - provvedimenti emessi dal Sindaco, ai sensi dell’art. 54 del TUEL, a carico del concessionario Conduttore per motivi di sicurezza urbana; - mancato reintegro della polizza fideiussoria; - violazione reiterata degli obblighi contrattuali; - inadempimenti che hanno comportato l’applicazione da parte dell’Amministrazione, in una stes- sa stessa stagione, di almeno n. 2 …. penali di Euro 500,00…..; - ripetute gravi violazioni degli obblighi contrattuali inerenti gravi carenze igienico/manutentive contestate per iscritto al gestore almeno due volte per ogni singola stagione e non regolate nemmeno in seguito a diffida formale dell’Amministrazione. La revoca per le cause sopra elencate verrà disposta, a seguito di contraddittorio con l’aggiudicatario, attraverso preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicarsi a mezzo rac- comandata raccomandata con ricevuta di ritorno, senza che per tale fatto il Conduttore possa pretendere alcun compenso. Costituiscono motivo di recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione Comunale, ai sensi del Codice Civile art. 1373: - l’apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico del concessionarioConduttore; - la messa in liquidazione o la cessione dell’attività del concessionario Conduttore (ad eccezione dei casi ammessi dal presente bandodall’Avviso pubblico); - la mancata osservanza della disciplina in materia di sub concessione e di personale dipendente; - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi. La risoluzione in tali casi opera di diritto, qualora l’Amministrazione Comunale comunichi per i- scritto iscritto con raccomandata A.R. o con pec al concessionario Conduttore di volersi avvalere della clausola risolu- tiva risolutiva ex art. 1456 del Codice Civile. Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti gli altri casi in cui vi sia un inadempimento di non scarsa rilevanza ai sensi dell’art. 1455 del Codice Civile. La revoca del contratto comporta la ripresa in possesso da parte dell’Amministrazione Comunale dei locali e pertanto il concessionario Conduttore dovrà ripristinare lo stato dei locali. Nessun rimborso o in- dennizzo indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionarioConduttore. L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca del contratto.

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