Revoca/Recesso Clausole campione

Revoca/Recesso. La facoltà di ripensamento concessa al Contraente rispettivamente dopo la firma della proposta o la stipula del contratto (D. Lgs. 174/95 artt. 111 e 112).
Revoca/Recesso. Il Contraente sino alla data di ricevimento della lettera di conferma della copertura assi- curativa o in mancanza, dell’originale di polizza emesso dalla Società, ha facoltà di revocare le pattuizioni intervenute. In questa ipotesi, la Società rimborserà totalmente gli importi eventualmente percepiti, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della revoca. Il Contraente, entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto la lettera di conferma della copertura assicurativa, può chiedere l’annullamento del contratto anche quando non sia pervenuto l’originale di polizza emesso dalla Società. In mancanza di lettera di conferma, il termine di cui sopra decorre dalla data di perveni- mento dell’originale di polizza. In ambedue i casi la Società ha diritto al recupero delle spese effettive sostenute nella misura del 2% del premio netto con un massimo di L. 50.000.
Revoca/Recesso. Il Comune di Padova si riserva il diritto di revoca, con preavviso di tre mesi, qualora intervengano necessità di carattere pubblico o istituzionali, senza che il concessionario possa vantare compensi,indennizzi, risarcimenti o altro. È facoltà del concessionario recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone avviso all’ente, con lettera raccomandata R.R., almeno tre mesi prima dalla data in cui il recesso dovrà avere esecuzione.
Revoca/Recesso. Qualora la concessione sia revocata per ragioni di pubblico interesse si applica l’art. 176 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere automaticamente e unilateralmente il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile. Il Concessionario, previo pagamento della quota di canone semestrale dovuta, potrà recedere dal presente contratto prima della sua naturale scadenza, previo avviso, da comunicare al Comune a mezzo di PEC, 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione.
Revoca/Recesso. Se il Committente revoca il mandato, è tenuto a corrispondere all’architetto i compensi per le prestazioni svolte e contrattualmente definite fino al momento della revoca, come pure tutte le spese sostenute e documentate; Nel caso di revoca a tempo indebito e senza colpa imputabile all’architetto, questi è autorizzato ad esigere un supplemento oltre ai compensi dovuti per il lavoro svolto, secondo quanto il contratto di affidamento avrà stabilito nonché una adeguata somma di quanto pattuito per le prestazioni non svolte a seguito della revoca a titolo di risarcimento per mancato utile
Revoca/Recesso. 1. In caso di comprovati motivi di interesse pubblico, ivi inclusa l’opportunità, la convenienza o la necessità di sottoporre l’impianto sportivo ad interventi di ristrutturazione o completamento, il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità o indennizzi di sorta, salvo il rimborso pro quota delle spese per utenze eventualmente anticipate e dei canoni per le mensilità non fruite. 2. Il Comune, inoltre, potrà sospendere in qualsiasi momento la concessione dell’impianto quando vi è comprovata urgenza di realizzare interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria o comunque tutte le volte che subentrino motivate esigenze di interesse pubblico. 3. In tali casi il Comune, prima di emettere i provvedimenti sfavorevoli di cui al presente articolo, invita il Concessionario a presentare le sue osservazioni e/o controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione, a meno che l’urgenza di provvedere non sia incompatibile con il rispetto di tali termini. 4. Il Concessionario potrà recedere dal presente contratto prima della sua naturale scadenza, previo avviso da comunicare al Comune a mezzo di lettera raccomandata entro il termine di due mesi dalla data in cui il recesso dovrà avere esecuzione. In tal caso non competerà al concessionario alcuna indennità o indennizzo di sorta, non spettandogli neppure il rimborso pro quota delle spese o mensilità eventualmente anticipate. 5. Nel caso di eventi calamitosi, l’impianto potrà essere requisito dal Comune per l’intera durata dell’emergenza, senza preavviso e senza che al Concessionario spetti alcuna indennità o indennizzo di sorta, salvo il rimborso pro quota delle spese e del canone per le mensilità non fruite.
Revoca/Recesso. In caso di comprovati motivi di interesse pubblico, ivi inclusa la opportunità, la convenienza o la necessità di sottoporre l’impianto sportivo ad interventi di ristrutturazione o completamento, il Comune si riserva la facoltà di revocare la presente concessione senza che, per questo, il concessionario abbia diritto ad indennità o indennizzi di sorta, salvo il rimborso pro quota delle spese per utenze eventualmente anticipate e dei canoni per le mensilità non fruite. Il Comune, inoltre, potrà sospendere in qualsiasi momento la concessione dell’impianto quando vi è comprovata urgenza di realizzare interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria o comunque tutte le volte che subentrino motivate esigenze di interesse pubblico. Il Concessionario potrà recedere dal contratto prima della sua naturale scadenza, previo avviso da comunicare al Comune a mezzo di lettera raccomandata o PEC entro il termine di tre mesi dalla data in cui il recesso dovrà avere esecuzione. In tal caso non competerà al concessionario alcuna indennità o indennizzo di sorta, non spettandogli neppure il rimborso pro quota delle spese per utenze o mensilità eventualmente anticipate. Nel caso di eventi calamitosi, l’impianto potrà essere requisito dal Comune per l’intera durata dell’emergenza, senza preavviso e senza che al Concessionario spetti alcuna indennità o indennizzo di sorta, salvo il rimborso pro quota delle spese per utenze eventualmente anticipate e del canone per le mensilità non fruite.