Misura della rivalutazione. La Società dichiara annualmente il rendimento annuo finanziario conseguito dalla Gestione separata determinato con i criteri indicati nel Regolamento. La certificazione - di cui al Regolamento - è effettuata con riferimento a ciascun esercizio costituito dai dodici mesi di riferimento. Il rendimento attribuito alla rendita si ottiene riducendo il rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata - nell’esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale della rendita - del rendimento trattenuto dalla Società. Tale rendimento trattenuto è pari a 0,55 punti percentuali assoluti. Il rendimento attribuito non può comunque essere inferiore al tasso minimo garantito dal contratto. Il tasso minimo garantito del contratto è fissato nella misura del 2,5% e consolida ogni anno alla ricorrenza di rivalutazione. Alla scadenza del contratto, il tasso minimo garantito, valido per il periodo di rinnovo seguente e fino alla successiva scadenza, sarà pari al minore tra il 2,5% ed il tasso massimo di interesse fissato dall’ISVAP e in vigore in quel momento. Il nuovo tasso minimo garantito sarà applicato solo ai premi versati successivamente a tale modifica. La misura di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse eventualmente già conteggiato nel calcolo dei tassi di conversione in rendita – tasso tecnico – la differenza, se positiva, fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso di interesse. Il tasso di interesse tecnico è indicato nelle tabelle dei tassi di conversione in rendita riportate nel Contratto di assicurazione rilasciato dalla Società. Ad ogni ricorrenza annuale della rendita, la rendita in vigore nel periodo annuale precedente viene aumentata della misura di rivalutazione fissata a norma della precedente lettera A).
Misura della rivalutazione. L’Impresa determina mensilmente, entro la fine del mese che precede quello dell’anniversario della data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire al Contraente conseguito dalla “Gestione Forme Individuali GEFIN”. Il rendimento attribuito al Contratto è pari al rendimento annuo conseguito dalla “Gestione Forme Individuali GEFIN” nell’esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il terzo mese anteriore a quello dell’anniversario della data di decorrenza del Contratto, determinato con i criteri indicati all’Art. 5 del Regolamento. Il Beneficio Finanziario è pari al rendimento come sopra definito diminuito di una commissione di gestione dell’1,00%. La misura annua di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario sopra definito. L’Impresa garantisce la conservazione del Capitale Assicurato riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%, per tutta la durata del Contratto.
Misura della rivalutazione. La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire ai contratti (misura di rivalutazione) pari al rendimento di cui all’art. 6 del Regolamento di “HDI - Fondo Pensione” al netto di una percentuale trattenuta dalla Società pari all’1%. La misura annua minima di rivalutazione garantita durante la fase di erogazione della rendita viene comunicata all’Aderente al momento dell’accesso alla prestazione in forma di rendita, e non può essere inferiore a quella minima che, al termine stesso, la Società garantisce fino al momento della conversione in rendita ai contratti dello stesso tipo di nuova emissione. Le maggiorazioni annuali determinate sia sulla base del rendimento minimo garantito sia in funzione del maggior rendimento riconosciuto sono applicate alle somme in essere comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni e sono acquisite in via definitiva una volta comunicate (consolidamento).
Misura della rivalutazione. Ad ogni ricorrenza annuale la Società determina il rendimento annuo da attribuire al contratto moltiplicando il rendimento medio annuo di cui al punto 8 del Regolamento della Gestione Separata “Crédit Agricole Vita” per una aliquota di partecipazione pari al 90%, a condizione che la Società conservi almeno uno 0,75 di punto percentuale di rendimento realizzato. Nel caso in cui l’attribuzione della suddetta aliquota di partecipazione non permetta di conservare il corrispondente differenziale, l’aliquota di partecipazione accordata sarà quella derivante dal rapporto tra il ren- dimento medio annuo diminuito del suddetto differenziale ed il tasso di rendimento medio annuo stesso. La misura di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito; è comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione dello 0,50%. Ad ogni ricorrenza annuale il capitale assicurato in vigore durante il pe- riodo annuale precedente verrà aumentato sommando un importo ot- tenuto applicando al suddetto capitale la misura di rivalutazione di cui al precedente punto a). Per ciascun premio versato, in occasione della prima rivalutazione, la suddetta misura di rivalutazione verrà ridotta in proporzione al tempo intercorrente tra la data di pagamento del relativo premio e la suddetta prima ricorrenza annuale. Per i riscatti nel caso in cui la richiesta di pagamento non coincida con una ricorrenza annuale, il capitale in vigore verrà rivalutato fino alla data della richiesta, appli- cando al suddetto capitale la misura di rivalutazione di cui al precedente punto a) ridotta in proporzione al tempo intercorrente tra l’ultima ricor- renza annuale e la data di richiesta stessa.
Misura della rivalutazione. UNIQA Previdenza SpA dichiara entro il 1° febbraio di ogni anno il rendimento annuo da attribuire alle polizze “Certezza Rendita Più”, ottenuto sottraendo dal rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Interna Separata “Prefin Plus”, di cui al punto j) del Regolamento riportato alla Sezione 2/B seguente, una quota di base pari a 0,9 punti percentuali. Tale quota, trattenuta dalla Società, cresce di un valore pari a 0,1 per ogni punto intero di rendimento lordo dalla Gestione Interna Separata Prefin Plus superiore al 4%. La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento così attribuito, diminuito del tasso tecnico, pari allo 0,5%, già riconosciuto nel calcolo della prestazione inizialmente assicurata, che costituisce la garanzia minima di rivalutazione della prestazione assicurata per tutta la durata contrattuale.
Misura della rivalutazione. La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al tasso di rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione “XX.XXX.XX.”, come determinato dal punto 10 del relativo Regolamento, diminuito dell’1,00% (costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione).
Misura della rivalutazione. Il rendimento realizzato dalla Gestione Separata “Ri.Alto” viene certificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, come riportato al Punto 3 del relativo Regola- mento. Il rendimento certificato diminuito di 1,50 punti percentuali (Rendimento attribuito),viene riconosciuto al contratto nell’anno solare successivo sotto forma di rivalutazione. Tale percentuale trattenuta si incrementa di uno 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione Separata superiore al 6,00%. La misura della rivalutazione risulta pertanto pari al rendimento attribuito. La misu- ra di rivalutazione in ciascun anno non potrà risultare inferiore allo 0,00%.
Misura della rivalutazione. La Compagnia dichiara annualmente il rendimento annuo finanziario conseguito dalla Gestione separata determinato con i criteri indicati al punto 3) del Regolamento. La certificazione - di cui al punto 2) del Regolamento - è effettuata con riferimento a ciascun esercizio costituito dai dodici mesi di riferimento. Il rendimento attribuito alla rendita si ottiene riducendo il rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata - nell’esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale della rendita - del rendimento trattenuto dalla Compagnia . Tale rendimento trattenuto è pari a 0,55 punti percentuali assoluti.
Misura della rivalutazione. La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento della gestione speciale, determinato secondo l’art. 6 del regolamento del FONDO FUTURO. Il rendimento annuo da attribuire al contratto è pari al predetto rendimento al netto di una percentuale trattenuta dalla Società pari a 1,30%. Nel caso in cui il rendimento del Fondo Futuro ecceda il 3,00%, la Società trattiene una ulteriore quota del rendimento pari a 0,02% per ogni 0,10% di tale eccedenza. La medesima misura di rivalutazione è applicata per i capitali garantiti a fronte dei versamenti aggiuntivi. Il rendimento così definito costituisce la misura di rivalutazione. La Società garantisce una misura annua minima di rivalutazione pari a 0,00%.
Misura della rivalutazione. Il contratto prevede un rendimento minimo garantito del 2,50% mediante l’applicazione di un tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del capitale assicurato iniziale e una garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni. La misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto si ottiene: – diminuendo dello 0,90% (costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione di cui all’Art. 9 b)) il rendimento medio realizzato dalla Gestione “CP PREVI”; – scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2,50%, la differenza tra il rendimento medio ottenuto secondo le modalità indicate al punto precedente e il tasso tecnico stesso, già riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato iniziale. La misura annua di rivalutazione così attribuita, determina la progressiva maggiorazione del capitale per rivalutazione. Qualora la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto dovesse essere negativa, il relativo rendimento attribuito non potrà essere inferiore allo 0%; ciò significa che di anno in anno il capitale non può diminuire.