Common use of RICHIAMATI Clause in Contracts

RICHIAMATI. il Decreto Legislativo 502/1992, art. 15-quinquies, comma 2, lettera c), che prevede la possibilità di partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture; - la D.G.R.C. n.214/2007, Allegato E, art.2, co.1, lett.A, che consente lo svolgimento di attività ambulatoriali in regime libero-professionale in strutture ambulatoriali interne o esterne all’Azienda, pubbliche o private non accreditate, con le quali l’Azienda stipula apposita convenzione; - che il D.C.A. n. 56 del 04/07/2019 e s.m.i. all’art.2 disciplina le forme di esercizio dell’attività libero professionale intramuraria; - il vigente Regolamento aziendale per “Attività libero-professionale intramuraria nella ASL Salerno” adottato con Deliberazione del D.G. n.405 del 16/12/2019, che, all’art.11, precisa che l’ALPI esterna espletata presso strutture sanitarie è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione;

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Per L’acquisizione Di Prestazioni Sanitarie Specialistiche Rese, in Regime Di Libera Professione Intramuraria, Da Dirigenti Sanitari Dipendenti Dell’asl Salerno Con Rapporto Di Lavoro Pieno Ed Esclusivo

RICHIAMATI. il Decreto Legislativo 502/1992Il D. Lgs. 502 del 30/12/1992 e xx.xx.; - l’art. 8-bis comma 3 del D. Lgs. 229/99 e s.m.i.; ove si prevede che “la realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, artl’esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l’esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente, al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 158-ter, all’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8 quater nonché della stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies…” - la L.R. del 25 febbraio 2005, comma 2n. 40, lettera c)e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede agli articoli 74 e seguenti, dispone che l’erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale da parte delle strutture private avvenga con riferimento ai criteri di cui al comma 1 dell’articolo 76 della medesima legge regionale, ed a seguito di negoziazione fra l’azienda sanitaria e la possibilità struttura privata effettuata sulla base di partecipazione ai proventi volumi prefissati di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizioprestazioni, in riferimento alle tariffe determinate dalla Giunta Regionale; -l’articolo 76 della L.R. n. 40 del 2005, rubricato “Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private”, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che in base al grado di altra azienda copertura del Servizio sanitario nazionale o fabbisogno, agli esiti delle procedure di altra accreditamento e delle verifiche della qualità delle prestazioni, le aziende unità sanitarie locali individuano le istituzioni sanitarie private che esercitino sul territorio un ruolo di integrazione con la struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutturepubblica al fine di assicurare l’erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale; - la D.G.R.C. n.214/2007, Allegato E, art.2, co.1, lett.A, che consente lo svolgimento L.R. n. 51 del 05/08/ 2009 “Norme in materia di attività ambulatoriali in regime libero-professionale in qualità e sicurezza delle strutture ambulatoriali interne o esterne all’Azienda, pubbliche o private non accreditate, con le quali l’Azienda stipula apposita convenzione; - che il D.C.A. n. 56 del 04/07/2019 sanitarie: procedure e s.m.i. all’art.2 disciplina le forme requisiti autorizzativi di esercizio dell’attività libero professionale intramurariae sistemi di accreditamento”; - il vigente D.P.G.R. n. 79/R del 17/11/2016 “Regolamento aziendale di attuazione della L.R. 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie)”; - il DPCM 12/01/2017 con cui sono stati definiti e aggiornati i Livelli essenziali di Assistenza di cui all’art. 1 comma 7 del D. Lgs. 502/92, in particolare l'art. 25 e l’art. 32 “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro sviluppo"; - la DGRT n. 504 del 15/05/2017 di recepimento del DPCM 12-01-2017; - Il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM), approvato dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 24 Gennaio 2013; - l’Accordo della Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e le Comunità montane sul documento recante Attività liberoGli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichiatrici dell’infanzia e dell’adolescenza” Rep. Atti n. 138 LU del 13-professionale intramuraria nella ASL Salerno11-2014; - l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del D. Lgs. 281/97 art. 4, sul documento recante “Linee d’indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi in area pediatrico - adolescenzialeadottato integrato dal documento “Rete dell’emergenza - urgenza pediatrica” Rep. Atti n. 248 del 21-12-2017; - l’Intesa, ai sensi dell’art. 8 L. 131/03 tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante “Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell’infanzia e adolescenza” Rep. Atti n. 70 LU del 25 luglio 2019; - la DGRT n. 1063 del 09/11/2015 "Linee di indirizzo per la qualificazione della risposta all'emergenza-urgenza psichiatrica nell'infanzia e nell'adolescenza e dei percorsi di cura residenziali e semiresidenziali"; - il GDPR n. 679/2016 (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con Deliberazione riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo “GDPR”; - l’art. 28, primo paragrafo del D.G. n.405 Regolamento europeo 2016/679/UE che prevede: “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del 16/12/2019Titolare del trattamento, chequest’ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato; - l’art. 32 primo paragrafo del detto Regolamento europeo che sancisce: “il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”; - il Regolamento 90/R del 16/09/2020 di modifica al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n.51, all’art.11, precisa che l’ALPI esterna espletata presso strutture sanitarie è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione;approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 17/11/2016 n. 79/R.

Appears in 1 contract

Samples: Avviso Di Manifestazione D’interesse

RICHIAMATI. il Decreto Legislativo 502/19923 luglio 2017 n.117 "Codice del Terzo settore, art. 15-quinquiesa norma dell'art.1, comma 2, lettera cb), della legge 6 giugno 2016, n.106"., in particolare l'art 56 che prevede la possibilità che le Amministrazioni Pubbliche possano sottoscrivere con le Organizzazioni di partecipazione ai proventi Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività richiesta o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, prevedendo a pagamento da singoli utenti favore delle stesse esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e svolta individualmente o in equipedocumentate. • • la Legge Xxxxxxx Xxxxxxx 00 xxxxxx 0000, x.00 "Xxxxx di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano" che all’art. 1 riconosce, promuove e sostiene l’iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunità Regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fini di lucro, e l'art. 15 che conferma quanto disposto dall'art. 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117. • • Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021 “ Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni e Enti del terzo Settore” Tanto premesso e considerato si provvede a bandire, tramite il presente avviso, una procedura comparativa ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) riservata alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale, al fine della selezione e del successivo convenzionamento con l'Azienda Usl Toscana Sud Est per la realizzazione di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture; - la D.G.R.C. n.214/2007, Allegato E, art.2, co.1, lettquanto sotto riportato.A, che consente lo svolgimento di attività ambulatoriali in regime libero-professionale in strutture ambulatoriali interne o esterne all’Azienda, pubbliche o private non accreditate, con le quali l’Azienda stipula apposita convenzione; - che il D.C.A. n. 56 del 04/07/2019 e s.m.i. all’art.2 disciplina le forme di esercizio dell’attività libero professionale intramuraria; - il vigente Regolamento aziendale per “Attività libero-professionale intramuraria nella ASL Salerno” adottato con Deliberazione del D.G. n.405 del 16/12/2019, che, all’art.11, precisa che l’ALPI esterna espletata presso strutture sanitarie è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione;

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Tra Azienda Usl Toscana Sud Est E Odv/Aps Per Attivi Tà Di Volontariato E Promozione Sociale Da Svolgere Per La Rea Lizzazione Del Progetto “Attività Terapeutico Riabilitative u.f. Sa Lute Mentale Adulti Attraverso La Pratica Sportiva” Zona Distret to Amiata Grossetana, Colline Metallifere, Grossetana

RICHIAMATI. la Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul Volontariato; - la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; - la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", con particolare riferimento all’art. 1; - il Decreto Legislativo 502/1992D.P.C.M. 30 marzo 2001, art. 15-quinquies, comma 2, lettera c)3 - “Le organizzazioni di volontariato”, che prevede recita: “Le Regioni e i Comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarietà sociale, di autoaiuto e reciprocità nonché con riferimento ai servizi e alle prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono una organizzazione complessa ed altre attività compatibili, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, con la possibilità natura e le finalità del volontariato. Gli enti pubblici stabiliscono forme di partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda collaborazione con le predette aziende e struttureorganizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla legge n. 266/1991”; - la D.G.R.C. n.214/2007Legge Regionale dell’Umbria 9 aprile 2015, Allegato En. 11, art.2, co.1, lett.A, che consente lo svolgimento concernente “Testo unico in materia di attività ambulatoriali Sanità e Servizi Sociali” in regime libero-professionale in strutture ambulatoriali interne o esterne all’Azienda, pubbliche o private non accreditate, particolare l’art. 382 “Convenzioni con le quali l’Azienda stipula apposita convenzioneorganizzazioni di volontariato”. - che con determinazione dirigenziale n. 558 del 06/07/2017 (agli atti), veniva approvato l’avviso pubblico per l’affidamento dei servizi di trasporto sociale in favore di anziani e di soggetti in condizioni di fragilità : Bus a Chiamata, Trasporto Terapeutico e Trasporto Scolastico alunni disabili - periodo dal 01/09/2017 al 30/06/2019; - che con successiva determinazione dirigenziale n. del si aggiudicava il D.C.A. n. 56 servizio sopra indicato a - ai fini della redazione del 04/07/2019 e s.m.iDUVRI, come previsto dall’art. all’art.2 disciplina le forme di esercizio dell’attività libero professionale intramuraria; - il vigente Regolamento aziendale per “Attività libero-professionale intramuraria nella ASL Salerno” adottato con Deliberazione 26 comma 3 del D.G. n.405 del 16/12/2019, che, all’art.11, precisa che l’ALPI esterna espletata presso strutture sanitarie è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione;D. Lgs. 81/2008 e

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.spoleto.pg.it

RICHIAMATI. il D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all’articolo 8 ter “Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie”; - la Legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; - il Decreto Legislativo 502/1992del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017, artcon il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 15-quinquies1, comma 7, del D.Lgs. 502/92; - la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni recante la “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare l’art. 19, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli obiettivi di salute da assumere per la programmazione locale, definendo i criteri per l’attuazione di intese ed accordi tra Azienda per la contrattazione con i soggetti privati accreditati; - La Legge Regionale n. 82 del 28 dicembre 2009 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”, così come modificata dalla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2020 “Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. 82/2009”; - il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 73 del 9 ottobre 2019, che nel riaffermare la titolarità delle aziende nella individuazione dei bisogni dei cittadini e della programmazione complessiva dell’offerta di prestazioni di propria competenza, nell’ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione regionale, stabilisce che le istituzioni private ed i professionisti sono ammessi ad operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale; - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 3 marzo 2010, n. 29/R “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82”; - il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (XXXX) 0 gennaio 2018, n.2/R “Regolamento di attuazione dell’art. 62 della L.R. 24 febbraio 2005 n. 41”; - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 11 settembre 2018 n. 50/R “Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2/R”; - la Delibera di Giunta Regionale n. 466 del 7 maggio 2001 avente per oggetto l’accordo per le Residenze assistenziali per Disabili /RSD) e Comunità Alloggio Protette (CAP) per disabili; - la delibera di Giunta Regionale n. 776 del 6 ottobre 2008 avente per oggetto “Approvazione accordo tra Regione Toscana, lettera c)Aziende USL e Coordinamento Centri di Riabilitazione extra ospedalieri toscani: definizione tariffe per gli anni 2008-2009-2010; - la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 15 maggio 2017 di recepimento del DPCM 12 gennaio 2017; - la Delibera di Giunta Regionale n. 1449 del 19 dicembre 2017 sul percorso di attuazione del modello regionale di presa in carico della persona con disabilità: il progetto vita; - la Delibera di Giunta Regionale n. 1476 del 21 dicembre 2018 avente per oggetto “Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Toscana e Associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019 – 2020 – 2021; - il regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) ed il codice nazionale di cui al decreto legislativo 196/2003 modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, che prevede l’obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la possibilità finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti trattamento, gli obblighi e svolta individualmente o in equipei diritti del responsabile del trattamento, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e struttureche il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare; - la D.G.R.C. n.214/2007il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, Allegato Edi cui all’art. 1, art.2comma 7, co.1del decreto legislativo 30 dicembre 1992, lett.A, che consente lo svolgimento n. 502” e il DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di attività ambulatoriali indirizzo e coordinamento in regime liberomateria di prestazioni socio-professionale in strutture ambulatoriali interne o esterne all’Azienda, pubbliche o private non accreditate, con le quali l’Azienda stipula apposita convenzionesanitarie; - che il D.C.A. la Struttura è in possesso dell’autorizzazione al funzionamento come CAP (Comunità Alloggio Protetta) ai sensi della vigente normativa Regionale Toscana, rilasciata dal Comune di Firenze con Determinazione Dirigenziale n. 56 del 04/07/2019 e s.m.i. all’art.2 disciplina le forme di esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, per n. posti, nonché dell’accreditamento ai sensi della L.R.T. n. 82/2009, rilasciato da , con ; - che in base a quanto previsto dalla programmazione locale, è stato dichiarato e riconosciuto dagli Enti oggi firmatari che la Struttura è in grado di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, riconoscendone il vigente Regolamento aziendale ruolo essenziale in relazione alla tipologia di utenza ed alla collocazione territoriale; - che la AUSL ed il Comune di Firenze valutano, quindi, necessario, in relazione alle esigenze socio-sanitarie emerse dalla programmazione territoriale di riferimento, avvalersi della Struttura per “Attività libero-professionale intramuraria nella ASL Salerno” adottato la prosecuzione delle prestazioni oggetto di convenzionamento; - che la Struttura si è resa disponibile ad eseguire le prestazioni ed erogare i servizi richiesti dai citati Enti; - che la AUSL ed il Comune ritengono, in prima applicazione, con Deliberazione del D.G. n.405 del 16/12/2019il benestare della Struttura, chedi suddividere la retta complessiva per l’ospitalità in CAP in una quota sanitaria a carico della prima ed in una quota sociale (a carico dell’utente, all’art.11con eventuale intervento economico integrativo a carico dell’Amministrazione Comunale, precisa che l’ALPI esterna espletata presso strutture sanitarie è subordinata alla sottoscrizione in quanto spettante secondo i regolamenti in materia), suddivisa come infra meglio specificato, riservandosi di apposita convenzione;determinare successivamente una diversa suddivisione; Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, da considerarsi parte integrante, essenziale e sostanziale della dispositiva di cui appresso, tra le comparenti in epigrafe indicate,

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Contrattuale Tra L’azienda Usl Toscana Centro, Il

RICHIAMATI. il Decreto Legislativo 502/1992, art. 15-quinquies, comma 2, lettera c), La D.G.R. di Regione Lombardia n. X/5918 del 28.11.2016 “Disposizioni in ordine all’evoluzione del modello organizzativo della rete cure palliative in Lombardia: integrazione dei modelli organizzativi sanitario e sociosanitario” che prevede che i soggetti accreditati per le cure palliative garantiscano tutti e quattro i livelli assistenziali previsti dalla normativa. Il Decreto D.G. n.726 del 18.12.2017 dell' ATS di Brescia che istituisce la possibilità Rete Locale di partecipazione ai proventi Cure Palliative dell'ATS medesima ed il relativo Dipartimento Interaziendale. Il verbale dell’incontro del 05.12.2019 con cui l'ASST del Garda e la Fondazione Madonna del Corlo Onlus di attività richiesta a pagamento da Lonato hanno preso atto degli impegni reciproci per la gestione della presa in carico dei pazienti, secondo un percorso di cura coordinato ed integrato, con il rinnovo dell’accordo di collaborazione per il mantenimento/acquisizione dei requisiti organizzativi per i singoli utenti e svolta individualmente o in equipelivelli di assistenza. L’ASST del Garda, al fine di fuori dell'impegno completare la filiera erogativa di serviziocure palliative accreditata della Fondazione Madonna del Corlo Onlus di Lonato, si impegna a prendere in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutturecarico i pazienti inviati dalla stessa relativamente alle seguenti macroattività: - Attività ambulatoriale/MAC (Macroattività ambulatoriale ad alta complessità assistenziale); - Day Hospital; che saranno garantite secondo protocolli condivisi. La Fondazione Madonna del Corlo Onlus di Lonato si impegna a garantire, nell'ambito territoriale dell' A.S.S.T. del Garda, l’erogazione delle attività di Hospice e di UCP DOM in house, al fine dell’organizzazione della Rete Territoriale delle Cure Palliative di questa ASST. La sottoscrizione del presente accordo vale altresì quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia. All’atto della sottoscrizione della presente convenzione le parti danno atto di aver preso visione dei rispettivi Codici Comportamentali e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, disponibili presso i corrispondenti uffici e siti aziendali, e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. Le parti sono consapevoli che la D.G.R.C. n.214/2007violazione dei Codici Comportamentali da parte di ciascuna costituirà inadempimento contrattuale e sarà sanzionata in misura proporzionale alla gravità sino alla risoluzione del presente contratto. L’accordo qui sottoposto alla sottoscrizione delle parti, Allegato E, art.2, co.1, lett.A, che consente lo svolgimento ha validità fino al 31.12.2021 e potrà essere eventualmente rinnovato subordinatamente all’adozione di attività ambulatoriali atti formali da parte delle due Amministrazioni contraenti. L’eventuale anticipata disdetta dovrà comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso minimo di mesi tre oppure con posta elettronica certificata. Il presente accordo è soggetto a registrazione in regime libero-professionale in strutture ambulatoriali interne o esterne all’Azienda, pubbliche o private non accreditatecaso d’uso, con le quali l’Azienda stipula apposita convenzione; - che il D.C.A. n. 56 del 04/07/2019 oneri a carico della parte richiedente. Letto, confermato e s.m.i. all’art.2 disciplina le forme di esercizio dell’attività libero professionale intramuraria; - il vigente Regolamento aziendale per “Attività libero-professionale intramuraria nella ASL Salerno” adottato con Deliberazione del D.G. n.405 del 16/12/2019, che, all’art.11, precisa che l’ALPI esterna espletata presso strutture sanitarie è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione;sottoscritto

Appears in 1 contract

Samples: www.asst-garda.it

RICHIAMATI. La DGR R.L. n. X/5918 del 28.11.2016 “Disposizioni in ordine all’evoluzione del modello organizzativo della rete cure palliative in Lombardia: integrazione dei modelli organizzativi sanitario e sociosanitario” che prevede che i soggetti accreditati per le cure palliative garantiscano tutti e quattro i livelli assistenziali previsti dalla normativa. Il Decreto D.G. n.726 del 18.12.2017 dell' ATS di Brescia che istituisce la Rete Locale di Cure palliative dell'ATS medesima ed il Decreto Legislativo 502/1992, artrelativo Dipartimento Interaziendale. 15-quinquies, comma 2, lettera cLa nota del Centro Medico Camedi Srl (in atti prot. n. 0048977 del 16.12.2021) con cui ha comunicato la cessione del proprio ramo d’azienda relativo alle attività di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e di Assistenza Domiciliare di Cure Palliative (UCP- DOM), che prevede erogate sul territorio di ATS Brescia, a favore di Acqua Srl; La nota (in atti prot. n. 0018112 del 10.05.2022) con cui Xxxx ha espresso la possibilità volontà di partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipeaderire alla Rete Territoriale Cure Palliative dell’ASST del Garda prendendo atto degli L’ASST del Garda, al fine di fuori dell'impegno completare la filiera erogativa di serviziocure palliative accreditata della Struttura Sanitaria Assistenziale Aqua Srl di Milano, si impegna a prendere in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutturecarico i pazienti inviati dalla stessa relativamente alle seguenti macroattività: - Hospice; - Attività ambulatoriale; - MAC (Macroattività ambulatoriale ad alta complessità assistenziale); - Day-Hospital. che saranno garantite secondo protocolli condivisi. La Struttura Sanitaria Assistenziale Aqua Srl di Milano, stipulando il presente accordo con l’ASST del Garda, si impegna a garantire l’erogazione delle attività di UCP-DOM in house, nell'ambito territoriale di tale ASST, per l’organizzazione della Rete Territoriale delle Cure Palliative di quest’ultima. La sottoscrizione del presente accordo vale altresì quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia. All’atto della sottoscrizione della presente convenzione le parti danno atto di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici Comportamentali e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, disponibili presso i corrispondenti uffici e siti aziendali, e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. Le parti sono consapevoli che la D.G.R.C. n.214/2007, Allegato E, art.2, co.1, lett.A, che consente lo svolgimento violazione dei Codici Etici Comportamentali da parte di attività ambulatoriali ciascuna costituirà inadempimento contrattuale e sarà sanzionata in regime libero-professionale misura proporzionale alla gravità sino alla risoluzione del presente contratto. raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso minimo di mesi tre oppure con posta elettronica certificata. Il presente accordo è soggetto a registrazione in strutture ambulatoriali interne o esterne all’Azienda, pubbliche o private non accreditatecaso d’uso, con le quali l’Azienda stipula apposita convenzione; - che il D.C.A. n. 56 del 04/07/2019 oneri a carico della parte richiedente. Letto, confermato e s.m.i. all’art.2 disciplina le forme di esercizio dell’attività libero professionale intramuraria; - il vigente Regolamento aziendale per “Attività libero-professionale intramuraria nella ASL Salerno” adottato con Deliberazione del D.G. n.405 del 16/12/2019, che, all’art.11, precisa che l’ALPI esterna espletata presso strutture sanitarie è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione;sottoscritto

Appears in 1 contract

Samples: www.asst-garda.it

RICHIAMATI. i precedenti Accordi tra Regione e Ufficio Scolastico regionale concernenti il Decreto Legislativo 502/1992sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): − Accordo del 25/01/2012 tra Ufficio Scolastico Regionale e Regione Xxxxxx-Romagna in attuazione delle Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi quinquennali IP e i percorsi di IeFP; − Accordo del 27/01/2014 fra Ufficio Scolastico Regionale e Assessorato alla Scuola, artformazione professionale, università e ricerca, lavoro della Regione Xxxxxx-Romagna per la realizzazione di percorsi di IeFP nei corsi serali degli Istituti Professionali; − la necessità di dare attuazione a quanto prescritto dall’art. 15-quinquies4 e dall’art. 7, comma c. 2, lettera c), che prevede la possibilità di partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipedel D.Lgs 13 aprile 2017 n. 61, al fine di fuori dell'impegno favorire il raccordo tra il sistema dell’Istruzione Professionale e il sistema di servizioIstruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in strutture via sussidiaria, di altra azienda percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del Servizio sanitario nazionale o diploma professionale quadriennale, per consentire, nell’interesse prioritario degli studenti, la realizzazione dell’offerta formativa sussidiaria assicurando la continuità e organicità dell’offerta territoriale di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda IeFP; − la necessità di dare attuazione a quanto prescritto dall’art. 4 c. 1 del Decreto Ministeriale 17 maggio 2018 per quanto attiene la definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti iscritti ai percorsi di istruzione professionale con le predette aziende attività integrative di cui all’art.3 c. 2 del medesimo Decreto, nonché la definizione delle modalità di accesso dei medesimi all’esame di qualifica e strutturedi diploma professionale; - − l’esigenza di innalzare i livelli di istruzione e formazione professionale per tutti i giovani, in riferimento agli obiettivi fissati dall’Unione europea, garantendo la D.G.R.C. n.214/2007, Allegato E, art.2, co.1, lett.A, che consente lo svolgimento qualità e salvaguardando la specifica caratterizzazione dei percorsi di attività ambulatoriali in regime libero-professionale in strutture ambulatoriali interne o esterne all’Azienda, pubbliche o private non accreditate, con IeFP. Tutto ciò premesso le quali l’Azienda stipula apposita convenzione; - che il D.C.A. n. 56 del 04/07/2019 e s.m.i. all’art.2 disciplina le forme di esercizio dell’attività libero professionale intramuraria; - il vigente Regolamento aziendale per “Attività libero-professionale intramuraria nella ASL Salerno” adottato con Deliberazione del D.G. n.405 del 16/12/2019, che, all’art.11, precisa che l’ALPI esterna espletata presso strutture sanitarie è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione;parti convengono quanto segue:

Appears in 1 contract

Samples: Accordo

RICHIAMATI. i precedenti Accordi tra Regione e Ufficio Scolastico regionale concernenti il Decreto Legislativo 502/1992sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): − Accordo del 27/01/2014 fra Ufficio Scolastico Regionale e Assessorato alla Scuola, artformazione professionale, università e ricerca, lavoro della Regione Xxxxxx-Romagna per la realizzazione di percorsi di IeFP nei corsi serali degli Istituti Professionali; − Accordo del 29/11/2018 fra Regione Xxxxxx-Romagna e Ufficio Scolastico regionale per l'Xxxxxx-Romagna, per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti professionali dell'Xxxxxx-Romagna, in attuazione dell'art.7, c.2 del D.lgs. 15-quinquies13 aprile 2017 n. 61; − la necessità di dare continuità all’attuazione di quanto prescritto dall’art. 4 e dall’art. 7, comma c. 2, lettera c), che prevede la possibilità di partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipedel D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 61, al fine di fuori dell'impegno favorire il raccordo tra il sistema dell’Istruzione Professionale e il sistema di servizioIstruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in strutture via sussidiaria, di altra azienda percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del Servizio sanitario nazionale o diploma professionale quadriennale per consentire, nell’interesse prioritario degli studenti, la realizzazione dell’offerta formativa sussidiaria assicurando la continuità e organicità dell’offerta territoriale di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e struttureIeFP; - la D.G.R.C. n.214/2007, Allegato E, art.2, co.1, lett.A, che consente lo svolgimento necessità di attività ambulatoriali in regime libero-professionale in strutture ambulatoriali interne o esterne all’Azienda, pubbliche o private non accreditate, con le quali l’Azienda stipula apposita convenzione; - che il D.C.A. n. 56 del 04/07/2019 e s.m.idare attuazione a quanto prescritto dall’art. all’art.2 disciplina le forme di esercizio dell’attività libero professionale intramuraria; - il vigente Regolamento aziendale per “Attività libero-professionale intramuraria nella ASL Salerno” adottato con Deliberazione del D.G. n.405 del 16/12/2019, che, all’art.11, precisa che l’ALPI esterna espletata presso strutture sanitarie è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione;4

Appears in 1 contract

Samples: www.istruzioneer.gov.it

RICHIAMATI. il Decreto Legislativo 502/1992la legge dell’8 novembre 2000, art. 15-quinquiesn. 328, comma 2, lettera c), che prevede recante “Legge quadro per la possibilità realizzazione del sistema integrato di partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti interventi e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizioservizi sociali” e, in strutture particolare, l’articolo 22, relativo alla “Definizione del sistema integrato di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende interventi e struttureservizi sociali”; - la D.G.R.C. n.214/2007Legge Regionale del 12 marzo 2008, Allegato E, art.2, co.1, lett.A, che consente lo svolgimento di attività ambulatoriali in regime libero-professionale in strutture ambulatoriali interne o esterne all’Azienda, pubbliche o private non accreditate, con le quali l’Azienda stipula apposita convenzione; - che il D.C.A. n. 56 del 04/07/2019 3 e s.m.i. all’art.2 disciplina le “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” che persegue obiettivi di integrazione sociale e sociosanitaria, di sviluppo dei principi di sussidiarietà e centralità della famiglia, quale soggetto non solo portatore di bisogno, ma anche quale risorsa da sostenere nella sua funzione sociale; - la Legge Regionale n. 16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi". - La DGR 7004 del 31 luglio 2017 con cui la Giunta regionale ha approvato il regolamento regionale 4/2017 "Disciplina della programmazione e dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici" in attuazione di quanto disposto dall'art..23 della l.r.8 luglio 2016, n.16").; - Le modifiche apportate al regolamento 4/2017 in data 8 marzo 2019 n.3 e pubblicate sul BURL supplemento n. 11 del 12 marzo 2019; - VISTO che si rende necessario approvare il Piano Annuale dell’offerta Abitativa Pubblica a seguito dell’approvazione del regolamento regionale n.3/2019 anno 2019 visto il Testo Unico – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sull’ordinamento delle Autonomie locali; ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di esercizio dell’attività libero professionale intramuraria; - il vigente Regolamento aziendale per “Attività libero-professionale intramuraria nella ASL Salerno” adottato con Deliberazione del D.G. n.405 del 16/12/2019, che, all’art.11, precisa che l’ALPI esterna espletata presso strutture sanitarie è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzionelegge ;

Appears in 1 contract

Samples: www.pianodizonaambito5.it

RICHIAMATI. ➢ Il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 ed in particolare l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma; ➢ Il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli Appalti “ e ss.mm.ii; ➢ Il D.Lgs 9 aprile 2001 n. 81 “ Attuazione dell'art- 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; ➢ Il D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 “ Codice della strada” e ss.mm.ii; ➢ Il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 485 “ Regolamento al Codice della strada - la funzionalità dell'azione amministrativa è garantita attraverso strumenti di coordinamento tra i vari soggetti pubblici interessati; - la possibilità di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune è prevista, tra l'altro, in linea generale, dalla l. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo; - con particolare riferimento alla stipula di atti negoziali, il Decreto Legislativo 502/1992, artd.lgs. 15-quinquies, comma 2, lettera c), che 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” prevede la possibilità di partecipazione promuovere la conclusione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni; - in attuazione dei principi e degli indirizzi normativi sopra richiamati, la Provincia di Monza e della Brianza ed il Comune di Caponago intendono addivenire, attraverso definizione di reciproci accordi tramite stipulazione di accordo di programma (di seguito “Accordo”), alla risoluzione delle problematiche viabilistiche di seguito riportate, mediante realizzazione di nuova infrastruttura viabilistica in grado di assicurare all'utenza stradale condizione di sicurezza e fruibilità. la SP 215 “Moriano di Vimercate – Pessano” costituisce un'arteria stradale di significativa rilevanza, poiché volta a consentire ai proventi flussi viabilistici provenienti dalla Tangenziale Est Esterna, nei pressi del Comune di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipePessano con Bornago, al di fuori dell'impegno di serviziol'accessibilità all'area nord orientale della Brianza e, in strutture generale, alle località poste nel vimercatese. Detta strada provinciale, il cui tratto brianzolo permette nello specifico il collegamento tra i comuni di altra azienda Agrate Brianza, Burago di Molgora, Caponago e Vimercate, è caratterizzata da notevoli flussi autoveicolari, tali da compromettere, specialmente nelle ore di punta, il regolare funzionamento e deflusso in corrispondenza dei crocevia a “T” materializzati dagli innesti delle comunali vie Xxxxxx Xxxxxxx e per Cambiago sull'asta della SP215. Le previsioni viabilistiche, utili a risolvere gli aspetti di dettaglio legati alla fluidificazione del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture; - la D.G.R.C. n.214/2007, Allegato E, art.2, co.1, lett.A, che consente lo svolgimento di attività ambulatoriali in regime libero-professionale in strutture ambulatoriali interne o esterne all’Azienda, pubbliche o private non accreditate, con le quali l’Azienda stipula apposita convenzione; - che il D.C.A. n. 56 del 04/07/2019 e s.m.i. all’art.2 disciplina le forme di esercizio dell’attività libero professionale intramuraria; - il vigente Regolamento aziendale per “Attività libero-professionale intramuraria nella ASL Salerno” adottato con Deliberazione del D.G. n.405 del 16/12/2019, traffico ed alla riduzione delle velocità che, all’art.11peraltro, precisa che l’ALPI esterna espletata presso strutture sanitarie è subordinata alla sottoscrizione in tale tratto rettilineo di apposita convenzione;SP215 risultano essere elevate, consistono nella realizzazione di una nuova opera, volta a conseguire la fluidificazione dei flussi di traffico e l'incremento delle condizioni di sicurezza.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Programma

RICHIAMATI. Il Dlgs 150/2015 che ha disciplinato il Decreto Legislativo 502/1992riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, art. 15-quinquies, comma 2, lettera c), che prevede tra cui le procedure per il rilascio e la possibilità conferma dello stato di partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutturedisoccupazione; - la D.G.R.C. n.214/2007Legge Regionale 28 settembre 2006, Allegato E, art.2, co.1, lett.A, che consente lo svolgimento di attività ambulatoriali n. 22 “Il mercato del lavoro in regime libero-professionale in strutture ambulatoriali interne o esterne all’Azienda, pubbliche o private non accreditate, con le quali l’Azienda stipula apposita convenzioneLombardia”; - che il D.C.A. la Legge Regionale 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia”; - la Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 56 30 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del 04/07/2019 e s.m.i. all’art.2 disciplina le forme di esercizio dell’attività libero professionale intramurarialavoro”; - il vigente Regolamento aziendale D.D.U.O. n. 7285 del 22 luglio 2010 “procedure relative al rilascio degli attestati di competenza dei percorsi di formazione continua permanente e di specializzazione afferenti a standard regionali”; - il D.D.U.O. n. 7105/2011 “Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia-Istituzione di nuove sezioni e adozioni di nuovi profili”; - le linee guida regionali sui tirocini extracurricolari; - la d.g.r. N° X /7763 del 17/01/2018 “Indirizzi Regionali in materia di tirocini”; - il d.d.s. 6286 del 07/05/2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini – Disposizioni attuative”; - il DL 4/2019 come modificato dalla L 26/2019 - Nel Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura Regione Lombardia ha individuato il tirocinio fra gli strumenti prioritari per “Attività libero-professionale intramuraria nella ASL Salerno” adottato la formazione in assetto lavorativo nell’ambito del sostegno all’occupazione; - l’art. 8 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, demanda all'ANCI la rappresentanza generale degli interessi dei Comuni per le materie per le quali si richieda l’intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo; - ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n. 22/2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), ANCI Lombardia è individuata quale componente di diritto dello stesso e fa parte di Tavoli istituzionali regionali che definiscono le politiche regionali assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti Locali (es. patto di stabilità territoriale, ISV, Welfare etc.); - L’ANAC con Deliberazione deliberazione n. 21 del D.G. n.405 del 16/12/2019, 18 gennaio 2017 ha chiarito che, all’art.11a seguito del D.Lgs. 175/2016, precisa risulta ora pacifico che l’ALPI esterna espletata presso strutture sanitarie ANCI, al pari delle altre associazioni di Enti locali, a qualsiasi fine costituite, sia soggetta al D.Lgs. 50/2016, configurandosi pertanto quale amministrazione pubblica aggiudicatrice, che può stipulare accordi di cooperazione ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016; - ANCI Lombardia partecipa all'attività dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI - nei modi e nelle forme previste dallo statuto nazionale ed in particolare all’art. 33; associa la quasi totalità dei comuni presenti sul territorio regionale, è subordinata titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni suoi associati, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con la Regione; - ANCI Lombardia è l’interlocutore in grado di attuare servizi di formazione/orientamento e inserimento/reinserimento al lavoro in stretta collaborazione con i Comuni, partecipando attivamente alla sottoscrizione progettazione, realizzazione e valutazione delle iniziative; - per l'espletamento delle attività descritte nella presente convenzione sono necessarie competenze specifiche, con perfetta conoscenza dei sistemi comunali, che ANCI Lombardia è in grado di apposita convenzione;assicurare, anche attraverso l'operato della propria società partecipata AnciLab su cui esercita attività di direzione, coordinamento; - per l’espletamento delle suddette attività, AnciLab è inserita nell’ Albo Regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro e svolgerà funzioni di Ente Promotore; - Regione Lombardia ed ANCI Lombardia rispondono ad obiettivi comuni di perseguimento dell’efficacia e dell’efficienza amministrativa in quanto fondanti della propria natura istituzionale; - sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 5, co. 6 del D.Lgs. 50/2016; -

Appears in 1 contract

Samples: www.dotecomune.it

RICHIAMATI. il Decreto Legislativo 502/1992Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati; - il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, art. 15-quinquies, comma 2, lettera c), che prevede la possibilità di partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda così come modificato con le predette aziende e struttureD.Lgs 101/18; - la D.G.R.C. n.214/2007deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30.01.19 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, Allegato Ereferenti, art.2incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”. - la deliberazione del Direttore Generale ASLTC n.1486 del 12 dicembre 2020 “ PRESA ATTO DELL'ESITO DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISIZIONE PRESTAZIONI DI PRELIEVO VENOSO E CONSEGNA CAMPIONI BIOLOGICI PER L' AMBITO TERRITORIALE DI FIRENZE QUARTIERI 1-2-3- ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE”, co.1nella quale, lett.Aa seguito del verbale della commissione di valutazione del 28.10..2020, che consente lo svolgimento sono indicati gli esiti per l’Avviso di attività ambulatoriali in regime libero-professionale in strutture ambulatoriali interne o esterne all’Aziendacui alla suddetta delibera n.1486/2020, pubbliche o private non accreditate, con le quali l’Azienda stipula apposita convenzione; individuando la “CROCE ROSSA ITALIANA - che il D.C.A. n. 56 del 04/07/2019 e s.m.i. all’art.2 disciplina le forme di esercizio dell’attività libero professionale intramuraria; - il vigente Regolamento aziendale per “Attività libero-professionale intramuraria nella ASL Salerno” adottato con Deliberazione del D.G. n.405 del 16/12/2019, che, all’art.11, precisa che l’ALPI esterna espletata presso strutture sanitarie è subordinata alla Presidio Xxxx Xxxxxxxxxx”,”per la sottoscrizione di apposita convenzione;accordo contrattuale per prestazioni di prelievo ambulatoriale e consegna campioni biologici per il Quartiere 2 per il 100% del budget max annuo previsto dall’avviso .

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Tra L’azienda Usl Toscana Centro E La “Croce Rossa Italiana Presidio Anna Torrigiani” Per L’esecuzione Di Prelievi Ematici Ed Il Ritiro Di Campioni Biologici Periodo Dal 02/11/2020 Al 01/11/2021

RICHIAMATI. il Decreto Legislativo 502/1992decreto legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii., art. 15con particolare riferimento all’articolo 8-quinquiester (“Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie”); - la legge n. 328/2000 (“Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”); - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 27, lettera cdel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”) e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”); - la legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii. (“Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”), e, in particolare, l'art.19, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli obiettivi di salute da assumere per la programmazione locale, definendo i criteri per l’attuazione di intese ed accordi tra Aziende per la contrattazione con i soggetti privati accreditati; - la legge regionale n. 41/2005, e ss.mm.ii.(“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”); - la legge regionale n. 82/2009 (“Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”), così come modificata dalla legge regionale n. 1/2020 (“Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. n. 82/2009”); - il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 73/2019, che nelriaffermare la titolarità delle SdSe delle AUSL nell’individuazione dei bisogni dei cittadini e dellaprogrammazione complessiva dell’offerta di prestazioni di propria competenza, nell’ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione regionale, stabilisce che le istituzioni private e i professionisti sono ammessi a operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale; - il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 86/R dell’11 agosto 2020(“Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”), che prevede la possibilità abroga il precedente Regolamento di partecipazione ai proventi cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 29/R del 3 marzo 2010; - il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/R del 9 gennaio 2018(“Regolamento di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, attuazione dell’art. 62 della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41”); - il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50/R dell’11 settembre 2018 (“Modifiche al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e struttureDPGR 9 gennaio 2018 n. 2/R”); - la D.G.R.C. n.214/2007deliberazione della Giunta Regionale n. 466/2001, Allegato Eavente per oggetto l’accordo per le Residenze assistenziali per Disabili (RSD) e Comunità Alloggio Protette (CAP) per disabili; - la deliberazione della Giunta Regionale n. 776/2008 (“Approvazione accordo tra Regione Toscana, art.2Aziende USL e Coordinamento Centri di Riabilitazione extra ospedalieri toscani: definizione tariffe per gli anni 2008-2009-2010”); -la deliberazione della Giunta Regionale n. 504/2017 di recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017; - la deliberazione della Giunta Regionale n. 1449/2017, co.1sul percorso di attuazione del modello regionale di presa in carico della persona con disabilità e del progetto di vita; - la deliberazione della Giunta Regionale n. 1476/2018 (“Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Toscana e associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019 – 2020 – 2021”); - il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e il Codice nazionale di cui al decreto legislativo n. 196/2003, lett.Amodificato dal decreto legislativo n. 101/2018, che consente lo svolgimento prevede l’obbligo per il titolare del trattamento dei dati di attività ambulatoriali in regime libero-professionale in strutture ambulatoriali interne o esterne all’Azienda, pubbliche o private non accreditatestipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le quali l’Azienda stipula apposita convenzionemodalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare; - che la Struttura è in possesso dell’autorizzazione al funzionamento come Comunità Alloggio Protetta (CAP)ai sensi della vigente normativa regionale, rilasciata dal Comune di Scandicci (FI) con Provvedimento dirigenziale n. 16256 del 2 aprile 2019, per n. 10posti residenziali, nonché dell’accreditamento, ai sensi della legge regionale n. 82/2009, rilasciato dalla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest con il D.C.A. provvedimento del Direttore n. 56 200/2019, rettificato con il provvedimento del 04/07/2019 e s.m.i. all’art.2 disciplina le forme di esercizio dell’attività libero professionale intramurariaDirettore n. 3/2020; - il vigente Regolamento aziendale per “Attività libero-professionale intramuraria nella ASL Salerno” adottato con Deliberazione del D.G. n.405 del 16/12/2019, che, all’art.11in base a quanto previsto dalla programmazione locale, precisa è stato preso atto che l’ALPI esterna espletata presso strutture la Struttura è in grado di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, riconoscendone il ruolo essenziale in relazione alla tipologia di utenza e alla collocazione territoriale; - che la AUSL e la SdS valutano quindi necessario, in relazione alle esigenze socio-sanitarie è subordinata alla sottoscrizione emerse dalla programmazione territoriale di apposita convenzioneriferimento avvalersi della Struttura per le prestazioni oggetto di accordo; - che la Struttura si rende disponibile a garantire l’offerta della propria collaborazione, per le prestazioni oggetto del presente accordo;

Appears in 1 contract

Samples: www.uslcentro.toscana.it

RICHIAMATI. il Decreto Legislativo 502/1992, art. 15-quinquies, comma 2, lettera c), La D.G.R. di Regione Lombardia n. X/5918 del 28.11.2016 “Disposizioni in ordine all’evoluzione del modello organizzativo della rete cure palliative in Lombardia: integrazione dei modelli organizzativi sanitario e sociosanitario” che prevede che i soggetti accreditati per le cure palliative garantiscano tutti e quattro i livelli assistenziali previsti dalla normativa. Il Decreto D.G. n.726 del 18.12.2017 dell' ATS di Brescia che istituisce la possibilità Rete Locale di partecipazione ai proventi Cure Palliative dell'ATS medesima ed il relativo Dipartimento Interaziendale. Il verbale dell’incontro del 05.12.2019 con cui l'ASST del Garda e la Fondazione A. Passerini Onlus di attività richiesta a pagamento da Nozza di Vestone hanno preso atto degli impegni reciproci per la gestione della presa in carico dei pazienti, secondo un percorso di cura coordinato ed integrato, con la stipula dell’accordo di collaborazione per il mantenimento/acquisizione dei requisiti organizzativi per i singoli utenti e svolta individualmente o in equipelivelli di assistenza. L’ASST del Garda, al fine di fuori dell'impegno completare la filiera erogativa di serviziocure palliative accreditata della Fondazione A. Passerini Onlus di Nozza di Vestone, si impegna a prendere in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutturecarico i pazienti inviati dalla stessa relativamente alle seguenti macroattività: - Attività ambulatoriale/MAC (Macroattività ambulatoriale ad alta complessità assistenziale); - Day Hospital; che saranno garantite secondo protocolli condivisi. La Fondazione A. Passerini Onlus di Nozza di Vestone si impegna a garantire, nell'ambito territoriale dell' ASST del Garda, l’erogazione delle attività di Hospice e di UCP DOM in house, al fine dell’organizzazione della Rete Territoriale delle Cure Palliative di questa ASST. La sottoscrizione del presente accordo vale altresì quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia. All’atto della sottoscrizione della presente convenzione le parti danno atto di aver preso visione dei rispettivi Codici Comportamentali e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, disponibili presso i corrispondenti uffici e siti aziendali, e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. Le parti sono consapevoli che la D.G.R.C. n.214/2007violazione dei Codici Comportamentali da parte di ciascuna costituirà inadempimento contrattuale e sarà sanzionata in misura proporzionale alla gravità sino alla risoluzione del presente contratto. L’accordo qui sottoposto alla sottoscrizione delle parti, Allegato E, art.2, co.1, lett.A, che consente lo svolgimento ha validità fino al 31.12.2021 e potrà essere eventualmente rinnovato subordinatamente all’adozione di attività ambulatoriali atti formali da parte delle due Amministrazioni contraenti. L’eventuale anticipata disdetta dovrà comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso minimo di mesi tre oppure con posta elettronica certificata. Il presente accordo è soggetto a registrazione in regime libero-professionale in strutture ambulatoriali interne o esterne all’Azienda, pubbliche o private non accreditatecaso d’uso, con le quali oneri a carico della parte richiedente. Letto, confermato e sottoscritto Oggi, addì del mese di dell’anno duemiladiciannove, tra l’Azienda stipula apposita convenzioneSocio Sanitaria Territoriale del Garda (di seguito ASST Garda) – con sede in Desenzano del Garda Località Montecroce, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775660982, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx, delegata dal Direttore Generale con nota prot. n. 9626 del 28.02.2019; - che il D.C.A. e la Fondazione Madonna del Corlo Onlus di Lonato – con sede in Lonato Corso Garibaldi n. 56 del 04/07/2019 3 – Codice Fiscale n. 02964900175 e s.m.iPartita IVA n. 00712050988, rappresentata dal Presidente pro tempore e legale rappresentante Xxxx. all’art.2 disciplina le forme di esercizio dell’attività libero professionale intramuraria; - il vigente Regolamento aziendale per “Attività libero-professionale intramuraria nella ASL Salerno” adottato con Deliberazione del D.G. n.405 del 16/12/2019Xxxxxxx Xxxxxxx, che, all’art.11, precisa che l’ALPI esterna espletata presso strutture sanitarie è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzionea ciò legittimato;

Appears in 1 contract

Samples: www.asst-garda.it

RICHIAMATI. La Legge 14 gennaio 2013, n. 10, Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, prima norma nazionale organica espressamente dedicata al verde urbano, finalizzata alla riduzione del consumo di suolo, al riequilibrio dello sviluppo edilizio e alla riqualificazione del tessuto esistente. • Le Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano del 2017 e La Strategia Nazionale del verde urbano del 2018, redatte dal Ministero dell’Ambiente attraverso il Comitato per lo Sviluppo del Verde urbano per fissare criteri e orientamenti per la promozione di foreste urbane e periurbane. • Il Decreto Legislativo 502/1992n. 63 del 10 marzo 2020, art“Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde” quale riferimento per l’individuazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle soluzioni progettuali, dei prodotti e dei servizi migliori sotto il profilo ambientale. 15-quinquies• La Legge organica in materia di Tutela e valorizzazione delle foreste, comma 2dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo (L.R. 4 gennaio 2014, lettera c), n. 3) che all’art. 49 tratta di “Tutela delle formazioni arboree in aree urbane e periurbane” e prevede la possibilità stesura di partecipazione ai proventi uno schema di attività richiesta a pagamento da singoli utenti "Regolamento comunale per la gestione e svolta individualmente o la tutela del verde urbano" nel quale sono contenute disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la gestione del verde urbano nei comuni della Regione. • Le Norme in equipemateria di rete ecologica delle Marche e di tutela del paesaggio (L.R. 5 febbraio 2013, al n. 2) e gli Indirizzi per il recepimento della Rete ecologica delle Marche (REM) negli strumenti di fuori dell'impegno pianificazione territoriale ed urbanistica (DGR n.1288 dell’1/10/2018) che ribadiscono il valore di serviziorelazione ecologica della matrice interstiziale costituita dalle aree periurbane e urbane e dagli agroecosistemi. • La Legge forestale regionale delle Marche (L.R. del 23 febbraio 2005, n. 6) che all’art. 20 comma 6 prevede che i comuni adottino un proprio regolamento per la tutela e la gestione delle formazioni vegetali non classificate come boschi, redatto in strutture coerenza con lo Schema di altra azienda regolamento del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende verde urbano e strutture; - la D.G.R.C. n.214/2007, Allegato E, art.2, co.1, lettdelle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano (DGR n. 603 del 27/07/2015).A, che consente lo svolgimento di attività ambulatoriali in regime libero-professionale in strutture ambulatoriali interne o esterne all’Azienda, pubbliche o private non accreditate, con le quali l’Azienda stipula apposita convenzione; - che il D.C.A. n. 56 del 04/07/2019 e s.m.i. all’art.2 disciplina le forme di esercizio dell’attività libero professionale intramuraria; - il vigente Regolamento aziendale per “Attività libero-professionale intramuraria nella ASL Salerno” adottato con Deliberazione del D.G. n.405 del 16/12/2019, che, all’art.11, precisa che l’ALPI esterna espletata presso strutture sanitarie è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione;

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Programmazione Strategico Negoziata

RICHIAMATI. l’art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede l’adozione di apposita de- terminazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; - l’art. 32 (comma 2), del Decreto Legislativo 502/199218 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; Vista la seguente normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni: - l’art. 23/ter della Legge n. 114/2014 e l’art 37, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, che dà la possibilità, alle stazioni appaltanti, di procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 e per l’esecuzione di lavori di valore inferiore ad € 150.000,00, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa; - D.L. 6 Luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 Agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii., il quale, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), che prevede: - l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 15-quinquies26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. 98/2011 (L. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; - l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e di importo inferiore ad € 209.000,00, soglia di rilievo comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, lettera cD.L. n. 52/2012, conv. in Legge n. 94/2012, e dall’articolo 1, comma 502, Legge n.208/2015); - l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, che prevede la per importi di valore inferiore ad € 40.000,00 e con adeguata motivazione, consente alle stazioni appaltanti di affidare direttamente, le forniture di beni, servizi e lavori, nel rispetto dei principi di cui al medesimo D. Lgs. n. 50/2016, art.36, comma 1, e art.4, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; Verificato, ai proventi fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, alla data odierna: - non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente committenza per i beni o servizi in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e struttureoggetto; - che è invece possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), poiché presenti la D.G.R.C. n.214/2007categoria, Allegato Eil meta-prodotto ed i prodotti specifici; Dato atto: - che, art.2ai sensi del citato art. 63 D.lgs. 50/2016, co.1è stata avviata la seguente procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, lett.Acon un solo operatore economico, che consente lo svolgimento attraverso trattativa diretta nel MEPA di attività ambulatoriali in regime libero-professionale in strutture ambulatoriali interne o esterne all’AziendaCONSIP: - Trattativa Diretta N. 675617 del 06/11/2018 con la Ditta “7Layer Srl” di Firenze (FI), pubbliche o private non accreditateP.iva 06225550489, con le quali l’Azienda stipula apposita convenzioneseguenti specifiche: - Descrizione: - FortiCare Contract (for 1-6 GB/Day of Logs) – - Servizio Assistenza Tecnica 8X5 NBD per 24 mesi; - Data e ora inizio presentazione offerta: 06/11/2018 09:19; - Data e ora termine ultimo presentazione offerta: 06/11/2018 18:00; - Bandi / Categorie: Servizi per l’Information & Comunication Technlogy (SERVIZI); - che la documentazione contenente tutta la documentazione di gara, compreso il D.C.A. n. 56 foglio “condizioni generali” e il “disciplinare e condizioni particolari di trattativa e contratto” sono conservate agli atti del 04/07/2019 Servizio SIT e s.m.i. all’art.2 disciplina le forme riscontrabili sul sito di esercizio dell’attività libero professionale intramurariaxxxxxxxxxxxxxxx.xx; - che, entro il vigente Regolamento aziendale termine ultimo per la presentazione dell’offerta è pervenuta la seguente: - Trattativa Diretta N. 675617 del 06/11/2018 con la Ditta “7Layer Srl” di Firenze (FI), P.iva 06225550489 - (Codice Beneficiario 380678), per “Attività liberoFortiCare Contract (for 1-professionale intramuraria nella ASL Salerno” adottato con Deliberazione del D.G. n.405 del 16/12/20196 GB/Day of Logs) - Servizio Assistenza Tecnica 8X5 NBD per 24 mesi”– Valore offerto € 8.006,74 (Iva 22% non compresa); - che dal piano di progetto presentato, che, all’art.11, precisa che l’ALPI esterna espletata presso strutture sanitarie è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione;l’offerta tecnica ed economica si compone delle seguenti parti:

Appears in 1 contract

Samples: trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it