Common use of Richiamo alle armi Clause in Contracts

Richiamo alle armi. 1. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale gli enti corrispondono l'eventuale differenza tra il trattamento economico erogato dall’Amministrazione militare e quello in godimento presso l’ente di appartenenza. 2. Entro quindici giorni dal congedo, periodo non retribuito, il dipendente deve porsi a disposizione dell'ente per riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento. 3. Il periodo di servizio per richiamo alle armi produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. 1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell’ente, al momento delle dimissioni. 2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza i limiti temporali di cui al medesimo comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea. 3. Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro di cui ai commi precedenti, al lavoratore è attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo ed alla posizione economica rivestiti al momento della interruzione del rapporto di lavoro, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità e di ogni altro assegno personale, anche a carattere continuativo e non riassorbibile. 4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’ente e del relativo profilo, nonché alla espressa volontà dell’ente stesso.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Richiamo alle armi. 1. I dipendenti richiamati In caso di richiamo alle armi hanno diritto armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto per tutto posto. Tale periodo va computato nell’anzianità di servizio ai soli effetti dell’indennità di anzianità, in vigore fino alla data del 31 maggio 1982, nonché degli scatti di anzianità e del preavviso. A decorrere dal 1° giugno 1982, lino al 31 marzo 1987, il periodo del richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale gli enti corrispondono l'eventuale differenza tra il trattamento economico erogato dall’Amministrazione militare e quello in godimento presso l’ente di appartenenza. 2. Entro quindici giorni dal congedo, periodo non retribuito, il dipendente deve porsi a disposizione dell'ente per riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento. 3. Il periodo di servizio per richiamo alle armi produce sul rapporto è considerato utile per il trattamento di lavoro tutti fine rapporto, ai soli fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui all’art. 2120 c.c., come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n.297. Ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni del secondo comma dell’art. 2120 c.c., come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297, a decorrere dall’1 aprile 1987, durante il periodo di legge e contrattuali. 1richiamo alle armi deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l’equivalente della normale retribuzione di cui all’art. Il dipendente 193 alla quale il cui rapporto lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione normale svolgimento del rapporto di lavoro. In Durante il periodo di richiamo alle armi il personale avrà diritto al trattamento previsto dalla Legge 10 giugno 1940, n.65310. Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell’attività dell’azienda. Alla fine del richiamo – sia in caso di accoglimento della richiestainvio in congedo come in quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo – il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore ad un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il dipendente lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario. Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi: a) in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è ricollocato nella medesima posizione rivestitasospesa; b) in caso di rapporto stagionale, secondo il sistema posto è conservato limitatamente alla durata del contratto; c) durante il periodo di classificazione applicato nell’enteprova, al momento delle dimissioni. 2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza i limiti temporali di cui al medesimo comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea. 3. Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti dell’anzianità di cui ai commi precedenti, al lavoratore è attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo ed alla posizione economica rivestiti al momento della interruzione del rapporto di lavoro, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità e di ogni altro assegno personale, anche a carattere continuativo e non riassorbibile. 4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’ente e del relativo profilo, nonché alla espressa volontà dell’ente stesso.servizio;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Richiamo alle armi. 1. I dipendenti dirigenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del conservano il posto per tutto di lavoro ed il periodo del richiamo, che di assenza viene computato ai fini a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio. Al predetto personale gli enti corrispondono l'eventuale differenza tra dirigente richiamato alle armi spetta il trattamento economico erogato dall’Amministrazione militare e quello in godimento presso l’ente di appartenenza. 2. Entro quindici giorni dal congedo, periodo non retribuito, il dipendente deve porsi a disposizione dell'ente per riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento. 3. Il periodo di servizio per richiamo alle armi produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. 1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione con aumento a tre mesi del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell’ente, periodo in relazione al momento delle dimissioni. 2. La stessa facoltà quale va corrisposta l’indennità di cui al comma punto a) dell’art. 1 è data al dipendentedella l. 10 giugno n. 653/1940. Al termine del servizio militare il dirigente deve ripren- dere servizio entro dieci giorni dalla fine del richiamo, senza i limiti temporali se il servizio militare ha avuto una durata non superiore a un mese; 15 giorni, se ha avuto una durata superiore a un mese e non a 6 mesi; 20 giorni, se ha avuto durata superiore a 6 mesi e non a un anno; 30 giorni, se il servizio militare ha avuto una durata superiore a un anno. Non riprendendo servizio nei termini di cui al medesimo comma 1precedente comma, nei casi previsti dalle disposizioni il dirigente sarà considerato dimissionario. Il cittadino straniero, se richiamato alle armi, verrà considerato in congedo straordi- nario senza retribuzione durante i primi tre mesi di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e assenza, trascorsi i quali verrà consi- derato dimissionario. lare gravità di natura familiare. L’aspettativa non può essere superiore a un anno; il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea. 3. Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro di cui ai commi precedenti, al lavoratore è attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo ed alla posizione economica rivestiti al momento della interruzione del rapporto di lavoro, con esclusione della retribuzione individuale periodo eccedente i 6 mesi non comporta maturazione di anzianità e ad alcun effetto. Nel caso l’aspettativa superi un mese, il periodo di ogni altro assegno personale, anche a carattere continuativo e non riassorbibileferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. È in facoltà del dirigente richiedere che l’aspettativa cessi prima della scadenza del ter- mine stabilito. 4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’ente e del relativo profilo, nonché alla espressa volontà dell’ente stesso.

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Samples: CCNL 2 Luglio 2018