Commissione Bilaterale Clausole campione

Commissione Bilaterale. Le aziende che intendono avvalersi di contratti a tempo determinato o di lavoratori stagionali secondo gli articoli 15 e 17 del presente contratto sono tenute a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione Bilaterale istituita presso l'Associazione imprenditoriale firmataria, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente contratto (Allegato 6), di norma entro 3 giorni prima della riunione della Commissione Bilaterale. Copia delle richieste di contratti a tempo determinato dovrà essere trasmessa anche alle R.S.A. dell'azienda richiedente. All'atto della preventiva comunicazione alla Commissione Bilaterale, l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione all'Associazione imprenditoriale firmataria del presente CCNL. La Commissione, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli articoli 15, 16 e 17 del presente contratto ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto e valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potrà procedere alla sospensione del contratto stesso, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate. Alla Commissione Bilaterale verranno forniti i dati relativi alle assunzioni di cui agli articoli 15, 16 e l 7 con cadenza semestrale, circa i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere, quelli scaduti entro i 12 mesi antecedenti e le assunzioni effettuate. Tale informazione verrà fornita come da allegato 6. Inoltre alla Commissione Bilaterale, con cadenza semestrale saranno forniti i dati dettagliati relativi all'effettivo utilizzo del personale oggetto di autorizzazione compilando l'apposito modello come da allegato 6bis.
Commissione Bilaterale. Le Parti, come previsto dal protocollo d’intesa INSIEME, sottoscritto in data 3 dicembre 2020, in un’ottica partecipativa e con la finalità di gestire congiuntamente una tematica in costante evoluzione, vista la specificità e peculiarità della materia trattata, ritengono di proseguire il confronto attraverso l’attivazione di una commissione bilaterale che verificherà la corretta applicazione delle disposizioni concordate ed evidenzierà eventuali criticità ed aree di miglioramento di questo nuovo modo di svolgere la prestazione lavorativa. La commissione valuterà anche la percorribilità dell’incremento del numero di giornate di lavoro agile per particolari attività e mansioni. Il numero di giornate non potrà comunque superare il limite massimo di 12 giornate lavorative per ogni mese, come previsto dal presente accordo per Eni Gas e ▇▇▇▇ ed Eni Progetti. La commissione analizzerà gli impatti del lavoro agile sull’organizzazione del lavoro, al fine di misurare l’accresciuta produttività di sistema ed individuale, analizzando le positive conseguenze che riflettono sul lavoratore in relazione all’applicazione del lavoro agile e che trovano risposta nel contratto collettivo di lavoro in particolare sul sistema classificatorio e sull’apprezzamento dell’apporto individuale. La commissione, composta da 6 componenti sindacali e 6 componenti aziendali, si insedierà entro il mese di novembre 2021 e si incontrerà bimestralmente o su richiesta delle parti e porterà periodicamente alle parti firmatarie l’esito dei propri lavori. Eventuali problematiche inerenti l’applicazione in sede locale dei contenuti e modalità del presente accordo, potranno essere affrontate territorialmente, e nella eventualità non si addivenga in tale ambito alla individuazione di una soluzione condivisa, i temi/situazioni oggetto di confronto saranno ricondotti alla commissione bilaterale.
Commissione Bilaterale. Si prevede l'istituzione di una commissione bilaterale, a componente paritetica, avente lo scopo di analizzare e formulare proposte sulle aree tematiche che impattano sull'organizzazione del lavoro al fine di migliorare la competitività, la produttività e le condizioni di vita e di lavoro delle persone: risorse, processi di lavoro, competenza. Si prevede, altresì, di definire modalità sperimentali di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del lavoro, sul presupposto di una scelta Aziendale di forme di decentramento gestionale e di insediamento di gruppi di lavoro in alcune unità produttive.
Commissione Bilaterale. Viene istituita una commissione composta pariteticamente da tre membri nominati dall’Uneba e da altrettanti nominati dalle ▇▇.▇▇. Detta commissione avrà il compito: 1. di predisporre gli atti necessari e sufficienti per la costituzione dell’Ente Bilaterale del Veneto che dovrà entrare in funzione entro il 01.01.2004. 2. di predisporre il regolamento di funzionamento della commissione di conciliazione e arbitrato, interna all’Ente Bilaterale, nelle controversie che dovessero insorgere per i dipendenti degli Enti aderenti all’Uneba secondo gli artt. 410 e succ. del c.p.c. . 3. di predisporre il regolamento di funzionamento della Commissione di Interpretazione delle norme del C.C.R.L., che sarà successivamente costituita.