Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente, il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per motivi di salute, può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L’Amministrazione si pronuncia motiva- tamente, tenendo conto della programmazione triennale dei fabbisogni, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento, il dipendente è ricollocato nella categoria, nella posizione economica corrispondente e nel profilo ri- vestiti all’atto delle dimissioni corrispondenti secondo il sistema di classificazione applicato all’Amministrazione medesima al momento del rientro. 2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle di- sposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione europea. 3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla dispo- nibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’Amministrazione ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché del positivo accertamento dell’idoneità fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute. 4. Qualora per effetto di dimissioni, il dipendente goda di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
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Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente, dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute, salute può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L’Amministrazione L’amministrazione si pronuncia motiva- tamente, tenendo conto della programmazione triennale dei fabbisognimotivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento, accoglimento il dipendente è ricollocato nella categorianell’area, nella posizione economica ovvero fascia retributiva corrispondente e nel profilo ri- vestiti rivestiti all’atto delle dimissioni corrispondenti secondo il sistema di classificazione applicato all’Amministrazione all’amministrazione medesima al momento del rientro.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle di- sposizioni disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione europeaEuropea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di cui all’art. 39 della legge 449/97 e successive modificazioni e integrazioni ed è subordinata alla dispo- nibilità disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’Amministrazione dell’amministrazione ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché del positivo accertamento dell’idoneità fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4. Qualora per effetto di dimissioni, il dipendente goda di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
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Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente, dirigente che abbia interrotto il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per proprio recesso o per motivi di salute, salute può richiedererichiedere alla stessa Azienda o Ente, entro 5 cinque anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso. L’Amministrazione L’Azienda o Ente si pronuncia motiva- tamente, tenendo conto della programmazione triennale dei fabbisogni, motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimentoaccoglimento il dirigente è ricollocato, il dipendente è ricollocato nella categoriaprevia stipulazione del contratto individuale, nella qualifica dirigenziale, posizione economica corrispondente e nel profilo ri- vestiti all’atto delle dimissioni corrispondenti secondo fascia di esclusività iniziale, con esclusione della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturata. Nei confronti del dirigente che abbia favorevolmente superato il sistema quinquennio di classificazione applicato all’Amministrazione medesima al momento servizio prima della cessazione del rientro.
2rapporto di lavoro, l’Azienda o Ente conferisce un incarico ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 (Tipologie d’ incarico), 19 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa- Criteri e procedure), 20 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa- Criteri e procedure). La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle di- sposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è è, in ogni caso, subordinata alla dispo- nibilità disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’Amministrazione dell’Azienda o Ente ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché del positivo accertamento all’accertamento dell’idoneità fisica qualora se la cessazione del rapporto fosse dovuta a sia stata causata da motivi di salute.
4. Qualora per effetto di dimissioni, il dipendente goda di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
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Samples: CCNL Dell’area Sanitaria
Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente, dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute, salute può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L’Amministrazione L’Agenzia si pronuncia motiva- tamente, tenendo conto della programmazione triennale dei fabbisognimotivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento, accoglimento il dipendente è ricollocato nella categorianell’area, nella posizione economica corrispondente ( o fascia retributiva corrispondente) e nel profilo ri- vestiti rivestiti all’atto delle dimissioni corrispondenti secondo il sistema di classificazione applicato all’Amministrazione all’Agenzia medesima al momento del rientro.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle di- sposizioni disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione europeaEuropea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di cui all’art. 39 della legge 449/97 e successive modificazioni e integrazioni ed è subordinata alla dispo- nibilità disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’Amministrazione dell’Agenzia ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché del positivo accertamento dell’idoneità fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4. Qualora per effetto di dimissioni, il dipendente goda di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
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Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente, dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per motivi effetto di salute, dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L’Amministrazione In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima o corrispondente posizione rivestita al momento delle dimissioni secondo il sistema di classificazione applicato nell’amministrazione.
2. L’amministrazione si pronuncia motiva- tamente, tenendo conto della programmazione triennale dei fabbisognimotivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento, accoglimento il dipendente è ricollocato nella categoria, nella posizione economica corrispondente nell’area/categoria e nel profilo ri- vestiti professionale corrispondenti a quelli ricoperti all’atto delle dimissioni corrispondenti dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato all’Amministrazione medesima al momento RESTA NELLA FORMULAZIONE 2016/2018
3. Il dipendente può richiedere la ricostituzione del rientro.
2. La stessa facoltà rapporto di lavoro, senza i limiti temporali, di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti temporali1, nei casi previsti dalle di- sposizioni disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione europea.
3, secondo la normativa europea. Nei casi previsti dai precedenti commi, la 4. Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro lavoro, al lavoratore è subordinata attribuito il trattamento economico corrispondente all’area/categoria, al profilo ed alla dispo- nibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’Amministrazione ed posizione economica, rivestiti al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché del positivo accertamento dell’idoneità fisica qualora la cessazione momento della interruzione del rapporto fosse dovuta a motivi di salutelavoro.
4. Qualora per effetto di dimissioni, il dipendente goda di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
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Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente, dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute, salute può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L’Amministrazione L’amministrazione si pronuncia motiva- tamente, tenendo conto della programmazione triennale dei fabbisognimotivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento, accoglimento il dipendente è ricollocato nella categorianell’area, nella posizione economica corrispondente e nel profilo ri- vestiti rivestiti all’atto delle dimissioni corrispondenti secondo il sistema di classificazione applicato all’Amministrazione all’amministrazione medesima al momento del rientro.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle di- sposizioni disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione europeaEuropea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di cui all’art. 39 della legge 449/97 e successive modificazioni e integrazioni ed è subordinata alla dispo- nibilità disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’Amministrazione dell’amministrazione ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché del positivo accertamento dell’idoneità fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4. Qualora per effetto di dimissioni, il dipendente goda di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Integrativo
Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendentedirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per motivi di salute, può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stessedi cessazione dal servizio, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L’Amministrazione si pronuncia motiva- tamentemotivatamente, tenendo conto della programmazione triennale dei fabbisognifab- bisogni, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento, al dirigente è attribuito il dipendente è ricollocato nella categoria, nella posizione economica corrispondente e nel profilo ri- vestiti all’atto delle dimissioni corrispondenti secondo il sistema di classificazione applicato all’Amministrazione medesima trattamento economico fondamentale previsto dal C.C.R.L. vigente al momento del rientrodella riassunzione.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendentedirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle di- sposizioni dispo- sizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni Pubbliche Amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, commi la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla dispo- nibilità disponi- bilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’Amministrazione ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché e del positivo accertamento dell’idoneità fisica fisica, qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4. Qualora Al dirigente che per effetto delle dimissioni di dimissioni, il dipendente goda di cui ai commi 1 e 2 usufruisce del trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
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Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente, dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per motivi effetto di salute, dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L’Amministrazione si pronuncia motiva- tamente, tenendo conto della programmazione triennale dei fabbisogni, entro 60 giorni dalla richiesta; in In caso di accoglimentoaccoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella categoriamedesima posizione rivestita, nella posizione economica corrispondente e nel profilo ri- vestiti all’atto delle dimissioni corrispondenti secondo il sistema di classificazione applicato all’Amministrazione medesima nell’ente, al momento del rientrodelle dimissioni.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza i limiti temporalitemporali di cui al medesimo comma 1, nei casi previsti dalle di- sposizioni disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione europeaEuropea.
3. Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro di cui ai commi precedenti, al lavoratore è attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo ed alla posizione economica rivestiti al momento della interruzione del rapporto di lavoro, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità e di ogni altro assegno di personale, anche a carattere continuativo e non riassorbibile”.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla dispo- nibilità disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’Amministrazione ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente dell’ente, nonché del positivo accertamento dell’idoneità fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salutealla espressa volontà dell’ente stesso.
4. Qualora per effetto di dimissioni, il dipendente goda di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
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