Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per motivi di salute, può richiedere, entro 5 anni dalla data di cessazione dal servizio, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'Amministrazione si pronuncia motivatamente, tenendo conto della programmazione triennale dei fabbisogni, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento, al dirigente è attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dal C.C.R.L. vigente al momento della riassunzione. 2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea. 3. Nei casi previsti dai precedenti commi la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell'Amministrazione ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente e del positivo accertamento dell'idoneità fisica, qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute. 4. Al dirigente che per effetto delle dimissioni di cui ai commi 1 e 2 usufruisce del trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
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Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute, salute può richiedere, entro 5 anni dalla data di cessazione dal serviziodelle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'Amministrazione L'ente o agenzia si pronuncia motivatamente, tenendo conto della programmazione triennale dei fabbisogni, entro 60 giorni dalla richiesta; in . In caso di accoglimento, al il dirigente è attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dal C.C.R.L. vigente al momento della riassunzionericollocato nel ruolo e nella fascia cui, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, apparteneva all'atto delle dimissioni.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di cui all'art. 39 della legge 449 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle disposizioni di legge in materia di assunzioni ed è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell'Amministrazione dell'ente o agenzia ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente e nonché del positivo accertamento dell'idoneità fisica, fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4. Al dirigente che Qualora per effetto delle dimissioni di cui ai commi 1 e 2 usufruisce del dimissioni, il dipendente goda di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
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Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute, salute può richiedere, entro 5 anni dalla data di cessazione dal serviziodelle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'Amministrazione L'amministrazione si pronuncia motivatamente, tenendo conto della programmazione triennale dei fabbisogni, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimentoaccoglimento il dipendente è ricollocato nell'area, al dirigente è attribuito nella posizione economica e nel profilo rivestiti all'atto delle dimissioni corrispondenti secondo il trattamento economico fondamentale previsto dal C.C.R.L. vigente sistema di classificazione applicato all'amministrazione medesima al momento della riassunzionedel rientro.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dirigentedipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di cui all'art. 39 della legge 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni ed è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell'Amministrazione dell'amministrazione ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente e nonché del positivo accertamento dell'idoneità fisica, fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4. Al dirigente che Qualora per effetto delle dimissioni di cui ai commi 1 e 2 usufruisce del dimissioni, il dipendente goda di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
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Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute, salute può richiedere, entro 5 anni dalla data di cessazione dal serviziodelle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'Amministrazione L'ente o agenzia si pronuncia motivatamente, tenendo conto della programmazione triennale dei fabbisogni, entro 60 giorni dalla richiesta; in . In caso di accoglimento, al il dirigente è attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dal C.C.R.L. vigente al momento della riassunzionericollocato nel ruolo e nella fascia cui, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, apparteneva all'atto delle dimissioni.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di cui all'art. 39 della legge 449 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle disposizioni di legge in materia di assunzioni ed è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell'Amministrazione dell'ente o agenzia ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente e nonché del positivo accertamento dell'idoneità fisica, fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4. Al dirigente che Qualora per effetto delle dimissioni di cui ai commi 1 e 2 usufruisce del dimissioni, il dipendente goda di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
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Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute, salute può richiedere, entro 5 anni dalla data di cessazione dal serviziodelle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'Amministrazione L'ente o agenzia si pronuncia motivatamente, tenendo conto della programmazione triennale dei fabbisogni, entro 60 giorni dalla richiesta; in . In caso di accoglimento, al il dirigente è attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dal C.C.R.L. vigente al momento della riassunzionericollocato nel ruolo e nella fascia cui, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, apparteneva all'atto delle dimissioni.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di cui all'art. 39 della legge 449 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle disposizioni di legge in materia di assunzioni ed è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell'Amministrazione dell'ente o agenzia ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente e nonché del positivo accertamento dell'idoneità fisica, fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4. Al dirigente che Qualora per effetto delle dimissioni di cui ai commi 1 e 2 usufruisce del dimissioni, il dipendente goda di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
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