RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI. Se a seguito della prestazione “Rientro sanitario” dell’Assicurato le persone assicurate che viaggino con lui siano impossibilitate a rientrare con il mezzo inizialmente stabilito, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire a queste ultime, per il rientro dal viaggio alla propria residenza, un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica). Per la presente prestazione viene fissato un limite d’indennizzo per persona assicurata pari a: - euro 210,00 se il viaggio di rientro avviene dall’Italia; - euro 420,00 se il viaggio di rientro avviene dall’Estero. La Struttura Organizzativa ha il diritto di richiedere gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.
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Samples: Assicurazione Contro Infortuni E Malattie, Assicurazione
RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI. Se a seguito della Qualora, successivamente alla prestazione “di Rientro sanitario” dell’Assicurato Sanitario (vedi prestazione 4), le persone assicurate che viaggino viaggiavano con lui siano impossibilitate a l'Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente stabilitoprevisto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire a queste ultime, per il rientro dal viaggio alla propria residenza, loro un biglietto ferroviario (di prima classe) classe o uno aereo (di classe economica). Per Europ Assistance avrà la presente prestazione viene fissato un limite d’indennizzo per persona assicurata pari a: - euro 210,00 se il viaggio di rientro avviene dall’Italia; - euro 420,00 se il viaggio di rientro avviene dall’Estero. La Struttura Organizzativa ha il diritto facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro. Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti: – fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall’Italia; – fino ad un importo massimo di Euro 400,00 per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall’estero.
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Samples: Assicurazione Danni
RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI. Se a seguito della prestazione “In caso di rientro sanitario dell'assicurato in base alle condizioni previste nel precedente art. 51 "Rientro sanitario” dell’Assicurato sanitario (anche dall'estero)", se le persone assicurate che viaggino in viaggio con lui siano impossibilitate a l'assicurato, purchè anch'esse assicurate, non sono in grado di rientrare per ragioni obiettive con il mezzo inizialmente stabilitoprevisto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa provvederà centrale operativa provvede a fornire a queste ultimeloro un biglietto ferroviario, prima classe, o aereo, classe economica, per il rientro dal viaggio rientrare alla propria residenza, un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica). Per la presente prestazione viene fissato un limite d’indennizzo per persona assicurata pari a: - euro 210,00 se il viaggio di rientro avviene dall’Italia; - euro 420,00 se il viaggio di rientro avviene dall’Esteroresidenza in Italia. La Struttura Organizzativa ha Società terrà a proprio carico il diritto costo dei biglietti fino a un importo massimo di euro 500,00 per assicurato. La Società avrà la facoltà di richiedere gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.
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Samples: Insurance Policy