Rimborso anticipato volontario. 1. La Parte Mutuataria ha la facoltà, in qualsiasi momento, di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo mutuato a condizione che: a) la data di rimborso non coincida con la data di pagamento di una rata del mutuo; b) siano preventivamente o contestualmente sanati gli eventuali inadempimenti della Parte Mutuataria riguardo agli obblighi derivanti dal presente Contratto, in particolare per quanto riguarda il pagamento di ogni somma dovuta alla Banca in dipendenza del mutuo; c) unitamente al capitale da rimborsare anticipatamente siano pagati gli interessi maturati su tale capitale fino alla data del rimborso anticipato; e d) sia corrisposta contestualmente al rimborso una commissione il cui ammontare è determinato nel Documento di Sintesi. 2. I rimborsi parziali avranno l’effetto di diminuire proporzionalmente la quota di ammortamento capitale delle rate, fermi restando il numero di esse originariamente pattuito e la scadenza.
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Rimborso anticipato volontario. 1. La Le Parti precisano che il termine per la restituzione della somma mutuata è stabilito nell’interesse di entrambe le Parti, ai sensi dell’art. 1816 c.c.. Le Parti convengono tuttavia che la Parte Mutuataria ha la facoltà, in qualsiasi momento, di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo mutuato a condizione che:
a) la data di rimborso non coincida con la data di pagamento di una rata del mutuo;
b) siano preventivamente o contestualmente sanati gli eventuali inadempimenti della Parte Mutuataria riguardo agli obblighi derivanti dal presente Contratto, in particolare per quanto riguarda il pagamento di ogni somma dovuta alla Banca in dipendenza del mutuo;
c) unitamente al capitale da rimborsare anticipatamente siano pagati gli interessi maturati su tale capitale fino alla data del rimborso anticipato; e
d) sia corrisposta contestualmente al rimborso una commissione il cui ammontare è determinato nel Documento di Sintesi.
2. I rimborsi parziali avranno l’effetto di diminuire proporzionalmente la quota di ammortamento capitale delle rate, fermi restando il numero di esse originariamente pattuito e la scadenza.
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Samples: Financing Agreement
Rimborso anticipato volontario. 1. La Le Parti precisano che il termine per la restituzione della somma mutuata è stabilito nell’interesse di entrambe le Parti, ai sensi dell’art. 1816 c.c.. Le Parti convengono tuttavia che la Parte Mutuataria ha la facoltà, in qualsiasi momento, di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo mutuato a condizione che:
a) : - la data di rimborso non coincida con la data di pagamento di una rata del mutuo;
b) ; - siano preventivamente o contestualmente sanati gli eventuali inadempimenti della Parte Mutuataria riguardo agli obblighi derivanti dal presente Contratto, in particolare per quanto riguarda il pagamento di ogni somma dovuta alla Banca in dipendenza del mutuo;
c) ; - unitamente al capitale da rimborsare anticipatamente siano pagati gli interessi maturati su tale capitale fino alla data del rimborso anticipato; e
d) e - sia corrisposta contestualmente al rimborso una commissione il cui ammontare è determinato nel Documento di Sintesi.
2. I rimborsi parziali avranno l’effetto di diminuire proporzionalmente la quota di ammortamento capitale delle rate, fermi restando il numero di esse originariamente pattuito e la scadenza.
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