Rinegoziazione – estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo. In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) ovvero di estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. Tuttavia l’Aderente/Assicurato, contestualmente alla richiesta di rinegoziazione o di estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo, potrà richiedere alle Compagnie Assicuratrici, per il tramite del Contraente, la cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni. In tale caso: - la copertura cesserà e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di rinegoziazione del Contratto di Mutuo o di estinzione parziale anticipata dello stesso; - con riferimento all’assicurazione cessante, all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia a partire dalla data di rinegoziazione – estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo fino alla data di scadenza dell’assicurazione.). L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 11.1.
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Rinegoziazione – estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo. In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) ovvero di estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. Tuttavia l’Aderente/Assicurato, contestualmente alla richiesta di rinegoziazione o di estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo, potrà richiedere alle Compagnie Assicuratricia Credemassicurazioni, per il tramite del Contraente, la cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni. In tale caso: - la copertura cesserà e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di rinegoziazione del Contratto di Mutuo o di estinzione parziale anticipata dello stesso; - con riferimento all’assicurazione cessante, all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia a partire dalla data di rinegoziazione – estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo fino alla data di scadenza dell’assicurazione.). L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 11.110.1.
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Samples: Assicurazione Collettiva
Rinegoziazione – estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo. In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) ovvero di estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. Tuttavia l’Aderente/Assicurato, contestualmente alla richiesta di rinegoziazione o di estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo, potrà richiedere alle Compagnie Assicuratricia Credemvita, per il tramite del Contraente, la cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni. In tale caso: - la copertura cesserà e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di rinegoziazione del Contratto di Mutuo o di estinzione parziale anticipata dello stesso; - con riferimento all’assicurazione cessante, all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia a partire dalla data di rinegoziazione – estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo fino alla data di scadenza dell’assicurazione.). L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 11.1.
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