Protezione Mutuo
Protezione Mutuo
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di mutuo riferiti alla clientela di Credito Xxxxxxxx X.x.X.
Polizza collettiva N. 05250000VC di Credemvita S.p.A. Polizza collettiva N. 90000007ZV di Credemassicurazioni S.p.A.
Fascicolo Informativo
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota Informativa per la “garanzia vita” prestata da Xxxxxxxxxx S.p.A.
• Nota Informativa comprensiva del glossario per le “garanzie danni” prestate da Credemassicurazioni S.p.A.
• Condizioni di Assicurazione
• Glossario per la “garanzia vita”
• Modulo di Adesione (fac simile)
• Documenti sul trattamento dei dati personali
deve essere consegnato all’Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente le Note informative.
Credemvita S.p.A. fa parte del Gruppo CREDITO EMILIANO – CREDEM
PROTEZIONE MUTUO
Nota Informativa per la “garanzia vita” prestata da Xxxxxxxxxx S.p.A.
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (cui è succeduto, a far data dal 01.01.2013, l’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
L’Aderente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione dell’adesione.
A. INFORMAZIONI SULL’ IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
La “garanzia vita” è prestata da Credemvita Società per Azioni, in forma abbreviata Credemvita S.p.A. (di seguito, Credemvita), facente parte del Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami I e V con D.M. del 23/04/1992 n. 19325 pubblicato sulla G.U. del 29 aprile 1992, nel ramo VI con D.M. del 16/06/1993 n. 19576 pubblicato sulla G.U. del 24/06/1993 e nel ramo III con provvedimento ISVAP numero 01014 del 27/10/1998. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n.100105.
Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx – Xxxxxx.
La durata di Credemvita è fissata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata una volta o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. La chiusura dell’esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.
Xxxxxxxxxx appartiene al Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, il quale è anche un gruppo bancario per il perimetro riconosciuto dall’Organo di controllo, Banca d’Italia, iscritto al n. 20010 dell’Albo Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d’Italia.
Il Gruppo Credito Emiliano – CREDEM è costituito da società operanti nei settori della banca e del credito, bancassurance, asset management, remote banking e servizi interbancari, servizi fiduciari e cartolarizzazione di crediti ex L. nr. 103/99.
Il capitale sociale di Credemvita è detenuto interamente da Credito Xxxxxxxx X.x.X. unica società del Gruppo quotata in borsa valori e svolgente l’attività bancaria di raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme, iscritta all’Albo delle banche al nr. 5350.
Credemvita è soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X.
Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto l’Aderente/Assicurato può rivolgersi al numero verde 800 273336 ovvero ai seguenti recapiti:
Indirizzo: Credemvita S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax: 0000 000000
E-mail: xxxx@xxxxxxxxxx.xx Sito internet : xxx.xxxxxxxxxx.xx
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto di Credemvita al 31 dicembre 2012 ammonta a 123,6 milioni di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 71,6 milioni di Euro e le riserve patrimoniali risultano essere pari a 32,5 milioni di Euro .
L’indice di solvibilità (gestione vita) risulta pari a 1,47 (rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e ammontare del margine richiesto dalla normativa vigente).
Tutti i dati sono desunti dal bilancio al 31 dicembre 2012.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
L’adesione all’assicurazione è facoltativa. L’assicurazione “Protezione Mutuo” può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di Mutuo riferito ad un cliente (Aderente/Assicurato per la presente assicurazione) di Credito Xxxxxxxx X.x.X (Contraente della presente assicurazione). Tale Contratto di Mutuo viene univocamente identificato mediante apposito numero di riferimento riportato sul Modulo di Adesione.
La durata dell’assicurazione, stabilita dall’Aderente/Assicurato esclusivamente in anni interi, è variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 35 anni e non può comunque superare la durata del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (intesa come durata residua, nel caso di Contratto di Mutuo in ammortamento prima della data di decorrenza dell’assicurazione).
Nel caso in cui più Aderenti/Assicurati intendano collegare le loro adesioni al medesimo Contratto di Mutuo, dovranno scegliere la stessa durata dell’assicurazione.
Il contratto prevede la seguente prestazione assicurativa offerta da Credemvita: Prestazione in caso di Decesso dell’Aderente/Assicurato (“garanzia vita”)
In caso di Decesso dell’Aderente/Assicurato verificatosi prima della scadenza contrattuale, Credemvita garantisce il pagamento di un importo pari al capitale assicurato alla data del Decesso.
L’ammontare del capitale assicurato per ciascun periodo mensile compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell’assicurazione, è determinato sulla base del capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione) e della durata dell’assicurazione (indicata nel Modulo di Adesione), secondo un piano di decrescenza con “ammortamento francese” al tasso annuo predefinito del 4,50%.
Il piano di decrescenza, con evidenza del capitale assicurato per ogni periodo mensile, è riportato sul Modulo di Adesione.
Nel caso in cui la durata dell’assicurazione sia inferiore alla durata del Contratto di Mutuo (anch’essa indicata nel Modulo di Adesione) il piano di decrescenza con “ammortamento francese” sarà determinato sulla base della durata del Contratto di Mutuo ma considerando soltanto i primi “n” periodi annuali (dove “n” è la durata, in anni interi, dell’assicurazione).
Si fa presente che, ai fini del calcolo del piano di decrescenza del capitale assicurato, quando la durata del Contratto di Mutuo non sia in anni interi verrà arrotondata all’intero superiore.
Si rimanda all’art 7.A delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alla prestazione offerta da Credemvita.
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La garanzia viene prestata esclusivamente a persone fisiche che alla data di adesione alla presente assicurazione, abbiano un’età compresa fra un minimo di 18 anni compiuti ed un massimo di 69 anni non compiuti: l’età a scadenza non potrà essere superiore a 70 anni compiuti.
Si evidenzia che, in ogni caso, l’assicurazione cessa prima della scadenza pattuita, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
- liquidazione del capitale assicurato a seguito del Decesso dell’Aderente/Assicurato;
- liquidazione dell’indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente dell’Aderente/Assicurato ove lo stesso abbia scelto oltre alla “garanzia vita” anche le “garanzie danni” prestate da Credemassicurazioni S.p.A (per le quali si rimanda all’apposita Nota Informativa e alle Condizioni di Assicurazione);
- estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo al quale l’assicurazione è collegata o trasferimento dello stesso presso altro soggetto mutuante, ove l’Aderente/Assicurato non abbia comunicato la volontà di mantenere in essere l’assicurazione.
Il rischio di Decesso è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Aderente/Assicurato.
Una particolare limitazione della garanzia è prevista per le patologie connesse alla “sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS)”, qualora l’Aderente/Assicurato non si sia sottoposto ad apposito test. In tale caso, se il Decesso dell’Aderente/Assicurato avviene entro i primi cinque anni dal perfezionamento dell’adesione e sia conseguente alla sindrome da immunodeficienza acquisita, ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non verrà pagato.
Vi sono ulteriori cause di mancata operatività della garanzia: a tal scopo si rimanda all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.
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Ai fini della stipula dell’assicurazione, l’Aderente/Assicurato deve sottoscrivere le dichiarazioni sul proprio buon stato di salute riportate nel Modulo di Adesione.
Si evidenzia la necessità che l’Aderente/Assicurato legga le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla sottoscrizione della dichiarazione sul proprio buon stato di salute.
E’ di fondamentale importanza che tali dichiarazioni siano esatte e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte di Credemvita che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata.
Qualora l’Aderente/Assicurato non sottoscriva tali dichiarazioni la garanzia non potrà essere prestata.
4. Premio
Per la “garanzia vita” l’Aderente/Assicurato paga un Premio Unico, la cui entità dipende:
- dalla durata dell’assicurazione (indicata nel Modulo di Adesione);
- dalla durata del Contratto di Mutuo (se diversa da quella dell’assicurazione), indicata nel Modulo di Adesione e da considerarsi, ai fini del calcolo del premio, arrotondata all’intero superiore quando non sia in anni interi; nel caso di un Contratto di Mutuo in ammortamento alla data di sottoscrizione dell’Adesione, la durata del Contratto di Mutuo presa a riferimento sarà quella residua a tale data;
- dal capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione).
Il pagamento del Premio Unico avviene in via anticipata: l’importo del premio è indicato sul Modulo di Adesione alla voce “PREMIO UNICO garanzia vita”.
Il Contraente, alla data di “decorrenza dell’assicurazione” (riportata sul Modulo di Adesione), incassa il “Premio Unico garanzia vita” - tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto del c/c bancario di riferimento dell’Aderente/Assicurato per conto della Compagnia Assicuratrice in forza di un mandato all’incasso appositamente conferito dalla stessa al Contraente.
Ove l’Aderente/Assicurato abbia scelto sia la “garanzia vita” sia le “garanzie danni” prestate da Credemassicurazioni S.p.A., sul c/c bancario di riferimento dell’Aderente/Assicurato verrà effettuato un unico addebito per un importo pari alla somma dei due premi unici dovuti.
Tale importo è indicato sul Modulo di Adesione alla voce “PREMIO UNICO complessivo”.
Si evidenzia che una quota parte dell’importo del “PREMIO UNICO garanzia vita” pagato dall’Aderente/Assicurato è riconducibile ai costi applicati da Credemvita (anche per la remunerazione dell’Intermediario). Si rimanda al successivo par. 5.1.1 della presente Nota Informativa per un dettaglio di tali costi.
AVVERTENZA:
In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Contratto di Mutuo, Credemvita restituisce all’Aderente/Assicurato la parte di “PREMIO UNICO garanzia vita” pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria o, in alternativa, su richiesta
dell’Aderente/Assicurato fornisce la copertura fino alla scadenza contrattuale. Si rimanda all’art. 11 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
5. Costi
5.1 Costi gravanti direttamente sull’Aderente/Assicurato
5.1.1 Costi gravanti sul premio
Il “PREMIO UNICO garanzia vita” è comprensivo dei costi per le spese relative alla acquisizione ed alla gestione del Contratto di Assicurazione. Le Spese di acquisizione rappresentano la remunerazione riconosciuta da Credemvita all’Intermediario mentre le Spese di gestione rappresentano l’importo trattenuto di Credemvita per la gestione del contratto.
TIPOLOGIA DI COSTO | % del “Premio Unico garanzia vita” versato | Quota parte del costo percepita dall’Intermediario |
Spese di acquisizione | 45,0% | 100,0% |
Spese di gestione | 17,0% | 0,0% |
Si forniscono di seguito alcune rappresentazioni esemplificative relative al “PREMIO UNICO garanzia vita” pagato ed ai costi compresi nello stesso, con evidenza della quota parte riferita alle Spese di acquisizione (remunerazione dell’Intermediario): al fine di salvaguardare la sinteticità dell’esposizione vengono illustrati casi riferiti ad un Contratto di Mutuo avente durata coincidente con quella dell’ assicurazione.
Durata dell’assicurazione e del Contratto di Mutuo: 10 anni Importi in Euro
Capitale assicurato iniziale | “Premio Unico garanzia vita” | Costi totali | Quota parte del costo percepita dall’Intermediario |
50.000 | 1.284 | 796,08 | 577,80 |
100.000 | 2.568 | 1.592,16 | 1.155,60 |
150.000 | 3.852 | 2.388,24 | 1.733,40 |
200.000 | 5.136 | 3.184,32 | 2.311,20 |
6. Misure e modalità di eventuali sconti
Non previsti.
7. Regime fiscale
I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.
I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall’imposta dovuta dall’Aderente/Assicurato ai fini IRPEF nella misura massima del 19% dell’effettivo premio pagato entro il limite di 1.291,14 Euro (D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 art. 15, comma 1 lett. F).
Le somme corrisposte da Credemvita in caso di morte dell’Aderente/Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. 29/9/1973, n. 601) e dall’imposta sulle successioni.
Le somme eventualmente restituite all’Aderente/Assicurato in caso di risoluzione anticipata dell’assicurazione potrebbero essere oggetto di tassazione separata ex art.17, comma 1, lettera n bis) del DPR 22.12.1986, n.917. (e successive modifiche e integrazioni): l’onere di verifica e i relativi adempimenti restano in capo al solo Aderente/Assicurato.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di perfezionamento del contratto
Per ogni dettaglio sulle modalità di perfezionamento del contratto si rinvia all’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.
9. Riscatto e riduzione
Il contratto non prevede nè la possibilità di riscatto anticipato né un valore di riduzione.
10. Revoca dell’adesione
L’adesione è revocabile, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n.209, finché il contratto non sia concluso (data di incasso del Premio Unico).
Per esercitare tale diritto l’Aderente/Assicurato deve inviare, entro tale data, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. A tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.
Si precisa che la revoca ha comunque l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di revoca quale risulta dal timbro postale d’invio.
Per l’esercizio del diritto di revoca non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Aderente/Assicurato.
11. Diritto di recesso
Entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto di assicurazione, l’Aderente/Assicurato ha la facoltà di recedere dall’assicurazione.
Per esercitare tale diritto l’Aderente/Assicurato deve inviare, entro tale termine, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.
Si precisa che il recesso ha comunque l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d’invio.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso verrà rimborsata all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio relativa al rischio non corso.
Per l’esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Aderente/Assicurato.
12. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni
Si rinvia all'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione dove viene indicata la documentazione che deve essere presentata a Credemvita per la liquidazione della prestazione.
Verificata la sussistenza del diritto alla liquidazione, Credemvita mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi di mora a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemvita al Beneficiario.
Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.
Si precisa che i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
13. Legge applicabile al Contratto di Assicurazione
Al Contratto di Assicurazione si applica la legge italiana.
14. Lingua in cui è redatto il Contratto di Assicurazione
Il Contratto di Assicurazione viene redatto in lingua italiana.
15. Reclami
Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’Intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a:
Credemvita S.p.A.
Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, inviando il reclamo all'Autorità stessa, in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo xxx xxx xx x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro.
L’IVASS è altresì competente per:
- i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro);
- l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
16. Comunicazioni dell’Aderente/Assicurato a Credemvita
L’Aderente/Assicurato non è tenuto a fornire alcuna comunicazione in caso di modifiche di professione che aggravino il rischio assunto da Credemvita, eventualmente intervenute in corso di contratto ai sensi dell’art.1926 del codice civile.
17. Conflitto di interessi
Credemvita è dotata di procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nello specifico Credemvita ha approvato un Regolamento, emanato nel rispetto della normativa vigente, al fine di:
- identificare e, ove ciò sia ragionevolmente possibile, prevenire i conflitti di interesse, con riferimento all’offerta e all’esecuzione dei contratti;
- individuare delle regole di comportamento tali da assicurare la necessaria trasparenza informativa e la gestione dei conflitti di interesse nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente;
- realizzare una gestione finanziaria indipendente;
- adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli Aderenti/Assicurati.
Credemvita ha individuato una unità organizzativa, distinta da quelle adibite all’attività di gestione delle polizze e all’attività di gestione dei relativi attivi a copertura, alla quale è demandata la responsabilità di individuare ed elaborare le informazioni necessarie per fronteggiare le situazioni di conflitto di interessi, rendicontando semestralmente al Consiglio di Amministrazione.
La distribuzione del prodotto “Protezione Mutuo” è effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, pertanto con riferimento al collocamento della “garanzia vita” prestata da Xxxxxxxxxx S.p.A., si configura la fattispecie del conflitto di interessi in quanto Xxxxxxxxxx appartiene allo stesso Gruppo societario Credito Xxxxxxxx in considerazione del controllo diretto esercitato da Credito Xxxxxxxx X.x.X..
Credemvita opera comunque in modo tale che, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, l’Aderente/Assicurato non subisca alcun pregiudizio in relazione al prodotto sottoscritto.
Credemvita è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Credemvita S.p.A. Xxxxxxxx Xxxxxx
I dati contenuti nella presente Nota Informativa per la “garanzia vita” di PROTEZIONE MUTUO (Polizza collettiva N. 05250000VC di Credemvita S.p.A ) sono aggiornati al 30 maggio 2013.
Nota Informativa per le “garanzie danni” prestate da Credemassicurazioni S.p.A.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (cui è succeduto, a far data dal 01 gennaio 2013, IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP (ora IVASS).
Il Contraente e l’Aderente/Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Le garanzie danni sono prestate da
a) Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A. (di seguito,
Credemassicurazioni);
b) Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx)
c) Recapito telefonico: 000 000000 Fax: 0000 000000
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
d) Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/98 (G.U. n. 148 del 27/06/1998), all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 9 (limitatamente al furto), 10, 13 e 17 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005 (quanto al Ramo 10 si precisa che, per effetto della pubblicazione sul Bollettino dell’Autorità del Provvedimento ISVAP nr. 2909 del 27.06.2011, Credemassicurazioni a far data dal 29.07.2011 ha cessato l’esercizio dell’attività assicurativa nel Ramo 10 di cui all’art. 2 c. 3 del D.Lgs. 209/2005 inerente la “Responsabilità Civile autoveicoli terrestri”). Autorizzata con provvedimento ISVAP n. 1755 del 19/12/2000 (G.U. n. 201 del 28/12/2000) ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a tutti i rischi compresi nel Ramo 9 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/08 ad estendere l’esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16, perdite pecuniarie di vario genere, di cui all’art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/10 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18, assistenza, di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2012 è pari a 15 milioni di Euro di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 14,1 milioni ed il totale delle riserve patrimoniali è pari a 0,7 milioni.
L’indice di solvibilità risulta 2,21. Tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
Tutti i dati sono desunti dal bilancio approvato al 31 dicembre 2012.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO
Il contratto non prevede tacito rinnovo alla sua scadenza. AVVERTENZA:
E’ possibile esercitare i diritti di revoca e di recesso come esplicitato dall’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni
L’adesione all’assicurazione è facoltativa. L’assicurazione “Protezione Mutuo” può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di Mutuo riferito ad un cliente (Aderente/Assicurato per la presente assicurazione) di Credito Xxxxxxxx X.x.X (Contraente della presente assicurazione). Tale Contratto di Mutuo viene univocamente identificato mediante apposito numero di riferimento riportato sul Modulo di Adesione.
Prestazioni Assicurate
Di seguito vengono elencati gli eventi che determinano il pagamento delle relative prestazioni da parte di Credemassicurazioni:
GARANZIE DANNI (prestate da Credemassicurazioni)
a) Infortunio o Malattia che determini l’Invalidità Totale Permanente – per tutti gli Aderenti/Assicurati;
b) In aggiunta a quanto sopra, Credemassicurazioni presta in via alternativa fra loro una delle seguenti garanzie dei rami danni a seconda della posizione occupazionale di ciascun Aderente/Assicurato rilevata al momento del sinistro:
• Infortunio o Malattia che determini l’Inabilità Temporanea Totale – a favore dei Lavoratori Autonomi e a questi soltanto;
oppure
• Ricovero Ospedaliero in Istituto di Cura – a favore dei Lavoratori Dipendenti Pubblici e dei Non Lavoratori, nonché a favore dei Lavoratori Dipendenti Privati che sottoscrivano l’assicurazione collegata ad un “mutuo in ammortamento” e che al momento dell’adesione risultino collocati in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria;
oppure
• Perdita del posto di lavoro – a favore dei Lavoratori Dipendenti Xxxxxxx e a questi soltanto (fatta eccezione dunque per quanto indicato al punto 7.D delle Condizioni di Assicurazione - Persone Assicurate, 2° comma -).
Le coperture assicurative prestate da Credemassicurazioni devono ritenersi come parte integrante di una unica tariffa e non sono proponibili separatamente.
Descrizione delle garanzie offerte
GARANZIA: INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE
In caso di infortunio o malattia che determinino l’Invalidità Totale Permanente dell’Aderente/Assicurato verificatisi prima della scadenza contrattuale, Credemassicurazioni garantisce un importo pari al capitale assicurato alla data del sinistro.
L’ammontare del capitale assicurato, è determinato sulla base del capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione) e della durata dell’assicurazione (indicata nel Modulo di Adesione), secondo un piano di decrescenza con “ammortamento francese” al tasso annuo predefinito del 4,50%.
Il piano di decrescenza, con evidenza del capitale assicurato per ogni periodo mensile,è riportato sul Modulo di Adesione.
Nel caso in cui la durata dell’assicurazione sia inferiore alla durata del Contratto di Mutuo (anch’essa indicata nel Modulo di Adesione) il piano di decrescenza con “ammortamento francese” sarà determinato sulla base della durata del Contratto di Mutuo ma considerando soltanto i primi “n” periodi annuali (dove “n” è la durata, in anni interi, dell’assicurazione).
Si fa presente che, ai fini del calcolo del piano di decrescenza del capitale assicurato, quando la durata del Contratto di Mutuo non sia in anni interi verrà arrotondata all’intero superiore.
Si rinvia all’art. 7.B delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia.
AVVERTENZA:
Per quanto riguarda la garanzia Invalidità Totale Permanente sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 7.B delle Condizioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Sono presenti franchigie e importi massimi assicurabili esplicitati all’art. 7.B delle Condizioni di Assicurazione.
ESEMPIO: L’Aderente/Assicurato ha diritto all’indennizzo nel caso in cui l’Invalidità Permanente dovuta a infortunio o malattia sia superiore al 65%.
Nel caso pratico di invalidità certificata al 70%, l’Aderente/Assicurato si vedrà indennizzato il capitale assicurato risultante dal piano di ammortamento evidenziato sul Modulo di Adesione in essere al momento del sinistro.
Se si pone che la data del sinistro sia il 1 marzo 2017, che l’Aderente/Assicurato abbia sottoscritto l’assicurazione di durata pari a 10 anni, coincidente con la durata del Contratto di Mutuo, a partire da un capitale assicurato iniziale di 100.000 Euro il 1 giugno 2012, l’Aderente/Assicurato si vedrà indennizzato il capitale assicurato di 58.056 Euro (ovvero il capitale assicurato in essere al momento del sinistro risultante dal piano di ammortamento evidenziato sul Modulo di Adesione).
*******************************
GARANZIA: INABILITA’ TEMPORANEA TOTALE
In caso di Inabilità Temporanea Totale, sempreché l’Aderente/Assicurato al momento del sinistro sia un Lavoratore Autonomo, Credemassicurazioni corrisponderà, trascorso il periodo di franchigia fissato in 60 giorni, una somma pari a tante Rate Assicurate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l’assicurazione è collegata, in scadenza durante il restante periodo dell'inabilità stessa, fino ad un limite massimo di 12 Rate Assicurate per ogni sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita ad un periodo di 30 giorni continuativi di Inabilità Totale a decorrere dalla data di scadenza della rata.
Si rinvia all’art. 7.C delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia.
AVVERTENZA:
Per quanto riguarda la garanzia Inabilità Temporanea Totale sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 7.C delle Condizioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Sono presenti franchigie e massimali esplicitati all’art. 7.C delle Condizioni di Assicurazione.
ESEMPIO: L’Aderente/Assicurato ha diritto all’indennizzo nel caso in cui l’Inabilità Temporanea Totale perduri per un periodo superiore ai 60 giorni e l’inabilità totale sia tale nel giorno di scadenza della rata mensile di ammortamento.
Nel caso pratico di Inabilità Temporanea Totale di 80 giorni decorrente dal 1 gennaio, l’Aderente/Assicurato si vedrà indennizzata la rata assicurata mensile evidenziata sul Modulo di Adesione in scadenza il 10 marzo dello stesso anno (sono trascorsi 60 giorni di franchigia e la rata del piano di ammortamento scade durante il periodo di Inabilità Temporanea Totale).
In particolare se si pone che l’Aderente/Assicurato abbia sottoscritto l’assicurazione di durata pari a 10 anni, coincidente con la durata del Contratto di Mutuo, a partire da un capitale assicurato iniziale di 100.000 Euro l’Aderente/Assicurato si vedrà indennizzata una rata assicurata mensile di 1.036 Euro.
**************************************** GARANZIA: RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA
In caso di Ricovero in Istituto di Cura, sempreché l’Aderente/Assicurato al momento del sinistro sia un Non Lavoratore oppure un Lavoratore Dipendente Pubblico, Credemassicurazioni corrisponderà un importo pari alla Rata Assicurata mensile riferita alla rata di ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l’assicurazione è collegata, con scadenza immediatamente successiva al periodo di 7 pernottamenti consecutivi di Ricovero in Istituto di Cura, fino ad un massimo di 12 Rate Assicurate per sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 pernottamenti continuativi di ricovero a decorrere dalla scadenza della rata.
La garanzia di cui al presente paragrafo vale anche –in sostituzione della garanzia di cui all’art. 7.E (copertura per Perdita del Posto di Lavoro)– per i Lavoratori Dipendenti Privati che al momento dell’Adesione collegata ad un “mutuo in ammortamento” si trovino collocati in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria.
Si rinvia all’art. 7.D delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia.
AVVERTENZA:
Per quanto riguarda la garanzia Ricovero in Istituto di Cura sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 7.D delle Condizioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Sono presenti franchigie e massimali esplicitati all’art. 7.D delle Condizioni di Assicurazione.
ESEMPIO: L’Aderente/Assicurato ha diritto all’indennizzo nel caso in cui il Ricovero in Istituto di Cura perduri per un periodo superiore ai 7 pernottamenti: in questo caso gli verrà indennizzata la rata immediatamente successiva in scadenza.
Nel caso pratico di Ricovero in Istituto di Cura che comporti 10 pernottamenti decorrente dal 1 gennaio con dimissioni dall’Istituto di Cura avvenute il giorno 11 gennaio, l’Aderente/Assicurato si vedrà indennizzata la rata assicurata mensile evidenziata sul Modulo di Adesione che scade il 20 gennaio dello stesso anno (sono trascorsi i 7 pernottamenti di franchigia).
In particolare se si pone che l’Aderente/Assicurato abbia sottoscritto l’assicurazione di durata pari a 10 anni, coincidente con la durata del Contratto di Mutuo, a partire da un capitale assicurato iniziale di 100.000 Euro l’Aderente/Assicurato si vedrà indennizzata una rata assicurata mensile di 1.036 Euro.
**************************************** GARANZIA: PERDITA DEL POSTO DI LAVORO
In caso di Perdita del posto di lavoro, sempreché l’Aderente/Assicurato al momento del sinistro sia un Lavoratore Dipendente Privato (fatta eccezione per quanto indicato al punto 7.D delle Condizioni di Assicurazione - Persone Assicurate, 2° comma) che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi, Credemassicurazioni, trascorso il periodo di franchigia fissato in 60 giorni, corrisponderà una somma pari a tante Rate Assicurate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l’assicurazione è collegata, in scadenza durante il restante periodo di disoccupazione, fino ad un massimo di 12 Rate Assicurate mensili per ogni sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita ad un periodo di 30 giorni continuativi di disoccupazione a decorrere dalla data di scadenza della rata.
Si rinvia all’art. 7.E delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia.
AVVERTENZA:
Per quanto riguarda la garanzia Perdita del Posto di Lavoro sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 7.D e 7.E delle Condizioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Sono presenti franchigie e massimali esplicitati all’art. 7.E delle Condizioni di Assicurazione.
ESEMPIO: L’Aderente/Assicurato ha diritto all’indennizzo nel caso in cui la perdita del posto di lavoro perduri per un periodo superiore ai 60 giorni e lo stato di disoccupazione sia tale nel giorno di scadenza della rata mensile di ammortamento.
Nel caso pratico di Perdita del Posto di Lavoro di 80 giorni decorrente dal 1 gennaio, l’Aderente/Assicurato si vedrà indennizzata la rata assicurata mensile evidenziata sul Modulo di Adesione in scadenza il 10 marzo dello stesso anno (sono trascorsi 60 giorni di franchigia e la rata del piano di ammortamento scade durante il periodo di disoccupazione).
In particolare se si pone che l’Aderente/Assicurato abbia sottoscritto l’assicurazione di durata pari a 10 anni, coincidente con la durata del Contratto di Mutuo, a partire da un capitale assicurato iniziale di 100.000 Euro l’Aderente/Assicurato si vedrà indennizzata una rata assicurata mensile di 1.036 Euro.
Persone assicurabili
Le coperture assicurative vengono prestate esclusivamente a persone fisiche che alla data di adesione alla presente assicurazione, abbiano un’età compresa fra un minimo di 18 anni compiuti ed un massimo di 69 anni non compiuti: l’età a scadenza non potrà essere superiore a 70 anni compiuti.
AVVERTENZA:
E’ presente un limite massimo di età assicurabile. Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Durata dell’assicurazione
La durata dell’assicurazione, stabilita dall’Aderente/Assicurato esclusivamente in anni interi, è variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 35 anni e non può comunque superare la durata del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (intesa come durata residua, nel caso di Contratto di Mutuo già stipulato con il Contraente prima della data di decorrenza dell’assicurazione).
Nel caso in cui più Aderenti/Assicurati intendano collegare le loro adesioni al medesimo Contratto di Mutuo, dovranno scegliere la stessa durata dell’assicurazione.
La durata delle garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura e Perdita del Posto di Lavoro è di 10 anni fermo restando che la durata di dette garanzie coincide con la durata dell’assicurazione se questa è minore di 10 anni.
AVVERTENZA:
Sono presenti limitazioni di durata delle Coperture.
Si rinvia all’ art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
4. Periodi di carenza contrattuali per le garanzie del ramo danni
AVVERTENZA:
Sono previsti periodi di carenza per quanto riguarda le garanzie danni esplicitati agli artt. 7.B, 7.C, 7.D e 7.E delle Condizioni di Assicurazione.
5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Dichiarazioni sul buono stato di salute – Nullità
AVVERTENZA:
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
AVVERTENZA:
Ai fini della stipula dell’assicurazione, l’Aderente/Assicurato deve sottoscrivere le dichiarazioni sul proprio buon stato di salute riportate nel Modulo di Adesione.
Qualora l’Aderente/Assicurato non sottoscriva tali dichiarazioni le coperture assicurative di “Protezione Mutuo” non potranno essere prestate.
AVVERTENZA:
Si evidenzia la necessità che l’Aderente/Assicurato legga le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla sottoscrizione della dichiarazione sul proprio buon stato di salute.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio
Non previste.
7. Premi
L’Aderente/Assicurato paga un Premio Unico sulle garanzie danni, la cui entità dipende:
- dalla durata dell’assicurazione (indicata nel Modulo di Adesione);
- dalla durata del Contratto di Mutuo (se diversa da quella dell’assicurazione), indicata nel Modulo di Adesione e da considerarsi, ai fini del calcolo del premio, arrotondata all’intero superiore quando non sia in anni interi;
- dal capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione).
Il pagamento del Premio Unico avviene in via anticipata: l’importo del premio è indicato sul Modulo di Adesione alla voce “PREMIO UNICO garanzie danni”.
Il Contraente, alla data di “decorrenza dell’assicurazione” (riportata sul Modulo di Adesione), incassa il “Premio Unico garanzie danni” - tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto del c/c bancario dell’Aderente/Assicurato - per conto di Credemassicurazioni in forza di un mandato all’incasso appositamente conferito dalla stessa Compagnia al Contraente.
Ove l’Aderente/Assicurato abbia scelto sia le “garanzie danni” sia la “garanzia vita” prestata da Xxxxxxxxxx, sul c/c bancario di riferimento dell’Aderente/Assicurato verrà effettuato un unico addebito per un importo pari alla somma dei due premi unici dovuti.
Tale importo è indicato sul Modulo di Adesione alla voce “PREMIO UNICO complessivo”.
AVVERTENZA:
Si evidenzia che in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Contratto di Mutuo, Credemassicurazioni restituisce all’Aderente/Assicurato la parte di PREMIO UNICO garanzie danni pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria o, in alternativa, su richiesta dell’Aderente/Assicurato fornisce la copertura fino alla scadenza contrattuale. Si rimanda all’art. 11 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Costi gravanti direttamente sull’Aderente/Assicurato
Il PREMIO UNICO garanzie danni è comprensivo dei costi per le spese relative alla acquisizione ed alla gestione del Contratto di Assicurazione. Le Spese di acquisizione rappresentano la remunerazione riconosciuta da Credemassicurazioni all’Intermediario mentre le Spese di gestione rappresentano l’importo trattenuto dalla Compagnia per la gestione del contratto.
TIPOLOGIA DI COSTO | % del Premio Unico versato (al netto delle imposte) | Quota parte del costo percepita dall’Intermediario |
Spese di acquisizione | 45,0% | 100,0% |
Spese di gestione | 17,0% | 0,0% |
Si forniscono di seguito alcune rappresentazioni esemplificative relative al PREMIO UNICO garanzie danni pagato ed ai costi compresi nello stesso, con evidenza della quota parte riferita alle Spese di acquisizione (remunerazione dell’Intermediario): al fine di salvaguardare la sinteticità dell’esposizione viene illustrato il caso di Contratto di Mutuo avente durata coincidente con quella dell’ assicurazione.
Durata dell’assicurazione e del Contratto di Mutuo: 10 anni Importi in Euro
Capitale assicurato iniziale | Premio Unico garanzie danni | Costi totali | Quota parte del costo percepita dall’Intermediario |
50.000 | 2.941,75 | 1.779,40 | 1.291,50 |
100.000 | 5.883,50 | 3.558,80 | 2.583,00 |
150.000 | 8.825,25 | 5.338,20 | 3.874,50 |
200.000 | 11.767,00 | 7.117,60 | 5.166,00 |
8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Non previsto.
9. Diritto di recesso (e di revoca)
AVVERTENZA:
L’aderente/assicurato può revocare l’adesione finché il contratto non sia concluso (data di incasso del Premio Unico).
L’aderente/assicurato, entro il termine di trenta giorni dalla data di conclusione del contratto, ha facoltà di recedere dall’assicurazione.
A partire dalla quarta ricorrenza annua computata dalla data di “decorrenza dell’assicurazione”, l’Aderente/Assicurato limitatamente alle sole garanzie danni può recedere con un preavviso di 60
giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso.
Per l’esercizio del diritto di revoca e di recesso si rinvia a quanto in dettaglio indicato all’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.
Per l’esercizio del diritto di revoca e di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Aderente/Assicurato.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Si precisa che i diritti derivanti dal presente Contratto di Assicurazione relativamente alle Garanzie Xxxxx prestate da Credemassicurazioni si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del c.c.
11. Legge applicabile al contratto
Al Contratto di Assicurazione si applica la legge italiana.
12. Regime fiscale
I premi delle assicurazioni per i rischi di danni alla persona, alla data di redazione del presente documento, sono soggetti all’imposta del 2,5% del relativo premio imponibile.
I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa, fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall’imposta dovuta dall’Aderente/Assicurato.
Le somme eventualmente restituite all’Aderente/Assicurato in conseguenza di quanto previsto al successivo punto 13, potrebbero essere oggetto di tassazione separata ex art.17, comma 1, lettera n bis) del DPR 22.12.1986, n.917. (e successive modifiche e integrazioni): l’onere di verifica e i relativi adempimenti restano in capo al solo Aderente/Assicurato.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
AVVERTENZA:
Le Condizioni di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro l’Aderente/Assicurato deve provvedere alla denuncia dei fatti a Credemassicurazioni entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell’evento.
Si rinvia agli artt. 7.B, 7.C, 7.D e 7.E delle Condizioni di Assicurazione per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio sull’individuazione del momento di insorgenza del sinistro.
Si rinvia all'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione dove viene indicata la documentazione che deve essere presentata alla Compagnia Assicuratrice che presta la specifica Copertura per la liquidazione delle prestazioni.
Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario.
14. Assistenza diretta – Convenzioni
Non prevista.
15. Reclami
Relativamente alle garanzie danni (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura, Perdita del Posto di Lavoro), eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto:
• a Credemassicurazioni S.p.A. - Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx; via fax al numero 0522/442041; via e-mail all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
In caso di controversia con un’Impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net. o direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet xxx.xxxxx.xx, sezione “Per il consumatore”.
Per qualsiasi chiarimento relativo all’inoltro dei reclami l’Aderente/Assicurato può contattare il numero verde 800 273336.
16. Arbitrato
AVVERTENZA:
Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l’arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Qualora sia previsto l’arbitrato il luogo di svolgimento è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina all’Assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli.
17. Informativa in corso di contratto
Credemassicurazioni pubblica sul proprio sito internet il Fascicolo Informativo per la consultazione degli aggiornamenti. Eventuali comunicazioni all’Aderente/Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto.
Glossario delle Garanzie Danni
ADERENTE
Xxxxxxxx che, avendo stipulato un Contratto di Mutuo con il Contraente, ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla copertura assicurativa. L’adesione all’assicurazione è facoltativa.
AMMORTAMENTO FRANCESE
E’ una modalità di ammortamento di un debito che prevede il pagamento di rate periodiche costanti posticipate.
ASSICURATO
Persona fisica a cui si riferisce l’assicurazione; essa si identifica con l’Aderente.
BENEFICIARIO
Soggetto a favore del quale la Compagnia Assicuratrice che fornisce la specifica copertura riconoscerà il pagamento dell’indennizzo.
CAPITALE ASSICURATO
Capitale assicurato per ciascun periodo mensile compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell’assicurazione indicato dalla “Tabella del piano di decrescenza del capitale assicurato” inclusa nel Modulo di Adesione.
CAPITALE ASSICURATO INIZIALE
Capitale assicurato prescelto dall’Aderente/Assicurato all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
CARENZA
Periodo immediatamente successivo alla data di effetto del Contratto di Assicurazione durante il quale le garanzie non sono efficaci. Se l'evento assicurato avviene in tale periodo la Compagnia Assicuratrice non corrisponde la prestazione assicurata.
COMPAGNIA ASSICURATRICE
La Società che fornisce la specifica copertura; in particolare Credemassicurazioni S.p.A. per le garanzie dei rami danni, Xxxxxxxxxx S.p.A. per la “garanzia vita”.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione.
CONTRAENTE
Credito Xxxxxxxx X.x.X. che ha stipulato le Polizze di assicurazione.
CONTRATTO DI MUTUO
Il contratto stipulato tra il Contraente e l’Aderente, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del prestito erogato dal Contraente all’Aderente/Assicurato. Le coperture assicurative vengono prestate esclusivamente con riferimento alla “Tabella del piano di decrescenza del capitale assicurato” inclusa nel Modulo di Adesione e per le coperture richieste dall’Aderente/Assicurato.
COPERTURA
La garanzia assicurativa concessa ad un Aderente/Assicurato dalla Compagnia Assicuratrice che la fornisce, ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, ed in forza della quale la Compagnia Assicuratrice stessa è obbligata al pagamento dell’Indennizzo al verificarsi di un Sinistro previsto dalla polizza.
DECORRENZA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
La data a partire dalla quale le coperture assicurative hanno effetto.
DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
DURATA CONTRATTUALE
Periodo durante il quale il Contratto di Assicurazione è efficace.
ESCLUSIONI
Xxxxxx esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata dalla Compagnia Assicuratrice, elencati in appositi articoli o clausole del Contratto di Assicurazione.
FASCICOLO INFORMATIVO
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Aderente/Assicurato, composto da:
• Nota Informativa per la “garanzia vita” prestata da Xxxxxxxxxx S.p.A.
• Nota Informativa comprensiva del glossario per le “garanzie danni” prestate da Credemassicurazioni S.p.A.
• Condizioni di Assicurazione
• Glossario per la “garanzia vita”
• Modulo di Adesione (fac simile)
• Documenti sul trattamento dei dati personali
FRANCHIGIA
La Franchigia per le Garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura, Perdita del Posto di Lavoro, è il periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile ai termini del presente Contratto di Assicurazione, l’Assicurato non ha diritto ad alcuna indennità. La Franchigia per la
Garanzia Invalidità Totale Permanente è il grado percentuale pari o al di sotto del quale non viene pagato alcun indennizzo.
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE
La perdita temporanea e in misura totale, a seguito di infortunio o malattia non esclusi dalla garanzia, della capacità dell'Aderente/Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Compagnia Assicuratrice, in base ad una Copertura prevista dalle polizze, a seguito del verificarsi di un Sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte, l'Invalidità Permanente Totale o l’Inabilità Temporanea Totale o il Ricovero in Istituto di Cura.
Sono inoltre parificati ad Infortunio:
1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione inconsapevole o da assorbimento involontario di sostanze;
3. l'annegamento;
4. l'assideramento o il congelamento;
5. i colpi di sole o di calore.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per la presente assicurazione è Credito Emiliano tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede.
INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE
La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell’Aderente/Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dall’attività esercitata. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità, valutato in base alla tabella contenuta nell’Allegato 1 al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 (Tabella INAIL), sia superiore al 65% (è comunque esclusa l’applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38).
ISTITUTO DI CURA
Istituto universitario, ospedale, casa di cura, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni e le strutture per anziani.
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo e che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.
LAVORATORE AUTONOMO
La persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare o una professione indipendente e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente. Sono altresì considerati lavoratori autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscano un reddito a fronte di contratti a progetto e quelli indicati come non Lavoratori Dipendenti (v. infra).
LAVORATORE DIPENDENTE PRIVATO
La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di Aziende private, in base ad un contratto di lavoro dipendente. Non sono considerati lavoratori dipendenti i lavoratori con:
- contratto a tempo determinato
- contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro)
- contratto di apprendistato
- contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali)
- contratti di lavoro intermittente
- i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all’estero (salvo che detto contratto sia regolato dalla legge italiana).
LAVORATORE DIPENDENTE PUBBLICO
Il Lavoratore Dipendente di una Pubblica Amministrazione, cioè: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni; le Istituzioni Universitarie; gli Istituti Autonomi case popolari; le Camere Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale; l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n.
300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975.
LIQUIDAZIONE
Determinazione e pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi del sinistro indennizzabile.
MALATTIA
Alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
MARGINE DI SOLVIBILITA’
Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell’impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell’impresa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell’onere dei sinistri; nell’assicurazione sulla vita deve invece essere proporzionale agli impegni assunti.
MODULO DI ADESIONE
Modulo sottoscritto dall’Aderente/Assicurato per fruire delle coperture assicurative collettive stipulate dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle Coperture e della individuazione delle garanzie rese operanti.
MUTUO IN AMMORTAMENTO
Mutuo erogato in periodo antecedente alla conclusione del Contratto di Assicurazione (assicurazione non contestuale all’erogazione del mutuo).
NON LAVORATORE
Xxxxx che non è né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico, né Lavoratore Autonomo (ad esempio: benestanti, pensionati, casalinghe, studenti).
NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA
L’attività retribuita o comunque redditizia svolta dall’Aderente/Assicurato immediatamente prima del Sinistro.
NOTA INFORMATIVA
Documento redatto secondo le disposizioni ISVAP (cui è succeduto a far data dal 01 gennaio 2013 l’IVASS
– Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) che la Compagnia Assicuratrice deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia Assicuratrice, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Momento in cui avviene il pagamento del premio.
PERDITA D’IMPIEGO
La perdita del lavoro a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” indipendentemente dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato.
PERIODO DI COPERTURA (O DI EFFICACIA)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
PIANO DI DECRESCENZA
Vedere “Tabella del Piano di Decrescenza del capitale assicurato”
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del Contratto di Assicurazione e che disciplina lo stesso con la Compagnia Assicuratrice che presta le specifiche coperture.
PREMIO UNICO GARANZIE DANNI
Somma di denaro dovuta da ciascun Aderente/Assicurato alla Compagnia Assicuratrice (Credemassicurazioni) in relazione alla Copertura prestata con la Polizza.
PREMIO UNICO COMPLESSIVO
Somma di denaro dovuta da ciascun Aderente/Assicurato alle Compagnie Assicuratrici in relazione alle Coperture prestate con le Polizze.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione relativamente alle Garanzie Danni prestate da Credemassicurazioni si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
RATA DI AMMORTAMENTO
Importo della rata dovuta dall’Aderente/Assicurato al Contraente in virtù del Contratto di Mutuo; il pagamento della rata è posticipato rispetto alla data di inizio del piano di ammortamento.
RATA ASSICURATA MENSILE
Importo della rata indicato sullo spazio riservato alle “Garanzie e somme assicurate” incluso nel Modulo di Adesione e su cui si basano le Coperture assicurative dei rami danni che prevedono il rimborso delle rate.
RECESSO (O RIPENSAMENTO)
Diritto dell’Aderente/Assicurato di recedere dal Contratto di Assicurazione e farne cessare gli effetti.
REVOCA
Diritto dell’Aderente/Assicurato di revocare l’adesione prima della conclusione del contratto.
RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA
Degenza in Istituto di Cura (pubblico o privato) resa necessaria da infortunio o malattia la cui durata sia maggiore di 7 pernottamenti consecutivi.
SCADENZA
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
SINISTRO
Verificarsi del fatto dannoso oggetto del Contratto di Assicurazione per il quale viene prestata la garanzia.
TABELLA DEL PIANO DI DECRESCENZA DEL CAPITALE ASSICURATO
Tabella inclusa nel Modulo di Adesione in cui sono indicati gli importi assicurati nei vari periodi di durata del Contratto di Assicurazione.
Credemassicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Credemassicurazioni S.p.A. Xxxxxxxx Xxxxxx
I dati contenuti nella presente Nota Informativa per le “garanzie danni” di PROTEZIONE MUTUO (Polizza collettiva N. 90000007ZV di Credemassicurazioni S.p.A) sono aggiornati al 30 maggio 2013.
Condizioni di Assicurazione
ART. 1 OGGETTO DELLE COPERTURE E OBBLIGHI DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI
Le prestazioni previste dal presente Contratto di Assicurazione, se rese operanti, sono assicurate - nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi – in relazione ai seguenti eventi:
- per tutti gli Aderenti/Assicurati
1.1Decesso, garanzia vita prestata da Xxxxxxxxxx S.p.A. (di seguito Credemvita);
1.2Invalidità Totale Permanente conseguente a infortunio o malattia, garanzia danni prestata da Credemassicurazioni S.p.A. (di seguito Credemassicurazioni);
- inoltre, Credemassicurazioni assicura,
1.3in caso di Inabilità Temporanea Totale derivante da infortunio o malattia, l’indennizzo previsto ai soli Aderenti/Assicurati che siano Lavoratori Autonomi (garanzia danni);
1.4in caso di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx in Istituto di Cura reso necessario da infortunio o malattia, l’indennizzo previsto ai soli Aderenti/Assicurati che siano Lavoratori Dipendenti Pubblici o Non Lavoratori (garanzia danni). Questa garanzia è prestata anche a favore dei Lavoratori Dipendenti Privati che, al momento dell’adesione al presente contratto collegato ad un “mutuo in ammortamento” siano collocati in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria, in sostituzione della garanzia Perdita del Posto di Lavoro di cui al successivo punto 1.5;
1.5in caso di Perdita del Posto di Lavoro conseguente a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’indennizzo previsto ai soli Aderenti/Assicurati che siano Lavoratori Dipendenti Privati (garanzia danni). Al fine di accertare che il Lavoratore Dipendente Xxxxxxx non risulti collocato in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria al momento dell’Adesione, l’Aderente/Assicurato è tenuto a fornire la copia delle buste paga relative alla retribuzione da lui percepita nel mese in cui ha aderito al presente Contratto e nei due mesi successivi.
Al fine dell’attribuzione a ciascun Aderente/Assicurato delle garanzie alternative descritte ai punti 1.3
– 1.4 – 1.5 si terrà conto della situazione occupazionale di ciascun Assicurato al momento del sinistro.
Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi.
Gli obblighi di Credemvita e di Credemassicurazioni (nel seguito delle presenti Condizioni di Assicurazione, quando congiuntamente individuate, brevemente indicate come “Compagnie Assicuratrici”) risultano esclusivamente dalle polizze collettive n. 05250000VC di Credemvita e n. 90000007ZV di Credemassicurazioni (e dalle appendici emesse e firmate dalle Direzioni delle Compagnie stesse) stipulate dal Contraente in nome e nell’interesse dei sottoscrittori di un Contratto di Xxxxx e in abbinamento a detto contratto.
All’atto della firma del Modulo di Adesione, l’Aderente/Assicurato può scegliere:
- di richiedere esclusivamente la garanzia vita;
- di richiedere esclusivamente le garanzie danni;
- di richiedere sia la garanzia vita sia le garanzie danni.
Si sottolinea che la scelta, effettuata dall’Aderente/Assicurato in sede di sottoscrizione, non potrà essere modificata nel corso della durata dell’assicurazione.
Nel caso in cui più Aderenti/Assicurati intendano collegare la loro adesione al medesimo Contratto di Mutuo, essi dovranno scegliere la stessa tipologia di garanzia/e (solo vita, solo danni, vita e danni).
ART. 2 PERSONE ASSICURABILI - PERSONE ASSICURATE
L’adesione all’assicurazione è facoltativa. L’assicurazione “Protezione Mutuo” può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di Mutuo riferito ad un cliente (Aderente/Assicurato per la presente assicurazione) di Credito Xxxxxxxx X.x.X (Contraente della presente assicurazione). Tale Contratto di Mutuo viene univocamente identificato mediante apposito numero di riferimento riportato sul Modulo di Adesione.
L’Aderente/Assicurato è persona fisica, cliente del Contraente, che:
- alla data di adesione alla presente assicurazione, abbia un’età compresa fra un minimo di 18 anni compiuti ed un massimo di 69 anni non compiuti: l’età a scadenza non potrà essere superiore a 70 anni compiuti;
- abbia sottoscritto le dichiarazioni sul proprio buon stato di salute riportate nel Modulo di Adesione; qualora l’Aderente/Assicurato non sottoscriva tali dichiarazioni le coperture assicurative di “PROTEZIONE MUTUO” non potranno avere luogo.
ART. 3 DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE
Per ogni Aderente/Assicurato le Coperture, rispettivamente garantite dalle Compagnie come precedentemente indicato all’art. 1 “Oggetto delle coperture e obblighi delle compagnie assicuratrici”, decorrono (ferme le Carenze stabilite ai rispettivi artt. 7B, 7C, 7D, 7E) dalle ore 24.00 della data di “decorrenza dell’assicurazione” indicata nel Modulo di Adesione, se il premio è stato pagato (altrimenti dalle ore 24.00 del giorno in cui la/le Compagnia/e Assicuratrice/i abbia/no avuto notizia certa dell’avvenuto pagamento) e cessano alle ore 24.00 del giorno di scadenza riportata nel Modulo di Adesione ovvero alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
a. morte dell’ Aderente/Assicurato;
b. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato;
x. xxxxxxxxxx anticipata totale o trasferimento del Contratto di Mutuo, ove l’Aderente/Assicurato non abbia comunicato alle Compagnie Assicuratrici la volontà di mantenere in essere le Coperture assicurative (in tal caso verrà restituito il premio versato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativo al periodo per il quale le Garanzie non hanno avuto effetto; l’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al successivo art. 11.1).
La durata dell’assicurazione, stabilita dall’Aderente/Assicurato esclusivamente in anni interi, è variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 35 anni e non può comunque superare la durata del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (intesa come durata residua, nel caso di Contratto di Mutuo in ammortamento prima della data di decorrenza dell’assicurazione)
Nel caso in cui più Aderenti/Assicurati intendano collegare le loro adesioni al medesimo Contratto di Mutuo, dovranno scegliere la stessa durata dell’assicurazione.
La durata delle garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura e Perdita del Posto di Lavoro è di 10 anni fermo restando che la durata di dette garanzie coincide con la durata del Contratto di Assicurazione se questa è minore di 10 anni.
ART. 4 DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE/ASSICURATO
Le dichiarazioni dell’Aderente/Assicurato devono essere esatte e complete.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c.
ART. 5 DIRITTO DI REVOCA E RECESSO
5.1 Diritto di revoca e recesso dall’assicurazione
L’adesione è revocabile, finché il contratto non sia concluso (data di incasso del Premio Unico).
Per esercitare tale diritto l’Aderente/Assicurato deve inviare, entro tale data, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. A tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.
Si precisa che la revoca ha comunque l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di revoca quale risulta dal timbro postale d’invio.
Per l’esercizio del diritto di revoca non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Aderente/Assicurato.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto di Assicurazione, l’Aderente/Assicurato ha la facoltà di recedere dall’assicurazione.
Per esercitare tale diritto l’Aderente/Assicurato deve inviare, entro tale termine, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.
Si precisa che il recesso ha comunque l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d’invio.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso verrà rimborsata all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio relativa al rischio non corso (al netto delle eventuali imposte di legge).
Per l’esercizio del diritto di revoca e di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Aderente/Assicurato.
Le lettere raccomandate relative alla comunicazione della revoca ovvero del recesso dovranno essere inoltrate all’indirizzo di:
• Xxxxxxxxxx, nel caso in cui l’Aderente/Assicurato abbia acquistato la sola garanzia vita;
• Credemassicurazioni, nel caso in cui l’Aderente/Assicurato abbia acquistato la sola garanzia danni
• Credemvita/Credemassicurazioni, nel caso in cui l’Aderente/Assicurato abbia acquistato entrambe le garanzie;
5.2 Diritto di recesso dalle garanzie danni in corso di contratto
A partire dalla quarta ricorrenza annua computata dalla data di “decorrenza dell’assicurazione”, l’Aderente/Assicurato limitatamente alle sole garanzie danni può recedere con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso.
In tal caso verrà restituito il premio versato per le garanzie danni, al netto delle eventuali imposte di legge, relativo al periodo per il quale le Garanzie non hanno avuto effetto; l’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al successivo art. 11.1.
Nel caso in cui l’Aderente/Assicurato, all’atto della firma del Modulo di Adesione, abbia scelto sia la garanzia vita sia le garanzie danni, la copertura per il caso di decesso prestata da Credemvita rimane attiva anche in caso di recesso dalle garanzie danni.
Per l’esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Aderente/Assicurato.
La lettera raccomandata relativa alla comunicazione del recesso per le sole garanzie danni è da inoltrare, nei termini sopra indicati, all’indirizzo di Credemassicurazioni.
ART. 6 PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio pattuito è dovuto per intero ed in un’unica soluzione dall’Aderente/Assicurato alla data di “decorrenza dell’assicurazione” (riportata sul Modulo di Adesione) ed è determinato in base:
- alla durata dell’assicurazione (indicata nel Modulo di Adesione);
- alla durata del Contratto di Mutuo (se diversa da quella dell’assicurazione) indicata nel Modulo di Adesione e da considerarsi arrotondata all’intero superiore quando non sia in anni interi;
- alle garanzie prescelte dall’Aderente/Assicurato (solo garanzia vita, solo garanzie danni o pacchetto completo garanzia vita e garanzie danni);
- al capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione).
Il Contraente, alla data di “decorrenza dell’assicurazione” (riportata sul Modulo di Adesione), incassa il Premio Unico Complessivo (riportato sul Modulo di Adesione) - tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto del c/c bancario dell’Aderente/Assicurato - per conto della/e Compagnia/e Assicuratrice/i in forza di un mandato all’incasso appositamente conferito dalla/e stessa/e al Contraente.
ART. 7 PRESTAZIONI GARANTITE
7.A COPERTURA PER DECESSO
Compagnia Assicuratrice: Credemvita S.p.A.
Persone Assicurate
Tutti gli Aderenti/Assicurati che, all’atto della firma del Modulo di Adesione, abbiano scelto la garanzia vita e abbiano sottoscritto le dichiarazioni sul proprio buono stato di salute.
Rischio assicurato
Il rischio assicurato è il Decesso dell’Aderente/Assicurato fatte salve le esclusioni previste dal successivo art. 9.
Prestazione Assicurata
In caso di Decesso dell’Aderente/Assicurato verificatosi prima della scadenza contrattuale, Credemvita garantisce un importo pari al capitale assicurato alla data del Decesso.
L’ammontare del capitale assicurato per ciascun periodo mensile compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell’assicurazione, è determinato sulla base del capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione) e della durata dell’assicurazione (indicata nel Modulo di Adesione), secondo un piano di decrescenza con “ammortamento francese” al tasso annuo predefinito del 4,50%.
Il piano di decrescenza, con evidenza del capitale assicurato per ogni periodo mensile, è riportato sul Modulo di Adesione.
Nel caso in cui la durata dell’assicurazione sia inferiore alla durata del Contratto di Mutuo (anch’essa indicata nel Modulo di Adesione) il piano di decrescenza con “ammortamento francese” sarà determinato sulla base della durata del Contratto di Mutuo ma considerando soltanto i primi “n” periodi annuali (dove “n” è la durata, in anni interi, dell’assicurazione).
Ai fini del calcolo del piano di decrescenza del capitale assicurato, quando la durata del Contratto di Mutuo non sia in anni interi verrà arrotondata all’intero superiore.
Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione l’Aderente/Assicurato indica il capitale assicurato iniziale.
Se l’Aderente/Assicurato ha un’età inferiore a 60 anni compiuti può indicare un capitale assicurato compreso tra un minimo di 10.000 e un massimo di 200.000 Euro. A partire da 60 anni compiuti può invece essere indicato un capitale assicurato compreso tra un minimo di 10.000 e un massimo di
150.000 Euro.
In ogni caso:
a) il limite massimo potrà essere superato per un ammontare non eccedente il Premio Unico Complessivo di assicurazione nel caso in cui l’Aderente/Assicurato abbia scelto di aggiungere l’importo di tale premio al finanziamento richiesto con il Contratto di Mutuo;
b) il capitale assicurato iniziale non potrà comunque essere maggiore dell’importo del Contratto di Mutuo o del debito residuo in caso di mutuo in ammortamento prima della decorrenza dell’assicurazione;
c) ove più Aderenti/Assicurati intendano collegare le loro adesioni al medesimo Contratto di Mutuo, dovranno scegliere ciascuno lo stesso capitale assicurato iniziale, tenuto conto che il capitale assicurato iniziale complessivo non potrà comunque eccedere l’importo del Contratto di Mutuo.
7.B COPERTURA PER INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Compagnia Assicuratrice: Credemassicurazioni S.p.A.
Persone Assicurate
Tutti gli Aderenti/Assicurati, che abbiano sottoscritto le coperture assicurative Danni.
Rischio assicurato
Il rischio assicurato è l’Invalidità Totale Permanente (tale è considerata l’invalidità superiore al 65%) a condizione che:
a) l’Infortunio o la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la copertura è efficace.
b) L’Invalidità Totale permanente dell’Aderente/Assicurato sia riconosciuta entro 12 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio o della malattia che l’hanno provocata.
c) In caso di Invalidità Totale permanente da malattia, il sinistro sia avvenuto dopo le ore 24.00 della data di scadenza del periodo di carenza di 90 giorni.
d) La Compagnia Assicuratrice abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’indennizzo a favore dell’Aderente/Assicurato.
e) Il sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo art. 9;
f) L’Aderente/Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui all’art. 15.
Prestazione Assicurata
L’Indennizzo che la Compagnia Assicuratrice è obbligata a corrispondere all’Aderente/Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, consiste in un importo pari al capitale assicurato alla data del sinistro.
Come data di sinistro si intende, in caso di infortunio, la data di accadimento e in caso di malattia la data di presentazione della domanda di invalidità alla ASL o in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale.
Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Totale Temporanea, Perdita del Posto di Lavoro, Ricovero in Istituto di Cura dopo la data di accertamento dell’Invalidità saranno detratti dall’Indennizzo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente.
L’ammontare del capitale assicurato per ciascun periodo mensile compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell’assicurazione, è determinato sulla base del capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione) e della durata dell’assicurazione (indicata nel Modulo di Adesione), secondo un piano di decrescenza con “ammortamento francese” al tasso annuo predefinito del 4,50%.
Il piano di decrescenza, con evidenza del capitale assicurato per ogni periodo mensile, è riportato sul Modulo di Adesione.
Nel caso in cui la durata dell’assicurazione sia inferiore alla durata del Contratto di Mutuo (anch’essa indicata nel Modulo di Adesione) il piano di decrescenza con “ammortamento francese”
sarà determinato sulla base della durata del Contratto di Mutuo ma considerando soltanto i primi “n” periodi annuali (dove “n” è la durata, in anni interi, dell’assicurazione).
Ai fini del calcolo del piano di decrescenza del capitale assicurato, quando la durata del Contratto di Mutuo non sia in anni interi verrà arrotondata all’intero superiore.
Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione l’Aderente/Assicurato indica il capitale assicurato iniziale.
Se l’Aderente/Assicurato ha un’età inferiore a 60 anni compiuti può indicare un capitale assicurato compreso tra un minimo di 10.000 e un massimo di 200.000 Euro. A partire da 60 anni compiuti può invece essere indicato un capitale assicurato compreso tra un minimo di 10.000 e un massimo di
150.000 Euro.
In ogni caso:
a) il limite massimo potrà essere superato per un ammontare non eccedente il Premio Unico di assicurazione nel caso in cui l’Aderente/Assicurato abbia scelto di aggiungere l’importo di tale premio al finanziamento richiesto con il Contratto di Mutuo;
b) il capitale assicurato iniziale non potrà comunque essere maggiore dell’importo del Contratto di Mutuo o del debito residuo in caso di mutuo erogato prima della decorrenza dell’assicurazione;
c) ove più Aderenti/Assicurati intendano collegare le loro adesioni al medesimo Contratto di Mutuo, dovranno scegliere ciascuno lo stesso capitale assicurato iniziale, tenuto conto che il capitale assicurato iniziale complessivo non potrà comunque eccedere l’importo del Contratto di Mutuo.
7.C COPERTURA PER INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA Compagnia Assicuratrice: Credemassicurazioni S.p.A.
Persone Assicurate
Gli Aderenti/Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi, che abbiano sottoscritto le coperture assicurative Danni.
Rischio assicurato
Il rischio assicurato è l’inabilità temporanea e totale al lavoro. L'Aderente/Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totalmente al lavoro” se, a causa di un infortunio o di una malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il sinistro egli eserciti effettivamente una attività lavorativa autonoma regolare.
Franchigia - Carenza
La copertura assicurativa per il caso di inabilità temporanea e totale al lavoro dovuta ad infortunio o malattia è sottoposta ad un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni.
La Inabilità Totale e Temporanea al lavoro dovuta a malattia diventa operante dopo un periodo di carenza di 90 giorni a partire dalla data di decorrenza dell’assicurazione.
Prestazione Assicurata
Dopo il periodo di franchigia sopra indicato, la Compagnia Assicuratrice corrisponderà una somma pari a tante Rate Assicurate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l’assicurazione è collegata, in scadenza durante il restante periodo dell'inabilità stessa, fino ad un limite massimo di 12 Rate Assicurate mensili per ogni sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 giorni continuativi di Inabilità Totale a decorrere dalla data di scadenza della rata.
Qualora l'Aderente/Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima malattia o del medesimo infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia, ferma la corresponsione massima di 12 Rate Assicurate mensili per sinistro.
Qualora il nuovo sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato il periodo di franchigia. Qualora il piano di ammortamento del Contratto di Mutuo preveda una periodicità di rimborso diversa da quella mensile, al fine di individuare sia il giorno di scadenza della rata immediatamente successiva al compimento della franchigia, sia il periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale indennizzabili successivi al primo periodo, si farà riferimento per ogni mese al giorno effettivo di scadenza della rata (ad esempio il giorno 15 del mese).
In ogni caso, la Compagnia Assicuratrice non corrisponderà più di 36 Rate Assicurate mensili per tutto il periodo di durata della copertura.
Qualsiasi indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di 2.000 Euro mensili per ciascun Aderente/Assicurato.
Denunce successive
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni, oppure a 120 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o alla stessa Malattia del Sinistro precedente.
Resta inteso che gli obblighi assunti dalla Compagnia Assicuratrice nei confronti di ciascun Aderente/Assicurato cessano qualora si sia esaurito il massimale globale di 36 Indennizzi mensili.
Durata dell’assicurazione
Per la presente garanzia la durata massima di assicurazione è di 10 anni fermo restando che la durata della garanzia coincide con la durata dell’assicurazione se questa è minore di 10 anni.
7.D COPERTURA PER RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA Compagnia Assicuratrice: Credemassicurazioni S.p.A.
Persone Assicurate
Gli Aderenti/Assicurati che, al momento del sinistro, siano Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti Pubblici, che abbiano sottoscritto le coperture assicurative Danni.
La garanzia di cui al presente articolo vale anche –in sostituzione della garanzia di cui all’art. 7.E (copertura per Perdita del Posto di Lavoro)– per i Lavoratori Dipendenti Privati che al momento dell’Adesione collegata ad un “mutuo in ammortamento” si trovino collocati in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria.
Rischio assicurato
Il rischio assicurato è il Ricovero in Istituto di Cura dovuto a Infortunio o Malattia.
In caso di Ricovero in Istituto di Cura la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica Copertura corrisponderà l’Indennizzo qualora:
a) l’Infortunio e la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace;
b) il Ricovero da Malattia si sia verificato dopo il 00.xx giorno successivo alla data di decorrenza dell’assicurazione (Carenza);
c) il Ricovero abbia una durata pari o superiore a 7 pernottamenti continuativi;
d) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all’art. 9;
e) siano stati adempiuti gli oneri di cui all’art. 15 .
Prestazione Assicurata
Per ogni Sinistro il primo Indennizzo, pari ad una Rata Assicurata mensile, sarà liquidato alla scadenza della rata di ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l’assicurazione è collegata, immediatamente successiva al Periodo di franchigia di 7 pernottamenti consecutivi di Ricovero in Istituto di Cura, fino ad un massimo di 12 Rate Assicurate per sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 pernottamenti continuativi di ricovero a decorrere dalla scadenza della rata.
Qualora l’Aderente/Assicurato, dopo una ripresa delle normali occupazioni, subisca un nuovo Ricovero, questo è considerato un nuovo sinistro e verrà applicato un nuovo periodo di franchigia.
Qualora il piano di ammortamento del Contratto di Mutuo preveda una periodicità di rimborso diversa da quella mensile, al fine di individuare sia il giorno di scadenza della rata immediatamente successiva al compimento della franchigia, sia il periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero indennizzabili successivi al primo periodo, si farà riferimento per ogni mese al giorno effettivo di scadenza della rata (ad esempio il giorno 15 del mese).
Qualsiasi indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di 2.000 Euro mensili per ciascun Aderente/Assicurato.
Resta inteso che gli obblighi assunti dalla Compagnia Assicuratrice nei confronti di ciascun Aderente/Assicurato cessano qualora si sia esaurito il massimale globale di 36 Indennizzi mensili.
Durata dell’assicurazione
Per la presente garanzia la durata massima di assicurazione è di 10 anni fermo restando che la durata della garanzia coincide con la durata dell’assicurazione se questa è minore di 10 anni.
7.E COPERTURA PER PERDITA DEL POSTO DI LAVORO Compagnia Assicuratrice: Credemassicurazioni S.p.A.
Persone Assicurate
Gli Aderenti/Assicurati che –fatta eccezione per quanto precisato al punto 7.D (Persone Assicurate, 2° comma)– al momento del sinistro - siano Lavoratori Dipendenti Privati che abbiano superato il periodo di prova e che risultino assunti con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi, i quali abbiano sottoscritto le coperture assicurative Danni.
Rischio assicurato
Il rischio assicurato è il licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”.
Carenza e franchigia
La copertura assicurativa per il caso di perdita del posto di lavoro dovuta a “giustificato motivo oggettivo” è sottoposta ad un periodo di carenza di 180 giorni e la relativa prestazione è operativa dopo una franchigia assoluta di 60 giorni.
Prestazione assicurativa
Dopo il periodo di franchigia sopra indicato, la Compagnia Assicuratrice corrisponderà una somma pari a tante Rate Assicurate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l’assicurazione è collegata, in scadenza durante il restante periodo di disoccupazione, fino ad un massimo di 12 Rate Assicurate mensili per ogni sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 giorni continuativi di disoccupazione a decorrere dalla scadenza della rata.
Nel caso in cui l’Aderente/Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un’attività remunerativa di altra natura, l’indennizzo non sarà più dovuto.
Qualora l’Aderente/Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che l’Aderente/Assicurato al momento del sinistro sia nuovamente un Lavoratore Dipendente Xxxxxxx, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno sei mesi.
In ogni caso la somma massima che la Compagnia Assicuratrice corrisponderà per ogni Aderente/Assicurato, nel caso di diversi licenziamenti, è pari all’ammontare di 36 Rate Assicurate mensili per tutto il periodo di durata della copertura.
Qualora il piano di ammortamento del Contratto di Mutuo preveda una periodicità di rimborso diversa da quella mensile, al fine di individuare sia il giorno di scadenza della rata immediatamente successiva al compimento della franchigia, sia il periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione indennizzabili successivi al primo periodo, si farà riferimento per ogni mese al giorno effettivo di scadenza della rata (ad esempio il giorno 15 del mese).
Qualsiasi indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di 2.000 Euro mensili per ciascun Aderente/Assicurato.
Denunce successive
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita del Posto di Lavoro, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Perdita del Posto di Lavoro se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione (6 mesi) nel corso del quale l’Aderente/Assicurato sia ritornato ad essere un Lavoratore Dipendente Privato, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno sei mesi. Resta inteso che gli obblighi assunti dalla Compagnia Assicuratrice che presta la specifica Copertura nei confronti di ciascun Aderente/Assicurato cessano qualora si sia esaurito il massimale globale di 36 Indennizzi mensili.
Durata dell’assicurazione
Per la presente garanzia la durata massima di assicurazione è di 10 anni fermo restando che la durata della garanzia coincide con la durata dell’assicurazione se questa è minore di 10 anni.
ART. 8 CONTROVERSIE
Per le controversie relative ai contratti di assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell’Aderente/Assicurato, dei beneficiari ovvero degli aventi diritto.
Qualora tra il Contraente, l’Aderente/Assicurato e la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica copertura insorgano eventuali controversie sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle Parti, ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia.
I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Aderente/Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
ART. 9 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI
Relativamente alla garanzia prestata da Xxxxxxxxxx il rischio di Decesso è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Aderente/Assicurato.
E’ escluso dalla garanzia soltanto il Decesso causato da:
- dolo o colpa grave del Contraente, dell’Aderente/Assicurato o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Aderente/Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Aderente/Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell’Aderente/Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Aderente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.
Una particolare limitazione della garanzia è prevista per le patologie connesse alla “sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS)”, qualora l’Aderente/Assicurato non si sia sottoposto ad apposito test. In tale caso se il Decesso dell’Aderente/Assicurato avviene entro i primi cinque anni dal perfezionamento dell’adesione e sia conseguente alla sindrome da immunodeficienza acquisita, ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non verrà pagato.
Le coperture per Invalidità Totale Permanente e Perdita del Posto di Lavoro relativi a contratti di lavoro regolati dalla Legge Italiana sono valide in tutto il mondo. Le Coperture per Inabilità Temporanea Totale e Ricovero in Istituto di Cura valgono soltanto per i Sinistri verificatisi nell’ambito dell’Unione Europea.
Le garanzie Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, Ricovero in Istituto di Cura non sono valide nei seguenti casi:
- dolo dell'Aderente/Assicurato ovvero del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Aderente/Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto;
- azioni intenzionali dell’Aderente/Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall'Aderente/Assicurato; i sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico;
- infortunio di volo, se l'Aderente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone;
- partecipazione a corse di velocità con qualsiasi mezzo a motore e relativi allenamenti, partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo – spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo;
- stati patologici preesistenti o in essere alla data di decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti e conseguenze;
- patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze;
- malattie ed Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente;
- malattie od infortuni che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate;
- ricoveri o convalescenze dovute alla necessità dell’Aderente/Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché ricoveri per lunga degenza o le convalescenze qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
Le garanzie Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, Ricovero in Istituto di Cura non sono operanti in caso di aborto volontario non terapeutico.
La copertura relativa al rischio di Perdita del Posto di Lavoro è esclusa nei seguenti casi:
- licenziamenti dovuti a “giusta causa”;
- dimissioni;
- licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali;
- licenziamenti tra congiunti (ascendenti e discendenti; altri parenti e affini conviventi);
- cessazione, alla loro scadenza, di: contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali), contratti di lavoro intermittente;
- contratti di lavoro stipulati all'estero (salvo che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge Italiana);
- risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia o di anzianità”;
- risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
- le situazioni di disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria.
ART. 10 CRITERI DI INDENNIZZABILITA' (PER LE GARANZIE DANNI)
Credemassicurazioni corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio o della malattia. Se al momento del sinistro l'Aderente/Assicurato è affetto da patologie o menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio o la malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto o di un apparato già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente si terrà conto del grado di invalidità preesistente, diminuendo proporzionalmente il valore dell'organo o dell'arto o dell'apparato.
La valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella di cui all’allegato
n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL).
ART. 11 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI XXXXX
Nel caso di estinzione anticipata totale, di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. “portabilità”) ovvero di rinegoziazione o estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo al quale la presente assicurazione è collegata, l’Aderente/Assicurato potrà scegliere se mantenere in essere l’assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di Premio Unico Complessivo pagato (al netto delle eventuali imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
In caso di risoluzione anticipata dell’assicurazione, verrà restituito all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, l’importo dovuto entro 30 giorni dalla data di risoluzione.
11.1 Estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo
Nel caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx S.p.A.), l’Aderente/Assicurato potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite: tale comunicazione dovrà essere inoltrata alle Compagnie Assicuratrici, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuta estinzione del Contratto di Mutuo.
In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di estinzione del Contratto di Mutuo.
In tal caso all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo fino alla scadenza dell’assicurazione). Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
Sotto si riportano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso:
L’importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione e dei capitali assicurati in tale periodo, verrà ottenuto come somma di due componenti:
- Componente A, riferita alla restituzione di quota parte dei costi gravanti sul Premio Unico Complessivo;
- Componente B, riferita alla restituzione di quota parte del premio puro (definito come la differenza tra il Premio Unico Complessivo, al netto di eventuali imposte, e i costi gravanti sullo stesso).
Di seguito si rappresentano le regole di calcolo utilizzate per la determinazione delle due componenti.
Componente A
Tale componente è ottenuta moltiplicando l’importo dei costi compresi nel Premio Unico Complessivo pagato dall’ Aderente/Assicurato per un rapporto avente:
- al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell’assicurazione e la data di scadenza della stessa;
- al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell’assicurazione.
Componente B
Tale componente è ottenuta sottraendo al premio puro – come sopra definito - compreso nel Premio Unico Complessivo effettivamente pagato dall’Aderente/Assicurato, il premio puro compreso nel Premio Unico Complessivo che l’Aderente/Assicurato avrebbe dovuto pagare a fronte di una durata dell’assicurazione coincidente con il tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di anticipata estinzione dell’assicurazione stessa, ferme restando tutte le altre condizioni.
Qualora l’anticipata estinzione non coincida con una data di ricorrenza anniversaria dell’assicurazione, l’importo da sottrarre sarà ottenuto come media aritmetica ponderata tra:
• I) Il premio puro che l’Aderente/Assicurato avrebbe dovuto pagare a fronte di una durata dell’assicurazione coincidente con il numero di anni interi trascorsi tra la data di decorrenza e la ricorrenza anniversaria precedente la data di anticipata estinzione;
• II) Il premio puro che l’Aderente/Assicurato avrebbe dovuto pagare a fronte di una durata dell’assicurazione maggiorata di 1 anno rispetto a quella del precedente punto I)
con pesi dati rispettivamente da:
• La quota di anno intercorrente tra la data di anticipata estinzione e la ricorrenza anniversaria successiva
• La quota di anno intercorsa tra la ricorrenza anniversaria precedente e la data di anticipata estinzione.
11.2 Portabilità del Contratto di Mutuo
Nel caso di “portabilità” del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’Aderente/Assicurato potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa, dovrà essere inoltrata alle Compagnie Assicuratrici, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Mutuo.
In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di trasferimento del Contratto di Mutuo.
In tal caso all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto mutuante - e fino alla scadenza dell’assicurazione).
L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 11.1.
11.3 Rinegoziazione – estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo
In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) ovvero di estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite.
Tuttavia l’Aderente/Assicurato, contestualmente alla richiesta di rinegoziazione o di estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo, potrà richiedere alle Compagnie Assicuratrici, per il tramite del Contraente, la cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni. In tale caso:
- la copertura cesserà e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di rinegoziazione del Contratto di Mutuo o di estinzione parziale anticipata dello stesso;
- con riferimento all’assicurazione cessante, all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia a partire dalla data di rinegoziazione – estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo fino alla data di scadenza dell’assicurazione.).
L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 11.1.
ART. 12 CESSIONE
L’Aderente/Assicurato non potrà cedere il presente contratto a terzi.
ART. 13 PEGNO E VINCOLO
L’Aderente/Assicurato non potrà in alcun modo vincolare a favore di terzi la presente Polizza o i diritti derivanti dalla medesima.
ART. 14 BENEFICIARI
14.1 Beneficiari per la garanzia vita (Decesso)
L’Aderente/Assicurato designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che l’Aderente/Assicurato ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Xxxxxxxxxx, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
• dopo la morte dell’Aderente/Assicurato;
• dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Xxxxxxxxxx di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di liquidazione e recesso richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a Credemvita o disposte per testamento.
Nel caso in cui i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell’Aderente/Assicurato.
Nell’ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi (sia legittimi sia testamentari), ai fini della presente garanzia vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano, al momento della morte dell’Aderente/Assicurato, la qualità di chiamati all'eredità di costui, risultando irrilevanti, a tal fine, la successiva rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi.
Ove per qualsiasi ragione risulti mancante la designazione del beneficiario per il caso di morte, si riterranno come tali l’erede o gli eredi testamentari (in parti uguali), ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi, gli uni e gli altri come sopra definiti.
14.2 Beneficiari per le garanzie danni
Beneficiario della Prestazione Assicurata per il caso di Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura e Perdita del posto di lavoro è esclusivamente l’Aderente/Assicurato.
ART. 15 DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI – OBBLIGHI RELATIVI
Per consentire alle Compagnie Assicuratrici di effettuare una rapida valutazione del sinistro ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che l’Aderente/Assicurato o gli aventi diritto producano tutta la documentazione necessaria e compilino correttamente il modulo di denuncia del sinistro.
Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente al Contraente (per il tramite della filiale che ha provveduto all’erogazione del Contratto di Mutuo), ovvero:
• per la garanzia vita, a Credemvita S.p.A., xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx.
• per le garanzie danni, a Credemassicurazioni S.p.A., xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx con le seguenti tempistiche:
- nei casi di Inabilità Temporanea Totale entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del sinistro;
- nei casi di Invalidità Totale Permanente da Infortunio entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del sinistro;
- nei casi di Invalidità Totale Permanente da Malattia entro e non oltre il sessantesimo giorno da quando la malattia faccia presumere che abbia esito invalidante;
- nei casi di Ricovero in Istituto di Cura non oltre il quindicesimo giorno dalla data del ricovero;
- nei casi di Perdita del Posto di lavoro non oltre il sessantesimo giorno dal licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”;
Unitamente al modulo di sinistro dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Aderente/Assicurato:
• In relazione alla richiesta di liquidazione del capitale assicurato per Decesso (garanzia vita);
- certificato di morte dell’Aderente/Assicurato;
- documentazione idonea sulle cause del Decesso;
- ulteriore documentazione anche di carattere sanitario richiesta da Xxxxxxxxxx.
• in relazione alla richiesta di indennizzo per Invalidità Totale e Permanente:
- copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
- certificazione di Invalidità Totale e Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del grado di Invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale;
- dichiarazione dell’Aderente/Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla Compagnia Assicuratrice;
- ogni documento inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesto.
La valutazione dell’invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di 6 mesi dalla denuncia di Xxxxxxxx.
• In relazione alla richiesta di indennizzo per Inabilità Totale Temporanea:
- copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
- certificato medico attestante l’Inabilità Totale Temporanea; eventuale certificato di ricovero in ospedale;
- i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce presunzione di cessazione del periodo di Inabilità Totale Temporanea);
- dichiarazione dell’Aderente/Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla Compagnia Assicuratrice;
- documentazione attestante il fatto che l’assicurato e’ un Lavoratore Autonomo;
- ogni documento inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere stato richiesto.
• In relazione alla richiesta di indennizzo per Ricovero in Istituto di Cura:
- copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
- copia della cartella clinica completa;
- dichiarazione dell’Aderente/Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla Compagnia Assicuratrice;
- documentazione attestante il fatto che l’Aderente/Assicurato è un Lavoratore Dipendente Pubblico o che evidenzi lo stato di Non Lavoratore;
- copia della busta paga relativa alla retribuzione percepita nel mese di adesione e nei due mesi successivi;
- ogni documento inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere stato richiesto.
• In relazione alla richiesta di indennizzo per Perdita del Posto di Xxxxxx:
- copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
- copia della lettera di assunzione;
- copia della lettera di licenziamento;
- copia del certificato di disponibilità al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego o documento equipollente;
- copia della busta paga relativa alla retribuzione percepita nel mese di adesione e nei due mesi successivi;
- ogni documento inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere stato richiesto.
La Compagnia Assicuratrice che presta la specifica copertura effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario.
Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia Assicuratrice al Beneficiario.
Si precisa che i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del c.c.
ART. 16 RISCATTO E RIDUZIONE
Il contratto non prevede nè la possibilità di riscatto anticipato né un valore di riduzione.
ART. 17 DIRITTO DI SURROGA
Le Compagnie Assicuratrici rinunciano al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. verso i responsabili del sinistro.
I dati contenuti nelle presenti Condizioni di Assicurazione di PROTEZIONE MUTUO sono aggiornati al 30 maggio 2013.
Glossario per la “garanzia vita”
ADERENTE
Xxxxxxxx che, avendo stipulato un Contratto di Mutuo con il Contraente, ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla copertura assicurativa. L’adesione all’assicurazione è facoltativa.
AMMORTAMENTO FRANCESE
E’ una modalità di ammortamento di un debito che prevede il pagamento di rate periodiche costanti posticipate.
ASSICURATO
Persona fisica a cui si riferisce l’assicurazione; essa si identifica con l’Aderente.
BENEFICIARIO
Soggetto a favore del quale la Compagnia Assicuratrice che fornisce la specifica copertura riconoscerà il pagamento dell’indennizzo.
CAPITALE ASSICURATO
Capitale assicurato per ciascun periodo mensile compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell’assicurazione indicato dalla “Tabella del piano di decrescenza del capitale assicurato” inclusa nel Modulo di Adesione.
CAPITALE ASSICURATO INIZIALE
Capitale assicurato prescelto dall’Aderente/Assicurato all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate (l’utilizzo di questi istituti non è consentito dalla presente polizza).
COMPAGNIA ASSICURATRICE
La Società che fornisce la specifica copertura, ossia Credemvita S.p.A.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione.
CONFLITTO DI INTERESSI
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia Assicuratrice può collidere con quello del Contraente.
CONTRAENTE
Credito Xxxxxxxx X.x.X. che ha stipulato le Polizze di assicurazione.
CONTRATTO DI MUTUO
Il contratto stipulato tra il Contraente e l’Aderente, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del prestito erogato dal Contraente all’Aderente/Assicurato.
COPERTURA
La garanzia assicurativa concessa ad un Aderente/Assicurato dalla Compagnia Assicuratrice che la fornisce, ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, ed in forza della quale la Compagnia Assicuratrice stessa è obbligata al pagamento dell’Indennizzo al verificarsi di un Sinistro previsto dalla polizza.
DECORRENZA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
La data a partire dalla quale le coperture assicurative hanno effetto.
DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
DURATA CONTRATTUALE
Periodo durante il quale il Contratto di Assicurazione è efficace.
ESCLUSIONI
Xxxxxx esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata dalla Compagnia Assicuratrice, elencati in appositi articoli o clausole del Contratto di Assicurazione.
FASCICOLO INFORMATIVO
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Aderente/Assicurato, composto da:
• Nota Informativa per la “garanzia vita” prestata da Xxxxxxxxxx S.p.A.
• Nota Informativa comprensiva del glossario per le “garanzie danni” prestate da Credemassicurazioni S.p.A.
• Condizioni di Assicurazione
• Glossario per la “garanzia vita”
• Modulo di Adesione (fac simile)
• Documenti sul trattamento dei dati personali
IMPIGNORABILITA' E INSEQUESTRABILITA'
Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia Assicuratrice al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Compagnia Assicuratrice, in base ad una Copertura prevista dalle polizze, a seguito del verificarsi di un Sinistro.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per la presente assicurazione è Credito Emiliano tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede.
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo e che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.
LIQUIDAZIONE
Determinazione e pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi del sinistro indennizzabile.
MARGINE DI SOLVIBILITA’
Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell’impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell’impresa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell’onere dei sinistri; nell’assicurazione sulla vita deve invece essere proporzionale agli impegni assunti.
MODULO DI ADESIONE
Modulo sottoscritto dall’Aderente/Assicurato per fruire delle coperture assicurative collettive stipulate dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle Coperture e della individuazione delle garanzie rese operanti.
MUTUO IN AMMORTAMENTO
Mutuo erogato in periodo antecedente alla conclusione del Contratto di Assicurazione (assicurazione non contestuale all’erogazione del mutuo).
NOTA INFORMATIVA
Documento redatto secondo le disposizioni dell’Autorità di Vigilanza sul settore assicurativo che la Compagnia Assicuratrice deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia Assicuratrice, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Momento in cui avviene il pagamento del premio.
PERIODO DI COPERTURA (O DI EFFICACIA)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
PIANO DI DECRESCENZA
Vedere “Tabella del Piano di Decrescenza del capitale assicurato”. POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del Contratto di Assicurazione e che disciplina lo stesso con la Compagnia Assicuratrice che presta le specifiche coperture.
PREMIO UNICO GARANZIA VITA
Somma di denaro dovuta da ciascun Aderente/Assicurato alla Compagnia Assicuratrice (Credemvita) in relazione alla Copertura prestata con la Polizza.
PREMIO UNICO COMPLESSIVO
Somma di denaro dovuta da ciascun Aderente/Assicurato alle Compagnie Assicuratrici in relazione alle Coperture prestate con le Polizze.
PREMORIENZA/DECESSO
La Morte dell'Aderente/Assicurato prima della scadenza del Contratto di Assicurazione.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
RECESSO (O RIPENSAMENTO)
Diritto dell’Aderente/Assicurato di recedere dal Contratto di Assicurazione e farne cessare gli effetti.
REVOCA
Diritto dell’Aderente/Assicurato di revocare l’adesione prima della conclusione del contratto.
SCADENZA
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
SINISTRO
Verificarsi del fatto dannoso oggetto del Contratto di Assicurazione per il quale viene prestata la garanzia.
TABELLA DEL PIANO DI DECRESCENZA DEL CAPITALE ASSICURATO
Tabella inclusa nel Modulo di Adesione in cui sono indicati gli importi assicurati nei vari periodi di durata del Contratto di Assicurazione.
I dati contenuti nel presente Glossario per la “garanzia vita” di PROTEZIONE MUTUO sono aggiornati al 30 maggio 2013.
cognome e nome, xxxxxxxxx, data di nascita, sesso e codice fiscale
Dati relativi al Contratto di Mutuo
n. | stato contratto mutuo | durata (in mesi) |
Estremi dell'Adesione
progressivo n. | decorrenza dell'assicurazione | scadenza dell'assicurazione | durata dell'assicurazione (in mesi) |
Garanzie e somme assicurate (importi espressi in EUR)
garanzia vita garanzie danni | capitale assicurato iniziale | rata assicurata mensile |
Beneficiario in caso di morte dell'Aderente/Assicurato (da indicare con riferimento alla "garanzia vita" prestata da Xxxxxxxxxx S.p.A.)
FAC - SIMILE
Dati relativi al premio unico (importi espressi in EUR)
Totali | |||
PREMIO UNICO complessivo | di cui costi a carico dell'Aderente/Assicurato parte dei costi riconosciuta all'Intermediario | di cui imposte | di cui premio detraibile (1) |
(1) la detrazione spetta nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente | |||
Dettaglio per la garanzia vita Dettaglio per le garanzie danni | |||
PREMIO UNICO garanzia vita | di cui costi a carico dell'Aderente/Assicurato parte dei costi riconosciuta all'Intermediario | PREMIO UNICO garanzie danni | di cui costi a carico dell'Aderente/Assicurato parte dei costi riconosciuta all'Intermediario |
Il sottoscritto Aderente/Assicurato prende atto che:
• Credito Xxxxxxxx X.x.X. ha stipulato le polizze collettive di Credemvita S.p.A. N. 05250000VC - Tariffa 753 (per la garanzia vita a copertura del decesso) e di Credemassicurazioni S.p.A. N. 90000007ZV (per le garanzie danni a copertura dei casi di invalidità totale permanente causata da infortunio o malattia, di inabilità totale temporanea causata da infortunio o malattia - solo per i Lavoratori Autonomi, di ricovero in istituto di cura - solo per i Non Lavoratori e i Lavoratori Dipendenti Pubblici, fatto salvo quanto indicato dall'art. 7.D delle Condizioni di Assicurazione, di perdita del posto di lavoro - solo per i Lavoratori Dipendenti Xxxxxxx, fatto salvo quanto indicato dall'art. 7.E delle Condizioni di Assicurazione) in nome e nell’interesse dei propri clienti sottoscrittori di Contratti di Mutuo e in abbinamento a detti contratti;
• il premio complessivo unico anticipato dovuto per l'intera durata della presente Assicurazione è pari all'importo sopraindicato alla voce "PREMIO UNICO complessivo";
• l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato alla voce "decorrenza dell'assicurazione", se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno in cui le Compagnie Assicuratrici abbiano avuto notizia certa dell’avvenuto pagamento e cessa alle ore 24 del giorno indicato alla voce "scadenza dell'assicurazione". (fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 delle Condizioni di assicurazione).
Il sottoscritto Aderente/Assicurato dichiara di voler aderire alla/e polizza/e collettiva/e sopraindicata/e in base alle garanzie prescelte e dichiara altresì, ai sensi dell'art. 1919 C.C., di essere a co- noscenza che, con riferimento alla garanzia vita, l'evento assicurato dall'assicurazione è sulla di lui vita e sin d'ora dà il proprio consenso all'eventuale conclusione del contratto di assicurazione. Il sottoscritto Aderente/Assicurato dichiara inoltre:
• di aver ricevuto e letto i documenti "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti” modello 7A,“Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto” modello 7B, ai sensi del Regolamento ISVAP 5/2006, ART. 49 c.2;
• di essere informato che come previsto dall'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione, ha diritto di:
• revocare l'adesione, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n. 209, xxxxxx il contratto non sia concluso (data di incasso del premio unico complessivo). Per esercitare tale diritto, l'Aderente/ Assicurato dovrà trasmettere raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo delle Compagnie Assicuratrici;
• recedere dall'assicurazione entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Per il recesso l'Aderente/Assicurato deve inviare raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo delle Compagnie Assicuratrici;
• di aver ricevuto e letto il Fascicolo Informativo (Mod. 3965T/05/13), comprensivo dei seguenti documenti: Nota informativa per la garanzia vita, Nota informativa comprensiva del glossario per le garanzie danni, Condizioni di Assicurazione, Glossario per la garanzia vita, Fac simile del modulo di adesione, Documenti Informativi sul trattamento dei dati personali;
• di volere aderire, nel caso in cui abbia scelto la garanzia vita, alla polizza collettiva N. 05250000VC - Tariffa 753 con lo scopo di ottenere la protezione assicurativa di rischio sulla vita a mezzo di un contratto avente natura assicurativa, confermando, quanto alle restanti informazioni di cui all'art. 18 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, i dati attualmente in possesso di Credito Xxxxxxxx
S.p.A. in virtù del rapporto bancario con questi in essere.
• di aver preso atto che le Compagnie Assicuratrici hanno conferito al Contraente Credito Xxxxxxxx X.x.X. un mandato all'incasso del premio in forza del quale il pagamento del premio a Credito Xxxxxxxx X.x.X. equivale al pagamento fatto alle stesse Compagnie Assicuratrici ai fini delle validità dell'assicurazione e, a tal fine, il sottoscritto Aderente/Assicurato conferisce a sua volta a Credito Xxxxxxxx X.x.X. espresso incarico di provvedere ad addebitare sul proprio conto corrente di corrispondenza in essere presso la predetta banca l'importo relativo al "PREMIO UNICO complessivo" dovuto per l'intera durata della presente Assicurazione;
• di essere a conoscenza che gli eventuali rimborsi e/o eventuali liquidazioni di sinistro a lui spettanti, fatto salvo diverse disposizioni impartite nel corso della durata contattuale ovvero in sede di liquidazione del sinistro, saranno accreditate sul proprio conto corrente di corrispondenza in essere presso Credito Xxxxxxxx X.x.X.
firma Aderente/Assicurato
✗
Il sottoscritto Aderente/Assicurato dichiara, infine di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del c.c., i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. 1 "Oggetto delle coperture e obblighi delle Compagnie Assicuratrici", art. 2 "Persone assicurabili - Persone assicurate", art. 3 "Decorrenza e durata delle coperture", art. 4 "Dichiarazioni dell'Aderente-Assicurato", art. 5 "Diritto di revoca e recesso", art. 6 "Pagamento del Premio", art. 7 "Prestazioni garantite", art. 9 "Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni", art. 11 "Eventi relativi al contratto di mutuo", art. 12 "Cessione", art. 13 "Pegno e vincolo", art. 14 "Beneficiari", art.15 "Denuncia e liquidazione sinistri - obblighi relativi".
Dati relativi al Contratto di Mutuo
n. | stato contratto mutuo | durata (in mesi) |
Estremi dell'Adesione
progressivo n. | decorrenza dell'assicurazione | scadenza dell'assicurazione | durata dell'assicurazione (in mesi) |
FAC - SIMILE
Tabella del piano di decrescenza del capitale assicurato (per le garanzie decesso e/o invalidità totale permanente in base alla combinazione di garanzie prescelte)
Dati relativi al Contratto di Mutuo
n. | stato contratto mutuo | durata (in mesi) |
Estremi dell'Adesione
progressivo n. | decorrenza dell'assicurazione | scadenza dell'assicurazione | durata dell'assicurazione (in mesi) |
FAC - SIMILE
Tabella del piano di decrescenza del capitale assicurato (per le garanzie decesso e/o invalidità totale permanente in base alla combinazione di garanzie prescelte)
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Mutuo riferiti alla clientela di Credito Xxxxxxxx X.x.X. (Polizze collettive di Credemvita S.p.A. n: 05250000VC - Tariffa 753 e di Credemassicurazioni S.p.A. n. 90000007ZV)
Contraente: Credito Xxxxxxxx X.x.X.
Aderente - Assicurato
cognome e nome, xxxxxxxxx, data di nascita, sesso e codice fiscale
Dati relativi al Contratto di Mutuo
n. | stato contratto mutuo | durata (in mesi) |
Estremi dell'Adesione
progressivo n. | decorrenza dell'assicurazione | scadenza dell'assicurazione | durata dell'assicurazione (in mesi) |
RACCOMANDAZIONI ED AVVERTENZE PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE SUL PROPRIO BUON STATO DI SALUTE
Le Compagnie Assicuratrici rendono noto che:
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del C.C.;
b) prima della sottoscrizione della dichiarazione, l'Aderente/Assicurato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nella stessa;
FAC - SIMILE
c) anche nei casi non espressamente previsti dalle Compagnie Assicuratrici, l'Aderente/Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con relativo costo a suo carico;
d) il costo di eventuali accertamenti sanitari e/o visita medica richiesti dalle Compagnie Assicuratrici è completamente a carico dell'Aderente/Assicurato.
DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE/ASSICURATO SUL PROPRIO BUON STATO DI SALUTE
Da sottoscrivere anche in presenza di visita medica, ai fini dell’accettazione del rischio da parte delle Compagnie Assicuratrici.
L’Aderente/Assicurato dichiara di:
1. non essere in grave sovrappeso e che non gli è mai stato consigliato da medici o specialisti di intraprendere una dieta o sottoporsi a trattamenti relativi all’obesità o al sovrappeso;
2. non essere e di non essere stato affetto da disturbi o malattie o lesioni fisiche, che hanno comportato l’assenza totale o parziale dal lavoro o l’interruzione totale o parziale
delle normali attività negli ultimi 3 anni, per più di 3 settimane consecutive (salvo che per stato di gravidanza);
3. non essere al momento della presente sottoscrizione e non essere stato negli ultimi 12 mesi sotto trattamento medico o farmacologico per più di 30 giorni consecutivi;
4. non essere in attesa di ricovero e non esser stato ricoverato durante gli ultimi 5 anni*;
*salvo che per i seguenti casi: appendicite, ernie addominali o inguinali, emorroidi, tonsille, adenoidi, deviazione del setto nasale, parto, cistifellea, varici, estrazione dentale, interventi di chirurgia estetica;
5. non essere e di non essere stato affetto da una malattia acuta o cronica** (esclusi i comuni esantemi e le malattie stagionali come, ad es., bronchiti acute, tonsilliti, riniti
allergiche, sindromi da raffreddamento ecc.) e non presentare postumi invalidanti che riducano l’integrità fisica e/o psichica (infermità o invalidità);
**esempi di malattie acute o croniche: disturbi cardio vascolari, insufficienza respiratoria, insufficienza renale, ipertensione arteriosa, diabete, epatopatite, sieropositivà HIV, tumori, malattie del sangue, broncopneumopatia cronico ostruttiva.
Il sottoscritto Aderente/Assicurato dichiara che le informazioni fornite nel presente modulo di adesione, necessarie alla valutazione del rischio da parte delle Com- pagnie Assicuratrici, sono veritiere e complete e ne assume ogni responsabilità.
firma Aderente/Assicurato
✗
Consenso privacy: l'Aderente/Assicurato dichiara di aver ricevuto e letto l’informativa con la quale, per rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, è stato informato da Xxxxxxxxxx S.p.A. e da Credemassicurazioni S.p.A. sull’uso dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, e sui propri diritti (art. 7 D.lgs. 196/2003) ed esprime il consenso per i trattamenti dei dati illustrati nell’informativa stessa, apponendo la propria firma in calce.
firma Aderente/Assicurato
✗
luogo e data
cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
A – Introduzione
Credemvita SpA – in qualità di Titolare del trattamento - desidera informarla circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i Suoi dati personali nonché circa i diritti che il Codice in materia di protezione dei dati personali Le riconosce.
B – Fonte dei dati personali
Il Codice di materia di protezione di dati personali adottato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”) stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell’interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano. Per "trattamento" di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati medesimi.
C – Finalità del trattamento cui sono destinati i dati – natura obbligatoria o facoltativa del consenso Trattamento dei dati personali per finalità assicurative1
I Suoi dati personali sono necessari per l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto con Xxxxxxxxxx, per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da Lei sottoscritto con Xxxxxxxxxx ovvero per l’adempimento di leggi e/o di disposizioni impartite dalle Autorità di Xxxxxxxxx.
In particolare, tali dati personali devono essere da Lei forniti per l’esecuzione degli obblighi previsti dalla normativa Antiriciclaggio e dalle altre disposizioni rivenienti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria, nonché in osservanza delle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Le informazioni relative alle operazioni poste in essere dall’interessato, ove ritenute “sospette” ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, potranno essere comunicate anche agli altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Credito Xxxxxxxx – CREDEM, con conseguente trattamento da parte degli stessi, senza la necessità di acquisire a tal fine il consenso dell’interessato.
Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Xxxxxxxxxx sarebbe impossibilitata a dare esecuzione al contratto.
Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
È’ invece Sua facoltà prestare il consenso, barrando le apposite caselle nello specifico modulo a parte, a che i Suoi dati vengano utilizzati per le seguenti finalità:
- rilevazione del Suo grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi da Credemvita, eseguita direttamente oppure attraverso l’opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari,…;
- ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché attività promozionali o di vendita di servizi e/o prodotti di Credemvita. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, La informiamo che i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari (8): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non impedisce a Credemvita di fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti.
D - Modalità di trattamento dei dati personali
In relazione alle sopra indicate finalità, i dati sono trattati dalla nostra Società - Titolare del trattamento - con modalità, strumenti e procedure manuali, informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi..
A tal riguardo, Xxxxxxxxxx S.p.A. fornisce al Contraente e all’Assicurato l’informativa prevista e richiesta dal Xxxxxx e chiede agli stessi di esprimere il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni connessi con l’esecuzione dei contratti perfezionati con Xxxxxxxxxx S.p.A.
1 La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi;
gestione e controllo interno; attività statistiche.
E - Dati sensibili
Può accadere che in relazione alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati e richiesti la Compagnia venga in possesso di dati di cui all’art. 4 comma 1 lett. d) del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 ovvero “dati sensibili”.
Per "dati sensibili" si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Per il loro trattamento, che sarà effettuato – come per le altre categorie di dati oggetto di una particolare tutela2, nei limiti e per le finalità strettamente necessari per l’adempimento contrattuale e comunque in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, la legge richiede una specifica autorizzazione, che Lei potrà rilasciare nell’apposito modulo per il rilascio del consenso.
Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Xxxxxxxxxx sarebbe impossibilitata a dare esecuzione e a gestire i rapporti che richiedono il trattamento dei dati sensibili.
F – Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o da cui potranno essere conosciuti Nell’esecuzione del contratto da Lei sottoscritto, in relazione anche alle modalità organizzative di volta in volta prescelte da Credemvita per migliorare la propria efficienza, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti e collaboratori di Credemvita, nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi:
1) saranno conosciuti dai dipendenti delle strutture, interne ed esterne di Credemvita e/o del Gruppo Credito Emiliano – Credem ovvero delle Società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. , adibiti e/o appartenenti a:
- servizi, uffici centrali, rete di vendita (filiali, promotori finanziari e consulenti di nostra fiducia);
- attività di controllo aziendale e di governance;
- gestione delle segnalazioni delle operazioni “sospette” ai sensi della normativa Antiriciclaggio nell’ambito degli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Credito Emiliano – Credem,
- società che svolgono attività di emissione, offerta, collocamento, negoziazione, custodia di prodotti e/o servizi assicurativi;
- società che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico di Credemvita;
- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
Dette società utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano state designate da Credemvita “Responsabili dei trattamenti di loro specifica competenza.
Credemvita non diffonde i Suoi dati personali a soggetti indeterminati.
2) possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa”3.
L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti di cui ai punti precedenti denominato “Registro dei trattamenti dei dati personali” è disponibile presso la sede di Credemvita e può essere inoltre agevolmente e gratuitamente consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
2 Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini
3 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- contraenti, assicurati, beneficiari, vincola tari;
- assicuratori, coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori (Munich Re); agenti, subagenti, mediatori di assicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; fondi pensione; banche, società di gestione del risparmio, legali, società di consulenza, banca depositaria (BNP Paribas Securities Services S.C.A.);
- società di servizi informatici, telematici, finanziari (ad es. Carmignac Gestion Luxemburg SA), amministrativi o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale), società di formazione;
- società di revisione contabile e certificazione di bilancio (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo Credem a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) ed eventuali società partecipate;
- intermediari assicurativi che hanno rapporti con la nostra Società;
- nonché altri soggetti, quali: ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Xxxxxx, 70 - Roma), per la raccolta, l’elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio e alla tutela dell’industria assicurativa; BANCA D’ITALIA; CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 - 00198 ROMA); CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma) istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Xxxxxxx, 00 - Xxxx) istituita con il decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993; enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie; Forze dell’ordine (C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.; Ufficiali Giudiziari); INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Via Xxxx il Grande 21 -00144 Roma); IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - già ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Xxxxxxxxxx (Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx); Magistratura; Mefop – Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione (Via Milano, 58 – 00000 Xxxx); Ministero dell’economia e delle finanze – Anagrafe tributaria;; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Organismi consortili propri del settore assicurativo; UIF – Unità di Informazione Finanziaria presso Banca d’Xxxxxx (Xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx) ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007, con compiti di analisi finanziaria in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.
G - Diritti di cui all’art. 7 del Lgs n.196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che Lei, in qualità di interessato del trattamento, abbia diritto di:
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
H - Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a:
- Titolare del trattamento: Credemvita S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxxxxx, x. 0 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx;
- Responsabile interno dei trattamenti effettuati da Credemvita per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 da parte degli interessati: responsabile pro tempore della Direzione Sviluppo e Formazione domiciliato presso Credemvita S.p.A., xxx Xxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx, tel. 0000 000000, fax 0000 000000, e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Credemvita SpA
Il Direttore Generale
I dati contenuti nel presente “Documento sul trattamento dei dati personali” sono aggiornati al 30 maggio 2013.
Credemvita SpA
Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. Capitale interamente versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx - Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Xxx Xxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxx.xx
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).
Il Codice in materia di protezione di dati personali adottato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”) stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell’interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano. Per "trattamento" di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati medesimi. I dati in questione potranno essere oggetto di una o più operazioni fra loro combinate, con o senza l’ausilio di mezzi informatici e di automazione e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. A tal riguardo, Credemassicurazioni S.p.A. fornisce al Contraente e all’Assicurato l’informativa prevista e richiesta dal Xxxxxx e chiede agli stessi di esprimere il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni connessi con l’esecuzione dei contratti perfezionati con Credemassicurazioni S.p.A. L’informativa e il consenso si riferiscono anche ai trattamenti e alle comunicazioni effettuati dalle società terze che hanno concluso accordi commerciali con Credemassicurazioni S.p.A., il cui elenco è disponibile presso la sede legale di quest’ultima.
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)
I Suoi dati personali sono necessari per l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusionale del contratto, per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da Lei sottoscritto con Credemassicurazioni ovvero per l’adempimento di disposizioni rivenienti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria, nonché in osservanza delle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere conosciuti dai dipendenti delle strutture interne ed esterne di Credemassicurazioni SpA, da società collegate a Credemassicurazioni e ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (7).
Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Chiediamo al Contraente di esprimere il consenso nella specifica sezione prevista nel modulo di polizza, per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.
Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari (8): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.
Pertanto, secondo che Xxx sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle caselle riportate nel modulo di polizza.
Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime
modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a:
- Titolare del trattamento: Credemassicurazioni S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxxxxx, x. 0 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx;
- il nostro Responsabile Interno al trattamento dei dati per il riscontro agli interessati, presso Credemassicurazioni S.p.A., Assunzione e Gestione Clienti, Xxx Xxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx, tel. 0000 000000, fax 0000 000000, e-mail
xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx (12).
(edizione 05/2011) Credemassicurazioni S.p.A.
Il Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxx
NOTE
1) Come previsto dall’art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
2) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).
4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
5) Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; legali; periti (indicati nell’invito); autofficine (indicate nell’invito o scelte dall’interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell’invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per Tutela Legale (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall’interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (v. tuttavia anche nota 10);
- società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Xxxxxx, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
• assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza X. Xxxxxx, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l’indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell’interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest’ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri, garantisce le “carte
verdi” emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all’estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
• assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l’acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l’assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell’industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;
- ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma);
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all’art. 226 cod. strad., gestisce l’Archivio nazionale dei veicoli e l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Xxxx il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Provincie, 196 - Roma ), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.
L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).
11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
12) L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.
Credemassicurazioni SpA
Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx