Rinnovo. E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali. Per i contratti di pubblici relativi a servizi che contemplano espressamente la clausola del rinnovo, intesa come facoltà unilaterale dell’Azienda a differire per un periodo già determinato la scadenza del contratto iniziale, devono essere rispettate le seguenti condizioni, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b): − previsione del rinnovo, del suo importo e delle ragioni che sottostanno alla decisione del rinnovo nell’originario bando di gara o lettera d’invito; − non superare la durata del contratto iniziale e, comunque, il rinnovo non deve superare il massimo di 3 anni; − la durata complessiva del contratto compreso l’eventuale rinnovo non può superare il periodo di 9 anni. Nei contratti pubblici relativi a forniture il rinnovo è previsto, ex art. 57, comma 3, lett. b, dlgs 163/06 nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni.
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Rinnovo. E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali. Per i contratti di pubblici relativi a servizi che contemplano espressamente la clausola del rinnovo, intesa come facoltà unilaterale dell’Azienda a differire per un periodo già determinato la scadenza del contratto iniziale, devono essere rispettate le seguenti condizioni, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b): − previsione del rinnovo, del suo importo e delle ragioni che sottostanno alla decisione del rinnovo nell’originario bando di gara o lettera d’invito; − non superare la durata del contratto iniziale e, comunque, il rinnovo non deve superare il massimo di 3 anni; − la durata complessiva del contratto compreso l’eventuale rinnovo non può superare il periodo di 9 anni. Nei contratti pubblici relativi a forniture il rinnovo è previsto, ex art. 57, comma 3, lett. b, dlgs 163/06 D.Lgs. n. 163/2006 nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Per Le Forniture Di Beni E Servizi
Rinnovo. E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali. Per i contratti Potrà essere esercitata l’opzione di pubblici relativi a servizi che contemplano espressamente la clausola del rinnovo, intesa come facoltà unilaterale dell’Azienda a differire per un periodo già determinato la scadenza del contratto iniziale, devono essere rispettate le seguenti condizioni, ai sensi dell'artdell’art. 5754 del D.Lgs. 50 dd.18.04.2016, comma 5, lett. b): − previsione del rinnovo, del suo importo e delle ragioni che sottostanno alla decisione del rinnovo nell’originario bando di gara o lettera d’invito; − non superare la durata del contratto iniziale e, comunque, il rinnovo non deve superare il massimo di 3 anni; − la durata complessiva del contratto compreso l’eventuale rinnovo non può superare il periodo di 9 anni. Nei contratti pubblici relativi a forniture il rinnovo è previsto, ex art. 57, comma 3, lett. b, dlgs 163/06 nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistentisancisce che, qualora il cambiamento rinnovo sia previsto ab origine dalla documentazione di fornitore obbligherebbe gara, tale clausola, conosciuta ed accettata da tutti i partecipanti, forma l’insieme delle regole sulle quali si svolge il confronto concorrenziale tra gli operatori, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza. Sarà facoltà dell’Ente, verificata ed accertata la stazione appaltante regolarità dell’esecuzione del servizio, procedere al rinnovo per l’anno successivo, fino ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differentiun massimo di anni 3 complessivi nel rispetto della soglia massima prevista, La soglia massima della concessione è al di sotto di euro 139.000,00 IVA E. Il valore presunto annuale della concessione è stimato, sulla base della sinistrosità media rilevata dalla Polizia Municipale nel corso degli ultimi anni, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile, sulle strade di competenza dell’Ente. in € 35.000,00 oltre IVA ai sensi di legge. Tale stima, ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il cui impiego o Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre annigestione del servizio oggetto del presente Capitolato.
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Samples: Contratto Di Concessione Per Servizi Di Ripristino E Bonifica Ambientale
Rinnovo. E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali. Per i contratti Potrà essere esercitata l’opzione di pubblici relativi a servizi che contemplano espressamente la clausola del rinnovo, intesa come facoltà unilaterale dell’Azienda a differire per un periodo già determinato la scadenza del contratto iniziale, devono essere rispettate le seguenti condizioni, ai sensi dell'artdell’art. 5754 del D.Lgs. 50 dd.18.04.2016, comma 5, lett. b): − previsione del rinnovo, del suo importo e delle ragioni che sottostanno alla decisione del rinnovo nell’originario bando di gara o lettera d’invito; − non superare la durata del contratto iniziale e, comunque, il rinnovo non deve superare il massimo di 3 anni; − la durata complessiva del contratto compreso l’eventuale rinnovo non può superare il periodo di 9 anni. Nei contratti pubblici relativi a forniture il rinnovo è previsto, ex art. 57, comma 3, lett. b, dlgs 163/06 nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistentisancisce che, qualora il cambiamento rinnovo sia previsto ab origine dalla documentazione di fornitore obbligherebbe gara, tale clausola, conosciuta ed accettata da tutti i partecipanti, forma l’insieme delle regole sulle quali si svolge il confronto concorrenziale tra gli operatori, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza. Sarà facoltà dell’Ente, verificata ed accertata la stazione appaltante regolarità della fornitura, procedere al rinnovo per le stagioni successive, fino ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differentiun massimo di anni 6 complessivi, previa verifica dei prezzi offerti e del rispetto della soglia massima prevista, La soglia massima dell’appalto è al di sotto di euro 40.000,00 IVA E. di tale cifra, rappresentando una mera soglia dell’appalto per il periodo complessivo (ordinario + rinnovo). L’ammontare sopra indicato non costituisce diritto dell’aggiudicatario ad affidamenti fino al raggiungimento Si specifica che, in base al trend di fornitura del quadriennio precedente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti quadro economico dell’accordo quadro è stimato in euro 3.500,00 (al netto dell’IVA), all’anno. quindi non impegnativi circa l’effettivo fabbisogno Le tipologie, le quantità e dei contratti rinnovabili gli importi stimato, non può comunque di regola superare i tre anni.sono da considerarsi vincolanti ai fini contrattuali e
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Vestiario Da Divisa