RINUNCIA AGLI ATTI. 1. Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria Generale la rinuncia agli atti per transazione o per altro motivo, così esonerando il Tribunale Arbitrale dall’obbligo di pronunciare il lodo.
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RINUNCIA AGLI ATTI. 1. Le parti o i loro difensori comunicano congiuntamente alla Segreteria Generale la rinuncia agli atti per a seguito di transazione o per di altro motivo, così esonerando il Tribunale Arbitrale dall’obbligo Arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.
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