Rinvio alle leggi. 1. Per quanto non previsto dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, valgono le disposizioni di legge in materia di lavoro. 1. Le parti precisano che il personale religioso appartenente alla Congregazione che gestisce l’Istituto e i Sacerdoti diocesani di cui all’art. 80 comma 9 non è assoggettato alla normativa contrattuale. Per i soggetti di cui al precedente comma, dispensati temporaneamente per esigenze di salute, aggiornamento e/o impegni di responsabilità interni alla Congregazione e/o Diocesi, l’Istituto po- trà procedere all’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del pre- sente CCNL. 2. Le Istituzioni associate o aderenti all’AGIDAE, non avendo scopo di lucro ai fini contrattuali e contributivi sono inquadrate nel settore “Professione ed arti” e non rientrano nei settori di produzione-commercio-credito e turismo; essendo inoltre Enti privati sono escluse dalla regolamentazione che riguarda gli Enti locali. Si conferma il sottostante Verbale di accordo, come parte integrante anche del presente CCNL 2006/2009. Il giorno le parti: - AGIDAE - FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Conf.S.A.L. e SINASCA concordano quanto segue: La Legge n. 62/00, recante il titolo “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio”, prevede al comma 5, che le Istituzioni Scolastiche ricono- sciute paritarie possano avvalersi nella misura massima ivi contemplata, di presta- zioni volontarie ed autonome del personale docente, purché in possesso dei titoli scientifici e professionali. Le parti si propongono di regolamentare e garantire un livello di tutela specifica del personale docente che presta la sua opera con rapporto di prestazione autonoma, da allegare come parte integrante del CCNL AGIDAE. Le parti tengono conto che il ricorso a tale prestazione possa avvenire solo in pre- senza dei requisiti di legge, ossia debba esclusivamente riferirsi a prestazioni non subordinate. Le parti, pur ritenendo necessaria la definizione di una legislazione che preveda un quadro di diritti e di tutele per i lavoratori che svolgono una prestazione autonoma nell’ambito dell’area della docenza non curricolare, concordano sull’opportunità di disciplinare tali prestazioni con le modalità della collaborazione coordinata e con- tinuativa anche a progetto e con la collaborazione occasionale. Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL, a definire un’intesa sulla disciplina e regolamentazione delle prestazioni autonome para- subordinate di cui all’Accordo del 23 aprile 2002.
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Samples: CCNL Scuola 2006/2009
Rinvio alle leggi. 1. Per quanto non previsto dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, valgono le disposizioni di legge in materia di lavoro.
1. Le parti precisano che il personale religioso appartenente alla Congregazione che gestisce l’Istituto e i Sacerdoti diocesani di cui all’art. 80 comma 9 non è assoggettato alla normativa contrattuale. Per i soggetti di cui al precedente commasuddetti, dispensati temporaneamente tem-poraneamente per esigenze di salute, aggiornamento e/o impegni di responsabilità responsa-bilità interni alla Congregazione e/o Diocesi, l’Istituto po- trà potrà procedere all’assunzione all’as-sunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del pre- sente presente CCNL.
2. Le Istituzioni associate o aderenti all’AGIDAE, non avendo scopo di lucro ai fini contrattuali e contributivi sono inquadrate nel settore “Professione ed arti” e non rientrano nei settori di produzione-commercio-credito e turismo; essendo inoltre Enti privati sono escluse dalla regolamentazione che riguarda gli Enti locali. Si conferma il sottostante Verbale di accordo, come parte integrante anche del presente CCNL 2006/2009. Il giorno 4 giugno 2007 le parti: - AGIDAE - FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Conf.S.A.L. e SINASCA concordano quanto segue: La Legge n. 62/00, recante il titolo “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio”, prevede al comma 5, che le Istituzioni Scolastiche ricono- sciute Sco-lastiche riconosciute paritarie possano avvalersi nella misura massima ivi contemplatacon-templata, di presta- zioni prestazioni volontarie ed autonome del personale docente, purché in possesso dei titoli scientifici e professionali. Le parti si propongono di regolamentare e garantire un livello di tutela specifica speci-fica del personale docente che presta la sua opera con rapporto di prestazione autonoma, da allegare come parte integrante del CCNL AGIDAE. Le parti tengono conto che il ricorso a tale prestazione possa avvenire solo in pre- senza presenza dei requisiti di legge, ossia debba esclusivamente riferirsi a prestazioni prestazio-ni non subordinate. Le parti, pur ritenendo necessaria la definizione di una legislazione che preveda un quadro di diritti e di tutele per i lavoratori che svolgono una prestazione autonoma au-tonoma nell’ambito dell’area della docenza non curricolare, concordano sull’opportunità di disciplinare tali prestazioni con le modalità della collaborazione collabora-zione coordinata e con- tinuativa continuativa anche a progetto e con la collaborazione occasionaleocca-sionale. Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL, a definire un’intesa sulla disciplina e regolamentazione delle prestazioni autonome para- para-subordinate di cui all’Accordo del 23 aprile 2002. In riferimento all’art. 15 - Sfera di applicazione – del presente CCNL che esclude gli Istituti universitari ecclesiastici e gli Istituti parauniversitari, le parti conven-gono sulla necessità di regolamentare dette Istituzioni con una contrattazione spe-cifica, da effettuarsi entro 6 mesi dalla firma del presente Contratto, con le XX.XX. del comparto dell’Università. In via transitoria ed in attesa della nuova disciplina al personale occupato nelle ci-tate Istituzioni sarà riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto.
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Samples: CCNL Scuola
Rinvio alle leggi. 1. Per quanto non previsto dal presente Contratto Collettivo contratto si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella L. 300/1970, nella L. 604/1966, nella L. 108/1990, nella L. 223/1991 L'anno …., il giorno ………….. presso la sede nazionale ………….di via in Roma, tra ………………….. e la Cgil-Scuola, la CISL Scuola, la Uil-Scuola e lo Snals Confsal, si è sottoscritto il presente accordo per l'applicazione dei contratti di solidarietà difensivi al settore della scuola non statale In considerazione della crisi in cui versano alcuni istituti scolastici aderenti a , con conseguenti riduzioni di orario e diffusi licenziamenti del personale, le parti convengono di utilizzare ove necessario ed ampiamente documentato, ai sensi e agli effetti degli artt. 4 e 24 della legge 223/91 e delI'art. 5 della legge 236/93, su basi certe ed uniformi, lo strumento legislativo dei contratti di solidarietà difensivi al fine di salvaguardare i livelli occupazionali. L' s’impegna ad informare, entro tempi brevi tutti gli istituti scolastici sulle procedure previste agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 e all'art. 5 della legge n. 236/93, evidenziando gli obblighi derivanti dalla loro applicazione secondo lo schema tecnico/operativo parte integrante del presente accordo. Le parti convengono che le Commissioni Paritetiche sono la sede di valutazione ed approvazione delle richieste per l'accesso ai C.d.S. La Commissione Paritetica Nazionale dovrà essere informata sull'avvio delle predette procedure e su gli eventuali accordi di Lavoro, valgono le disposizioni solidarietà sottoscritti e depositati presso Direzione provinciale del lavoro di legge in materia di lavorocompetenza.
1) definizione: il CdS è un accordo tra le parti (XX.XX. Le parti precisano che e datori di lavoro) il cui aspetto qualificante è lo "scambio" tra una riduzione di orario (da concordare caso per caso), con una proporzionale riduzione della retribuzione e una rinuncia da parte dell'istituto a procedere alla riduzione di personale per la vigenza dell'accordo stesso. il personale religioso appartenente alla Congregazione che gestisce l’Istituto e i Sacerdoti diocesani eccedente è tenuto in servizio attraverso quote di cui all’artriduzione dell'orario di lavoro individuale, estese anche nei confronti dei lavoratori non direttamente coinvolti nell'esubero. 80 comma 9 non è assoggettato alla normativa contrattuale. Per i soggetti di cui al precedente comma, dispensati temporaneamente per esigenze di salute, aggiornamento e/o impegni di responsabilità interni alla Congregazione e/o Diocesi, l’Istituto po- trà procedere all’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del pre- sente CCNL.
2. Le Istituzioni associate o aderenti all’AGIDAE, non avendo scopo di lucro ai fini contrattuali e contributivi sono inquadrate nel settore “Professione ed arti” e non rientrano nei settori di produzione-commercio-credito e turismo; essendo inoltre Enti privati sono escluse dalla regolamentazione che riguarda gli Enti locali. Si conferma il sottostante Verbale di accordo, come parte integrante anche del presente CCNL 2006/2009. Il giorno le parti: - AGIDAE - FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Conf.S.A.L. e SINASCA concordano quanto segue: La Legge n. 62/00, recante il titolo “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio”, prevede al comma 5, che le Istituzioni Scolastiche ricono- sciute paritarie possano avvalersi nella misura massima ivi contemplata, di presta- zioni volontarie ed autonome del personale docente, purché in possesso dei titoli scientifici e professionali. Le parti si propongono di regolamentare e garantire un livello di tutela specifica del personale docente che presta la sua opera con rapporto di prestazione autonoma, da allegare come parte integrante del CCNL AGIDAE. Le parti tengono conto che il ricorso a tale prestazione possa avvenire solo in pre- senza dei requisiti di legge, ossia debba esclusivamente riferirsi a prestazioni non subordinate. Le parti, pur ritenendo necessaria Da qui la definizione di "contratto di solidarietà difensivo", in quanto prevede una legislazione che preveda un quadro rinuncia da parte di diritti e di tutele per tutti i lavoratori che svolgono una prestazione autonoma nell’ambito dell’area della docenza non curricolare, concordano sull’opportunità (orario di disciplinare tali prestazioni con le modalità della collaborazione coordinata lavoro e con- tinuativa anche retribuzione) a progetto e con la collaborazione occasionale. Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL, a definire un’intesa sulla disciplina e regolamentazione delle prestazioni autonome para- subordinate di cui all’Accordo del 23 aprile 2002favore dì colleghi dichiarati in soprannumero.
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Samples: CCNL 1998 2001
Rinvio alle leggi. 121 L’anno 2004, il giorno 20 (venti) del mese di Dicembre , in Ferrara Tra l’Agenzia di ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara-ATO n. 6 (di seguito “Agenzia”), legalmente rappresentata dalla Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, la quale interviene nella sua qualità di Presidente; Agea S.p.a. Per quanto non previsto (di seguito “Gestore”), legalmente rappresentata dal presente Contratto Collettivo Nazionale Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, il quale interviene nella sua qualità di Lavoro, valgono le disposizioni di legge in materia di lavoro.
1. Le parti precisano Amministratore Delegato; − che il personale religioso appartenente D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 ha disposto la riorganizzazione dei servizi concernenti il ciclo dei rifiuti urbani sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 23) imponendo altresì ai Comuni di organizzarne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità; − che il medesimo art. 23 del D.Lgs. 22/97 ha altresì stabilito che i Comuni devono provvedere a tali adempimenti mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, ora sostituita dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; − che lo stesso X.Xxx. 22/97 all’ art. 23 c. 5 prevede che la disciplina delle forme di cooperazione sia stabilita con legge regionale, cui compete anche l’ eventuale delimitazione degli ambiti territoriali ottimali in difformità rispetto alla Congregazione prescrizione di cui all’ art. 23 c. 1 del medesimo Provvedimento, secondo la quale ”salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province”; − che gestisce l’Istituto la Regione Xxxxxx-Romagna ha dunque emanato la legge 6 settembre 1999, n. 25 recante, tra l'altro, delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, poi modificata e integrata dalla L.R. 28 gennaio 2003 n. 1 e dalla L.R. 14 aprile 2004 n. 7, d’ora in avanti qui designata come L.R. 25/99; − che in applicazione della legge L.Reg. n. 25/99 tutti i Sacerdoti diocesani Comuni ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'ATO n. 6. e la Provincia di Ferrara hanno costituito una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni spettanti ai Comuni, secondo il modello giuridico della convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, denominata Agenzia di ambito per i servizi pubblici; − che ai sensi dell'art. 6 della L.Reg. n. 25/99 come modificato dall’art. 4 della L.R. n. 1/2003 l'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l’adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla instaurazione, modifica o cessazione; − che in particolare l'Agenzia è incaricata della scelta della forma di gestione del servizio pubblico e delle procedure di affidamento ed instaurazione dei relativi rapporti, attraverso modalità individuate nel quadro delineato dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale di settore (con particolare riferimento agli artt. da 15 a 19 della L.R. 25/99), nonché del controllo sul servizio reso dal gestore; − che con atto dell’Assemblea n. 2 del 19 aprile 2004 l’Agenzia ha individuato le gestioni esistenti di prima attivazione previste dall’art. 16 della L.R. 25/99; − che con atto dell'Assemblea n. 3 del 19 aprile 2004 l’Agenzia ha individuato le gestioni da superare, in vista di una loro confluenza nelle gestioni salvaguardate, ovvero di una loro riassegnazione ai sensi dell’ art. 8 ter comma 1 o dell’ art. 8 ter comma 4 della LR 25/99; − che ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera c della .R.25/99 i rapporti fra l’Agenzia ed il Gestore sono regolati da apposita Convenzione; − che con atto dell'Assemblea n. 15 del 20 dicembre 2004 l'Agenzia ha deliberato l’affidamento definitivo per la gestione dei servizi del ciclo dei rifiuti urbani, approvando il Disciplinare tecnico del servizio lo schema di Convenzione da stipulare con la medesima Società. − AGEA S.p.a. dispone dei requisiti di cui all’art. 80 comma 9 non è assoggettato alla normativa contrattuale. Per i soggetti di cui al precedente comma13, dispensati temporaneamente per esigenze di salute, aggiornamento e/o impegni di responsabilità interni alla Congregazione e/o Diocesi, l’Istituto po- trà procedere all’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del pre- sente CCNL.
2. Le Istituzioni associate o aderenti all’AGIDAE, non avendo scopo di lucro ai fini contrattuali e contributivi sono inquadrate nel settore “Professione ed arti” e non rientrano nei settori di produzione-commercio-credito e turismo; essendo inoltre Enti privati sono escluse dalla regolamentazione che riguarda gli Enti locali. Si conferma il sottostante Verbale di accordo, come parte integrante anche del presente CCNL 2006/2009. Il giorno le parti: - AGIDAE - FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Conf.S.A.L. e SINASCA concordano quanto segue: La Legge n. 62/00, recante il titolo “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio”, prevede al comma 5, che le Istituzioni Scolastiche ricono- sciute paritarie possano avvalersi nella misura massima ivi contemplata, di presta- zioni volontarie ed autonome lett. b) del personale docente, purché in possesso dei titoli scientifici T.U. 267/00 e professionalis.m.i. Le parti si propongono di regolamentare e garantire un livello di tutela specifica del personale docente che presta la sua opera con rapporto di prestazione autonoma, da allegare come parte integrante del CCNL AGIDAE. Le parti tengono conto che precisamente: società a capitale misto pubblico privato nelle quali il ricorso a tale prestazione possa avvenire solo in pre- senza dei requisiti di legge, ossia debba esclusivamente riferirsi a prestazioni non subordinate. Le parti, pur ritenendo necessaria la definizione di una legislazione che preveda un quadro di diritti e di tutele per i lavoratori che svolgono una prestazione autonoma nell’ambito dell’area della docenza non curricolare, concordano sull’opportunità di disciplinare tali prestazioni con le modalità della collaborazione coordinata e con- tinuativa anche a progetto e con la collaborazione occasionale. Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL, a definire un’intesa sulla disciplina e regolamentazione delle prestazioni autonome para- subordinate di cui all’Accordo del 23 aprile 2002socio privato è scelto attraverso gara ad evidenza pubblica.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Gestione Rifiuti Urbani