Riposi giornalieri. il lavoratore ha diritto ad un periodo di undici ore di riposo consecutivo ogni 24. a fronte di una protezione adeguata, definita dalle parti, ai sensi della premessa dell’art. 26 (“orario di lavoro”) del presente ccnl, è consentita la deroga alla fruizione intera e continuativa di detto periodo di riposo giornaliero per i lavoratori turnisti e semiturnisti secondo quanto stabilito dalla specifica disciplina collettiva vigente (d.V. n. 3 art. 26 “orario di lavoro”), nonché per i lavoratori reperibili in relazione a quanto previsto dall’art. 39 (“reperibilità”) e dalla d.V. n. 2 dell’art.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Riposi giornalieri. il Il lavoratore ha diritto ad un periodo di undici ore di riposo consecutivo ogni 24. a A fronte di una protezione adeguata, definita dalle partiParti, ai sensi della premessa dell’art. 26 (“orario di lavoro”) del presente ccnlCCNL, è consentita la deroga alla fruizione intera e continuativa di detto periodo di riposo giornaliero per i lavoratori turnisti e semiturnisti secondo quanto stabilito dalla specifica disciplina collettiva vigente (d.V. D.V. n. 3 art. 26 “orario di lavoro”26), nonché per i lavoratori reperibili in relazione a quanto previsto dall’art. 39 (“reperibilità”) e dalla d.V. D.V. n. 2 dell’art. 41 (“lavoro straordinario - lavoro festivo - lavoro notturno”) del presente CCNL.
Appears in 2 contracts
Samples: Collective Bargaining Agreement, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Riposi giornalieri. il Il lavoratore ha diritto ad un periodo di undici ore di riposo consecutivo ogni 24. a A fronte di una protezione adeguata, definita dalle partiParti, ai sensi della premessa dell’art. 26 (“orario di lavoro”) del presente ccnlCCNL, è consentita la deroga alla fruizione intera e continuativa di detto periodo di riposo giornaliero per i lavoratori turnisti e semiturnisti secondo quanto stabilito dalla specifica speci- fica disciplina collettiva vigente (d.V. D.V. n. 3 art. 26 “orario di lavoro”26), nonché per i lavoratori reperibili in relazione a quanto previsto dall’art. 39 (“reperibilità”) e dalla d.V. D.V. n. 2 dell’art. 41 (“lavoro straordinario - lavoro festivo - lavoro notturno”) del presente CCNL.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro