Dolo e colpa grave. La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Dolo e colpa grave. Le garanzie previste operano anche per i danni causati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato nonché da dolo e colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.
Dolo e colpa grave. La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da: - colpa grave dell’Assicurato e/o del Contraente; - dolo e/o colpa grave di dipendenti dell’Assicurato o del Contraente.
Dolo e colpa grave. A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Polizza la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da dolo e colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato e delle quali deve rispondere a norma di legge, nonché da colpa grave dell'Assicurato stesso.
Dolo e colpa grave. L’Impresa risponde dei danni indennizzabili a termini di polizza determinati da colpa grave dell’Assicurato/Contraente, nonché da dolo e colpa grave delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge, compreso il personale addetto alla manutenzione del fabbricato indicato in polizza.
Dolo e colpa grave. L’Impresa indennizza i danni determinati da: – colpa grave dell’Assicurato e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge; – dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, esclusi però il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali dell’Assi- curato stesso con lui conviventi se l’Assicurato è una persona fisica, ovvero i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori se l’Assicurato è una persona giuridica.
Dolo e colpa grave. In deroga a quanto previsto dell’art. 1900 Codice Civile, la Copertura Assicurativa vale anche per i Sinistri causati da:
1) colpa grave del Contraente/Assicurato e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge;
2) dolo delle persone delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge, esclusi però:
a. se l'Assicurato è una persona fisica, il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali;
b. se l'Assicurato è una persona giuridica, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
Dolo e colpa grave. La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente, dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere, dolo e colpa grave di terzi.
Dolo e colpa grave. Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti gravemente colposi ai sensi dell’art. 1900 C.C., della Contraente, dell’Assicurato, del Beneficiario nonché da comportamenti dolosi o gravemente colposi delle persone di cui la Contraente deve rispondere a norma di legge. La Società rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti della Contraente, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.
Dolo e colpa grave. Buona fede