Risoluzione consensuale del Contratto. Con riguardo esclusivamente alla fattispecie di Contratto a tasso indicizzato, l’Utilizzatore potrà richiedere alla Concedente, e da questa ottenere, la risoluzione consensuale anticipata del Contratto, solamente una volta decorsa almeno la metà della Durata del Contratto, salvo deroga più favorevole per l’Utilizzatore, ed a condizione che l’Utilizzatore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni previste nello stesso. Nelle ipotesi di risoluzione consensuale, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente, una somma calcolata con la modalità stabilita dalle Parti ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto, scelta tra le seguenti alternative: • una somma rappresentata dal credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento del Contratto, alla data di scadenza dell’ultimo canone maturato alla data del relativo pagamento, maggiorato a titolo di penale di una percentuale massima pari al 5% (CINQUE per cento); su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento; o, in alternativa, • una somma rappresentata dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale; su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento. Il corrispettivo dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente dovrà essere a quest’ultima corrisposto entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla Data di Cessazione del Contratto. Resta comunque inteso che: (a) il pagamento del citato corrispettivo, entro il termine sopra indicato, determinerà l’interruzione della fatturazione dei Canoni, mentre (b) il mancato o ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine sopra indicato: (i) non interromperà la fatturazione dei Canoni e (ii) determinerà il conseguente ricalcolo del Corrispettivo del Contratto.
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Risoluzione consensuale del Contratto. Con riguardo esclusivamente alla fattispecie di Contratto a tasso indicizzato, l’Utilizzatore potrà richiedere alla Concedente, e da questa ottenere, la risoluzione consensuale anticipata del Contratto, solamente una volta decorsa almeno la metà della Durata del Contratto, salvo deroga più favorevole per l’Utilizzatore, ed a condizione che l’Utilizzatore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni previste nello stesso. Nelle ipotesi di risoluzione consensuale, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente, una somma calcolata con la modalità stabilita dalle Parti ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto, scelta tra le seguenti alternative: • una somma rappresentata dal credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento del Contratto, alla data di scadenza dell’ultimo canone maturato alla data del relativo pagamento, maggiorato a titolo di penale di una percentuale massima pari al 5% (CINQUE cinque per cento); su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento; , o, in alternativa, • una somma rappresentata dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale; su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento. Il corrispettivo dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente dovrà essere a quest’ultima corrisposto entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla Data di Cessazione del Contratto. Resta comunque inteso che: (a) il pagamento del citato corrispettivo, entro il termine sopra indicato, determinerà l’interruzione della fatturazione dei Canoni, mentre (b) il mancato o ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine sopra indicato: (i) non interromperà la fatturazione dei Canoni e (ii) determinerà il conseguente ricalcolo del Corrispettivo del Contratto.
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Risoluzione consensuale del Contratto. Con riguardo esclusivamente alla fattispecie di Contratto a tasso indicizzato, l’Utilizzatore potrà richiedere alla Concedente, e da questa ottenere, la risoluzione consensuale anticipata del Contratto, solamente una volta decorsa almeno la metà della Durata del Contratto, salvo deroga più favorevole per l’Utilizzatore, ed a condizione che l’Utilizzatore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni previste nello stesso. Nelle ipotesi di risoluzione consensuale, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente, una somma calcolata con la modalità stabilita dalle Parti parti ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto, scelta tra le seguenti alternative: • una somma rappresentata dal credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento del Contratto, alla data di scadenza dell’ultimo canone maturato alla data del relativo pagamento, maggiorato a titolo di penale di una percentuale massima pari al 5% (CINQUE per cento); su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento; . o, in alternativa, • una somma rappresentata dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale; su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento. Il corrispettivo dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente dovrà essere a quest’ultima corrisposto entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla Data di Cessazione del Contratto. Resta comunque inteso che: (a) il pagamento del citato corrispettivo, entro il termine sopra indicato, determinerà l’interruzione della fatturazione dei Canoni, mentre (b) il mancato o ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine sopra indicato: (i) non interromperà la fatturazione dei Canoni e (ii) determinerà il conseguente ricalcolo del Corrispettivo del Contratto.
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Risoluzione consensuale del Contratto. Con riguardo esclusivamente alla fattispecie di Contratto a tasso indicizzato, l’Utilizzatore potrà richiedere alla Concedente, e da questa ottenere, la risoluzione consensuale anticipata del Contratto, solamente una volta decorsa almeno la metà della Durata del Contratto, salvo deroga più favorevole per l’Utilizzatore, ed a condizione che l’Utilizzatore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni previste nello stesso. Nelle ipotesi di risoluzione consensuale, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente, una somma calcolata con la modalità stabilita dalle Parti ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto, scelta tra le seguenti alternative: • una somma rappresentata dal credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento del Contratto, alla data di scadenza dell’ultimo canone maturato alla data del relativo pagamento, maggiorato a titolo di penale di una percentuale massima pari al 5% (CINQUE per cento); su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento; o, in alternativa, alternativa • una somma rappresentata dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale; su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento. Il corrispettivo dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente dovrà essere a quest’ultima corrisposto entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla Data di Cessazione del Contratto. Resta comunque inteso che: (a) il pagamento del citato corrispettivo, entro il termine sopra indicato, determinerà l’interruzione della fatturazione dei Canoni, mentre (b) il mancato o ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine sopra indicato: (i) non interromperà la fatturazione dei Canoni e (ii) determinerà il conseguente ricalcolo del Corrispettivo del Contratto.
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