Common use of Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa Clause in Contracts

Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, dalla Regione Lazio e/o dall’Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di Fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. 2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni contraenti potranno, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, risolvere di diritto gli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, e in particolare qualora si verifichino: o tre non conformità gravi, così come previste dal Capitolato Tecnico, nell’arco di un trimestre, comprovate da documenti di contestazione ufficiale; o cinque non conformità gravi, così come previste dal Capitolato Tecnico, nell’arco di un anno, comprovate da documenti di contestazione ufficiale; si precisa che tre non conformità di livello medio equivalgono ad una non conformità grave. b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”; c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”, alla presente Convenzione; d) nei casi di cui all’articolo “Subappalto” alla presente Convenzione; e) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza” alla presente Convenzione; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 80 D.lgs 50/2016. 3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell’articolo 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi: a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara; b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi; c) frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”; e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa” alla presente Convenzione; g) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza” della presente Convenzione; h) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza” della presente Convenzione; i) nel caso in cui almeno 3 (tre) dei soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. k) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’articolo 21; l) nei casi di cui all’articolo “Subappalto” della presente Convenzione; m) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore” della presente Convenzione; n) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula della presente Convenzione, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 80 D.lgs 50/2016. 4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni contraenti. 5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura, la Regione Lazio e/o le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i. 6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o della regione Lazio al risarcimento dell’ulteriore danno. 7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest’ultima o le Amministrazioni contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp.

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Samples: Service Agreement, Servizio Di Manutenzione Impianti

Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, dalla La Regione Lazio e/o dall’Amministrazione dall’Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà si riservano di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di Fornitura fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno, qualora l’inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, si protragga oltre il termine non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi dalla data massima di “fine inadempimento” comunicata dalla Azienda Sanitaria mediante comunicazione PEC. 2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni contraenti Aziende Sanitarie potranno, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, risolvere di diritto gli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, e in particolare qualora si verifichino: o tre non conformità gravi, così come previste dal Capitolato Tecnico, nell’arco di un trimestre, comprovate comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; o cinque non conformità gravi, così come previste dal Capitolato Tecnico, nell’arco di un anno, comprovate da documenti di contestazione ufficiale; si precisa che tre non conformità di livello medio equivalgono ad una non conformità grave.; b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”; c) in caso di ritiro dell’autorizzazione all’immissione in commercio da parte dell’AIFA dei medicinali oggetto del presente Convenzione; d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”, alla presente Convenzione; de) nei casi di cui all’articolo “Subappalto” alla presente Convenzione; ef) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza” alla presente Convenzione; fg) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; gh) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 80 D.lgs del D.Lgs. n. 50/2016. 3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell’articolo 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi: a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara; b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi; c) frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”; e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”in caso di ritiro dell’autorizzazione all’immissione in commercio da parte dell’AIFA dei medicinali oggetto della presente Convenzione; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa” alla presente Convenzione; g) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza” della presente Convenzione; h) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza” della presente Convenzione; i) nel caso in cui almeno 3 (tre) dei soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. k) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Forniturafornitura, ai sensi dell’articolo 2119 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; l) nei casi di cui all’articolo “Subappalto” della presente presenta Convenzione; m) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraentiAziende Sanitarie, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore” della presente presenta Convenzione; n) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula della del presente Convenzionecontratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 80 D.lgs del D.Lgs. n. 50/2016. o) qualora l’eventuale trasferimento ad altra Società dell’autorizzazione all’immissione in commercio o della concessione di vendita dei prodotti aggiudicati non sia conforme a quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso si procederà come riportato nel successivo comma 5. 4. La Regione Lazio e/o l’Azienda Sanitaria contraente si riserva di procedere alla risoluzione della Convenzione/Ordinativo di fornitura anche qualora l’indisponibilità temporanea (carenza) del prodotto, comunicata dal fornitore e/o dall’AIFA, si protragga per un tempo superiore ai 90 giorni dalla segnalazione. Resta fermo quanto disposto dall’art. 110 comma 1 del Dlg.s 50/2016; 5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni contraentiAziende Sanitarie. 56. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativi Ordinativo/i di Forniturafornitura, la Regione Lazio e/o le Amministrazioni contraenti Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura fornitura risolto/i. 67. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Azienda Sanitaria contraente e/o della regione Lazio al risarcimento dell’ulteriore danno. 78. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest’ultima o le Amministrazioni Aziende Sanitarie contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 317-318-319-319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp bis-319 ter-319 quater-320-322-322 bis-346 bis-353-353 bis cpdel Codice Penale.

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Samples: Appalto Specifico Per l'Acquisizione Di Farmaci

Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa. 1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei Contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Aziende Sanitarie potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati. 2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, dalla Regione Lazio dall’Azienda Sanitaria contraente e/o dall’Amministrazione contraentedalla Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime delle stesse avrà la facoltà di considerare considerare, risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di Fornitura fornitura e/o la Convenzione e Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio forniture e servizi di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. 23. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni contraenti Aziende Sanitarie potranno, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, risolvere di diritto gli Ordinativi di Fornitura fornitura nei seguenti casi: a) : - reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, e in particolare qualora si verifichino: o tre non conformità gravi, così come previste dal Capitolato Tecnico, nell’arco di un trimestre, comprovate comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficialeufficiale al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016; o cinque non conformità gravi, così come previste dal Capitolato Tecnico, nell’arco - violazione delle norme in materia di un anno, comprovate da documenti di contestazione ufficialecessione del contratto e dei crediti; si precisa che tre non conformità di livello medio equivalgono ad una non conformità grave. b) - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”; c) ; - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”; - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”, alla presente Convenzione; d) nei casi di cui all’articolo “Subappalto” alla presente Convenzione; e) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza” alla presente Convenzione; f) ; - nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni ; - nei casi di cui all’art. 80 D.lgs 50/2016all’articolo “Riservatezza”; - nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; - nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”. 34. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ articolo dall’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi Centrale regionale di cui al precedente commacommittenza, può risolvere di diritto ai sensi dell’articolo 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi: a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara; b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi; c) frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; d) : - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”; e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari ; Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio forniture e clausola risolutiva espressa” alla presente Convenzione; g) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza” della presente Convenzione; h) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza” della presente Convenzione; i) nel caso in cui almeno 3 (tre) dei soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. k) servizi - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornituradella Convenzione, ai sensi dell’articolo 21; l) nei casi di cui all’articolo Subappalto” della presente Convenzione; m) Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraentiAmministrazioni, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”; - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”; - nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; - nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2; - nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; - nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; - nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. La Centrale regionale di committenza si impegna inoltre ad avvalersi della presente Convenzione; n) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula della presente Convenzione, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni clausola risolutiva espressa di cui all’art. 80 D.lgs 50/20161456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. 45. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni contraentiAziende Sanitarie. 56. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativi Ordinativo/i di Forniturafornitura, la Regione Lazio Centrale regionale di committenza e/o le Amministrazioni contraenti Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura fornitura risolto/i.i. Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio forniture e servizi 67. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Azienda Sanitaria contraente e/o della regione Lazio Centrale regionale di committenza al risarcimento dell’ulteriore danno. 78. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l’Ordinativo di fornitura. In conformità con quanto previsto dal Protocollo tal caso la Centrale regionale di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest’ultima committenza e/o le Amministrazioni contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa Aziende Sanitarie per le parti di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti l’Ordinativo di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cpfornitura.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Soluzioni Infusionali E Fialaggio

Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, dalla La Regione Lazio Calabria e/o dall’Amministrazione dall’Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà si riservano di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di Fornitura fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno, qualora l’inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, si protragga oltre il termine non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi dalla data massima di “fine inadempimento” comunicata dalla Azienda Sanitaria mediante comunicazione PEC. 2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni contraenti Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale potranno, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, risolvere di diritto gli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, e in particolare qualora si verifichino: o tre non conformità gravi, così come previste dal Capitolato Tecnico, nell’arco di un trimestre, comprovate comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; o cinque non conformità gravi, così come previste dal Capitolato Tecnico, nell’arco di un anno, comprovate da documenti di contestazione ufficiale; si precisa che tre non conformità di livello medio equivalgono ad una non conformità grave.; b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”; c) in caso di ritiro dell’autorizzazione all’immissione in commercio da parte dell’AIFA dei medicinali oggetto del presente Convenzione; d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”, alla presente Convenzione; de) nei casi di cui all’articolo “Subappalto” alla presente Convenzione; ef) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza” alla presente Convenzione; fg) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; gh) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 80 D.lgs del D.Lgs. n. 50/2016. 3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la Regione LazioCalabria, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell’articolo 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi: a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara; b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi; c) frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”; e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”in caso di ritiro dell’autorizzazione all’immissione in commercio da parte dell’AIFA dei medicinali oggetto della presente Convenzione; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa” alla presente Convenzione; g) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza” della presente Convenzione; h) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza” della presente Convenzione; i) nel caso in cui almeno 3 (tre) dei soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. k) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Forniturafornitura, ai sensi dell’articolo 2119 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; l) nei casi di cui all’articolo “Subappalto” della presente presenta Convenzione; m) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraentiAziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore” della presente presenta Convenzione; n) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula della del presente Convenzionecontratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 80 D.lgs del D.Lgs. n. 50/2016. o) qualora l’eventuale trasferimento ad altra Società dell’autorizzazione all’immissione in commercio o della concessione di vendita dei prodotti aggiudicati non sia conforme a quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso si procederà come riportato nel successivo comma 5. 4. La Regione Calabria e/o l’Azienda Sanitaria contraente si riserva di procedere alla risoluzione della Convenzione/Ordinativo di fornitura anche qualora l’indisponibilità temporanea (carenza) del prodotto, comunicata dal fornitore e/o dall’AIFA, si protragga per un tempo superiore ai 90 giorni dalla segnalazione. Resta fermo quanto disposto dall’art. 110 comma 1 del Dlg.s 50/2016; 5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni contraentiAziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale. 56. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativi Ordinativo/i di Forniturafornitura, la Regione Lazio Calabria e/o le Amministrazioni contraenti Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura fornitura risolto/i. 67. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Azienda Sanitaria contraente e/o della regione Lazio Regione Calabria al risarcimento dell’ulteriore danno. 7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione Xxxxxx sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la e la Regione LazioCalabria, quest’ultima o le Amministrazioni Aziende Sanitarie contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 317-318-319-319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp bis-319 ter-319 quater-320-322-322 bis-346 bis-353-353 bis cpdel Codice Penale.

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Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, dalla Regione Lazio e/o dall’Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di Fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. 2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni contraenti potranno, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, risolvere di diritto gli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, e in particolare qualora si verifichino: o tre non conformità gravi, così come previste dal Capitolato Tecnico, nell’arco di un trimestre, comprovate da documenti di contestazione ufficiale; o cinque non conformità gravi, così come previste dal Capitolato Tecnico, nell’arco di un anno, comprovate da documenti di contestazione ufficiale; si precisa che tre non conformità di livello medio equivalgono ad una non conformità grave. b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”; c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”, alla presente Convenzione; d) nei casi di cui all’articolo “Subappalto” alla presente Convenzione; e) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza” alla presente Convenzione; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 80 D.lgs D.Lgs 50/2016. 3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell’articolo 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi: a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara; b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi; c) frodexxxxx, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”; e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa” alla presente Convenzione; g) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza” della presente Convenzione; h) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza” della presente Convenzione; i) nel caso in cui almeno 3 (tre) dei soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. k) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’articolo 2119 “Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa”; l) nei casi di cui all’articolo “Subappalto” della presente Convenzione; m) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore” della presente Convenzione; n) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula della presente Convenzione, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 80 D.lgs 50/2016. 4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni contraenti. 5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura, la Regione Lazio e/o le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura fornitura risolto/i. 6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o della regione Lazio al risarcimento dell’ulteriore danno. 7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest’ultima o le Amministrazioni contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp.

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