REGIONE LAZIO
REGIONE LAZIO
Direzione: CENTRALE ACQUISTI
Area: PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N. G14828
del
07/12/2020
Proposta n. 19630 del 07/12/2020
Oggetto:
Appalto specifico per l'acquisizione di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, della Regione Calabria e della Regione Sardegna - Farmaci 2020_quarta tranche, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il Sistema Dinamico di Acquisizione della Regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alla XX.XX. della Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori - Determinazione a contrarre. Approvazione schemi, atti e indizione gara. Nr. Gara 7970854.
Proponente: | ||
Estensore | PRINCIPE XXXXXXXXXX | firma elettronica |
Responsabile del procedimento | PRINCIPE XXXXXXXXXX | firma elettronica |
Responsabile dell' Area | X. XXXXX | firma digitale |
Direttore Regionale | X. XXXXXXXXX | firma digitale |
Firma di Concerto |
OGGETTO: Appalto specifico per l’acquisizione di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, della Regione Calabria e della Regione Sardegna – Farmaci 2020_quarta tranche, nell’ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il Sistema Dinamico di Acquisizione della Regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alla XX.XX. della Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori – Determinazione a contrarre. Approvazione schemi, atti e indizione gara. Nr. Gara 7970854.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, comma 1, lettera b) del R.R. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” che introduce, norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione Regionale Centrale Acquisti, tra l’altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta Regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
VISTO il DPCM 11 luglio 2018 che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, individua le categorie merceologiche per le quali è previsto l’obbligo di ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore”;
VISTO, altresì, che l’articolo 9, al comma 3 del decreto-legge suindicato, individua le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà per gli anni 2016-2017 per le quali l’ANAC non rilascerà il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip spa o ad altro soggetto aggregatore;
RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi i vaccini;
VISTO l’art. 1, comma 449 e ss della Legge Finanziaria per il 2007 n. 296/2006 richiamato nel DPCM 24 dicembre 2015 il quale dispone che “gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”;
VISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell’articolo 9 del D. L. n. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 784 del 20 luglio 2016, nella Delibera numero 31 del 17 gennaio 2018 e nella delibera n. 781 del 04 settembre 2019;
VISTO l’atto di organizzazione n. G10585 del 1/8/2019 con il quale è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’atto organizzativo n. G16720 del 04/12/2019;
VISTO l’atto di organizzazione n. G07808 del 10/06/2019 relativo all’affidamento di incarico di dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Direzione Regionale Centrale Acquisti al xxxx. Xxxxxx Xxxxx;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 605 dell’8 settembre 2020 che ha conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Codice dei contratti pubblici” e xx.xx. e ii.;
VISTA la determinazione G14441 del 22/10/2019 con la quale è stato istituito il Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinati alle XX.XX. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori, della validità di 48 mesi, pubblicata su GUUE 2019/S 206-501536;
VISTA la nota prot. int. n. 1048173 del 1/12/2020, con la quale la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Farmaci e Dispositivi, ha richiesto alla Direzione Centrale Acquisti l’acquisizione tramite procedura di gara dei farmaci corrispondenti ai lotti nn. da 1 a 86 dell’Allegato 2 – Elenco prodotti, per la durata di 36 mesi, trasmettendo il relativo fabbisogno occorrente;
VISTA, altresì, la nota, prot. n. 397897 del 3/12/2020, acquisita al protocollo regionale con nr. 1054160 del 3/12/2020, successivamente integrata dalla nota prot. n. 401935 del 7/12/2020, acquisita al protocollo regionale con nr. 10625014 del 7/12/2020, con la quale la Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, al fine di soddisfare le esigenze terapeutiche delle Aziende sanitarie e ospedaliere della propria Regione, ha espresso l’esigenza di acquisire i farmaci corrispondenti ai lotti 87, 88, 89, 90 e 91 dell’Allegato 2 – Elenco prodotti, richiedendo alla Direzione Centrale Acquisti di esperire la procedura in suo nome e per suo conto, ai sensi dell’art. 1, comma 549, secondo periodo, della Legge 508/2015;
VISTA, infine, la nota, prot. n. 8903 del 25/11/2020, acquisita al protocollo regionale con nr. 1054160 del 3/12/2020, con la quale la Direzione Generale Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna ha espresso l’esigenza di acquisire i farmaci corrispondenti ai lotti 92, 93 e 94 dell’Allegato 2 – Elenco prodotti, per una durata biennale, richiedendo alla Direzione Centrale Acquisti di esperire la procedura in suo nome e per suo conto, ai sensi dell’art. 1, comma 549, secondo periodo, della Legge 508/2015;
CONSIDERATO che:
• in virtù di quanto previsto dall’art. 6 del decreto legge del 30 aprile 2019, n. 35 “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria” (pubblicato in GU n.101 del 2-5-2019) gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria si avvalgono esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• l’art.1, comma 549, secondo periodo, della legge 208/2015 prevede che “Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 548, avvalendosi, in xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza;
• in conformità alla normativa sopra citata in materia di “soggetti aggregatori”, è stata sottoscritta specifica convenzione tra la Regione Lazio e la Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx. Xxxx. x. 00000 del 01/07/19, in virtù della quale la Regione Lazio si impegna in nome e per conto della Regione Calabria, su delega di quest’ultima espressamente contenuta nella suddetta Convenzione, ad espletare procedure di acquisto di cui all’elenco allegato alla medesima Convenzione;
RITENUTO quindi necessario avviare tempestivamente l’iniziativa di gara al fine di assicurare alle Aziende sanitarie delle Regioni Lazio, Calabria e Sardegna la disponibilità dei farmaci di cui all’Allegato 2 alla presente determinazione;
RITENUTO, pertanto, di:
• indire un appalto specifico per l’acquisizione di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie delle Regioni Lazio, Calabria e Sardegna - Farmaci 2020_quarta tranche, nell’ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alle XX.XX. della Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori, prodotti che sono per loro natura indifferibili ed urgenti, di cui all’Allegato 2 – Elenco Lotti alla presente determinazione;
• svolgere interamente l’appalto specifico attraverso l’utilizzo del sistema “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – X.XXX.XX”, conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), mediante il quale verranno gestite tutte le fasi della procedura oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni e di indizione dei singoli Appalti Specifici;
• articolare la procedura come di seguito rappresentato:
▪ Numero lotti: 94
▪ Durata della fornitura:
- 36 per i farmaci corrispondenti ai lotti da 1 a 91
- 24 mesi per i farmaci corrispondenti ai lotti da 92 a 94
▪ Fabbisogno: determinato sulla base di un flusso di rilevazione regionale della Xxxxxxx Xxxxx, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx;
▪ Valore dell’appalto: € 359.764.282,01 euro esente IVA di cui € 355.907.967,68 senza IVA per la fornitura occorrente alla Regione Lazio, € 1.045.454,67 senza IVA per la fornitura occorrente alla Regione Calabria e € 2.810.859,66 senza IVA per la fornitura occorrente alla Regione Sardegna. Non sono previste opzioni;
▪ Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs.
n. 50/2016 in considerazione del fatto che trattasi di forniture esclusive e con
caratteristiche standardizzate, regolate da appositi provvedimenti delle competenti strutture dello Stato;
▪ Modalità di contrattualizzazione:
Sottoscrizione di una Convenzione tra la Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx e gli aggiudicatari per tutti i lotti;
• approvare pertanto gli schemi degli atti di gara di seguito elencati:
▪ Capitolato d’Oneri/Lettera di invito
▪ Allegato 1 – Domanda di partecipazione
▪ Allegato 2 – Elenco prodotti
▪ Allegato 3 - Capitolato Tecnico
▪ Allegato 4 - Schema di Convenzione Regione Lazio
▪ Allegato 4bis - Schema di Convenzione Regione Calabria
▪ Allegato 4ter - Schema di Convenzione Regione Sardegna
▪ Allegato 5 – Importo cauzioni
▪ Allegato 6 - Attestazione pagamento imposta di bollo
▪ Allegato 7 – Schema dichiarazioni OE
▪ Allegato 8 - Modello per verifiche ex articolo 80
▪ Allegato 9 – DCA n. U00247_2019
• nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;
• invitare tutti gli operatori che risultano abilitati al Sistema Dinamico di Acquisizione della Regione Lazio al momento dell’invio dell’Appalto Specifico attraverso l’utilizzo del “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – X.XXX.XX”;
TENUTO CONTO che le singole Aziende Sanitarie si impegnano a sostenere le spese di gestione e di esecuzione delle Convenzioni che saranno stipulate a seguito dell’aggiudicazione della gara e che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno nominare un responsabile del procedimento relativamente agli ordinativi di fornitura oltre all’eventuale direttore dell’esecuzione;
Tutto ciò premesso:
D E T E R M I N A
per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
• di indire un appalto specifico per l’acquisizione di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie delle Regioni Lazio, Calabria e Sardegna, nell’ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alle XX.XX. della Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori, prodotti che per loro natura sono indifferibili ed urgenti, di cui all’Allegato 2 – Tabella Elenco Lotti alla presente determinazione;
• di svolgere interamente l’appalto specifico attraverso l’utilizzo del sistema “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – X.XXX.XX”, conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), mediante il quale verranno gestite tutte le fasi della procedura oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni e di indizione dei singoli Appalti Specifici;
• di articolare la procedura come di seguito rappresentato:
▪ Numero lotti: 94
▪ Durata della fornitura:
- 36 per i farmaci corrispondenti ai lotti da 1 a 91
- 24 mesi per i farmaci corrispondenti ai lotti da 92 a 94
▪ Fabbisogno: determinato sulla base di un flusso di rilevazione regionale della Xxxxxxx Xxxxx, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx;
▪ Valore dell’appalto: € 359.764.282,01 euro esente IVA di cui € 355.907.967,68 senza IVA per la fornitura occorrente alla Regione Lazio, € 1.045.454,67 senza IVA per la fornitura occorrente alla Regione Calabria e € 2.810.859,66 senza IVA per la fornitura occorrente alla Regione Sardegna. Non sono previste opzioni;
▪ Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs.
n. 50/2016 in considerazione del fatto che trattasi di forniture esclusive e con caratteristiche standardizzate, regolate da appositi provvedimenti delle competenti strutture dello Stato;
▪ Modalità di contrattualizzazione:
Sottoscrizione di una Convenzione tra la Regione Lazio, Regione Calabria e gli aggiudicatari per tutti i lotti;
• approvare pertanto gli schemi degli atti di gara di seguito elencati:
• Capitolato d’Oneri/Lettera di invito
• Allegato 1 – Domanda di partecipazione
• Allegato 2 – Elenco prodotti
• Allegato 3 - Capitolato Tecnico
• Xxxxxxxx 0 - Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
• Xxxxxxxx 0xxx - Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
• Allegato 4ter - Schema di Convenzione Regione Sardegna
• Allegato 5 – Importo cauzioni
• Allegato 6 - Attestazione pagamento imposta di bollo
• Allegato 7 – Schema dichiarazioni OE
• Allegato 8 - Modello per verifiche ex articolo 80
• Allegato 9 – DCA n. U00247_2019
• di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;
• di invitare tutti gli operatori che risultano abilitati al Sistema Dinamico di Acquisizione della Regione Lazio al momento dell’invio dell’Appalto Specifico attraverso l’utilizzo del “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – X.XXX.XX”;
• di dare atto che le singole Aziende Sanitarie si impegnano a sostenere le spese di gestione e di esecuzione delle Convenzioni che saranno stipulate a seguito dell’aggiudicazione della gara e che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016, dovranno nominare un responsabile del procedimento relativamente agli ordinativi di fornitura oltre all’eventuale direttore dell’esecuzione;
• di pubblicare il presente provvedimento sul “profilo di committente” della Stazione Appaltante, accessibile al sito xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx, nella sezione “Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti”, sul portale xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/, sul BURL, sul Sitarl e su Servizi Contratti Pubblici.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.
Il Direttore Regionale Xxxxxx Xxxxxxxxx
APPALTO SPECIFICO PER L’ACQUISIZIONE DI FARMACI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO, REGIONE CALABRIA, REGIONE SARDEGNA – FARMACI 2020_QUARTA TRANCHE, NELL’AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA REGIONE LAZIO PER LA FORNITURA DI FARMACI, EMODERIVATI, VACCINI E MEZZI DI CONTRASTO DESTINATO ALLA XX.XX. DELLA REGIONE LAZIO E DI ALTRI SOGGETTI AGGREGATORI.
ALLEGATO 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
MODELLO 1.1
Il/La sottoscritto/a _ , nato/a a _ , Prov. , il , domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di e legale rappresentante della , con sede in , Prov. , via , n. , CAP , codice fiscale n. e partita IVA n. , presso cui elegge domicilio, di seguito denominata “Impresa”,
− ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
CHIEDE
− di partecipare all’“Appalto specifico per l’acquisizione di farmaci occorrenti alle Aziende
Sanitarie della Regione Lazio, Regione Calabria e Regione Sardegna – farmaci 2020_quarta tranche, nell’ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alle XX.XX. della Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori”.
E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ1
1) di presentare offerta per i lotti
2) che l’Impresa partecipa alla gara in qualità di:
❑ impresa singola
❑ consorzio stabile
❑ consorzio tra imprese artigiane
❑ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
❑ GEIE
1 Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano.
❑ capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d’impresa di concorrenti costituito da (compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)
❑ mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d’impresa costituito da (compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale x xxxx)
x (xxxxxxxxxx)
x (xxxxxxxx)
x (xxxxxxxx)
⋅ (mandante) _
3) di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per la presentazione dell’offerta;
4) di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6) qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, di:
❑ autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,
ovvero
❑ non autorizzare, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere successivamente, su richiesta della stazione appaltante, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
7) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente.
8) [in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267]
❑ di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo aziendale, di cui all’art. 186-bis X.X. 00 marzo 1942 n. 267, nonché di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di , come da copia allegata, e che non si presenterà alle procedure di gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese;
ovvero
❑ di trovarsi in stato di concordato preventivo, di cui all’art. 186-bis X.X. 00 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di , come da copia allegata, nonché che non si presenterà alle procedure di gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese.
9) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]
❑ che l’R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo;
ovvero
❑ che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, D.Lgs. n.50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a.
10) [in caso di Rete d’Impresa]
❑ che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. n.82/2005, di cui si allega copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,
ovvero
❑ che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante
o contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. n.82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si allega copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica
ovvero
o contratto redatto in altra forma [indicare l’eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Xxxx] e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n.82/2005, come si evince dall’allegato documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo)/informatica,
ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]
❑ che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:
o già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n.82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n.82/2005, con allegato mandato avente forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
o costituendo e che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n.82/2005) e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, D.Lgs. n.50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a.
11) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE costituiti o costituendi] che la ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I./Consorzio (fornitura e/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente l’R.T.I./Consorzio) è la seguente:
Impresa Servizi %
Impresa Servizi %
Impresa Servizi %
Impresa Servizi %
12) [in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituendi] che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
13) [in caso Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e di rete di imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica2] che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:
14) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Regione Lazio nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
15) Relativamente alle casistiche di cui all’art. 2359:
❑ di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)
❑ di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
3
2 Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.
❑ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
4
❑ di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. Pur sussistendo tale situazione, questa Impresa dichiara di avere formulato autonomamente l’offerta e di seguito chiarisce gli elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale:
16) che questa Impresa:
❑ intende ricorrere al subappalto, nei limiti di legge, per i lotti , in relazione alle seguenti prestazioni
lotto prestazioni: lotto prestazioni:
❑ non intende ricorrere al subappalto
, lì
Il Documento deve essere firmato digitalmente
3 l’impresa concorrente è tenuta ad esplicitare se sussistono comunque connessioni, anche di fatto, diverse da quanto previsto dall’art. 2359 c.c. con altre imprese in gara. In tali casi a) e b) l’impresa concorrente dovrà in particolare attestare che non sussistono connessioni soggettive (rapporti di parentela tra persone fisiche che ricoprono ruoli di vertice; presenza della stessa persona fisica in più consigli d’amministrazione, ecc) od oggettive (intese o comunque collaborazioni tra società con riferimento alla politica commerciale; ecc.) rispetto ad altre imprese in gara, per quanto a sua conoscenza. Qualora sussistano tali connessioni, anche di fatto, il concorrente è tenuto a chiarire gli elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale.
4 Si veda nota 3
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Numero lotto | Sub- lotto | CIG | Codice ATC | Principio Attivo | Forma Farmaceutica | Dosaggio | Unita di Misura | Via di somministrazione/Ind icazioni terapeutiche | NOTE | Fabbisogno Definitivo | Base d'asta (€, iva esclusa) | Valore (€, iva esclusa) | REGIONE |
1 | 1 | A10BJ02 | LIRAGLUTIDE | FIALE | 3 ML (6 MG/ML) | FIALA | SOTTOCUTANEA | diabete milito di tipo 2 | 360.600 | 37,83000 | 13.641.498,00 | Lazio | |
2 | 1 | M09AX07 | NUSINERSEN | FIALA | 12 MG | FIALA | INTRATECALE | 1.080 | 70.000,00000 | 75.600.000,00 | Lazio | ||
3 | 1 | B02BX07 | LUSUTROMBOPAG | COMPRESSE | 3 MG | COMPRESSA | ORALE | 28.434 | 185,71440 | 5.280.603,25 | Lazio | ||
4 | 1 | L04AA44 | UPADACITINIB | COMPRESSE RP | 15 MG | COMPRESSA | ORALE | 87.360 | 28,60000 | 2.498.496,00 | Lazio | ||
5 | 1 | A10BJ01 | EXENATIDE | PENNA RP | 2 MG/0,85 ML | PENNA | SOTTOCUTANEA | RP | 174.780 | 16,87 | 2.948.101,65 | Lazio | |
6 | 1 | A10BD10 | SAXAGLIPTIN + METFROMINA | COMPRESSE | Tutti i dosaggi | COMPRESSA | ORALE | 301.560 | 0,67 | 202.045,20 | Lazio | ||
7 | 1 | A10BD11 | LINAGLIPTIN + METFORMINA | COMPRESSE | Tutti i dosaggi | COMPRESSA | ORALE | 4.960.032 | 0,54 | 2.678.417,28 | Lazio | ||
8 | 1 | G03GA30 | FOLLITROPINA ALFA/LUTROPINA ALFA | FIALE | Tutti i dosaggi | UI | SOTTOCUTANEA | Per UM si intende le somma delle UI dei principi attivi costituenti l'associazione. Si accettano anche penne | 7.912.542 | 0,26 | 2.057.260,92 | Lazio | |
9 | 1 | G03GA09 | CORIFOLLITROPINA ALFA | SIRINGA | 100 MCG | SIRINGA | SOTTOCUTANEA | 60 | 330,56 | 19.833,60 | Lazio | ||
10 | 1 | G03GA09 | CORIFOLLITROPINA ALFA | SIRINGA | 150 MCG | SIRINGA | SOTTOCUTANEA | 1.524 | 440,74 | 671.687,76 | Lazio | ||
11 | 1 | L04AA18 | EVEROLIMUS | COMPRESSE | 0,25 MG | COMPRESSA | ORALE | Anche orodispersibili | 1.497.240 | 1,68 | 2.508.236,34 | Lazio | |
12 | 1 | L04AA18 | EVEROLIMUS | COMPRESSE | 0,75 MG | COMPRESSA | ORALE | 1.295.460 | 5,03 | 6.510.360,14 | Lazio | ||
13 | 1 | B02BD05 | FATTORE VII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO | FLACONE | TUTTI I DOSAGGI | U.I. | EV | 4.779.708 | 0,60 | 2.867.824,80 | Lazio | ||
14 | 1 | C10AX12 | LOMITAPIDE MESILATO | COMPRESSE | 5 MG | COMPRESSA | ORALE | 3.276 | 746,80000 | 2.446.516,80 | Lazio | ||
15 | 1 | C10AX12 | LOMITAPIDE MESILATO | COMPRESSE | 10 MG | COMPRESSA | ORALE | 3.360 | 746,80000 | 2.509.248,00 | Lazio | ||
16 | 1 | C10AX12 | LOMITAPIDE MESILATO | COMPRESSE | 20 MG | COMPRESSA | ORALE | 2.574 | 746,80000 | 1.922.263,20 | Lazio | ||
17 | 1 | A16AA07 | METRELEPTINA | POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE | 3 MG | FLACONE | SOTTOCUTANEA | 540 | 645,40000 | 348.516,00 | Lazio | ||
18 | 1 | B06AC05 | LANADELUMAB | SOLUZIONE INIETTABILE | 2 ML (150 MG/ML) | FLACONE | SOTTOCUTANEA | 1.200 | 15.696,40000 | 18.835.680,00 | Lazio | ||
19 | 1 | V03AC03 | DEFERASIROX | COMPRESSE | 90 MG | COMPRESSA | ORALE | 83.760 | 5,12867 | 429.577,40 | Lazio | ||
20 | 1 | V03AC03 | DEFERASIROX | COMPRESSE | 180 MG | COMPRESSA | ORALE | 97.080 | 10,25733 | 995.781,60 | Lazio | ||
21 | 1 | V03AC03 | DEFERASIROX | COMPRESSE | 360 MG | COMPRESSA | ORALE | 680.400 | 20,51533 | 13.958.630,53 | Lazio | ||
22 | 1 | C09DX04 | SECUBITRIL/VALSARTAN | COMPRESSE | 24 MG+26 MG | COMPRESSA | ORALE | 3.020.388 | 1,85730 | 5.609.766,63 | Lazio | ||
23 | 1 | C09DX04 | SECUBITRIL/VALSARTAN | COMPRESSE | 97 MG+103 MG | COMPRESSA | ORALE | 1.430.376 | 1,85730 | 2.656.637,34 | Lazio | ||
24 | 1 | C09DX04 | SECUBITRIL/VALSARTAN | COMPRESSE | 49 MG+51 MG | COMPRESSA | ORALE | 3.128.400 | 1,85730 | 5.810.377,32 | Lazio | ||
25 | 1 | N06BA07 | MODAFINIL | COMPRESSE | 100 MG | COMPRESSA | ORALE | 194.400 | 1,77000 | 344.088,00 | Lazio |
Numero lotto | Sub- lotto | CIG | Codice ATC | Principio Attivo | Forma Farmaceutica | Dosaggio | Unita di Misura | Via di somministrazione/Ind icazioni terapeutiche | NOTE | Fabbisogno Definitivo | Base d'asta (€, iva esclusa) | Valore (€, iva esclusa) | REGIONE |
26 | 1 | L04AA32 | APREMILAST | COMPRESSE | 30 MG | COMPRESSA | ORALE | 927.360 | 10,28860 | 9.541.236,10 | Lazio | ||
27 | 1 | R03DX | MEPOLIZUMAB | SOLUZIONE INIETTABILE | 100 MG | PEZZO | SOTTOCUTANEA | FL/SIR/PEN | 9.900 | 757,33000 | 7.497.567,00 | Lazio | |
28 | 1 | B01AF03 | EDOXABAN | COMPRESSA | 30 MG | COMPRESSA | ORALE | 5.765.760 | 1,38000 | 7.956.748,80 | Lazio | ||
29 | 1 | B01AF03 | EDOXABAN | COMPRESSA | 60 MG | COMPRESSA | ORALE | 8.205.120 | 1,38000 | 11.323.065,60 | Lazio | ||
30 | 1 | M05BX04 | DENOSUMAB | PENNA | 60 MG/ML | PENNA | SOTTOCUTANEA | 117.000 | 174,56000 | 20.423.520,00 | Lazio | ||
31 | 1 | G03GA08 | CORIOGONADOTROPINA ALFA | FIALE | 250 MCG | FIALA | SOTTOCUTANEA | 5.400 | 22,24000 | 120.096,00 | Lazio | ||
32 | 1 | N03AX22 | PERAMPANEL | COMPRESSE | Tutti i dosaggi | COMPRESSA | ORALE | 662.796 | 2,98000 | 1.975.132,08 | Lazio | ||
33 | 1 | A10AE56 | INSULINA DEGLUDEC + LIRAGLUTIDE | SOLUZIONE INIETTABILE | 100 U/ml +3,6 mg/ml | PENNA | SOTTOCUTANEA | 432.000 | 26,94800 | 11.641.536,00 | Lazio | ||
34 | 1 | L03AA14 | LIPEGFILGRASTIN | SIRINGA | 6 MGL SIR 0,6 | SIRINGA | SOTTOCUTANEA | 7.200 | 566,06000 | 4.075.632,00 | Lazio | ||
35 | 1 | N04BX04 | OPICAPONE | CAPSULE | 50 MG | CAPSULA | ORALE | 702.000 | 3,23400 | 2.270.268,00 | Lazio | ||
36 | 1 | X00XX00 | XXXXXXXXXXX | COMPRESSE | 10 MG | COMPRESSA | ORALE | 756.000 | 1,41300 | 1.068.228,00 | Lazio | ||
37 | 1 | A10BD20 | EMPAGLIFOZIN+METFOR MINA | COMPRESSE | Tutti i dosaggi | COMPRESSA | ORALE | 8.064.000 | 0,54000 | 4.354.560,00 | Lazio | ||
38 | 1 | G04BE08 | TADALFIL | COMPRESSE | 10 MG | COMPRESSA | ORALE | Per disfunzione erettile | 21.600 | 9,82000 | 212.112,00 | Lazio | |
39 | 1 | A07AA11 | RIFAXIMINA ALFA | COMPRESSE | 550 MG | COMPRESSA | ORALE | 1.102.416 | 2,32 | 2.557.605,12 | Lazio | ||
40 | 1 | L02AE02 | LEUPRORELINA | FIALA | 22,5 MG | FIALA | SOTTOCUTANEA | 2.400 | 160,00 | 384.000,00 | Lazio | ||
41 | 1 | L02AE02 | LEUPRORELINA | FIALA | 45 MG | FIALA | SOTTOCUTANEA | 60 | 352,17 | 21.130,37 | Lazio | ||
42 | 1 | L02AE02 | LEUPRORELINA | FIALA | 7,5 MG | FIALA | SOTTOCUTANEA | 5.595 | 68,08 | 380.892,33 | Lazio | ||
43 | 1 | L02AE03 | GOSERELIN ACETATO | SIRINGA | 3,6 MG | PEZZO | SOTTOCUTANEA | IMPIANTO | 2.100 | 90,00 | 189.000,00 | Lazio | |
44 | 1 | L02AE03 | GOSERELIN ACETATO | SIRINGA | 10,8 MG | PEZZO | SOTTOCUTANEA | IMPIANTO | 900 | 260,00 | 234.000,00 | Lazio | |
45 | 1 | G04BE10 | AVANAFIL | COMPRESSE | 100 MG | COMPRESSA | ORALE | 3.240 | 2,90 | 9.396,00 | Lazio | ||
46 | 1 | C01EB18 | RANOLAZINA | COMPRESSE | Tutti i dosaggi | COMPRESSA | ORALE | 32.958.180 | 0,00 | 00.000.000,35 | Lazio | ||
47 | 1 | X00XX00 | XXXXXXXXXXXXXXX | COMPRESSE | 800 MG | COMPRESSA | ORALE | 288.000 | 2,31 | 665.280,00 | Lazio | ||
48 | 1 | A10BX14 | DULAGLUTIDE | PENNA | 0,75 MG | PEZZO | SOTTOCUTANEA | 114.000 | 20,00 | 2.280.000,00 | Lazio | ||
49 | 1 | L02AE04 | TRIPTORELINA | FIALA | 3,75 MG | PEZZO | INTRAMUSCOLARE | depot | 447 | 62,49 | 27.933,03 | Lazio | |
50 | 1 | J05AF08 | ADEFOVIR DIPIVOXIL | COMPRESSE | 10 MG | COMPRESSA | ORALE | 18.786 | 13,00 | 244.218,00 | Lazio | ||
51 | 1 | V04CD01 | METIRAPONE | COMPRESSE | 250 MG | COMPRESSA | ORALE | 52.500 | 4,63 | 242.896,50 | Lazio | ||
52 | 1 | H01CB03 | LANREOTIDE ACETATO | FIALA | 90 MG | FIALA | SOTTOCUTANEA | 900 | 655,30 | 589.770,00 | Lazio | ||
53 | 1 | H01CB03 | LANREOTIDE ACETATO | FIALA | 30 MG | FIALA | INTRAMUSCOLARE | 1.182 | 307,30 | 363.228,60 | Lazio | ||
54 | 1 | H01CB03 | LANREOTIDE ACETATO | FIALA | 60 MG | FIALA | SOTTOCUTANEA | 1.950 | 607,07 | 1.183.786,50 | Lazio | ||
55 | 1 | H01CB03 | LANREOTIDE ACETATO | FIALA | 120 MG | FIALA | SOTTOCUTANEA | 18.054 | 655,00 | 00.000.000,80 | Lazio | ||
56 | 1 | L02AE04 | TRIPTORELINA | FIALA | 3,75 MG | FIALA | INTRAMUSCOLARE | 124.140 | 67,00 | 8.317.380,00 | Lazio | ||
57 | 1 | L02AE04 | TRIPTORELINA | FIALA | 11,25 MG | FIALA | INTRAMUSCOLARE | 37.515 | 215,00 | 8.065.725,00 | Lazio | ||
58 | 1 | N04BX01 | TOLCAPONE | COMPRESSE | 100 MG | COMPRESSA | ORALE | 210.000 | 1,00 | 210.000,00 | Lazio | ||
59 | 1 | G03GA07 | LUTROPINA ALFA | FIALA | 75 U.I. | FIALA | SOTTOCUTANEA | 9.900 | 17,20 | 170.280,00 | Lazio | ||
60 | 1 | G03GA06 | FOLLITROPINA BETA | CARTUCCIA | Tutti i dosaggi | UI | IM SC | 8.370.000 | 0,33 | 2.762.100,00 | Lazio | ||
61 | 1 | R03DX05 | OMALIZUMAB | Flacone | 75MG/0,5ML | FLACONE | SOTTOCUTANEA | 2.700 | 128,42 | 346.739,67 | Lazio | ||
62 | 1 | H01CB02 | OCTREOTIDE | FIALA | 30 MG | FIALA | EV SC | 627 | 730,39 | 457.954,53 | Lazio | ||
63 | 1 | H01CB02 | OCTREOTIDE | FIALA | 10 MG | FIALA | EV SC | 3.723 | 326,09 | 1.214.033,07 | Lazio | ||
64 | 1 | H01CB02 | OCTREOTIDE | FIALA | 20 MG | FIALA | EV SC | 10.668 | 556,24 | 5.933.968,32 | Lazio |
Numero lotto | Sub- lotto | CIG | Codice ATC | Principio Attivo | Forma Farmaceutica | Dosaggio | Unita di Misura | Via di somministrazione/Ind icazioni terapeutiche | NOTE | Fabbisogno Definitivo | Base d'asta (€, iva esclusa) | Valore (€, iva esclusa) | REGIONE |
65 | 1 | G04BE01 | ALPROSTADIL | PENNA | 10 MCG | PEZZO | INTRACAVERNOSA | Sono accettate anche le cartucce | 36.090 | 9,09 | 328.090,94 | Lazio | |
66 | 1 | J01XX08 | LINEZOLID | SOSPENSIONE | 150 ML (20 MG/ML) | BUSTA/FLACONE | ORALE | 90 | 276,97 | 24.927,30 | Lazio | ||
67 | 1 | L04AA10 | SIROLIMUS | COMPRESSA | 2 MG | COMPRESSA | ORALE | 17.910 | 6,69 | 119.764,17 | Lazio | ||
68 | 1 | L04AA10 | SIROLIMUS | COMPRESSA | 0,5 MG | COMPRESSA | ORALE | 49.800 | 1,76 | 87.638,04 | Lazio | ||
69 | 1 | L04AA10 | SIROLIMUS | COMPRESSA | 1 MG | COMPRESSA | ORALE | 167.700 | 3,52 | 590.203,38 | Lazio | ||
70 | 1 | L04AA10 | SIROLIMUS | GOCCE | 60 ML (1 MG/ML) | FLACONE | ORALE | 126 | 211,20 | 26.611,20 | Lazio | ||
71 | 1 | L03AB11 | INTERFERONE ALFA 2A PEGILATO | SIRINGA | 135 MCG | SIRINGA | SOTTOCUTANEA | 1.062 | 108,30 | 115.014,60 | Lazio | ||
72 | 1 | L03AB11 | INTERFERONE ALFA 2A PEGILATO | SIRINGA | 180 MCG | SIRINGA | SOTTOCUTANEA | 2.502 | 138,76 | 347.177,52 | Lazio | ||
73 | 1 | L02AE02 | LEUPRORELINA | IMPIANTO | 5 MG | PEZZO | SOTTOCUTANEA | 1.440 | 159,00 | 228.960,00 | Lazio | ||
74 | 1 | L02AE02 | LEUPRORELINA | IMPIANTO | 3,6 MG | PEZZO | SOTTOCUTANEA | 1.140 | 59,00 | 67.260,00 | Lazio | ||
75 | 1 | L02AE01 | BUSERELIN ACETATO | SPRAY | 10 MG | FLACONE | NASALE | 300 | 18,58 | 5.574,00 | Lazio | ||
76 | 1 | H01CA01 | GONADORELINA | FLACONE | 20 MG | FLACONE | NASALE | 480 | 34,00 | 16.320,00 | Lazio | ||
77 | 1 | L02AE01 | BUSERELIN ACETATO | SIRINGA | 9,45 MG | PEZZO | SOTTOCUTANEA | 60 | 248,00 | 14.880,00 | Lazio | ||
78 | 1 | L02AE01 | BUSERELIN ACETATO | SIRINGA | 6,3 MG | PEZZO | SOTTOCUTANEA | 30 | 147,10 | 4.413,00 | Lazio | ||
79 | 1 | A10BG03 | PIOGLITAZONE CLORIDRATO | COMPRESSA | 45 MG | COMPRESSA | ORALE | 655.200 | 0,56 | 366.912,00 | Lazio | ||
80 | 1 | L02AE02 | LEUPRORELINA | FIALA | 11,25 MG | FIALA | SOTTOCUTANEA | 33.000 | 188,00 | 6.204.000,00 | Lazio | ||
81 | 1 | B01AX05 | FONDAPARINUX SODICO | SIRINGA | 7,5 MG | PEZZO | SOTTOCUTANEA | 313.800 | 3,90 | 1.223.820,00 | Lazio | ||
82 | 1 | B01AX05 | FONDAPARINUX SODICO | SIRINGA | 5 MG | PEZZO | SOTTOCUTANEA | 198.000 | 2,60 | 514.800,00 | Lazio | ||
83 | 1 | B01AX05 | FONDAPARINUX SODICO | SIRINGA | 2,5 MG | PEZZO | SOTTOCUTANEA | 660.750 | 1,80 | 1.189.350,00 | Lazio | ||
84 | 1 | B01AX05 | FONDAPARINUX SODICO | SIRINGA | 10 MG | PEZZO | SOTTOCUTANEA | 9.900 | 4,00 | 39.600,00 | Lazio | ||
85 | 1 | B01AX05 | FONDAPARINUX SODICO | SIRINGA | 1,5 MG | PEZZO | SOTTOCUTANEA | 71.340 | 1,10 | 78.474,00 | Lazio | ||
86 | 1 | R03DX05 | OMALIZUMAB | FIALE | 150 MG | FIALA | SOTTOCUTANEA | 60.000 | 220,00 | 00.000.000,00 | Lazio | ||
87 | 1 | C10AX12 | LOMITAPIDE MESILATO | COMPRESSE | 5 MG | COMPRESSA | ORALE | 336 | 746,80000 | 250.924,80 | Calabria | ||
88 | 1 | C10AX12 | LOMITAPIDE MESILATO | COMPRESSE | 10 MG | COMPRESSA | ORALE | 336 | 746,80000 | 250.924,80 | Calabria | ||
89 | 1 | C10AX12 | LOMITAPIDE MESILATO | COMPRESSE | 20 MG | COMPRESSA | ORALE | 336 | 746,80000 | 250.924,80 | Calabria | ||
90 | 1 | G03GA06 | FOLLITROPINA BETA | CARTUCCIA | Tutti i dosaggi | UI | IM SC | 750.000 | 0,33000 | 247.500,00 | Calabria | ||
91 | 1 | L02AE04 | TRIPTORELINA | FIALA | 3,75 MG | PEZZO | INTRAMUSCOLARE | depot | 723 | 62,49000 | 45.180,27 | Calabria | |
92 | 1 | A16AX12 | TRIENTINA | COMPRESSE | 150MG | COMPRESSA | ORALE | 58.000,00 | 33,07667 | 1.918.446,86 | Sardegna | ||
93 | 1 | B06AC05 | LANADELUMAB | SOLUZIONE INIETTABILE | 2 ML (150 MG/ML) | FLACONE | SOTTOCUTANEA | 52,00 | 15.696,40000 | 816.212,80 | Sardegna | ||
94 | 1 | G02AD06 | MISOPROSTOLO | COMPRESSE | 400MCG | COMPRESSA | ORALE | 7.620,00 | 10,00000 | 76.200,00 | Sardegna |
359.764.282,01
APPALTO SPECIFICO PER L’ACQUISIZIONE DI FARMACI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO, REGIONE CALABRIA, REGIONE SARDEGNA – FARMACI 2020_QUARTA TRANCHE, NELL’AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA REGIONE LAZIO PER LA FORNITURA DI FARMACI, EMODERIVATI, VACCINI E MEZZI DI CONTRASTO DESTINATO ALLA XX.XX. DELLA REGIONE LAZIO E DI ALTRI SOGGETTI AGGREGATORI
ALLEGATO 3 - CAPITOLATO TECNICO
1 PREMESSA
La Regione Lazio è intenzionata ad indire un Appalto specifico, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 nell’ambito dello SDA Farmaci del Regione Lazio indetto con Determinazione G14441_2019 e pubblicato su GUUE 2019/S 206-501536, finalizzato alla acquisizione di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, Regione Calabria e Regione Sardegna – Farmaci 2020_quarta tranche.
La Regione Lazio in qualità di Stazione Appaltante e di soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura finalizzata all’affidamento della fornitura, nonché della sottoscrizione delle Convenzioni relative ai lotti di propria competenza. Per i lotti di competenza delle Regioni Calabria e Sardegna, le Convenzioni verranno stipulate dalle suddette Regioni.
Con ciascun Aggiudicatario, la Regione Lazio stipulerà una Convenzione, di cui all’Allegato 4 alla Lettera di invito, con il quale il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a fornire, a fronte dell’emissione di Ordinativi di Fornitura, i medicinali con le caratteristiche tecniche e di conformità, di cui all’Allegato 3 – “Capitolato Tecnico” e all’Allegato 2
- “Elenco prodotti”. Le modalità di fornitura vengono meglio disciplinate nell’Allegato “Schema di Convenzione” e nel presente documento.
• Convenzione: il contratto stipulato tra la Regione ed il Fornitore aggiudicatario, che regola i
termini della fornitura attivata dalle Aziende Sanitarie attraverso gli Ordinativi di Fornitura. Lo schema di Convenzione è riportato in allegato al Capitolato d’Oneri/Lettera di invito;
• Ordinativo di Fornitura: il contratto con il quale le Aziende Sanitarie impegnano il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta e che riporta i quantitativi necessari per tutta la durata della fornitura. A tali Ordinativi di fornitura (Contratti) verrà data esecuzione tramite singole Richieste di Consegna, nelle quali le Aziende Sanitarie specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli atti di gara.
Il presente Capitolato, la Convenzione e tutta la documentazione tecnica non sono fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio, per la Regione Calabria, per la Regione Sardegna e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore, le quali assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo solo ed esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi di Fornitura, stabilendo la Convenzione le condizioni
generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l’emissione dei predetti Ordinativi di Fornitura.
1. OGGETTO DELLA FORNITURA E QUANTITÀ
Oggetto della fornitura è l’acquisizione dei farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie delle Regioni Lazio, Calabria e Sardegna, nelle caratteristiche e per i quantitativi di cui all’Allegato 2 – Elenco prodotti.
Per tutti i principi attivi presenti nell’Allegato 2 si richiedono tutti i confezionamenti disponibili in commercio relativamente a formulazioni, dosaggi e indicazioni terapeutiche riportate per ciascun lotto dell’Allegato 2 stesso.
La procedura è suddivisa in 94 lotti, così come indicato nell’Allegato 2 – Elenco prodotti e segnatamente:
• da 1 a 86 di competenza della Regione Lazio
• da 87 a 91 di competenza della Regione Calabria;
• da 92 a 94 di competenza della Regione Sardegna.
Le quantità e tipologie dei medicinali indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata della Convenzione.
Le quantità e tipologie dei prodotti farmaceutici indicate si riferiscono al fabbisogno di 36 mesi per i lotti da 1 a 91 e 24 mesi per i lotti da 92 a 94.
La Stazione appaltante, la Regione Calabria e la Regione Sardegna, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potranno apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella surrichiamata disposizione.
2. RIPARTIZIONE COMPETENZE
Come riportato nell’Allegato “Schema di Convenzione”, a cui si rimanda integralmente, in ordine all’esecuzione e gestione contrattuale, resta nell’esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
• gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
• custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
• richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo;
• stesura e sottoscrizione della Convenzione con il Fornitore, limitatamente ai lotti di sua competenza (non vincolante in assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere).
In merito alla verifica dei requisiti generali per la partecipazione alla procedura, spetta alla Regione Lazio acquisire la relativa documentazione.
Resta di competenza della Regione Calabria e della Regione Sardegna la sottoscrizione delle Convenzioni per i lotti di propria competenza.
Resta, invece, nell’esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria e Ospedaliera, sia per la Regione Lazio che per le Regioni Calabria e Sardegna:
• la nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC laddove previsto dalla normativa;
• l’emissione di Ordinativi di fornitura
• il ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;
• il ricevimento fatture e relativi pagamenti;
• la valutazione in merito alle eventuali attività di cui all’art. 10 Controlli Qualitativi/Quantitativi del presente Capitolato e dello Schema di Convenzione;
• la gestione dei rapporti negoziali, e dell’eventuale contenzioso, conseguenti all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
• il monitoraggio almeno annuale della fornitura e comunicazione delle valutazioni alla Regione Lazio.
3. SICUREZZA
In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, art. 26, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
4. DURATA DELLA FORNITURA
Fermo restando quanto riportato negli Allegati “Schema di Convenzione”, a cui si rimanda integralmente, la presente Convenzione avrà durata di:
• 36 mesi dalla data di stipula della stessa per i lotti da 1 a 91;
• 24 mesi dalla data di stipula della stessa per i lotti da 92 a 94.
I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dagli Enti Contraenti mediante l’emissione degli Ordinativi di Fornitura avranno data di scadenza pari a quella della Convenzione.
5. VARIAZIONI SOGGETTIVE DEL FORNITORE
Nel periodo di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d’azienda, cessione di prodotti, etc. dovranno essere tempestivamente comunicati, sia alla Regione Lazio, sia alle Aziende Sanitarie contraenti.
6. CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE
I prodotti oggetto della presente fornitura rispondono alle necessità delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere delle Regioni Lazio, Calabria e Sardegna per il corretto svolgimento delle attività istituzionali, previste dalla normativa vigente in materia di assistenza farmaceutica.
Tali prodotti farmaceutici dovranno, in particolare:
• essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all’importazione e all’immissione in commercio;
• corrispondere a quanto richiesto nell’Allegato 2 - “Elenco prodotti” in termini di principio attivo, dosaggio, forma farmaceutica, via di somministrazione, ecc;
• presentare, all’atto della consegna una validità o vita utile residua pari ai 2/3 (due terzi) della vita utile stessa, salvo che le caratteristiche biotecnologiche del farmaco impongano tempistiche diverse, da concordarsi comunque con l’Azienda Sanitaria contraente, tramite specifico accordo scritto. In caso contrario l’accettazione della merce sarà rimessa al giudizio della singola Azienda Sanitaria destinataria della fornitura.
Il difetto dei predetti requisiti riscontrato prima della stipula della Convenzione determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell’aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione della Convenzione/Ordinativi di fornitura.
Qualora, nel corso della validità della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, si verificasse l’emanazione di normative statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento a requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare le caratteristiche e la qualità del Prodotto fornito alla
sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l’uso, le eventuali rimanenze di Prodotto non conformi consegnati e giacenti nei magazzini degli Enti.
Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche del Prodotto offerto, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego, quanto l’impiego è fatto regolarmente secondo RCP, resta a totale carico del Fornitore, che, rendendosene garante, sarà tenuto all’osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell’affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità con riferimento alla produzione, al confezionamento, alla distribuzione ed alla consegna di quanto oggetto della fornitura.
In sede di offerta il Fornitore, dovrà, inoltre indicare:
• presenza/assenza da lattice del prodotto, in tutto il suo ciclo produttivo, nonché nel confezionamento (tappi, sacche o altri accessori di gomma);
• presenza/ assenza di glutine
• presenza/assenza di lattosio
7. CONFEZIONAMENTO
Il confezionamento e l’etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario (contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trovi a diretto contatto con il medicinale) che sul confezionamento secondario (imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario), come previsto dal D.Lgs. n.540/92. Le singole confezioni dei medicinali dovranno essere quelle regolarmente autorizzate dalle competenti autorità nazionali.
Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere prive di AIC.
Tutti i confezionamenti secondari devono pervenire con l’indicazione “confezione ospedaliera” che annulla la fustella che non dovrà incidere sulla leggibilità del codice a barre identificativo del prodotto.
Il confezionamento secondario dovrà assicurare l’integrità del prodotto durante il trasporto e il
packaging.
Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza dei pazienti.
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei medicinali dovranno essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza e il lotto di produzione.
Il confezionamento secondario dovrà portare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti particolari temperature di conservazione ed eventuali caratteristiche di pericolosità.
Il confezionamento secondario dovrà assicurare l’integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.
Si fa presente che il peso di ciascun confezionamento secondario dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza.
Sul confezionamento primario e secondario dovrà essere riportato quanto elencato nei successivi paragrafi.
Per i farmaci da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire e monitorare la catena del freddo.
Confezionamento Primario
Il confezionamento primario deve essere in materiale plastico o, in vetro, rispondente alle caratteristiche descritte in FUI. Con riferimento al materiale plastico, il confezionamento deve rispettare la normativa vigente in materia e preferibilmente essere non in pvc nonché privo di ftalati e latex.
Con particolare riferimento alla presenza eventuale di ftalati nel materiale di confezionamento primario, essa deve essere evidenziata in etichettatura così come disposto dalla Direttiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007.
Fiale
Le fiale in plastica devono disporre di un semplice sistema di apertura; parimenti le fiale in vetro devono essere dotate di una linea di frattura prestabilita che renda possibile la rottura in corrispondenza del collo senza il necessario utilizzo di dispositivi di apertura.
Flaconi E Sacche
Flaconi e sacche devono riportare tacche di misurazione della quantità defluita ed essere dotate di un sistema di apertura/somministrazione protetto, consentire un’apertura semplice e sicura mantenendo integra la sterilità della soluzione senza l’impiego di forbici, spatole o altri dispositivi di apertura.
Inoltre, ove richiesto, la natura dei materiali che compongono le sacche devono essere dichiarati a ciascun Ente richiedente al fine di consentire agli operatori sanitari una valutazione di compatibilità con i medicinali.
Sul confezionamento primario dovranno essere chiaramente riportate tutte le diciture di cui alla normativa vigente, e almeno a titolo di esempio:
• Nome del prodotto e della Ditta produttrice;
• Composizione quali-quantitativa del contenuto;
• Dosaggio;
• Via di somministrazione;
• Numero di lotto di produzione;
• Data di scadenza;
Confezionamento secondario
Il confezionamento secondario dovrà essere resistente in grado di garantire l’immagazzinamento per sovrapposizione e dotato di sistemi (alette o altro) per facilitare la movimentazione e chiuso in modo da poter essere aperto solo mediante effrazione o rotture del sigillo ed avere un peso complessivo, come previsto da D.Lgs. n. 626/94, nei limiti di carico per personale femminile. Se presente etichetta sul confezionamento secondario, questa deve essere applicata in modo da evitare il distacco;
Sul confezionamento secondario devono essere riportate tutte le diciture di cui alla normativa vigente, e almeno a titolo di esempio:
• Nome del prodotto e della Ditta produttrice;
• Composizione quali-quantitativa del contenuto;
• Dosaggio;
• Via di somministrazione;
• Numero di lotto di produzione;
• Data di scadenza;
• Modalità di conservazione;
• Eventuali avvertenze;
• La dicitura confezione ospedaliera;
• Il numero di registrazione del Ministero della Salute (AIC);
• Codice a barre otticamente leggibile anche previo annullamento parziale della fustella ottica;
• Eventuale codice a barre contenente indicazione del lotto di produzione e della scadenza del prodotto.
Imballaggio esterno
L’imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere a perdere, robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto e deve garantire l’integrità finale dei prodotti consegnati.
Sull’imballaggio deve essere apposta un’etichetta contenente le seguenti informazioni:
• contrassegno del Fornitore;
• nome del medicinale contenuto;
• lotto e scadenza del medicinale contenuto;
• modalità di conservazione;
• quantitativo espresso nell’unità di misura propria del prodotto;
• tutte le indicazioni / etichette previste dalla legge.
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili.
Qualora gli imballaggi o i confezionamenti dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e il Fornitore aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione della medesima secondo quanto previsto dal paragrafo successivo.
Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili.
Non dovrà essere impedita la lettura delle informazioni sopra descritte sul confezionamento di imballaggio esterno causato dall’apposizione di eventuali ulteriori etichette da parte di terzi (es. corriere, depositario, ecc).
Le consegne dei prodotti citotossici iniettabili deve essere fatta in contenitori separati dotati di sistemi di protezione da rotture.
I colli contenenti farmaci oncologici dovranno essere appositamente contrassegnati e riconoscibili dall’esterno. Nel relativo DDT del fornitore dovrà essere indicato quali referenze siano farmaci oncologici.
8. SPECIFICHE SULLE CARATTERISTICHE DEI FARMACI Formulazione farmaceutica
Si precisa che relativamente alla formulazione farmaceutica dei prodotti richiesti nella Tabella Elenco Lotti:
• le forme farmaceutiche “compresse” e “capsule” nonché “fiale” e “flacone” si intendono
sovrapponibili, se non espressamente indicato il contrario.
• a parità di principio attivo, dosaggio terapeutico e via di somministrazione, è possibile offrire il medesimo prodotto nel confezionamento con kit costituito da una fiala/flaconcino di polvere
da diluirsi e da una fiala/flaconcino solvente, ovvero in “soluzione pronta” in fiala/flaconcino/sacca. Le due formulazioni verranno ritenute “sovrapponibili”.
Disposizioni per i farmaci ATC L
Per quanto riguarda i farmaci di cui all’ATC L, in conformità alla Raccomandazione 14 dell’Agenzia Italiana del Farmaco “Raccomandazione Per La Prevenzione Degli Errori In Terapia Con Farmaci Antineoplastici”, si dispone quanto segue:
1. All’interno dello stesso lotto, è obbligatorio offrire medicinali con identica concentrazione mg/ml;
2. Dovranno essere contenute in RCP, o comunicate come dati ufficiali del produttore, le seguenti informazioni farmaceutiche obbligatorie:
a. Stabilità chimico-fisica dopo apertura/dopo ricostituzione e relativa temperatura di conservazione;
b. Diluenti da utilizzare;
c. Range di concentrazione finale dopo diluizione per cui è riportata la stabilità chimico fisica
d. Stabilità chimico fisica dopo diluizione e relativa temperatura di conservazione;
e. Compatibilità/incompatibilità con contenitori e dispositivi medici
3. Deve, inoltre, essere specificato chiaramente: necessità di fotoprotezione del flacone integro, del flacone aperto, del preparato dopo diluizione, dei dm di somministrazione.
4. Dovranno inoltre essere fornite le Schede di sicurezza, ove previste, o apposita dichiarazione attestante che per il prodotto non è prevista la scheda di sicurezza.
Le consegne dei prodotti citotossici devono essere separate e le caratteristiche del trasporto da parte della ditta produttrice o del fornitore al luogo di utilizzo, devono essere tali da garantire un trasporto sicuro.
9. SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA
Il Fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:
• di igiene sulla produzione e sul commercio;
• di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
• sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.
Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, la Stazione appaltante può disporre, prima della stipula del contratto, anche nella forma della lettera commerciale, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che l’esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.
Consegna
La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo (ordine) emesso da ogni singola Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati. L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco nei luoghi e negli orari indicati dall’Azienda Sanitaria. Il Fornitore dovrà effettuare le consegne a proprio rischio e a proprie spese (di qualunque natura).
Si precisa che non si possono pretendere minimi d’ordine.
Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere al meglio tale attività, con obbligo di sponda idraulica in caso di alto peso e alto volume.
La consegna dovrà essere effettuata “a terra”, per evitare al personale delle Aziende Sanitarie il rischio connesso allo scaricamento dei prodotti dal mezzo di trasporto.
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Il Fornitore deve effettuare le consegne, entro massimo 5 giorni lavorativi consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco). Nel caso in cui, per la particolare natura del farmaco e/o della distribuzione, tali tempistiche non potessero essere rispettate, le stesse potranno essere modificate dietro accordo scritto con le Aziende Sanitaria contraenti.
I documenti di trasporto dei beni, in un’unica soluzione o ripartite, dovranno essere vistati dagli uffici dell’Azienda Sanitaria contraenti e dovranno riportare il numero d’Ordinativo dell’Azienda Sanitaria. L’Azienda Sanitaria ha, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall’invio dell’ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio dell’ordine medesimo.
Trascorso tale termine, l’ordine diverrà irrevocabile.
L’apposizione del visto non preclude per l’Azienda Sanitaria il diritto ed eventuali ulteriori rilievi in ordine ai beni consegnati.
Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione ordine di consegna deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria. Il Fornitore aggiudicatario dovrà darne comunicazione al Servizio Farmacia, e laddove quest’ultima lo consenta, concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata alla consegna del saldo, che dovrà avvenire nel minore tempo possibile al fine di coprire le esigenze dell’Azienda Sanitaria.
In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da indicarsi espressamente nell’ordine a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna delle merci entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante:
• la descrizione della fornitura (quantità, codici ATC, AIC, ecc, descrizione, etc.);
• il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura;
• il luogo di consegna;
• l’elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti;
• le indicazioni relative alla temperatura di conservazione.
Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire, anche durante la fase di trasporto, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità.
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Indisponibilità temporanea dei prodotti
In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Direzione Regionale Centrale Acquisti e, contestualmente, alle Aziende Sanitarie ordinanti, la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti, indicando i motivi di carenza e la data di fine carenza.
La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:
• nel caso di farmaci emoderivati, immunoglobuline e vaccini: indisponibilità dipendente da situazioni di carenza di materie prime sul mercato;
• in tutti gli altri casi: sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione e rottura di stock.
In tal caso il Fornitore aggiudicatario dovrà indicare per ogni prodotto:
• la denominazione;
• il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
• la causa dell’indisponibilità.
Le Aziende Sanitarie si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato - come previsto nello Schema di Convenzione addebitando al Fornitore inadempiente l’eventuale differenza di prezzo, ovvero risolvere direttamente il contratto nei casi e con le modalità di cui allo Schema di Convenzione.
Sostituzione
I prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara. Qualsiasi variazione di prodotto dovrà essere precedentemente autorizzata dalla Regione Lazio e/o dalle Aziende Sanitarie.
I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste dal Capitolato e in generale nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno respinti dalle Aziende Sanitarie e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi senza alcun aggravio di spesa. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata “mancata consegna”.
Le Aziende Sanitarie avranno, in ogni caso, la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo,
l’applicazione delle penali di cui all’Allegato “Schema di Convenzione “e l’eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.
10. DISPOSITIVI DI SOMMINISTRAZIONE
Qualora per l'utilizzo dello specifico prodotto farmaceutico sia necessario un device e il relativo materiale di consumo non facente parte del confezionamento autorizzato, questa dovrà essere obbligatoriamente fornita in comodato d’uso dal fornitore aggiudicatario, il quale dovrà altresì assicurare gratuitamente l'assistenza, la manutenzione e la necessaria copertura assicurativa. Tutta la strumentazione fornita dovrà corrispondere alla normativa vigente in materia. Si intende che le Aziende Sanitarie richiederanno il numero di dispositivi strettamente necessario per la somministrazione dei prodotti ordinati.
I dispositivi medici offerti o forniti a corredo dei prodotti offerti, devono essere conformi alla Direttiva 93/42 CE attuata con D.Lgs. del 24/02/1997 n.46 e s.m.i., anche per quanto riguarda l’etichettatura e il confezionamento, e dalla Direttiva 47/2007 CE recepita con D.Lgs. del 25/01/2010
n.37 e s.m.i.
Le apparecchiature e i dispositivi devono essere corredati di manuale d’uso in italiano conforma a quanto indicato nella direttiva sopracitata.
11. CALL CENTER/NUMERO VERDE
Il Fornitore deve garantire, entro la data di stipula della Convenzione, un numero di call center/numero verde a disposizione del personale delle Aziende Sanitarie in grado di fornire informazioni sui prodotti oggetto della Convenzione e sui relativi servizi. Tale numero deve essere attivo per tutto l’anno nelle giornate feriali nei normali orari d’ufficio (indicativamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00), ad eccezione di giorni festivi, giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio, seconda e terza settimana di agosto.
Il Fornitore, inoltre, si impegna a rendere disponibile, sempre dalla stessa data, almeno un numero di fax e un indirizzo e-mail per:
• richiedere informazioni sui prodotti offerti;
• richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
• inoltrare reclami.
12. ACQUISTO DI TUTTI I DOSAGGI E DI TUTTI I CONFEZIONAMENTI
Nel caso in cui per la presentazione dell’offerta siano richiesti “tutti i dosaggi disponibili” o “Vari dosaggi disponibili” all’interno dell’Allegato 2 - “Elenco prodotti”, laddove l’unità di misura per la formulazione del prezzo (UM) sia riferita a unità ponderali (mg, g, mcg..) ovvero unità internazionali (UI), il prezzo offerto per tale unità di misura vale per tutti i dosaggi e le forme farmaceutiche presenti in commercio così come richiesti nel lotto. Il prezzo dei vari dosaggi deve essere calcolato moltiplicando il prezzo offerto per UM per le quantità di UM previste nei differenti dosaggi. L’operatore in possesso di più formulazioni dovrà compilare l’offerta con i dati relativi ad una formulazione ed allegare a sistema l’elenco di tutti gli AIC nelle modalità di cui al disciplinare di gara. La medesima operazione dovrà essere svolta per ciò che concerne tutti i confezionamenti disponibili in commercio per ciò che concerne i farmaci offerti per dosaggio, formulazioni e indicazioni terapeutiche richieste per ciascun lotto di cui all’Allegato 2. L’operatore potrà ottemperare a quanto sopra richiesto nelle modalità riportate nel Capitolato d’Oneri/Lettera di Xxxxxx.
13. ACQUISTO DI FORMULAZIONI O DOSAGGI AGGIUNTIVI NON ESPRESSAMENTE RICHIESTI A GARA
Data la tipologia dei prodotti oggetto della presente fornitura, per i prodotti in esclusiva, la Centrale Acquisti si riserva, su espressa e formale richiesta delle Aziende Sanitarie e/o su segnalazione delle Ditte e, comunque, previo parere positivo dell’Area Farmaci e Dispositivi della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, la facoltà di accettare eventuali ulteriori formulazioni o dosaggi a base dello stesso principio attivo a completamento della gamma di prodotti disponibili (non elencati nei documenti di gara) messi in commercio dal Fornitore nel periodo di validità della gara. In questo caso il Fornitore aggiudicatario è tenuto ad applicare uno sconto dal prezzo massimo di cessione al SSN almeno pari allo sconto presentato dal Fornitore aggiudicatario sul relativo Lotto. Nel caso in cui le percentuali di sconto offerte per lo stesso principio attivo fossero diverse (a seconda delle formulazioni richieste in gara), si applicherà uno sconto dal prezzo massimo di cessione al SSN almeno pari allo sconto più favorevole per le Aziende Sanitarie presentato dallo stesso Fornitore. Si fa presente che l’inserimento di ulteriori formulazioni e/o dosaggi:
• non potrà comunque costituire una esclusiva, nell’eventualità in cui il principio attivo perdesse
la copertura brevettuale;
• non andrà a modificare il valore massimo spendibile del lotto in oggetto e, pertanto, tali nuove formulazioni e dosaggi potranno essere acquistati dall’Aziende Sanitarie, ad integrazione di
quanto aggiudicato, solo nei limiti dell’importo massimo spendibile per il lotto in questione di cui alla Convenzione stipulata.
14. CONTROLLI QUALITATIVI/QUANTITATIVI
La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura.
La Stazione appaltante si riserva il diritto di verificare la corrispondenza quali/quantitativa della merce in sede di effettivo utilizzo. La contestazione sulla non conformità avverrà entro 10 gg lavorativi dall’avvenuta consegna della merce.
La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.
I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione scritta da parte della Stazione appaltante.
La Stazione appaltante metterà a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 5 giorni lavorativi. Qualora entro tale data il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza e/o non conforme, dopo 30 giorni lavorativi dalla medesima segnalazione la Stazione appaltante potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione per mezzo posta elettronica certificata. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.
Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e/o non conformi, concordando con la Stazione appaltante le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre i sette giorni solari di deposito garantiti.
15. REFERENTI DEL FORNITORE - RESPONSABILE DELLA FORNITURA
Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la Ditta dovrà mettere a disposizione un Responsabile tecnico della Fornitura, di elevata professionalità, i cui riferimenti, dovranno essere indicati alla Stazione Appaltante e alle Aziende Sanitarie contraenti, unitamente alla documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. In caso di richiesta da parte delle Aziende Sanitarie contraenti, il Fornitore aggiudicatario dovrà nominare un Responsabile tecnico della fornitura per ogni Distretto Sanitario dell’Azienda richiedente.
Al Responsabile della Fornitura è richiesto, e quindi dovrà garantire di:
• supportare le Aziende Sanitarie nell’erogazione di tutti i servizi connessi al singolo Ordinativo di Fornitura;
• implementare le azioni necessarie per garantire i livelli di servizio attesi, nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
• gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dalle Aziende Sanitarie.
In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso della durata della Convenzione e di ciascun Ordinativo di Fornitura, la Ditta dovrà tempestivamente darne comunicazione alla Stazione Appaltante e alle Aziende Sanitarie inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della Fornitura proposto in sostituzione.
In ogni caso i Referenti dovranno essere dotati di telefono cellulare aziendale allo scopo di garantirne la totale e piena reperibilità negli orari di lavoro.
APPALTO SPECIFICO PER L’ACQUISIZIONE DI FARMACI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO, REGIONE CALABRIA, REGIONE SARDEGNA – FARMACI 2020_QUARTA TRANCHE, NELL’AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA REGIONE LAZIO PER LA FORNITURA DI FARMACI, EMODERIVATI, VACCINI E MEZZI DI CONTRASTO DESTINATO ALLA XX.XX. DELLA REGIONE LAZIO E DI ALTRI SOGGETTI AGGREGATORI
ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE
CONVENZIONE
APPALTO SPECIFICO PER L’ACQUISIZIONE DI FARMACI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO, REGIONE CALABRIA, REGIONE SARDEGNA – FARMACI 2020_QUARTA TRANCHE, NELL’AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA REGIONE LAZIO PER LA FORNITURA DI FARMACI, EMODERIVATI, VACCINI E MEZZI DI CONTRASTO DESTINATO ALLA XX.XX. DELLA REGIONE LAZIO E DI ALTRI SOGGETTI AGGREGATORI
PARTI
La Regione Lazio, con sede legale in Roma, via Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi n.7, C.F. 80143490581, di seguito denominata “REGIONE”, in persona del Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx;
E
l’impresa (Partita X.X.X.x° ) con sede in Via/Piazza C.C.I.A.A , Registro Imprese , di seguito definita “Fornitore” - nella persona di nato a , il , autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da
PREMESSO CHE
A. La Regione Lazio, con Determinazione n. del , ha indetto un Appalto Specifico, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di della fornitura farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, Regione Calabria e Regione Sardegna – farmaci 2020_quarta tranche, nell’ambito dello SDA Farmaci del Regione Lazio, indetto con determinazione G14441_2019 e pubblicato sulla GUUE 2019/S 206-501536 e pubblicato sui siti, pubblicato sul profilo del committente xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx (d'ora in poi "Sito") e xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/;
B. La gara è stata aggiudicata al Fornitore, per i lotti n. , con atto n ;
C. Il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dall’art.80 D.lgs. n.50/2016 e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula della Convenzione;
D. Il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Capitolato d’Oneri/Lettera di invito e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
E. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato la garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione - a cui si aggiungono le eventuali riduzioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 - e presentato altresì la documentazione richiesta dal Capitolato d’Oneri/Lettera di invito ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
F. Il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
G. Con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
H. L’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
I. La presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Regione Lazio nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.
X. Xxxxx espressamente inteso che la Regione Lazio non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività degli Enti Contraenti; parimenti, ciascun Ente Contraente potrà
essere considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuno degli stessi emessi;
K. In esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, gli Enti Contraenti emetteranno Richieste di Consegna, nelle quali specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
L. La presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
M. nel caso di aggiudicazioni di lotti di importo complessivo inferiore a 5000 € in sostituzione della Convenzione Quadro, verrà stipulata una “Lettera Convenzione” comprensiva della disciplina di fornitura
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO LE SEGUENTI MODALITÀ ED I SEGUENTI TERMINI.
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, la Tabella Elenco Lotti aggiudicati al Fornitore, l’offerta economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 2 Definizioni
1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
a. Atti di gara: il Capitolato d’Oneri/Lettera di invito, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti “Appalto specifico per l’acquisizione di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, Regione Calabria e Regione Sardegna – farmaci 2020_quarta tranche”;
b. Aziende Sanitarie: le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio nell’ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna ad erogare la fornitura e prestare i servizi richiesti;
c. Azienda/e Sanitaria/e Contraente/i: le Aziende Sanitarie della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura.
d. Fornitore: l’impresa o il raggruppamento di concorrenti risultato aggiudicatario, a seguito della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente.
e. Contratto Generale e/o Convenzione: La presente Convenzione stipulato tra la Regione ed il Fornitore aggiudicatario di ciascun lotto, che regola i termini della fornitura attivata dalle Aziende Sanitarie attraverso gli Ordinativi di Fornitura.
f. Ordinativo di Fornitura e/o Ordinativo: il contratto con il quale le Aziende Sanitarie impegnano il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta e che riporta i quantitativi necessari per tutta la durata della fornitura. A tali Ordinativi di fornitura (Contratti) verrà data esecuzione tramite singole Richieste di Consegna, nelle quali le Aziende Sanitarie specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli atti di gara.
g. Offerta: l’offerta del Fornitore presentata per l’oggetto della fornitura di cui alla presente Convenzione.
h. Sito: lo spazio web sul Portale internet xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/.
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, è regolata in via gradata:
• dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, del Capitolato d’Oneri/Lettera di invito e dall’offerta economica dell’aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
• dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto
• dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
• dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
• dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
4. In ordine all’esecuzione contrattuale, resta nell’esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
• gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
• custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
• richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo;
• stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie).
5. Resta nell’esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria:
• nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC laddove previsto;
• emissione di Ordinativi di fornitura;
• emissione degli ordini di consegna e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa di cui all’art. 10 della presente Convenzione;
• ricevimento fatture e relativi pagamenti;
• gestione dei rapporti negoziali, e dell’eventuale contenzioso, conseguenti all’esecuzione degli Ordinativi di fornitura;
• monitoraggio almeno annuale della fornitura e comunicazione delle valutazioni alla Regione Lazio;
Articolo 4
Oggetto della fornitura e quantità
1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici di cui al lotto/i
…………………come indicati nell’Allegato 2 - “Elenco prodotti”, necessari alle Aziende Sanitarie che hanno conferito mandato alla Regione Lazio individuata quale “Stazione appaltante”, per l’espletamento della procedura di selezione del Fornitore e finalizzata alla
futura conclusione di singoli contratti, da formalizzarsi attraverso l’emissione di appositi Ordinativi di Fornitura. Più specificamente, la presente Convenzione definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura di medicinali di cui al lotto/i …………………….
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Allegato 2 “Elenco prodotti” ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a Euro IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile è stato calcolato sulla base dell’offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, dell’importo massimo spendibile indicato al precedente comma, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie sono descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Le quantità e tipologie dei Medicinali indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata della Convenzione.
6. La presente Convenzione e il Capitolato d’Oneri/Lettera di invito non sono fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore; le Aziende Sanitarie assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi di fornitura, costituendo la presente Convenzione le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l’emissione dei predetti Ordinativi di fornitura.
Articolo 5
Utilizzo della Convenzione
1. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti digitalmente dal soggetto di cui al comma 1 del presente articolo o suo delegato ed
inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell’Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
Articolo 6 Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie, nelle modalità che verranno comunicate in sede di stipula della presente Convenzione. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo.
2. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende Sanitarie, attraverso il sito, dell’Ordinativo di fornitura ricevuto.
3. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura con le modalità di seguito stabilite e descritte dalla presente Convenzione e del Capitolato Tecnico.
Articolo 7
Durata della Convenzione
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, la presente Convenzione ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione
Ovvero [solo in caso di autorizzazione all’esecuzione in urgenza]:
Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, la presente Convenzione ha una durata di 36 mesi. Vista la Determinazione con la quale è stata autorizzata l’esecuzione in urgenza
della fornitura ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, la durata della Convenzione decorrerà dal e avrà scadenza il .
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell’articolo 4, comma 4, la Convenzione verrà considerata conclusa.
3. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura.
4. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dagli Enti Contraenti mediante l’emissione degli Ordinativi di Fornitura avranno data di scadenza pari a quella della Convenzione.
Art. 8
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi finalizzati al completo adempimento delle obbligazioni previste, incluse le relative ed eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell’Articolo “Risoluzione”, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso.
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie o, comunque, della Regione Lazio, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le singole Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare nei casi di indisponibilità temporanea di prodotto, il Fornitore dovrà dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e alla Regione Lazio indicando la data prevista di “fine carenza”.
10. Il Fornitore si obbliga, altresì, in caso di passaggio ad altra Azienda dell’autorizzazione all’immissione in commercio o della concessione di vendita dei prodotti aggiudicati, di trasmettere alla Regione Lazio, all’indirizzo di PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx., preventiva e tempestiva comunicazione di tale variazione della titolarità della vendita, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, con contestale trasmissione di tutta la documentazione atta a consentire la valutazione di conformità alla casistica prevista dal D.Lgs. n.50/2016, art. 106.
11. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie.
12. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.
Articolo 9
Esecuzione del contratto e consegne
1. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa in vigore. Il Fornitore garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:
• di igiene sulla produzione e sul commercio;
• di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione, al fine di garantire, ove necessario, la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
• sulla infortunistica, sulla prevenzione degli incendi.
2. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente Ordinativo di fornitura emesso da ogni singola Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
3. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura e i relativi servizi connessi così come previsto e regolato dal Capitolato tecnico di gara, in particolare:
• La consegna della fornitura deve avvenire nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato Tecnico di gara;
• In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore si applicherà quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara.
4. Qualora i prodotti oggetto di una richiesta di consegna vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell’ordine medesimo, il Fornitore:
• non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo compenso o indennizzo;
• dovrà provvedere a propria cura e spese all’eventuale ritiro dei prodotti;
• sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all’esatto adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei prodotti presso gli indirizzi indicati nell’ordine, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “inadempimenti e penali”.
5. Il Fornitore deve garantire entro la data di stipula della presente Convenzione, la disponibilità di un numero verde/recapito telefonico dedicato alla commessa, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara.
6. Data la tipologia dei prodotti oggetto della presente fornitura, per i prodotti ancora in esclusiva, la Centrale Acquisti si riserva, su espressa e formale richiesta delle Aziende Sanitarie e, comunque, su specifico parere tecnico della Direzione Regionale competente, la facoltà di richiedere al Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto eventuali ulteriori formulazioni o dosaggi a base dello stesso principio attivo a completamento della gamma di prodotti disponibili (non elencati nei documenti di gara) messi in commercio dal Fornitore nel periodo di validità della gara. In questo caso il Fornitore aggiudicatario è tenuto ad applicare uno sconto dal prezzo massimo di cessione al SSN almeno pari allo sconto presentato sul relativo Lotto. Nel caso in cui le percentuali di sconto offerte per lo stesso principio attivo fossero diverse (a seconda delle formulazioni richieste in gara), si applicherà uno sconto dal prezzo massimo di cessione al SSN almeno pari allo sconto più favorevole per le Aziende Sanitarie presentato dallo stesso Fornitore. Si fa presente che l’inserimento di ulteriori formulazioni e/o dosaggi:
• non potrà comunque costituire una esclusiva, nell’eventualità in cui il principio attivo
perdesse la copertura brevettuale;
• non andrà a modificare il valore massimo spendibile del lotto in oggetto e, pertanto, tali nuove formulazioni e dosaggi potranno essere acquistati dall’Aziende Sanitarie, ad
integrazione di quanto aggiudicato, solo nei limiti dell’importo massimo spendibile per il lotto in questione di cui all’art. 4, comma 2, della presenta Convenzione.
Articolo 10
Controlli Qualitativi/Quantitativi
1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
3. Potrà essere verificata, a cura dei Servizi dell’Azienda Sanitaria, la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dal Fornitore.
4. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità secondo i tempi e le modalità richiamate dall’art. 1495 del C.C.
5. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell’accettazione l’Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.
6. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.
7. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.
8. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti rifiutati e/o in eccedenza, concordando con la singola Azienda Sanitaria le modalità del ritiro, entro i termini definiti nel Capitolato Tecnico.
9. A ritiro si applicano le disposizioni riportate nel Capitolato Tecnico.
Articolo 11
Adeguamento dei prezzi e immissione in commercio di farmaci biosimilari
1. Lo sconto offerto per prodotto resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale, a meno di variazioni più favorevoli alla Stazione Appaltante a seguito di decisione del Fornitore.
2. Durante il periodo di validità contrattuale i prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati, salvo quanto sotto previsto:
• eventuali diminuzioni del prezzo al pubblico ovvero ex factory, sia per effetto di provvedimenti normativi che di decisioni del fornitore, opereranno a decorrere dalla data di esecutività dei provvedimenti relativi e determineranno una corrispondente, proporzionale,
riduzione del prezzo contrattuale, rimanendo invariato lo sconto proposto in sede di gara. È fatto onere al Fornitore aggiudicatario, in caso di variazione del prezzo al pubblico ovvero ex factory di comunicare il nuovo prezzo risultante, in applicazione delle norme di cui al presente articolo;
• eventuali variazioni in aumento del prezzo al pubblico ovvero ex factory, conseguenti a disposizioni normative, opereranno a decorrere dalle stesse date di esecutività dei provvedimenti.
3. In caso di perdita di brevetto, con eventuale immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti, il fornitore ha l’obbligo di adeguare immediatamente il prezzo contrattuale offerto per il farmaco in oggetto ad un prezzo non superiore a quello del generico con prezzo al pubblico più basso, decurtato dello sconto di legge.
4. In caso di rifiuto da parte del Fornitore, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie potranno recedere, rispettivamente, dalla Convenzione e dai relativi contratti, comunicando il detto recesso tramite lettera a/r o Posta Elettronica Certificata con preavviso di almeno 10 giorni. Il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.
5. Il Fornitore è tenuto a comunicare le variazioni di cui ai commi 2 e 3, nonché tutte le informazioni di cui agli articoli della presente Convenzione, direttamente alla Stazione Appaltante tramite l’indirizzo pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx.
6. Nel caso di immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti, la Convenzione e gli ordinativi di fornitura il cui prezzo contrattuale sia stato rideterminato ai sensi del comma 3, rimarranno in vigore, per il/i prodotto/i in questione, per il tempo strettamente necessario all’espletamento della relativa procedura di gara e si intendono risolti contestualmente all’affidamento della fornitura al nuovo soggetto aggiudicatario.
7. La Regione Lazio si riserva di indire una nuova gara anche in caso di immissione in commercio di farmaci biosimilari per una quota parte del fabbisogno regionale. Tale procedura verrà indetta con le modalità indicate dalla legge 232/2016.
Articolo 12 Aggiornamento tecnologico
1. Qualora il Fornitore, durante la durata della Convenzione ovvero degli Ordinativi di Fornitura, immetta in commercio prodotti con device di somministrazione/confezionamenti migliorativi rispetto a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative) dovrà proporre alla Regione Lazio la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura. Il fornitore dovrà inviare alla Regione Lazio la scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione e, previo parere tecnico favorevole della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, la sostituzione verrà validata e formalizzata dalla Regione Lazio.
Articolo 13 Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria in forza dei singoli ordini sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all’offerta.
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e dell’effettuazione di servizi connessi descritti nel Capitolato Tecnico e negli altri allegati di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del rapporto contrattuale e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti. Il valore di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata della Convenzione.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza. L’Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell’Ordinativo di fornitura, qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte delle Aziende Sanitarie contraenti da trasmettere a mezzo PEC.
Articolo 14 Fatturazione e pagamenti
1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse in conformità a quanto stabilito dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta
n. U00247 02/07/2019: “modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017”. Le parti contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione e il DCA U00247 02/07/2019, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
2. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all’Azienda Sanitarie contraente dovrà essere trasmessa in formato elettronico ed essere conforme a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 2013.
4. Resta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all’articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale
comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell’Azienda Sanitaria contraente o della Regione, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza.
7. L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto ex art. 1456 C.C. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata, dalle Aziende Sanitarie contraenti, con ogni conseguenza di legge e della presente Convenzione anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio e/o dalle Aziende Sanitarie.
Articolo 15
Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010, di cui al modello “Tracciabilità flussi finanziari”, allegata alla presente Convenzione.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Azienda Sanitaria stessa.
7. L’Azienda Sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell’Ordinativo di fornitura, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Azienda Sanitaria contraente, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell’Azienda Sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010.
Articolo 16 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
• dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
• dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
• si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 17 Inadempimenti e penali
1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, le Aziende Sanitarie applicano al Fornitore una penale pari all’1 per mille del valore della fornitura oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui la Richiesta di Consegna/Ordine di Consegna sia stata solo parzialmente evasa, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.
2. Oltre all’applicazione della penale suddetta, nel periodo di indisponibilità, le Aziende Sanitarie si riservano comunque la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. L’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa.
3. Nel caso di mancata consegna che si protrae per un periodo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta/Ordine, le Aziende Sanitarie si riservano inoltre la facoltà di recedere dall’Ordinativo di Fornitura comunicando il detto recesso tramite lettera a/r o Posta Elettronica Certificata, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga all’art. 1671 c.c.
4. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti per causa di forza maggiore quali di cui al paragrafo 6 del Capitolato, in caso di mancata comunicazione da parte del Fornitore, le Aziende Sanitarie, si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato, applicando comunque le penali di cui al comma 1 del presente articolo, addebitando l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore inadempiente, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Salvo, in ogni caso, il diritto di recedere dall’Ordinativo di Fornitura di cui al comma 3 del successivo presente articolo e all’art.21.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Azienda Sanitaria né a causa di forza maggiore rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce per difformità quali/quantitativa, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di applicare le penali pari all’1 per mille del valore della merce ritenuta non idonea. Nel periodo intercorrente, le singole Aziende Sanitarie si riservano di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
6. Qualora il fornitore non provveda a ritirare la merce non accettata, nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico, l’Azienda Sanitaria potrà provvedere ad inviare la merce al fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta.
7. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Aziende Sanitarie applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o dall’Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione Lazio o dell’Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie e/o della Regione Lazio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
11. È fatta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario.
12. L’Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
13. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
14. In ogni caso ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la Regione Lazio potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
15. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o le Aziende Sanitarie Contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 18
Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell’importo della cauzione così come disciplinato dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 103 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di valutare la prestazione della garanzia fideiussoria nei seguenti casi: a) la somma del valore dei lotti aggiudicati non superi i 5000 euro; b) se si è aggiudicatari di un solo lotto, il valore dello stesso non superi i 5000 euro.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie contraenti/la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. A tal fine le Aziende Sanitarie contraenti trasmettono alla Stazione Appaltante i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della
completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie contraenti e/o il Servizio della Stazione Appaltante hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione.
Articolo 19 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Servizio della Centrale regionale di committenza nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), in materia di riservatezza.
Articolo 20
Danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Articolo 21
Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa
1. La Regione Lazio e/o dall’Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, si riservano di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno, qualora l’inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, si protragga oltre il termine non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi dalla data massima di “fine inadempimento” comunicata dalla Azienda Sanitaria mediante comunicazione PEC.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le Aziende Sanitarie potranno, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, risolvere di diritto gli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
c) in caso di ritiro dell’autorizzazione all’immissione in commercio da parte dell’AIFA dei medicinali oggetto del presente Convenzione;
d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”, alla presente Convenzione;
e) nei casi di cui all’articolo “Subappalto” alla presente Convenzione;
f) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza” alla presente Convenzione
g) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
h) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell’articolo 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
e) in caso di ritiro dell’autorizzazione all’immissione in commercio da parte dell’AIFA dei medicinali oggetto della presente Convenzione;
f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa” alla presente Convenzione;
g) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza” della presente Convenzione;
h) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza” della presente Convenzione;
i) nel caso in cui almeno 3 (tre) dei soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi;
j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
k) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell’articolo 19 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
l) nei casi di cui all’articolo “Subappalto” della presenta Convenzione;
m) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore” della presenta Convenzione;
n) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
o) qualora l’eventuale trasferimento ad altra Società dell’autorizzazione all’immissione in commercio o della concessione di vendita dei prodotti aggiudicati non sia conforme a quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso si procederà come riportato nel successivo comma 5.
4. La Regione Lazio e/o l’Azienda Sanitaria contraente si riserva di procedere alla risoluzione della Convenzione/Ordinativo di fornitura anche qualora l’indisponibilità temporanea (carenza) del prodotto, comunicata dal fornitore e/o dall’AIFA, si protragga per un tempo superiore ai 90 giorni dalla segnalazione. Resta fermo quanto disposto dall’art. 110 comma 1 del Dlg.s 50/2016;
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della regione Lazio al risarcimento dell’ulteriore danno.
8. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest’ultima o le Aziende Sanitarie contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.
317-318-319-319 bis-319 ter-319 quater-320-322-322 bis-346 bis-353-353 bis del Codice Penale.
Articolo 22 Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50 del 2016, le Aziende Sanitarie contraenti e/o la Regione Lazio per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) in caso di immissione sul mercato di medicinali equivalenti o medicinali biosimilari inerenti le specialità previste nella procedura di gara, che vanno a modificare sostanzialmente le condizioni di mercato, aumentando le possibilità di concorrenza;
b) qualora vengano valutati alcuni gruppi di farmaci sulla base del criterio della sovrapponibilità terapeutica da parte dell’AIFA, ai sensi dell’art. 13-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
c) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
d) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
e) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
f) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
g) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i..
3. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell’ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall’ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L’Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codice Civile.
6. L’ Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 del Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
8. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le
singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
Articolo 23
Cessione della Convenzione e Subappalto
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
5. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
7. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende Sanitarie, alla Regione Lazio o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
8. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
9. Il subappalto è autorizzato dalla Regione Lazio. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Ragione Lazio medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività
oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche alle Aziende Sanitarie. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione Lazio non autorizzerà il subappalto.
10. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione Lazio procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
11. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Centrale regionale di committenza e/o delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
12. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
13. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
14. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio potrà risolvere la Convenzione e le Aziende Sanitarie contraenti l’Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 24
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie contraenti un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.
3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio/Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 25 Responsabile della fornitura
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del Servizio della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero cellulare , indirizzo PEC, indirizzo e-mail .
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
Articolo 26
Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni
1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l’applicazione e/o l’esecuzione e del presente Convenzione eleggono il proprio domicilio come segue:
• Regione Lazio: ………………PEC……………………..
• Fornitore: …………………….PEC……………………
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il presente Convenzione verranno dirette a suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità:
a) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
c) Posta certificata
Articolo 27
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione della
Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Capitolato d’Oneri/Lettera d’invito in precedenza richiamate.
4. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
6. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Stazione Appaltante risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti
7. Il Fornitore qualora venga nominato “Responsabile del trattamento” si impegna inoltre a:
a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Aziende Sanitarie contraenti di eseguire, anche tramite terzi
incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
c) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
e) trasmettere alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Agenzia stessa di dare riscontro all’interessato nei termini; nel fornire altresì all’Agenzia tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
g) consentire alla Stazione Appaltante, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.
Articolo 28
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 29 Spese amministrative
1. Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione del presente Convenzione e dei singoli ordinativi con le Aziende sanitarie contraenti, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA sul prodotto sarà a carico delle singole Aziende Sanitarie.
Articolo 30
Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ex dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 31 Foro competente
1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende, per le specifiche attività contrattuali attribuite alla Regione Lazio dall’articolo 2, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma, fermo restando quanto stabilito dall’art. 133, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 104/2010.
2. In caso di materie attribuite dal citato art. 2 alle singole Aziende, sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.
Articolo 32 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle
clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Articolo 33 Premesse ed allegati
1. Le premesse sono parte integrante ed efficace della presente Convenzione.
2. Si intendono allegati al presente Convenzione - anche se materialmente non collazionati, ma conservati presso la Regione Lazio - gli Atti di gara e l’Offerta del Fornitore.
Articolo 34
Accettazione espressa clausole contrattuali
Il sottoscritto , in qualità di e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l’unica sottoscrizione finale della convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 1- Valore delle premesse e degli allegati; Art. 2 – Definizioni; Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 4 – Oggetto della fornitura e quantità; Art. 5 – Utilizzo della Convenzione; Art. 6 – Modalità di conclusione; Art. 7 – Durata della Convenzione; Art. 8 – Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; Art. 9 – Esecuzione del contratto
e consegne; Art. 10 – Controlli Qualitativi/Quantitativi; Art. 11 – Adeguamento prezzi e immissione in commercio di farmaci biosimilari; Art. 12 – Aggiornamento tecnologico; Art. 13 – Corrispettivi; Art. 14 – Fatturazione e pagamenti; Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutoria espressa; Art. 16 – Trasparenza; Art. 17 – Inadempimenti e penali; Art. 18 – Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto; Art. 19 – Riservatezza; Art. 20 – Danni e responsabilità civile; Art. 21 - Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa; Art. 22 – Recesso; Art. 23 - Cessione della Convenzione e Subappalto; Art. 24 – Brevetti industriali e diritti d’autore; Art. 25 - Responsabile della fornitura; Art. 26 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni; Art. 27 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento; Art. 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 29 – Spese amministrative; Art. 30 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento; Art. 31 - Foro competente; Art. 32 – Clausola finale; Art. 33 – Premesse ed allegati; Art. 34 – Accettazione espressa clausole contrattuali.
, lì
Direzione Regionale Centrale Acquisti* Il Fornitore*
* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i.
APPALTO SPECIFICO PER L’ACQUISIZIONE DI FARMACI OCCORRENTI ALLE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO, REGIONE CALABRIA, REGIONE SARDEGNA – FARMACI 2020_QUARTA TRANCHE, NELL’AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA REGIONE LAZIO PER LA FORNITURA DI FARMACI, EMODERIVATI, VACCINI E MEZZI DI CONTRASTO DESTINATO ALLA XX.XX. DELLA REGIONE LAZIO E DI ALTRI SOGGETTI AGGREGATORI
ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE
CONVENZIONE
APPALTO SPECIFICO PER L’ACQUISIZIONE DI FARMACI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO, REGIONE CALABRIA, REGIONE SARDEGNA – FARMACI 2020_QUARTA TRANCHE, NELL’AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA REGIONE LAZIO PER LA FORNITURA DI FARMACI, EMODERIVATI, VACCINI E MEZZI DI CONTRASTO DESTINATO ALLA XX.XX. DELLA REGIONE LAZIO E DI ALTRI SOGGETTI AGGREGATORI.
PARTI
La Regione Calabria, con sede legale in Catanzaro, Viale Europa snc – Cittadella Regionale C.F. 8002770792 P.IVA 02205340793 di seguito denominata “REGIONE”, in persona del Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del SSR calabrese, Gen Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Cotronei (KR) il 12.03.1959 e residente in Vibo Valentia (VV) alla via Xxxxxxx Xxxxxxx n.26, CF BLCNTN59C12D123X in qualità di Dirigente Generale;
E
l’impresa (Partita X.X.X.x° ) con sede in Via/Piazza C.C.I.A.A , Registro Imprese , di seguito definita “Fornitore” - nella persona di nato a , il , autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da
PREMESSO CHE
A. La Regione Lazio, con Determinazione n. del , ha indetto un Appalto Specifico, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di della fornitura farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, Regione Calabria e Regione Sardegna – farmaci 2020_quarta tranche, nell’ambito dello SDA Farmaci del Regione Lazio, indetto con determinazione G14441_2019 e pubblicato sulla GUUE 2019/S 206-501536 e pubblicato sui
xxxx, pubblicato sul profilo del committente xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx (d'ora in poi "Sito") e xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/;
B. La gara è stata aggiudicata al Fornitore, per i lotti n. , con atto n ;
C. Con determinazione la Regione Calabria ha recepito il suddetto atto di aggiudicazione;
D. Il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dall’art.80 D.lgs. n.50/2016 e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula della Convenzione;
E. Il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Capitolato d’Oneri/Lettera di invito e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
F. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato la garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione - a cui si aggiungono le eventuali riduzioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 - e presentato altresì la documentazione richiesta dal Capitolato d’Oneri/Lettera di invito ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
G. Il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
H. Con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
I. L’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
J. La presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Regione Calabria nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle
prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.
K. Resta espressamente inteso che la Regione Calabria non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività degli Enti Contraenti; parimenti, ciascun Ente Contraente potrà essere considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuno degli stessi emessi;
L. In esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, gli Enti Contraenti emetteranno Richieste di Consegna, nelle quali specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
M. La presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
N. Nel caso di aggiudicazioni di lotti con importo complessivo inferiore a 5000 €, in sostituzione della presente Convenzione Quadro, verrà stipulata una Scrittura privata, la quale riporterà tra gli allegati la della disciplina di fornitura.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO LE SEGUENTI MODALITÀ ED I SEGUENTI TERMINI.
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, la Tabella Elenco Lotti aggiudicati al Fornitore, l’offerta economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 2 Definizioni
1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
a. Atti di gara: il Capitolato d’Oneri/Lettera di invito, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la “Appalto specifico per l’acquisizione di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, Regione Calabria e Regione Sardegna – farmaci 2020_quarta tranche”;
b. Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale: le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale della Regione Calabria nell’ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna ad erogare la fornitura e prestare i servizi richiesti;
c. Azienda/e Sanitaria/e Contraente/i: le Aziende Sanitarie e l’Ufficio DPC regionale che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura.
d. Fornitore: l’impresa o il raggruppamento di concorrenti risultato aggiudicatario, a seguito della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente.
e. Contratto Generale e/o Convenzione: La presente Convenzione stipulato tra la Regione ed il Fornitore aggiudicatario di ciascun lotto, che regola i termini della fornitura attivata dalle Aziende Sanitarie attraverso gli Ordinativi di Fornitura.
f. Ordinativo di Fornitura e/o Ordinativo: il contratto con il quale le Aziende Sanitarie impegnano il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta e che riporta i quantitativi necessari per tutta la durata della fornitura. A tali Ordinativi di fornitura (Contratti) verrà data esecuzione tramite singole Richieste di Consegna, nelle quali le Aziende Sanitarie e l’Ufficio DPC Regionale specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli atti di gara.
g. Offerta: l’offerta del Fornitore presentata per l’oggetto della fornitura di cui alla presente Convenzione.
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, è regolata in via gradata:
• dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, del Capitolato d’Oneri/Lettera di invito e dall’offerta economica dell’aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
• dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
• dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
• dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
• dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
4. In ordine all’esecuzione contrattuale, resta nell’esclusiva competenza:
a. della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
• gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara fino all’affidamento;
• custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
b. della Regione Calabria, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
• richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo;
• stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale);
• ogni attività conseguente alla stipula della Convenzione.
5. Resta nell’esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria:
• nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC laddove previsto;
• emissione di Ordinativi di fornitura;
• emissione degli ordini di consegna e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa di cui all’art. 10 della presente Convenzione;
• ricevimento fatture e relativi pagamenti;
• gestione dei rapporti negoziali, e dell’eventuale contenzioso, conseguenti all’esecuzione degli Ordinativi di fornitura;
• monitoraggio almeno annuale della fornitura e comunicazione delle valutazioni alla Regione Calabria.
Articolo 4
Oggetto della fornitura e quantità
1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici di cui al lotto/i
…………………come indicati nell’Allegato 2 - “Elenco prodotti”, necessari alle Aziende Sanitarie della Regione Calabria e all’ufficio DPC della Regione Calabria che ha conferito mandato alla Regione Lazio individuata quale “Stazione appaltante”, per l’espletamento della procedura di selezione del Fornitore e finalizzata alla futura conclusione di singoli contratti, da formalizzarsi attraverso l’emissione di appositi Ordinativi di Fornitura. Più specificamente, la presente Convenzione definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura di medicinali di cui al lotto/i …………………….
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie e dell’Ufficio DPC regionale della Regione Calabria, a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Allegato 2 “Elenco prodotti” ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a Euro IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile è stato calcolato sulla base dell’offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, dell’importo massimo spendibile indicato al precedente comma, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale sono descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Le quantità e tipologie dei Medicinali indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata della Convenzione.
6. La presente Convenzione e il Capitolato d’Oneri/Lettera di invito non sono fonte di alcuna obbligazione per la Regione Calabria, per l’Ufficio DPC e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore; le Aziende Sanitarie e l’Ufficio DPC assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi di fornitura, costituendo la presente Convenzione le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale con l’emissione dei predetti Ordinativi di fornitura.
Articolo 5
Utilizzo della Convenzione
1. Le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti digitalmente dal soggetto di cui al comma 1 del presente articolo o suo delegato ed inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell’Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
Articolo 6 Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell’Accordo, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale, nelle modalità che verranno comunicate in sede di stipula del presente Accordo. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo.
2. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende Sanitarie e Ufficio
3. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura con le modalità di seguito stabilite e descritte dalla presente Convenzione e del Capitolato Tecnico.
Articolo 7
Durata della Convenzione
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, la presente Convenzione ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
Ovvero [solo in caso di autorizzazione all’esecuzione in urgenza]:
Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, la presente Convenzione ha una durata di 36 (dodici) mesi. Vista la Determinazione con la quale è stata autorizzata l’esecuzione in urgenza della fornitura ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, la durata della Convenzione decorrerà dal e avrà scadenza il .
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell’articolo 4, comma 4, la Convenzione verrà considerata conclusa.
3. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura.
4. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dagli Enti Contraenti mediante l’emissione degli Ordinativi di Fornitura avranno data di scadenza pari a quella della Convenzione.
Art. 8
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi finalizzati al completo adempimento delle obbligazioni previste, incluse le relative ed eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel
presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell’Articolo “Risoluzione”, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso.
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale o, comunque, della Regione Calabria, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Calabria e le singole Aziende Sanitarie e l’Ufficio DPC regionale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare nei casi di indisponibilità temporanea di prodotto, il Fornitore dovrà dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e all’Ufficio DPC regionale all’indirizzo di PEC indicando la data prevista di “fine carenza”.
10. Il Fornitore si obbliga, altresì, in caso di passaggio ad altra Azienda dell’autorizzazione all’immissione in commercio o della concessione di vendita dei prodotti aggiudicati, di
trasmettere alla Regione Calabria, all’indirizzo PEC , preventiva e tempestiva comunicazione di tale variazione della titolarità della vendita, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, con contestale trasmissione di tutta la documentazione atta a consentire la valutazione di conformità alla casistica prevista dal D.Lgs. n.50/2016, art. 106.
11. Resta espressamente inteso che la Regione Calabria non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie.
12. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria e l’Ufficio DPC contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.
Articolo 9
Esecuzione del contratto e consegne
1. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa in vigore. Il Fornitore garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:
• di igiene sulla produzione e sul commercio;
• di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione, al fine di garantire, ove necessario, la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
• sulla infortunistica, sulla prevenzione degli incendi.
2. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente Ordinativo di fornitura emesso da ogni singola Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
3. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura e i relativi servizi connessi così come previsto e regolato dal Capitolato tecnico di gara, in particolare:
• La consegna della fornitura deve avvenire nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato Tecnico di gara;
• In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore si applicherà quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara;
• Sugli imballaggi esterni della merce destinata alla DPC della Regione Calabria deve essere apposta un’etichetta con la seguente dicitura “FARMACI DPC”.
4. Qualora i prodotti oggetto di una richiesta di consegna vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell’ordine medesimo, il Fornitore:
• non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo compenso o indennizzo;
• dovrà provvedere a propria cura e spese all’eventuale ritiro dei prodotti;
• sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all’esatto adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei prodotti presso gli indirizzi indicati nell’ordine, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “inadempimenti e penali”.
5. Il Fornitore deve garantire entro la data di stipula della presente Convenzione, la disponibilità di un numero verde/recapito telefonico dedicato alla commessa, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara.
6. Data la tipologia dei prodotti oggetto della presente fornitura, per i prodotti in esclusiva, le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale si riservano la facoltà di accettare eventuali ulteriori formulazioni o dosaggi a base dello stesso principio attivo a completamento della gamma di prodotti disponibili (non elencati nei documenti di gara) messi in commercio dal Fornitore nel periodo di validità della gara. In questo caso il Fornitore aggiudicatario è tenuto ad applicare uno sconto dal prezzo massimo di cessione al SSN almeno pari allo sconto presentato sul relativo Lotto. Nel caso in cui le percentuali di sconto offerte per lo stesso principio attivo fossero diverse (a seconda delle formulazioni richieste in gara), si applicherà uno sconto dal prezzo massimo di cessione al SSN almeno pari allo sconto più favorevole per le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale presentato dallo stesso Fornitore. Si fa presente che l’inserimento di ulteriori formulazioni e/o dosaggi:
• non potrà comunque costituire una esclusiva, nell’eventualità in cui il principio attivo
perdesse la copertura brevettuale;
• non andrà a modificare il valore massimo spendibile del lotto in oggetto e, pertanto, tali nuove formulazioni e dosaggi potranno essere acquistati dall’Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale, ad integrazione di quanto aggiudicato, solo nei limiti dell’importo massimo
spendibile per il lotto in questione di cui all’art. 4, comma 2, della presenta Convenzione.
Articolo 10
Controlli Qualitativi/Quantitativi
1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Calabria (Ufficio DPC) ed alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Calabria (Ufficio DPC) e le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
3. Potrà essere verificata, a cura dei Servizi dell’Azienda Sanitaria e Ufficio DPC Regionale, la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dal Fornitore.
4. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità secondo i tempi e le modalità richiamate dall’art. 1495 del C.C.
5. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell’accettazione l’Azienda Sanitaria e l’Ufficio DPC, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.
6. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.
7. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria e dell’Ufficio DPC, presentassero difetti saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.
8. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti rifiutati e/o in eccedenza, concordando con la singola Azienda Sanitaria le modalità del ritiro, entro i termini definiti nel Capitolato Tecnico.
9. A ritiro si applicano le disposizioni riportate nel Capitolato Tecnico.
Articolo 11
Adeguamento dei prezzi e immissione in commercio di farmaci biosimilari
1. Lo sconto offerto per prodotto resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale, a meno di variazioni più favorevoli alla Stazione Appaltante a seguito di decisione del Fornitore.
2. Durante il periodo di validità contrattuale i prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati, salvo quanto sotto previsto:
• eventuali diminuzioni del prezzo al pubblico ovvero ex factory, sia per effetto di provvedimenti normativi che di decisioni del fornitore, opereranno a decorrere dalla data di esecutività dei provvedimenti relativi e determineranno una corrispondente, proporzionale, riduzione del prezzo contrattuale, rimanendo invariato lo sconto proposto in sede di gara. È fatto onere al Fornitore aggiudicatario, in caso di variazione del prezzo al pubblico ovvero ex factory di comunicare il nuovo prezzo risultante, in applicazione delle norme di cui al presente articolo;
• eventuali variazioni in aumento del prezzo al pubblico ovvero ex factory, conseguenti a disposizioni normative, opereranno a decorrere dalle stesse date di esecutività dei provvedimenti.
3. In caso di perdita di brevetto, con eventuale immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti, il fornitore ha l’obbligo di adeguare immediatamente il prezzo contrattuale offerto per il farmaco in oggetto ad un prezzo non superiore a quello del generico con prezzo al pubblico più basso, decurtato dello sconto di legge.
4. In caso di rifiuto da parte del Fornitore, la Regione Calabria e/o le Aziende Sanitarie potranno recedere, rispettivamente, dalla Convenzione e dai relativi contratti, comunicando il detto recesso tramite lettera a/r o Posta Elettronica Certificata con preavviso di almeno 10 giorni. Il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.
5. Il Fornitore è tenuto a comunicare le variazioni di cui ai commi 2 e 3, nonché tutte le informazioni di cui agli articoli della presente Convenzione, direttamente alla Stazione Appaltante tramite l’indirizzo pec: .
6. Nel caso di immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti, la Convenzione e gli ordinativi di fornitura il cui prezzo contrattuale sia stato rideterminato ai sensi del comma 3,
rimarranno in vigore, per il/i prodotto/i in questione, per il tempo strettamente necessario all’espletamento della relativa procedura di gara e si intendono risolti contestualmente all’affidamento della fornitura al nuovo soggetto aggiudicatario.
7. La Regione Calabria si riserva di indire una nuova gara anche in caso di immissione in commercio di farmaci biosimilari per una quota parte del fabbisogno regionale. Tale procedura verrà indetta con le modalità indicate dalla legge 232/2016.
Articolo 12 Aggiornamento tecnologico
8. Qualora il Fornitore, durante la durata della Convenzione ovvero degli Ordinativi di Fornitura, immetta in commercio prodotti con device di somministrazione/confezionamenti migliorativi rispetto a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative) dovrà proporre alla Regione Calabria la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura. Il fornitore dovrà inviare alla Regione Calabria la scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione e, previo parere tecnico favorevole della Regione Calabria.
Articolo 13 Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria in forza dei singoli ordini sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all’offerta.
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e dell’effettuazione di servizi connessi descritti nel Capitolato Tecnico e negli altri allegati di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del rapporto contrattuale e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti. Il valore di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata della Convenzione.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza. L’Azienda Sanitaria contraente e l’Ufficio DPC, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, possono sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell’Ordinativo di fornitura, qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte delle Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale contraenti da trasmettere a mezzo PEC.
Articolo 14 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, da parte di ogni singola Azienda Sanitaria e Ufficio DPC Regionale, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Le parti contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione e, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
2. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all’Azienda Sanitaria e all’Ufficio DPC contraente dovrà essere trasmessa in formato elettronico ed essere conforme a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 2013.
4. Resta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria e Ufficio DPC di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all’articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell’Azienda Sanitaria contraente o Ufficio DPC, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza.
7. L’Azienda Sanitaria e Ufficio DPC, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata, dalle Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale contraenti, con ogni conseguenza di legge e della presente Convenzione anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalle Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale.
Articolo 15
Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010, di cui al modello “Tracciabilità flussi finanziari”, allegata alla presente Convenzione.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Calabria, alle Aziende Sanitarie e all’Ufficio DPC regionale contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul
predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Azienda Sanitaria stessa.
7. L’Azienda Sanitaria contraente e l’Ufficio DPC verificheranno che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell’Ordinativo di fornitura, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Azienda Sanitaria contraente e all’Ufficio DPC regionale, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell’Azienda Sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010.
Articolo 16
Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
• dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
• dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
• si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 17 Inadempimenti e penali
1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria, all’Ufficio DPC né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale applicano al Fornitore una penale pari all’1 per mille del valore della fornitura oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui la Richiesta di Consegna/Ordine di Consegna sia stata solo parzialmente evasa, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.
2. Oltre all’applicazione della penale suddetta, nel periodo di indisponibilità, le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale si riservano comunque la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. L’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa.
3. Nel caso di mancata consegna che si protrae per un periodo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta/Ordine, le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale si riservano inoltre la facoltà di recedere dall’Ordinativo di Fornitura comunicando il detto recesso tramite lettera a/r o Posta Elettronica Certificata, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga all’art. 1671 c.c.
4. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti per causa di forza maggiore quali di cui al paragrafo 6 del Capitolato, in caso di mancata comunicazione da parte del Fornitore, le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale, si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato, applicando comunque le penali di cui al comma 1 del presente articolo, addebitando l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore inadempiente, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Salvo, in ogni caso, il diritto di recedere dall’Ordinativo di Fornitura di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Azienda Sanitaria né a causa di forza maggiore rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce per difformità quali/quantitativa, le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale si riservano la facoltà di applicare le penali pari all’1 per mille del valore della merce ritenuta non idonea. Nel periodo intercorrente, le singole Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale si riservano di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
6. Qualora il fornitore non provveda a ritirare la merce non accettata, nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico, l’Azienda Sanitaria e Ufficio DPC regionale potranno provvedere ad inviare la merce al fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta.
7. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dall’Ufficio DPC o
dall’Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Ufficio DPC o dell’Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
11. È fatta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria e Ufficio DPC di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario.
12. L’Azienda Sanitaria e Ufficio DPC potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
13. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
14. In ogni caso ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente e Ufficio DPC potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la Regione Calabria potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti e Ufficio DPC regionale. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
15. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale Contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 18
Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Calabria e delle Aziende Sanitarie una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell’importo della cauzione così come disciplinato dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La garanzia fideiussoria non dovrà essere prestata nei seguenti casi: a) la somma del valore dei lotti aggiudicati non superi i 5000 euro; b) se si è aggiudicatari di un solo lotto, il valore dello stesso non superi i 5000 euro.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale contraenti/la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Ufficio DPC e delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto
di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. A tal fine le Aziende Sanitarie e l’ufficio DPC contraenti trasmettono alla Regione Calabria i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Calabria.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte Regione Calabria.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie Ufficio DPC regionale contraenti e/o il Servizio della Stazione Appaltante hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione.
Articolo 19 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la
Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla regione Calabria delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) in materia di riservatezza.
Articolo 20
Danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Articolo 21
Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa
1. La Regione Calabria e/o dall’Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, si riservano di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno, qualora l’inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, si protragga oltre il termine non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi dalla data massima di “fine inadempimento” comunicata dalla Azienda Sanitaria mediante comunicazione PEC.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale potranno, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, risolvere di diritto gli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
c) in caso di ritiro dell’autorizzazione all’immissione in commercio da parte dell’AIFA dei medicinali oggetto del presente Convenzione;
d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”, alla presente Convenzione;
e) nei casi di cui all’articolo “Subappalto” alla presente Convenzione;
f) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza” alla presente Convenzione
g) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
h) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la Regione Calabria, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell’articolo 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
e) in caso di ritiro dell’autorizzazione all’immissione in commercio da parte dell’AIFA dei medicinali oggetto della presente Convenzione;
f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa” alla presente Convenzione;
g) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza” della presente Convenzione;
h) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza” della presente Convenzione;
i) nel caso in cui almeno 3 (tre) dei soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi;
j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
k) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell’articolo 19 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
l) nei casi di cui all’articolo “Subappalto” della presenta Convenzione;
m) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore” della presenta Convenzione;
n) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
o) qualora l’eventuale trasferimento ad altra Società dell’autorizzazione all’immissione in commercio o della concessione di vendita dei prodotti aggiudicati non sia conforme a quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso si procederà come riportato nel successivo comma 5.
4. La Regione Calabria e/o l’Azienda Sanitaria contraente si riserva di procedere alla risoluzione della Convenzione/Ordinativo di fornitura anche qualora l’indisponibilità temporanea (carenza) del prodotto, comunicata dal fornitore e/o dall’AIFA, si protragga per un tempo superiore ai 90 giorni dalla segnalazione. Resta fermo quanto disposto dall’art. 110 comma 1 del Dlg.s 50/2016;
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale.
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Regione Calabria e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della Regione Calabria al risarcimento dell’ulteriore danno.
In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Xxxxxx sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la e la Regione Calabria, quest’ultima o le Aziende Sanitarie contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317-318-319-319 bis-319 ter-319 quater-320-322-322 bis-346 bis-353-353 bis del Codice Penale.
Articolo 22 Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50 del 2016, le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale contraenti e/o la Regione Calabria per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) in caso di immissione sul mercato di medicinali equivalenti o medicinali biosimilari inerenti le specialità previste nella procedura di gara, che vanno a modificare sostanzialmente le condizioni di mercato, aumentando le possibilità di concorrenza;
b) qualora vengano valutati alcuni gruppi di farmaci sulla base del criterio della sovrapponibilità terapeutica da parte dell’AIFA, ai sensi dell’art. 13-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
c) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;