RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. 1. Il rapporto contrattuale instaurato tra l'Università e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso nei seguenti casi: a) ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca; b) violazione del regime delle incompatibilità previsto dal regolamento vigente concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; c) interruzione ingiustificata dell’attività di ricerca per un periodo superiore a tre mesi.
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Samples: Research and Development, Research and Development, Assegno Di Ricerca