Risoluzione delle controversie e foro competente. Tutte le controversie di natura legale o tecnica che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell’esecuzione o dell’interpretazione del contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa, attraverso l’intervento del Responsabile del Procedimento, nel termine di 90 giorni da quello in cui è stata fatta richiesta scritta, contenente le precisazioni idonee alla determinazione delle ragioni addotte, alle conseguenze derivanti dal comportamento contestato e dalla eventuale quantificazione delle pretese, allegando un’idonea ed analitica documentazione. Il Responsabile del procedimento applicherà i procedimenti previsti dall’articolo 208 (Transazione) e 206 (Accordo Bonario) del D. Lgs. n°50/2016. Le controversie che dovessero sorgere in sede di esecuzione della fornitura, non potranno avere mai alcun effetto interruttivo o sospensivo del fornitura stessa. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione del contratto o del capitolato, purché abbiano la loro fonte nella Legge e non siano risolvibili secondo quanto sopraprescritto e comunque non si raggiunga l’accordo fra le parti in via amichevole, sarà competente il Foro di Palermo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione delle controversie e foro competente. Tutte le controversie di natura legale o tecnica che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell’esecuzione o dell’interpretazione del contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa, attraverso l’intervento del Responsabile del Procedimento, nel termine di 90 giorni da quello in cui è stata fatta richiesta scritta, contenente le precisazioni idonee alla determinazione delle ragioni addotte, alle conseguenze derivanti dal comportamento contestato e dalla eventuale quantificazione delle pretese, allegando un’idonea ed analitica documentazione. Il Responsabile del procedimento applicherà i procedimenti previsti dall’articolo 208 239 (TransazioneTransazione ) e 206 (240 ( Accordo BonarioBonario ) del D. Lgs. Lgs n°50/2016163/2006. Le controversie che dovessero sorgere in sede di esecuzione della fornitura, non potranno avere mai alcun effetto interruttivo o sospensivo del della fornitura stessa. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione del contratto o del capitolato, purché abbiano la loro fonte nella Legge e non siano risolvibili secondo quanto sopraprescritto e comunque non si raggiunga l’accordo fra le parti in via amichevole, sarà competente il Foro di Palermo.
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