Common use of Risoluzione e sospensione Clause in Contracts

Risoluzione e sospensione. 6.1 Fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla normativa applicabile, il Venditore, mediante comunicazione scritta all'Acquirente, potrà risolvere il presente Contratto nel caso in cui l'Acquirente non adempia tempestivamente ad una o più disposizioni del presente Contratto - o di qualsiasi altro accordo stipulato tra le Parti e disciplinato dal presente Contratto nel corso della Durata - e non ponga rimedio a tale inadempimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. In caso di risoluzione per inadempimento esercitata dal Venditore, quest'ultimo avrà il diritto di interrompere tutte le attività in corso di esecuzione ai sensi del Contratto, di trattenere le rate del Prezzo già pagate dall'Acquirente e di ottenere il pagamento di un importo a titolo di penale pari al 100% delle rate rimanenti, senza pregiudizio per il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti. 6.2 Mediante comunicazione scritta al Venditore, l'Acquirente potrà risolvere il presente Contratto nel caso in cui il Venditore, con colpa o disinteresse e senza alcuna ragionevole giustificazione, non consegni i Ricambi o non completi i relativi Servizi (se presenti) entro un termine di 90 giorni dalla data pattuita e non avvii le attività volte a porre rimedio a tale inadempimento entro 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione da parte dell'Acquirente. In caso di risoluzione per inadempimento esercitata dall'Acquirente, il Venditore sarà tenuto a riconoscere all'Acquirente solo gli importi già pagati al Venditore, essendo espressamente escluso qualsiasi ulteriore danno o indennizzo (tranne in caso di dolo o colpa grave del Venditore). 6.3 Il ritardo di una delle Parti nell'adempimento di qualsiasi obbligo derivante dal presente Contratto dovuto ad un evento di "Forza Maggiore" (ad esempio, controversie di lavoro e qualsiasi altra circostanza al di fuori del controllo delle Parti inclusi, a titolo esemplificativo, guerre, incendi, insurrezioni, requisizioni, embargo, carenze di trasporto o di materiali, furto di materiali e/o di mezzi di trasporto, approvazione di regolamenti o leggi, rischi per la salute ed epidemie, danni agli impianti di produzione causati da incendi, terremoti o tempeste, che intervengano dopo la firma del presente Contratto e ne ostacolino l'esecuzione) comporterà una proroga dei termini per l’esecuzione del presente Contratto pari alla ragionevole durata del ritardo causato dalla causa di Forza Maggiore, a condizione che la Parte che intenda usufruire di quanto ivi previsto ponga in essere ogni sforzo ragionevolmente necessario per rimuovere la causa del ritardo il più rapidamente possibile. Qualora la Parte interessata dalla Forza Maggiore non fosse in grado di adempiere alle obbligazioni di cui al presente Contratto o qualora dovesse prevedersi un ritardo superiore a 180 giorni, le Parti negozieranno in buona fede una equa modifica del Contratto. 6.4 Qualora il Venditore non fosse in grado di rispettare una delle scadenze pattuite a causa della mancata fornitura da parte dell'Acquirente di materiali, documenti, approvazioni o altre informazioni necessarie al Venditore per adempiere tempestivamente ai propri obblighi, il Venditore dovrà comunicarlo per iscritto all'Acquirente a fronte della cui risposta, che dovrà avvenire entro 10 giorni, le Parti negozieranno in buona fede una equa modifica del presente Contratto. 6.5 Le Parti riconoscono che la diffusione e l'evoluzione della pandemia da Covid-19 potranno influire sull'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Contratto. Fatta eccezione per gli obblighi di pagamento che dovranno in ogni caso essere adempiuti, nessuna delle Parti sarà responsabile in caso di ritardi o inadempimenti che siano attribuibili o connessi alla pandemia da Covid-19.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita

Risoluzione e sospensione. 6.1 Fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla normativa applicabile, il Venditore, mediante comunicazione scritta all'Acquirente, potrà risolvere il presente Contratto nel caso in cui l'Acquirente non adempia tempestivamente ad una o più disposizioni del presente Contratto - o di qualsiasi altro accordo stipulato tra le Parti e disciplinato dal presente Contratto nel corso della Durata - e non ponga rimedio a tale inadempimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. In caso di risoluzione per inadempimento esercitata dal Venditore, quest'ultimo avrà il diritto di interrompere tutte le attività in corso di esecuzione ai sensi del Contratto, di trattenere le rate del Prezzo già pagate dall'Acquirente e di ottenere il pagamento di un importo a titolo di penale pari al 100% delle rate rimanenti, senza pregiudizio per il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti. 6.2 Mediante comunicazione scritta al Venditore, l'Acquirente potrà risolvere il presente Contratto nel caso in cui il Venditore, con colpa o disinteresse e senza alcuna ragionevole giustificazione, non consegni i Ricambi o non completi i relativi Servizi (se presenti) entro un termine di 90 giorni dalla data pattuita e non avvii le attività volte a porre rimedio a tale inadempimento entro 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione da parte dell'Acquirente. In caso di risoluzione per inadempimento esercitata dall'Acquirente, il Venditore sarà tenuto a riconoscere all'Acquirente solo gli importi già pagati al Venditore, essendo espressamente escluso qualsiasi ulteriore danno o indennizzo (tranne in caso di dolo o colpa grave del Venditore). 6.3 Il ritardo di una delle Parti nell'adempimento di qualsiasi obbligo derivante dal presente Contratto dovuto ad un evento di "Forza Maggiore" (ad esempio, controversie di lavoro e qualsiasi altra circostanza al di fuori del controllo delle Parti inclusi, a titolo esemplificativo, guerre, incendi, insurrezioni, requisizioni, embargo, carenze di trasporto o di materiali, furto di materiali e/o di mezzi di trasporto, approvazione di regolamenti o leggi, rischi per la salute ed epidemie, danni agli impianti di produzione causati da incendi, terremoti o tempeste, che intervengano dopo la firma del presente Contratto e ne ostacolino l'esecuzionel'esecuzione ) comporterà una proroga dei termini per l’esecuzione del presente Contratto pari alla ragionevole durata del ritardo causato dalla causa di Forza Maggiore, a condizione che la Parte che intenda usufruire di quanto ivi previsto ponga in essere ogni sforzo ragionevolmente necessario per rimuovere la causa del ritardo il più rapidamente possibilepossibile . Qualora la Parte interessata dalla Forza Maggiore non fosse in grado di adempiere alle obbligazioni di cui al presente Contratto o qualora dovesse prevedersi un ritardo superiore a 180 giorni, le Parti negozieranno in buona fede una equa modifica del Contratto. 6.4 Qualora il Venditore non fosse in grado di rispettare una delle scadenze pattuite a causa della mancata fornitura da parte dell'Acquirente di materiali, documenti, approvazioni o altre informazioni necessarie al Venditore per adempiere tempestivamente ai propri obblighi, il Venditore dovrà comunicarlo per iscritto all'Acquirente a fronte della cui risposta, che dovrà avvenire entro 10 giorni, le Parti negozieranno in buona fede una equa modifica del presente Contratto. 6.5 Le Parti riconoscono che la diffusione e l'evoluzione della pandemia da Covid-19 potranno influire sull'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Contratto. Fatta eccezione per gli obblighi di pagamento che dovranno in ogni caso essere adempiuti, nessuna delle Parti sarà responsabile in caso di ritardi o inadempimenti che siano attribuibili o connessi alla pandemia da Covid-19.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Risoluzione e sospensione. 6.1 Fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla normativa applicabile, il Venditore, mediante comunicazione scritta all'Acquirente, potrà 8.1 L'Acquirente può risolvere il presente Contratto nel caso in cui (o la parte interessata) per giusta causa se il Venditore (i) diventa insolvente, fa una assegnazione a beneficio dei suoi creditori, ha nominato un liquidatore o un fiduciario per l’azienda o per uno qualsiasi dei suoi beni, presenta o ha presentato istanza per fallimento, scioglimento per insolvenza o liquidazione dell’azienda, o (ii) commette una violazione sostanziale del Contratto che non abbia una soluzione contrattuale altrimenti specificata, a condizione che: (a) l'Acquirente fornisca preventivamente al Venditore una notifica dettagliata scritta della violazione e dell'intenzione dell'Acquirente di risolvere il Contratto, e (b) il Venditore non adempia tempestivamente ad una o più disposizioni del presente Contratto - o di qualsiasi altro accordo stipulato tra le Parti e disciplinato dal presente Contratto nel corso della Durata - e non ponga rimedio a tale inadempimento abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. In caso di risoluzione per inadempimento esercitata dal Venditore, quest'ultimo avrà il diritto di interrompere tutte le attività in corso di esecuzione ai sensi del Contratto, di trattenere le rate del Prezzo già pagate dall'Acquirente e di ottenere il pagamento di un importo a titolo di penale pari al 100% delle rate rimanenti, senza pregiudizio per il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti. 6.2 Mediante comunicazione scritta al Venditore, l'Acquirente potrà risolvere il presente Contratto nel caso in cui il Venditore, con colpa o disinteresse e senza alcuna ragionevole giustificazione, non consegni i Ricambi o non completi i relativi Servizi (se presenti) entro un termine di 90 giorni dalla data pattuita e non avvii le attività volte a porre rimedio a tale inadempimento entro 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione notifica, a iniziare e perseguire diligentemente la risoluzione della violazione. 8.2 Il Venditore può sospendere o risolvere il Contratto (o qualsiasi parte interessata) immediatamente per giusta causa se l'Acquirente (i) diventa insolvente, fa una assegnazione a beneficio dei suoi creditori, ha nominato un liquidatore o fiduciario per l’azienda o per uno qualsiasi dei suoi beni, presenta o ha presentato istanza per fallimento, scioglimento per insolvenza o liquidazione, o (ii) commette una violazione sostanziale del Contratto, incluse ma non limitate alla violazione da parte dell'Acquirentedell’Acquirente delle clausole 10 e 12, e/o alla mancata o ritardata fornitura di una Garanzia di pagamento, all'effettuazione di qualsiasi pagamento alla scadenza o alla inosservanza di tutte le condizioni di pagamento. 8.3 Se il Contratto (o parte di esso) è terminato, l'Acquirente dovrà pagare al Venditore per tutti i Beni completati, canoni di locazione sostenuti e Servizi forniti anteriormente alla data effettiva di risoluzione, più le spese ragionevolmente sostenute dal Venditore in relazione alla risoluzione. In caso L'importo dovuto per i Servizi è determinato in conformità con il programma delle scadenze (per le scadenze completate) e le tariffe indicate nel Contratto (per il lavoro per le scadenze non ancora raggiunte e in mancanza di risoluzione per inadempimento esercitata dall'Acquirenteprogramma delle scadenze), a seconda dei casi o, dove non siano indicate scadenze e/o tariffe nel Contratto, in base alle tariffe tempo/materiali standard del Venditore, in vigore in quel momento. Inoltre, l'Acquirente dovrà pagare al Venditore una penale pari al 80% del prezzo del Contratto applicabile ai Beni personalizzati incompiuti e il 15% del prezzo del Contratto applicabile a tutti gli altri Beni incompiuti. 8.4 Sia l'Acquirente che il Venditore sarà tenuto a riconoscere all'Acquirente solo gli importi già pagati al Venditore, essendo espressamente escluso qualsiasi ulteriore danno possono risolvere il Contratto (o indennizzo la parte interessata) con notifica di preavviso di venti (tranne 20) giorni in caso di dolo o colpa grave del Venditore). 6.3 Il ritardo di una delle Parti nell'adempimento di qualsiasi obbligo derivante dal presente Contratto dovuto ad un evento di "Forza Maggiore" (ad esempio, controversie di lavoro e qualsiasi altra circostanza al di fuori del controllo delle Parti inclusi, a titolo esemplificativo, guerre, incendi, insurrezioni, requisizioni, embargo, carenze di trasporto o di materiali, furto di materiali e/o di mezzi di trasporto, approvazione di regolamenti o leggi, rischi per la salute ed epidemie, danni agli impianti di produzione causati da incendi, terremoti o tempeste, che intervengano dopo la firma del presente Contratto e ne ostacolino l'esecuzione) comporterà una proroga dei termini per l’esecuzione del presente Contratto pari alla ragionevole durata del ritardo causato dalla causa Eventi di Forza MaggioreMaggiore (come descritto al paragrafo 9) che perdurino per più di centoventi (120) giorni. In tal caso, a condizione l'Acquirente dovrà pagare al Venditore le somme dovute ai sensi della clausola 8.3, esclusa la tassa di cancellazione per i Beni incompiuti, salvo che la Parte che intenda usufruire di quanto ivi previsto ponga in essere ogni sforzo ragionevolmente necessario per rimuovere atti od omissioni dell'Acquirente o dei suoi appaltatori o fornitori siano la causa del ritardo il più rapidamente possibile. Qualora la Parte interessata dalla ritardo. 8.5 L'Acquirente dovrà pagare tutte le spese ragionevolmente sostenute dal Venditore in relazione a una sospensione (tra cui una sospensione a seguito di un Evento di Forza Maggiore - come descritto al paragrafo 9), comprese, ma non fosse in grado di adempiere alle obbligazioni di cui al presente Contratto o qualora dovesse prevedersi un ritardo superiore a 180 giornilimitatamente a, le Parti negozieranno in buona fede una equa modifica del Contratto. 6.4 Qualora spese per il Venditore non fosse in grado recupero, la raccolta a pagamento, la smobilitazione / rimobilizzazione e i costi di rispettare una delle scadenze pattuite a causa della mancata fornitura da parte dell'Acquirente di materiali, documenti, approvazioni o altre informazioni necessarie al Venditore per adempiere tempestivamente ai propri obblighi, il Venditore dovrà comunicarlo per iscritto all'Acquirente a fronte della cui risposta, che dovrà avvenire entro 10 giorni, le Parti negozieranno in buona fede una equa modifica del presente Contratto. 6.5 Le Parti riconoscono che stoccaggio durante la diffusione e l'evoluzione della pandemia da Covid-19 potranno influire sull'esecuzione sospensione. Il calendario degli obblighi derivanti dal presente Contratto. Fatta eccezione del Venditore è prorogato per un periodo di tempo ragionevolmente necessario a superare gli obblighi effetti di pagamento che dovranno in ogni caso essere adempiuti, nessuna delle Parti sarà responsabile in caso di ritardi o inadempimenti che siano attribuibili o connessi alla pandemia da Covid-19eventuali interruzioni.

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Samples: Standard Terms and Conditions for the Sale of Goods and Services

Risoluzione e sospensione. 6.1 Fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla normativa applicabile, (a) Il Venditore ha il Venditore, mediante comunicazione scritta all'Acquirente, potrà diritto di risolvere il presente Contratto nel con effetto immediato e senza preavviso ove l'Acquirente sia gravemente inadempiente agli obblighi previsti dalle presenti Condizioni o dal Contratto. Il grave inadempimento include, a titolo meramente esemplificativo, le situazioni in cui l'Acquirente: (i) non adempia agli obblighi previsti dalla clausola 10 delle presenti Condizioni, (ii) cessi l'attività, (iii) non adempia ai propri obblighi di pagamento alla scadenza, (iv) appaia non essere in grado di pagare un debito, (v) chieda una composizione o un concordato con i propri creditori, o (vi) sia soggetto ad una procedura concorsuale, provvedimento o ad una delibera per la sua liquidazione, amministrazione controllata, o scioglimento o sia stato nominato un amministratore o un funzionario analogo per tutti o una parte sostanziale dei suoi beni. (b) Nel caso in cui il Venditore risolva il Contratto, tutte le rate in sospeso per i Prodotti e/o i Servizi consegnati Prodotti e/o Servizi saranno considerate immediatamente dovute ed esigibili. (c) Il Venditore sarà liberato dai suoi obblighi ai sensi delle presenti Condizioni a partire dalla data di risoluzione, salvo per quanto riguarda le garanzie per i Prodotti e/o Servizi già forniti e/o eseguiti e interamente pagati alla data di risoluzione. (d) L'obbligo del Venditore di consegnare i Prodotti e/o i Servizi sarà sospeso ove l'Acquirente non adempia tempestivamente ad una o più disposizioni abbia effettuato il pagamento dovuto entro 14 (quattordici) giorni dalla data di scadenza di qualsiasi importo che l'Acquirente deve al Venditore alla data di consegna ai sensi del presente Contratto - o di qualsiasi altro accordo stipulato tra con il Venditore. Tale sospensione della consegna non pregiudica gli altri diritti del Venditore ai sensi delle presenti Condizioni. Il Venditore non è obbligato a riprendere le Parti e disciplinato dal presente Contratto nel corso della Durata - e consegne fino a quando l'Acquirente non ponga rimedio a tale inadempimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. In caso di risoluzione per inadempimento esercitata dal Venditoreavrà pagato tutti gli importi scaduti, quest'ultimo avrà il diritto di interrompere comprese tutte le attività in corso di esecuzione ai sensi del Contratto, di trattenere le rate del Prezzo già pagate dall'Acquirente spese e di ottenere il pagamento di un importo a titolo di penale pari al 100% delle rate rimanenti, senza pregiudizio per il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subitigli eventuali interessi maturati. 6.2 Mediante comunicazione scritta al Venditore, l'Acquirente potrà risolvere il presente Contratto nel caso in cui il Venditore, con colpa o disinteresse e senza alcuna ragionevole giustificazione, non consegni i Ricambi o non completi i relativi Servizi (se presenti) entro un termine di 90 giorni dalla data pattuita e non avvii le attività volte a porre rimedio a tale inadempimento entro 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione da parte dell'Acquirente. In caso di risoluzione per inadempimento esercitata dall'Acquirente, il Venditore sarà tenuto a riconoscere all'Acquirente solo gli importi già pagati al Venditore, essendo espressamente escluso qualsiasi ulteriore danno o indennizzo (tranne in caso di dolo o colpa grave del Venditore). 6.3 Il ritardo di una delle Parti nell'adempimento di qualsiasi obbligo derivante dal presente Contratto dovuto ad un evento di "Forza Maggiore" (ad esempio, controversie di lavoro e qualsiasi altra circostanza al di fuori del controllo delle Parti inclusi, a titolo esemplificativo, guerre, incendi, insurrezioni, requisizioni, embargo, carenze di trasporto o di materiali, furto di materiali e/o di mezzi di trasporto, approvazione di regolamenti o leggi, rischi per la salute ed epidemie, danni agli impianti di produzione causati da incendi, terremoti o tempeste, che intervengano dopo la firma del presente Contratto e ne ostacolino l'esecuzione) comporterà una proroga dei termini per l’esecuzione del presente Contratto pari alla ragionevole durata del ritardo causato dalla causa di Forza Maggiore, a condizione che la Parte che intenda usufruire di quanto ivi previsto ponga in essere ogni sforzo ragionevolmente necessario per rimuovere la causa del ritardo il più rapidamente possibile. Qualora la Parte interessata dalla Forza Maggiore non fosse in grado di adempiere alle obbligazioni di cui al presente Contratto o qualora dovesse prevedersi un ritardo superiore a 180 giorni, le Parti negozieranno in buona fede una equa modifica del Contratto. 6.4 Qualora il Venditore non fosse in grado di rispettare una delle scadenze pattuite a causa della mancata fornitura da parte dell'Acquirente di materiali, documenti, approvazioni o altre informazioni necessarie al Venditore per adempiere tempestivamente ai propri obblighi, il Venditore dovrà comunicarlo per iscritto all'Acquirente a fronte della cui risposta, che dovrà avvenire entro 10 giorni, le Parti negozieranno in buona fede una equa modifica del presente Contratto. 6.5 Le Parti riconoscono che la diffusione e l'evoluzione della pandemia da Covid-19 potranno influire sull'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Contratto. Fatta eccezione per gli obblighi di pagamento che dovranno in ogni caso essere adempiuti, nessuna delle Parti sarà responsabile in caso di ritardi o inadempimenti che siano attribuibili o connessi alla pandemia da Covid-19.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Risoluzione e sospensione. 6.1 Fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla normativa applicabileSe il Venditore è inadempiente rispetto a qualsiasi disposizione del Contratto (o se, a sola discrezione dell'Acquirente, sembra che il VenditoreVenditore non sarà in grado di rispettare tali disposizioni), mediante comunicazione scritta all'Acquirenteo se il Venditore diventa fallito o insolvente, potrà risolvere il presente Contratto nel caso in cui l'Acquirente non adempia tempestivamente ad o è oggetto di un ordine di amministrazione/esame/amministrazione controllata, o inizia una o più disposizioni del presente Contratto - o liquidazione per insolvenza, allora senza pregiudizio di qualsiasi altro accordo stipulato tra le Parti e disciplinato dal presente Contratto nel corso della Durata - e non ponga diritto o rimedio a tale inadempimento entro 30 giorni disposizione dell'Acquirente, nella misura consentita dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. In caso di risoluzione per inadempimento esercitata dal Venditorelegislazione applicabile, quest'ultimo l'Acquirente avrà il diritto di interrompere tutte le attività in corso di esecuzione ai sensi del Contrattorisolvere immediatamente il Contratto per giusta causa mediante avviso scritto, di trattenere le rate del Prezzo già pagate dall'Acquirente e di ottenere il pagamento di un importo a titolo di penale pari al 100% delle rate rimanenti, senza pregiudizio per il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti. 6.2 Mediante comunicazione scritta al Venditore, l'Acquirente potrà risolvere il presente Contratto nel caso in cui il Venditore, con colpa o disinteresse e senza alcuna ragionevole giustificazione, non consegni i Ricambi o non completi i relativi Servizi (se presenti) entro un termine di 90 giorni dalla data pattuita e non avvii le attività volte a porre rimedio a tale inadempimento entro 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione da parte dell'Acquirente. In caso di risoluzione per inadempimento esercitata dall'Acquirente, il Venditore sarà tenuto a riconoscere all'Acquirente solo gli importi già pagati al Venditore, essendo espressamente escluso qualsiasi ulteriore danno o indennizzo (tranne in caso di dolo o colpa grave del Venditore). 6.3 Il ritardo di una delle Parti nell'adempimento di qualsiasi obbligo derivante dal presente Contratto dovuto ad un evento di "Forza Maggiore" (ad esempio, controversie di lavoro e qualsiasi altra circostanza al di fuori del controllo delle Parti inclusi, a titolo esemplificativo, guerre, incendi, insurrezioni, requisizioni, embargo, carenze di trasporto o di materiali, furto di materiali acquistare beni e/o lavori equivalenti o simili da altri e recuperare dal Venditore il costo aggiuntivo di mezzi tale operazione, dove il Venditore accetta espressamente che l'Acquirente possa entrare in qualsiasi suo locale e prendere possesso dei Beni e dovrà fare del suo meglio per consentire all'Acquirente di trasportointraprendere tali azioni. Oltre a quanto sopra, approvazione l'Acquirente avrà il diritto, senza causa e in qualsiasi momento, di regolamenti (i) sospendere la consegna dei Beni e/o leggil'esecuzione dei Servizi senza responsabilità per i primi due (2) mesi di sospensione; o (ii) risolvere per Comodità l'ordine in tutto o in parte notificando il Venditore per iscritto, rischi nel qual caso il Venditore cesserà l'esecuzione dell'ordine. L'Acquirente pagherà al Venditore le sue spese vive completamente documentate e adeguatamente supportate derivanti direttamente dalla sospensione, ma solo le spese relative alla sospensione che supera i due (2) mesi consecutivi, o dalla risoluzione per la salute ed epidemiecomodità, come applicabile. Nella misura consentita dalla legislazione applicabile, l'Acquirente non sarà responsabile di danni agli impianti o reclami (inclusi, senza limitazione, reclami per perdita di produzione causati da incendi, terremoti o tempeste, che intervengano dopo la firma del presente Contratto e ne ostacolino l'esecuzione) comporterà una proroga dei termini per l’esecuzione del presente Contratto pari alla ragionevole durata del ritardo causato dalla causa di Forza Maggioreprofitti), a condizione che la Parte che intenda usufruire eccezione di quanto ivi previsto ponga espressamente indicato in essere ogni sforzo ragionevolmente necessario per rimuovere la causa del ritardo il più rapidamente possibile. Qualora la Parte interessata dalla Forza Maggiore non fosse in grado di adempiere alle obbligazioni di cui al presente Contratto o qualora dovesse prevedersi un ritardo superiore a 180 giorni, le Parti negozieranno in buona fede una equa modifica del Contrattoquesta Clausola. 6.4 Qualora il Venditore non fosse in grado di rispettare una delle scadenze pattuite a causa della mancata fornitura da parte dell'Acquirente di materiali, documenti, approvazioni o altre informazioni necessarie al Venditore per adempiere tempestivamente ai propri obblighi, il Venditore dovrà comunicarlo per iscritto all'Acquirente a fronte della cui risposta, che dovrà avvenire entro 10 giorni, le Parti negozieranno in buona fede una equa modifica del presente Contratto. 6.5 Le Parti riconoscono che la diffusione e l'evoluzione della pandemia da Covid-19 potranno influire sull'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Contratto. Fatta eccezione per gli obblighi di pagamento che dovranno in ogni caso essere adempiuti, nessuna delle Parti sarà responsabile in caso di ritardi o inadempimenti che siano attribuibili o connessi alla pandemia da Covid-19.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto