Common use of Risultati Scientifici Clause in Contracts

Risultati Scientifici. Per “Risultati scientifici” deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali – nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo. Ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché, nell’ambito delle ricerche oggetto del presente Contratto. Qualsiasi divulgazione di dati e/o pubblicazione di quanto prodotto dovrà essere preventivamente sottoposta all’Istituto che dovrà all’uopo acquisire il consenso del DPA. Trovano applicazione le disposizioni normative previste dalla Legge sul Diritto di Autore, di cui alla Legge 22.04.1941 n. 633 e successive modificazioni.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Scientifica, Accordo Di Collaborazione Scientifica

Risultati Scientifici. Per “Risultati scientificiScientifici” deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali – nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo. Ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei I risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché, nell’ambito delle ricerche che scaturiranno dalla ricerca oggetto del presente Contrattoaccordo son di proprietà dell’ISS ed in nessun modo la Fondazione potrà goderne o disporne. Qualsiasi divulgazione Quale esclusivo titolare dei risultati, ISS è l’unico soggetto titolare delle pubblicazioni scaturenti da tale progetto di dati ricerca. Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca, potranno avvenire solo con il consenso scritto dell’ISS e purché tali pubblicazioni on compromettano la tutelabilità dei risultati. Le informazioni di carattere confidenziale e/o pubblicazione riservato relative ai dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di quanto prodotto proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e ciascuna parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente accordo e a non rendere noto a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni. Ogni pubblicazione, partecipazione congressuale, o azione divulgativa o di formazione, risultanti dall’attività progettuale del presente accordo, dovrà essere preventivamente sottoposta all’Istituto che dovrà all’uopo acquisire il consenso del DPA. Trovano applicazione le disposizioni normative previste dalla Legge sul Diritto di Autoreriportare la dicitura, di cui alla Legge 22.04.1941 n. 633 esemplificativa e successive modificazioni.non esaustiva:“Grazie al contributo economico della Fondazione Italiana per l’Autismo Onlus”

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Samples: Accordo Di Collaborazione

Risultati Scientifici. Per “Risultati scientifici” deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali – nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo. Ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché, nell’ambito delle ricerche oggetto del presente Contratto. Qualsiasi divulgazione di dati e/o pubblicazione di quanto prodotto dovrà essere preventivamente sottoposta all’Istituto all’ISS che dovrà all’uopo acquisire il consenso del DPAMinistero della Salute. Trovano applicazione le disposizioni normative previste dalla Legge sul Diritto di Autore, di cui alla Legge 22.04.1941 n. 633 e successive modificazioni.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Scientifica

Risultati Scientifici. Per “Risultati scientifici” deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali – nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo. Ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché, nell’ambito delle ricerche oggetto del presente Contratto. Qualsiasi divulgazione di dati e/o pubblicazione di quanto prodotto dovrà essere preventivamente sottoposta all’Istituto che dovrà all’uopo acquisire il consenso del DPAMinistero della Salute. Trovano applicazione le disposizioni normative previste dalla Legge sul Diritto di Autore, di cui alla Legge 22.04.1941 n. 633 e successive modificazioni.

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