Common use of RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI Clause in Contracts

RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell’importo del relativo contratto applicativo. La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo: La penale alla lettera b), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera c), è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla ROMA CAPITALE a causa dei ritardi. Al di fuori delle penali sopra e di seguito indicate per i ritardi nella esecuzione degli interventi o per le incomplete prestazioni, qualora, dopo un richiamo scritto del responsabile unico del procedimento all’osservanza di uno qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti, in particolare del presente schema di accordo quadro, dei successivi eventuali contratti applicativi, delle leggi e dei regolamenti da esso richiamati o vigenti e degli “ordini” della direzione lavori, l’esecutore non ottemperasse a tale richiamo, che può riguardare inadempienze singole o categorie di inadempienze, sarà passibile, per ogni inadempienza, di una penale pari ad € 500,00 per ciascuna inadempienza o categoria di inadempienze, che verrà applicata a giudizio della direzione lavori. La su detta penalità di € 500.00, fra l’altro, si applica anche per inadempienze del tipo: - omessa fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste del direttore dei lavori; - omessa o ritardata fornitura di relazioni di consistenza ed eventuale pericolo conseguenti a sopralluoghi per la pubblica incolumità; - rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi accertati dal responsabile unico del procedimento; - fornitura di dati insufficienti od errati; - vestiario indecoroso o assenza del cartellino di riconoscimento individuale del personale operativo; - mezzi d’uso e di trasporto fatiscenti, mal funzionanti, carenti di manutenzione, di targhe di riconoscimento o non rispondenti agli obblighi assicurativi di legge; - mancato rispetto delle norme di sicurezza; - ritardato allontanamento di subappaltatori e tecnici di cantiere non graditi dalla direzione lavori o dal responsabile unico del procedimento; - insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento dei lavori; - omessa o insufficiente assistenza in fase di controllo dell’andamento dei lavori e degli interventi; - mancata o ritardata risposta a richieste del responsabile unico del procedimento.

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RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell’importo del relativo contratto applicativo. La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo: La penale alla lettera b), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera c), è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trovano applicazione le disposizioni del presente accordo quadro e del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. in materia di risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla ROMA CAPITALE a causa dei ritardi. Al di fuori delle penali sopra e di seguito indicate per i ritardi nella esecuzione degli interventi o per le incomplete prestazioni, qualora, dopo un richiamo scritto del responsabile unico del procedimento all’osservanza di uno qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti, in particolare del presente schema di accordo quadro, dei successivi eventuali contratti applicativi, delle leggi e dei regolamenti da esso richiamati o vigenti e degli “ordini” della direzione lavori, l’esecutore non ottemperasse a tale richiamo, che può riguardare inadempienze singole o categorie di inadempienze, sarà passibile, per ogni inadempienza, di una penale pari ad € 500,00 per a Euro500,00per ciascuna inadempienza o categoria di inadempienze, che verrà applicata a giudizio della direzione lavori. La su detta penalità di € 500.00Questo, fra l’altro, si applica anche per inadempienze del tipo: - omessa fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste del direttore dei lavori; - omessa o ritardata fornitura di relazioni di consistenza ed eventuale pericolo conseguenti a sopralluoghi per la pubblica incolumità; - rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi accertati dal responsabile unico del procedimento; - fornitura di dati insufficienti od errati; - vestiario indecoroso o assenza del cartellino di riconoscimento individuale del personale operativo; - mezzi d’uso e di trasporto fatiscenti, mal funzionanti, carenti di manutenzione, di targhe di riconoscimento o non rispondenti agli obblighi assicurativi di legge; - mancato rispetto delle norme di sicurezza; - ritardato allontanamento di subappaltatori e tecnici di cantiere non graditi dalla direzione lavori o dal responsabile unico del procedimento; - insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento dei lavori; - omessa o insufficiente assistenza in fase di controllo dell’andamento dei lavori e degli interventi; - mancata o ritardata risposta a richieste del responsabile unico del procedimento.

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